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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 2 del 09 gennaio 2025
Impianto di produzione di biometano avanzato per autotrasporti con annesso impianto di trasformazione in biometano liquido in Comune di Marcon (VE) autorizzato ai sensi dell'art.12 del D.Lgs n. 387/2003 con deliberazione di Giunta regionale n.843 del 19.06.2019 alla Società Agricola Crioenergie S.a.S. di Andretta Ivano & C. - Comune di Marcon Frazione di San Liberale (VE), via Poianon 26 e modificato con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 231 del 29.03.2021. Modifica del piano di alimentazione. D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; D.M. 2.03.2018 L.R. 11/2001.
Con il presente provvedimento si autorizza la modifica dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto di produzione di biometano relativamente alla ricetta di alimentazione.
Il Direttore
RICHIAMATI l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;
VISTI INOLTRE
RICHIAMATA la DGRV n. 843 del 19.06.2019, come modificata con il DDR n. 231 del 20.03.2021, con cui sono stati autorizzati l’installazione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano avanzato da 600 Smc/h per autotrasporti con annesso impianto di trasformazione in biometano liquido, in Comune di Marcon (VE), via Poianon 26 – frazione di San Liberale;
VISTA l’istanza e la relativa documentazione assunte al protocollo regionale con n. 312997 del 09.06.2023 con le quali la Società Agricola Crioenergie S.a.S. di Andretta Ivano & C., con sede legale Comune di Marcon – Frazione di San Liberale (VE), via Poianon 26 - C.F. e P.IVA n. 04544210273, ha chiesto, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la modifica dell’Autorizzazione Unica di un impianto di produzione di biometano relativamente alla ricetta di alimentazione.
RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:
VISTO l’Allegato A, parte integrante e contestuale del presente provvedimento, nel quale è riportato l’elenco degli elaborati di progetto;
RILEVATO CHE con la succitata richiesta di modifica all’impianto esistente, la ditta ha comunicato la variazione del piano di alimentazione, con la quantità annuale totale di matrici in ingresso ai digestori pari a 27.651 t/anno per una produzione prevista di biogas annuale pari a 8.331.125 mc/anno e consistente in:
Matrice
Quantità
(t/anno)
Vinacce
2.920
Gusci semi oleiferi (soia, colza, girasole)
365
Spezzato di mais o altri cereali
3.285
Insilato di sorgo
6.935
Insilato di triticale
5.658
Stocchi di mais
2.555
Paglia pallettata
Liquame bovino
1.278
Letame bovino
2.100
TOTALE
27.651
RICHIAMATO il Regolamento (Ce) N. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
RICHIAMATO la DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”;
DATO ATTO che devono essere rispettate tutte le disposizioni di sicurezza sanitaria relative all’utilizzo di sottoprodotti di origine animale;
RITENUTO di prescrivere che per l’utilizzo del liquame bovino e del letame bovino devono essere rispettate le procedure previste dal Regolamento CE 1069/2009 e dal regolamento CE n. 142/2011, così come recepiti con DGRV 1530/2013;
VISTO l’art. 272-bis del D. Lgs n. 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
RITENUTO di prescrivere l’adozione di tutte le misure atte ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi dell’articolo 272-bis del Titolo I della Parte V del D.Lgs n. 152/06, rimandando, qualora emergessero molestie olfattive, alla proposta di un “Piano di gestione degli odori”, contenente le procedure operative, le modalità di gestione dell’impianto e le eventuali tecnologie adottate messe in atto al fine di ovviare alle problematiche rilevate;
VISTO l’art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 recante le condizioni da soddisfare affinché una sostanza o oggetto sia considerata sottoprodotto e non rifiuto e l’art. 185 del medesimo decreto legislativo, recante le condizioni di esclusione dall’ambito di applicazione della Parte IV;
RITENUTO di prescrivere che per tutti i sottoprodotti in ingresso all’impianto di digestione anaerobica, la Ditta è tenuta a documentare, su richiesta dell’autorità di controllo, il possesso dei requisiti di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
VISTA la nota prot.reg. n. 631169 del 12.12.2024 con cui la ditta ha dichiarato “non è stato possibile per la Società Agricola Crioenergie ottenere la manifestazione di interesse per la fornitura dei gusci di semi oleiferi, infatti le ditte produttrici si rendono disponibili solo al momento della vendita diretta di tali prodotti. Con la presente si chiede pertanto di mantenere detto sottoprodotto in ricetta, prima dell’utilizzo la Società Agricola Crioenergie invierà alla vs. Direzione Regionale contratto di fornitura come richiesto inoltre si dichiara che fornitura contemplerà solo l’utilizzo di gusci di semi oleosi derivanti dalla lavorazione meccanica dell’agrindustria”, la ditta dichiara inoltre che “per quanto riguarda le biomasse vegetali, i residui di campo ed i sottoprodotti di origine animale (liquame e letame), si precisa che i predetti prodotti, come indicato anche nelle relazioni inviate precedentemente, sono di produzione aziendale”;
VISTO che con la medesima nota la ditta anche afferma che “relativamente alle biomasse vegetali (insilato di sorgo ed insilato di triticale) nonché i residui di campo (stocchi di mais e paglia), non essendo sottoprodotti derivanti da trasformazioni agroindustriali o effluenti zootecnici, la società Agricola Crioenergie, a seconda dell’andamento dell’annualità agraria, è libera di utilizzare le biomasse di propria produzione o di acquistarle liberamente sul mercato da altre aziende agricole.”
RITENUTO di prescrivere che contestualmente alla comunicazione di avvio dell’impianto, inteso come avvio della ricezione delle matrici destinate alla digestione anaerobica autorizzate con il presente provvedimento, e pena decadenza del titolo abilitativo, la Ditta deve presentare all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto e alla Provincia di Venezia, gli accordi registrati di durata pluriennale di fornitura del materiale destinato alla digestione anaerobica, per i quantitativi annuali previsti con il presente provvedimento sulla base del modello ACCORDO–TIPO PER LA FORNITURA DI BIOMASSA di cui all’ALLEGATO A alla D.G.R.V. n.1349 del 03/08/2011. Ogni modifica, rinnovo, sospensione dei predetti accordi deve essere tempestivamente comunicata alla Regione del Veneto e alla Città metropolitana di Venezia;
CONSIDERATO che la Ditta intende utilizzare il digestato agroindustriale prodotto per lo spargimento agronomico;
DATO ATTO che l’ente competente ai fini dello spargimento del digestato prodotto dall’impianto oggetto di autorizzazione, è la Città metropolitana di Venezia;
DATO ATTO che per l’utilizzazione agronomica del digestato la Ditta debba rispettare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – D.G.R. n. 813 del 22 giugno 2021;
VISTA la presenza di una torcia;
CONSIDERATO che le emissioni derivanti da torcia non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come previsto dall’articolo 272, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in quanto sistemi di emergenza;
RITENUTO di prescrivere che la ditta provveda alla compilazione di un registro cartaceo/informatico, non modificabile), conservato presso l'impianto e tenuto a disposizione delle autorità di controllo, in cui annotare:
VISTE le indicazioni del Coordinamento di cui all'art.11 del D. Lgs.105/2015, riportate nella risposta al quesito 22/2021 "Classificazione della miscela di gas contenuta all’interno di bio-digestori ai fini dell’assoggettabilità al D. Lgs.105/2015" pubblicato nel sito del MASE;
RITENUTO che la ditta debba effettuare le proprie valutazioni sull'assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015 alla luce delle indicazioni sopra citate;
VISTA la dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza, trasmessa con nota acquisita agli atti con prot. reg. n. 88993 del 21.02.2024, con la quale la Ditta individua la fattispecie del paragrafo 2.2 punto 2 dell’Allegato A alla DGR 1400/2017 “modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza”;
DATO ATTO che è ammessa l’attuazione degli interventi qualora:
DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 1/2024 del 22.02.2024, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n.357/1997 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
RICHIAMATO l'art. 12 comma 4 del D. Lgs 387/2003 che prevede nell'autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto; il DM del 10.09.2010 punto 13.1 lettera j) che prevede la prestazione di una garanzia sulle opere in rimessa in pristino; la DGR n. 253 del 22.02.2012 che reca la disciplina delle garanzie inerenti gli impianti da fonti rinnovabile;
RICHIAMATA la DGR n. 253 del 22.02.2012 che prevede la presentazione di una polizza fideiussoria in favore della Regione del Veneto;
VISTO il decreto del Dirigente della Segreteria Regionale per l'Ambiente n. 2 del 27.02.2013 che reca indicazioni per la redazione dei piani di ripristino dello stato dei luoghi;
CONSIDERATO che l’importo della fideiussione di cui all’allegato A della DGRV n.253 del 22.02.2012 risultante nel documento “Perizia dismissione Crioenergie agosto 2024” acquisito al prot. reg. n. 422757 del 20.08.2024, risulta pari ad Euro 458.115,00;
VISTI gli atti di assenso con prescrizioni, relativi alla modifica in esame, di Città Metropolitana di Venezia e Piave servizi S.p.A.;
DATO ATTO che per le Amministrazioni che non hanno espresso motivato dissenso il parere è da intendersi favorevole ai sensi del comma 7, art.14-ter della L.241/1990;
CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, preso atto dei pareri pervenuti, ha ritenuto conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta;
DATO ATTO che restano valide le prescrizioni previste dalle vigenti autorizzazioni non in contrasto con il presente provvedimento e le prescrizioni in esso integrate;
RITENUTO di poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi;
EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni specifiche incluse nella autorizzazione unica di cui all’art.12 del D. Lgs 387/2003 devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15.5 dell’Allegato al D.M 10.09.2010;
RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative;
VISTI la L.R. n. 11/2001;
la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;
il R.R. n. 1/2016;
la D.G.R. n. 232/2020;
la D.G.R. n. 24/2021;
la D.G.R. n. 473/2022;
decreta
Luca Marchesi
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