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Bur n. 21 del 07 febbraio 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 2 del 09 gennaio 2025

Impianto di produzione di biometano avanzato per autotrasporti con annesso impianto di trasformazione in biometano liquido in Comune di Marcon (VE) autorizzato ai sensi dell'art.12 del D.Lgs n. 387/2003 con deliberazione di Giunta regionale n.843 del 19.06.2019 alla Società Agricola Crioenergie S.a.S. di Andretta Ivano & C. - Comune di Marcon Frazione di San Liberale (VE), via Poianon 26 e modificato con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 231 del 29.03.2021. Modifica del piano di alimentazione. D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; D.M. 2.03.2018 L.R. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza la modifica dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto di produzione di biometano relativamente alla ricetta di alimentazione.

Il Direttore

RICHIAMATI l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;

  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
  • il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 bis che individua le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di biometano;
  • il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
  • il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione dell’art. 26 commi 4 e 5 lettere b) e d) della Legge 5 agosto 2022, n. 118”, in vigore dal 30.12.2024, ed in particolare l’art. 15 che stabilisce che ai procedimenti in corso si applichi la disciplina previgente;
  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
  • il decreto MiTE del 15.09.2022 “Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.”;
  • l’art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare il comma 2.1 che attribuisce alla Regione l’esercizio delle funzioni di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed individua il direttore di Area competente per materia quale soggetto preposto al rilascio del provvedimento;
  • la L.R. n. 16 del 27 luglio 2023 con la quale sono stati modificati l’art. 5 della L.R. n. 33/1985 “Norme per la tutela dell’ambiente” e l’art. 79 della L.R. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
  • le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 contenente disposizioni in merito alle garanzie finanziarie da prestare per il ripristino dello stato dei luoghi;
  • il Decreto del Dirigente della Segreteria regionale per l’Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 “Indicazioni operative per la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico, biomassa, biogas, idroelettrico)”;
  • il D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in
  • materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;
  • il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
  • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTI INOLTRE

  • l’articolo 272-bis del D.Lgs n. 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
  • il Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 309 del 28.06.2023 di approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività;
  • l’articolo 184-bis del D.Lgs n. 152/2006 recante le condizioni da soddisfare affinché una sostanza o oggetto sia considerata sottoprodotto e non rifiuto e l’art. 185 del medesimo decreto legislativo, recante le condizioni di esclusione dall’ambito di applicazione della Parte IV;
  • il Regolamento (Ce) N. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1530 del 28 agosto 2013, di “Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 751 del 4 giugno 2019 “Linee guida applicative per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria degli allevamenti avicoli e suinicoli”;
  • Il Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allegamenti avicoli” ed in particolare l’Allegato A, paragrafo 5, lettera e) e paragrafo 9;
  • il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25.02.2016, in particolare il Titolo IV recante l’utilizzazione agronomica del digestato;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 22 giugno 2021 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE.”

RICHIAMATA la DGRV n. 843 del 19.06.2019, come modificata con il DDR n. 231 del 20.03.2021, con cui sono stati autorizzati l’installazione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano avanzato da 600 Smc/h per autotrasporti con annesso impianto di trasformazione in biometano liquido, in Comune di Marcon (VE), via Poianon 26 – frazione di San Liberale;

VISTA l’istanza e la relativa documentazione assunte al protocollo regionale con n. 312997 del 09.06.2023 con le quali la Società Agricola Crioenergie S.a.S. di Andretta Ivano & C., con sede legale Comune di Marcon – Frazione di San Liberale (VE), via Poianon 26 - C.F. e P.IVA n. 04544210273, ha chiesto, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la modifica dell’Autorizzazione Unica di un impianto di produzione di biometano relativamente alla ricetta di alimentazione.

RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:

  • con nota prot. reg. n. 373470 del 11.07.2023, la Regione del Veneto – U.O Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera ha chiesto la regolarizzazione dell’istanza presentata, ha comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal ricevimento di documentazione di completamento ed ha indetto una Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata e in modalità asincrona; con la medesima nota si dava comunicazione di archiviazione della precedente istanza del 24.02.2023;
  • con nota prot. reg. n. 382874 del 17.07.2023, il Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia ha trasmesso la valutazione di conformità del progetto suo prot. 20197 del 17.07.2023, relativa all’istanza “Modifica impianto a biogas (eliminazione Gruppo Cogeneratore)” non oggetto del presente procedimento;
  • con nota prot. reg. n. 524241 del 27.09.2023, la Regione del Veneto – U.O Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, dando atto della mancata ricezione della documentazione di completamento, ha comunicato ai sensi dell’art. 10-bis della L.241/1990 che il mancato riscontro a quanto richiesto con la nota prot. reg. n. 373470 del 11.07.2023 non consentiva il prosieguo del procedimento, dando facoltà alla ditta, entro il termine di 10 giorni, di presentare memorie e osservazioni e avvisando che in assenza di comunicazioni nel suddetto termine, l’istanza sarebbe stata archiviata;
  • con nota prot.reg n. 541619 del 06.10.2023, la Ditta ha regolarizzato l’istanza e trasmesso la documentazione a completamento della stessa;
  • con nota assunta al prot. reg. n. 563541 del 17.10.2023, l’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha trasmesso parere favorevole non ravvisando elementi di incompatibilità con i contenuti della pianificazione distrettuale in essere (Piano di gestione del Rischio di Alluvioni e Piano di gestione delle Acque);
  • con nota prot. reg. n. 569913 del 19.10.2023, la Città Metropolitana di Venezia ha rappresentato la necessità di acquisire alcune integrazioni;
  • con nota prot. reg. n. 645746 del 04.12.2023 la Regione del Veneto – U.O Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera ha trasmesso alla Ditta e a tutti gli Enti coinvolti le proprie richieste di integrazioni e quelle formulate dalla Città Metropolitana di Venezia, inerenti le caratteristiche delle matrici e degli stoccaggi, il traffico veicolare, la gestione del digestato, gli accordi di fornitura dei sottoprodotti, l’aggiornamento del Piano di rispristino, nonché chiarimenti in merito all’eliminazione del cogeneratore;
  • con nota prot. reg. n. 98 del 21.01.2024 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste relative a stoccaggi e viabilità, rinviando l’invio degli accordi di fornitura dei sottoprodotti a prima dell’utilizzo dei medesimi; nella stessa nota dichiara di ritenere non necessario l’aggiornamento del Piano di ripristino, non essendo previste opere edilizie né modifiche all’impianto tecnologico e precisa che il cogeneratore previsto nel progetto del 2018 non è mai stato installato, come da Decreto n. 231/2021;
  • con nota prot. reg.n.46196 del 29.01.2024 Piave servizi S.p.A ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni;
  • con nota prot. reg. n. 64344 del 07.02.2024 e nota prot. reg n.86576 del 20.02.2024 sostituta con nota prot. reg. n. 88993 del 21.02.2024 la ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni, inerenti la gestione di matrici e digestato, la viabilità aggiornata e la dichiarazione di non necessità di Vinca;
  • con nota prot. reg. n. 112628 del 05.03.2024 la Città Metropolitana di Venezia ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni;
  • con nota prot. reg. n. 125138 del 11.03.2024 la Regione del Veneto – U.O Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera ha richiesto chiarimenti in merito alla fideiussione a garanzia degli interventi di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi come indicato al punto 5 della DGR n. 843 del 19.06.2019.
  • con nota prot.reg. n. 282591 del 12.06.2024 la Ditta ha trasmesso la polizza fideiussoria;
  • con nota prot. reg. n. 422757 del 20.08.2024 la ditta ha ulteriormente integrato la documentazione con l’aggiornamento del Piano di dismissione e ripristino e la relativa perizia di stima dei costi di dismissione impianto;
  • con nota prot. reg. n.461899 del 09.09.2024 la Regione del Veneto – U.O Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera ha chiesto alla Ditta le manifestazioni di interesse o accordi di approvvigionamento relativi a tutte le matrici, coerenti con la ricetta di alimentazione oggetto di istanza di modifica, ed ha chiesto agli Enti coinvolti di formulare eventuali osservazioni sul Piano di ripristino sopra citato, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta nota;
  • con nota prot. reg. n. 504785 del 02.10.2024 Piave Servizi ha confermato la validità di quanto già espresso nel precedente parere tecnico depositato con nota Piave Servizi prot. n. 2245 del 26/01/2024;
  • con nota prot. reg. n. 552632 del 28.10.2024 la ditta ha fornito le manifestazioni di interesse per “vinacce” e “spezzato di mais o altro cereale”;
  • con nota prot.reg. n. 631169 del 12.12.2024 la ditta ha fornito dei chiarimenti in merito all’approvvigionamento delle matrici in ingresso;

VISTO l’Allegato A, parte integrante e contestuale del presente provvedimento, nel quale è riportato l’elenco degli elaborati di progetto;

RILEVATO CHE con la succitata richiesta di modifica all’impianto esistente, la ditta ha comunicato la variazione del piano di alimentazione, con la quantità annuale totale di matrici in ingresso ai digestori pari a 27.651 t/anno per una produzione prevista di biogas annuale pari a 8.331.125 mc/anno e consistente in:

Matrice

Quantità

(t/anno)

Vinacce

2.920

Gusci semi oleiferi (soia, colza, girasole)

365

Spezzato di mais o altri cereali

3.285

Insilato di sorgo

6.935

Insilato di triticale

5.658

Stocchi di mais

2.555

Paglia pallettata

2.555

Liquame bovino

1.278

Letame bovino

2.100

TOTALE

27.651

 

RICHIAMATO il Regolamento (Ce) N. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

RICHIAMATO la DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”;

DATO ATTO che devono essere rispettate tutte le disposizioni di sicurezza sanitaria relative all’utilizzo di sottoprodotti di origine animale;

RITENUTO di prescrivere che per l’utilizzo del liquame bovino e del letame bovino devono essere rispettate le procedure previste dal Regolamento CE 1069/2009 e dal regolamento CE n. 142/2011, così come recepiti con DGRV 1530/2013;

VISTO l’art. 272-bis del D. Lgs n. 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;

RITENUTO di prescrivere l’adozione di tutte le misure atte ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi dell’articolo 272-bis del Titolo I della Parte V del D.Lgs n. 152/06, rimandando, qualora emergessero molestie olfattive, alla proposta di un “Piano di gestione degli odori”, contenente le procedure operative, le modalità di gestione dell’impianto e le eventuali tecnologie adottate messe in atto al fine di ovviare alle problematiche rilevate;

VISTO l’art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 recante le condizioni da soddisfare affinché una sostanza o oggetto sia considerata sottoprodotto e non rifiuto e l’art. 185 del medesimo decreto legislativo, recante le condizioni di esclusione dall’ambito di applicazione della Parte IV;

RITENUTO di prescrivere che per tutti i sottoprodotti in ingresso all’impianto di digestione anaerobica, la Ditta è tenuta a documentare, su richiesta dell’autorità di controllo, il possesso dei requisiti di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la nota prot.reg. n. 631169 del 12.12.2024 con cui la ditta ha dichiarato “non è stato possibile per la Società Agricola Crioenergie ottenere la manifestazione di interesse per la fornitura dei gusci di semi oleiferi, infatti le ditte produttrici si rendono disponibili solo al momento della vendita diretta di tali prodotti. Con la presente si chiede pertanto di mantenere detto sottoprodotto in ricetta, prima dell’utilizzo la Società Agricola Crioenergie invierà alla vs. Direzione Regionale contratto di fornitura come richiesto inoltre si dichiara che fornitura contemplerà solo l’utilizzo di gusci di semi oleosi derivanti dalla lavorazione meccanica dell’agrindustria”, la ditta dichiara inoltre che “per quanto riguarda le biomasse vegetali, i residui di campo ed i sottoprodotti di origine animale (liquame e letame), si precisa che i predetti prodotti, come indicato anche nelle relazioni inviate precedentemente, sono di produzione aziendale”;

VISTO che con la medesima nota la ditta anche afferma che “relativamente alle biomasse vegetali (insilato di sorgo ed insilato di triticale) nonché i residui di campo (stocchi di mais e paglia), non essendo sottoprodotti derivanti da trasformazioni agroindustriali o effluenti zootecnici, la società Agricola Crioenergie, a seconda dell’andamento dell’annualità agraria, è libera di utilizzare le biomasse di propria produzione o di acquistarle liberamente sul mercato da altre aziende agricole.”

RITENUTO di prescrivere che contestualmente alla comunicazione di avvio dell’impianto, inteso come avvio della ricezione delle matrici destinate alla digestione anaerobica autorizzate con il presente provvedimento, e pena decadenza del titolo abilitativo, la Ditta deve presentare all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto e alla Provincia di Venezia, gli accordi registrati di durata pluriennale di fornitura del materiale destinato alla digestione anaerobica, per i quantitativi annuali previsti con il presente provvedimento sulla base del modello ACCORDO–TIPO PER LA FORNITURA DI BIOMASSA di cui all’ALLEGATO A alla D.G.R.V. n.1349 del 03/08/2011. Ogni modifica, rinnovo, sospensione dei predetti accordi deve essere tempestivamente comunicata alla Regione del Veneto e alla Città metropolitana di Venezia;

CONSIDERATO che la Ditta intende utilizzare il digestato agroindustriale prodotto per lo spargimento agronomico;

DATO ATTO che l’ente competente ai fini dello spargimento del digestato prodotto dall’impianto oggetto di autorizzazione, è la Città metropolitana di Venezia;

DATO ATTO che per l’utilizzazione agronomica del digestato la Ditta debba rispettare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – D.G.R. n. 813 del 22 giugno 2021;

VISTA la presenza di una torcia;

CONSIDERATO che le emissioni derivanti da torcia non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come previsto dall’articolo 272, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in quanto sistemi di emergenza;

RITENUTO di prescrivere che la ditta provveda alla compilazione di un registro cartaceo/informatico, non modificabile), conservato presso l'impianto e tenuto a disposizione delle autorità di controllo, in cui annotare:

  • registrazione delle accensioni (data, ora, durata attivazione) della torcia e delle ore operative annue;
  • i motivi che hanno causato il fuori servizio dell'impianto e l'accensione della torcia;

VISTE le indicazioni del Coordinamento di cui all'art.11 del D. Lgs.105/2015, riportate nella risposta al quesito 22/2021 "Classificazione della miscela di gas contenuta all’interno di bio-digestori ai fini dell’assoggettabilità al D. Lgs.105/2015" pubblicato nel sito del MASE;

RITENUTO che la ditta debba effettuare le proprie valutazioni sull'assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015 alla luce delle indicazioni sopra citate;

VISTA la dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza, trasmessa con nota acquisita agli atti con prot. reg. n. 88993 del 21.02.2024, con la quale la Ditta individua la fattispecie del paragrafo 2.2 punto 2 dell’Allegato A alla DGR 1400/2017 “modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza”;

DATO ATTO che è ammessa l’attuazione degli interventi qualora:

  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
     
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli eventuali impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 1/2024 del 22.02.2024, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n.357/1997 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

RICHIAMATO l'art. 12 comma 4 del D. Lgs 387/2003 che prevede nell'autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto; il DM del 10.09.2010 punto 13.1 lettera j) che prevede la prestazione di una garanzia sulle opere in rimessa in pristino; la DGR n. 253 del 22.02.2012 che reca la disciplina delle garanzie inerenti gli impianti da fonti rinnovabile; 

RICHIAMATA la DGR n. 253 del 22.02.2012 che prevede la presentazione di una polizza fideiussoria in favore della Regione del Veneto;

VISTO il decreto del Dirigente della Segreteria Regionale per l'Ambiente n. 2 del 27.02.2013 che reca indicazioni per la redazione dei piani di ripristino dello stato dei luoghi; 

CONSIDERATO che l’importo della fideiussione di cui all’allegato A della DGRV n.253 del 22.02.2012 risultante nel documento “Perizia dismissione Crioenergie agosto 2024” acquisito al prot. reg. n. 422757 del 20.08.2024, risulta pari ad Euro 458.115,00;

VISTI gli atti di assenso con prescrizioni, relativi alla modifica in esame, di Città Metropolitana di Venezia e Piave servizi S.p.A.;

DATO ATTO che per le Amministrazioni che non hanno espresso motivato dissenso il parere è da intendersi favorevole ai sensi del comma 7, art.14-ter della L.241/1990;

CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, preso atto dei pareri pervenuti, ha ritenuto conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta;

DATO ATTO che restano valide le prescrizioni previste dalle vigenti autorizzazioni non in contrasto con il presente provvedimento e le prescrizioni in esso integrate;

RITENUTO di poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi;

EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni specifiche incluse nella autorizzazione unica di cui all’art.12 del D. Lgs 387/2003 devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15.5 dell’Allegato al D.M 10.09.2010;

RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative;

VISTI la L.R. n. 11/2001;

la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;

il R.R. n. 1/2016;

la D.G.R. n. 232/2020;

la D.G.R. n. 24/2021;

la D.G.R. n. 473/2022;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso;
     
  3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la Ditta Società Agricola Crioenergie S.a.S. di Andretta Ivano & C. (C.F. e P.IVA n. 04544210273), con sede legale nel Comune di Marcon – Frazione di San Liberale (VE), via Poianon 26, alla modifica della ricetta di alimentazione dell’impianto di produzione di biometano esistente;
     
  4. di approvare la documentazione di progetto elencata all’Allegato A, parte integrante del presente decreto;
     
  5. di approvare le prescrizioni di ordine tecnico amministrativo di cui all’Allegato B, parte integrante del presente decreto, comprensivo delle indicazioni e prescrizioni dettagliate nei pareri riportati come Allegati B-b1 e B-b2, rispettivamente della Città metropolitana di Venezia e di Piave servizi S.p.A.;
     
  6. di stabilire che la Ditta Società Agricola Crioenergie S.a.S. di Andretta Ivano & C. dovrà presentare alla Regione Veneto – U.O Qualità dell’aria e Tutela dell’atmosfera, entro 30 giorni dalla ricezione del presente decreto e pena la decadenza del titolo abilitativo, una garanzia finanziaria per il ripristino dello stato dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio dell’impianto di importo pari a euro 458.115,00 (quattrocentocinquantottomilacentoquindici/00) IVA inclusa; la fideiussione dovrà essere conforme, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D. Lgs n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j, a quanto disposto dalla DGR 253 del 22 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni. L'importo deve essere adeguato -pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGRV 253/2012 medesima;
     
  7. di stabilire che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento e non in contrasto con lo stesso, restano salve tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nell'autorizzazione emessa con DGRV n. 843/2019 e Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n.231/2021;
     
  8. di informare che in caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite con il presente provvedimento si applicheranno le disposizioni sanzionatorie secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3 del D. Lgs n. 28/2011 e s.m.i. e dalle normative di settore dei titoli ricompresi nel presente provvedimento;
     
  9. di dare atto che il rinnovo delle singole autorizzazioni incluse nell’autorizzazione unica, nonché eventuali modifiche impiantistiche o di titolarità, dovranno essere richiesti con tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente;
     
  10. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Agricola Crioenergie S.a.S. di Andretta Ivano & C.e ai seguenti soggetti: Comune di Marcon, Città Metropolitana di Venezia-Servizio Ambiente, ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, Comando Provinciale dei VVF di Venezia, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia, Piave Servizi S.p.a, Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, Ministero delle Imprese e del Made in Italy Divisione XII – Ispettorato Territoriale Veneto, All’U.L.S.S. n. 3 Serenissima Dipartimento di Prevenzione, Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria della Regione del Veneto, SNAM Rete Gas S.p.A., E-Distribuzione S.p.A., GSE e Ufficio delle Dogane di Venezia;
     
  11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  12. di dare atto che il presente atto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
     
  13. di informare che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luca Marchesi

2_Allegato_A_548402.pdf
2_Allegato_B-0_548402.pdf
2_Allegato_B-1_548402.pdf
2_Allegato_B-2_548402.pdf

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