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Bur n. 12 del 24 gennaio 2025


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 8 del 14 gennaio 2025

Modifica ed integrazione all'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con riconversione a biometano, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. Azienda agricola "Guzzo Stefano". Comune di Cona (VE). Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 - art. 8-bis.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva l’autorizzazione alla riconversione a biometano di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, autorizzato all’Azienda agricola “Guzzo Stefano” (CUAA: omissis ), con sede legale e operativa in via Cordenazzetti, 48 – Comune di Cona (VE), con DGR n. 210 del 1° marzo 2011 e ss. mm. e ii. (DGR n. 724 del 27 maggio 2014 e Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 158 del 20 settembre 2018). 

Il Direttore

VISTO:

  • l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il quale prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, è soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province;
  • il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, come modificato dal Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014 e dal Decreto Legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021, con il quale sono stati ridefiniti gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla più recente Direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II) per il raggiungimento degli obiettivi comunitari di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030;

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 2204/2008, con la quale sono state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica;
  • n. 1391/2009, con la quale è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (successivamente aggiornata con Decreto del Direttore dell’Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura, Sport n. 5/2023) necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’agricoltura, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
  • n. 1192/2009 e n. 453/2010, con le quali sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio dell’autorizzazione unica;
  • n. 725/2014, recante nuove disposizioni procedurali per l’approvazione di limitate variazioni, in corso d’opera e d’esercizio, agli impianti alimentati da fonti rinnovabili (biogas, biomassa), nonché per il rilascio del titolo abilitativo agli impianti di produzione di biometano;
  • n. 958/2024, recante ulteriori determinazioni organizzative in materia di autorizzazioni alla gestione degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano in base alla L.R. n. 11/2001, art. 42;

PRESO ATTO che in base alle DDGR citate la competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di produzione di energia alimentati da biomasse o biogas, o di produzione di biometano, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in base all’articolo 44 della LR n. 11/2004 è stata assegnata alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

VISTA la DGR n. 210 del 1° marzo 2011, con la quale l’azienda agricola “Guzzo Stefano” (CUAA omissis), con sede legale e operativa in via Cordenazzetti, 48 – Comune di Cona (VE) ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Cona (VE), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto e sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività del proprio allevamento (effluente di allevamento bovino);

PRESO ATTO che con la medesima DGR n. 210/2011 la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto di produzione di energia in argomento;

DATO ATTO che, in data 3 maggio 2012, l’impianto termoelettrico è entrato formalmente in esercizio;

DATO ATTO, altresì, che con successive modifiche e integrazioni del titolo abilitativo (DGR n. 724 del 27 maggio 2014 e Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 158 del 20 settembre 2018) la medesima Azienda agricola ha ottenuto un adeguamento strutturale dell’impianto termoelettrico in argomento;

ACQUISITA in data 24 maggio 2024 un’istanza (n. id. 250552/2024) presentata dal medesimo Soggetto intestatario dell’autorizzazione unica di riconversione dell’impianto termoelettrico alla produzione di biometano, con la previsione di (Allegato A):

  • utilizzare una nuova vasca di stoccaggio scoperta esistente, a servizio dell’allevamento zootecnico;
  • aggiungere un gruppo di pretrattamento biogas costituito da scrubber desolforatore chimico, chiller deumidificatore e filtri a carboni attivi, per la rimozione di H2S e dei VOC;
  • aggiungere un gruppo di compressione biogas ed upgrading biometano della capacità di 250 Sm3/h, con recupero di calore a disposizione del teleriscaldamento, pari a 66 kWt;
  • aggiungere una cabina ReMi;
  • installare un cogeneratore alimentato a biogas da 330 KWelettrici, in sostituzione del cogeneratore a biogas da 999 KWelettrici;
  • realizzare un metanodotto di collegamento fra sezione upgrading e cabina ReMi;
  • aggiungere un gruppo di compressione del biometano, pressione di mandata max 75 bar;
  • modificare, in termini quantitativi, l’attuale Piano di approvvigionamento della biomassa;

PRESO ATTO che il soggetto istante ha esercitato la facoltà prevista dal D.Lgs. n. 28/2011 di optare, in alternativa al procedimento comunale (PAS), per il procedimento unico di competenza regionale;

DATO ATTO che:

  • in data 13 agosto 2024 è stata notificata al Soggetto istante la non procedibilità dell’istanza;
  • in data 20 agosto 2024 è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta;
  • in data 17 settembre 2024 la documentazione tecnica acquisita a fascicolo istruttorio permetteva di notificare alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati (Comune di Cona, Città metropolitana di Venezia, AVEPA ARPA Veneto, Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, Consorzio di bonifica Adige-Euganeo, Mimit, Agenzia del Demanio, SNAM Rete Gas) i contenuti progettuali della variante n. 250552/2024, salvo comunque l’adeguamento di taluni documenti e la trasmissione di informazioni di dettaglio del progetto (prot. reg.le n. 478856/2024);
  • ad eccezione del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, il quale ha rilasciato un parere favorevole, con prescrizioni, la Città metropolitana di Venezia, AVEPA e l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali hanno richiesto integrazioni documentali per i profili di competenza;
  • in data 29 novembre 2024 è stato acquisito il contributo istruttorio, con prescrizioni, di ARPA Veneto;
  • sono state superate le criticità evidenziate dalla Città metropolitana di Venezia, da AVEPA e dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, rispettivamente con i pareri trasmessi in data 29 novembre, 12 dicembre 2024 e 10 gennaio 2025;
  • in data 30 settembre, 10, 21 e 28 ottobre, 5 e 12 dicembre 2024, 3 gennaio 2025 l’Azienda agricola ha trasmesso la documentazione di progetto e quanto richiesto nella nota di indizione della Conferenza di servizi e successive richieste di integrazione documentale;
  • infine, alla data del 12 dicembre 2024, termine ultimo per la trasmissione dei pareri, l’Amministrazione procedente (Regione del Veneto) non ha acquisito note ostative all’approvazione della variante di progetto n. 250552/2024;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali in data 10 gennaio 2025, il quale supera la richiesta di chiarimenti richiesti in precedenza;

RILEVATO che, alla conclusione dell’istruttoria, il sopra citato progetto di variante prevede l’integrazione dell’originaria documentazione di progetto approvata, con:

  • Relazione tecnica illustrativa – Rel. 01-rev.03;
  • Caratteristiche Tecniche Upgrading – Rel. 02-rev.01;
  • Quadro economico finanziario – Rel. 03-rev.00;
  • Relazione fotografica – Rel. 05-rev.00;
  • Render fotorealistico – Rel. 06-rev.00;
  • Relazione sulla gestione del digestato – Rel. 08-rev.00;
  • Elaborati grafici impianto di produzione di biomtano: Tav. 001-rev.1, Tav. 002-rev.2, Tav. 031-rev.2, Tav. 032-rev.2, Tav. 033-rev.2, Tav. 034-rev.2, Tav. 035-rev.2, Tav. 038-rev.2, Tav. 004-rev.1, Tav. 041-rev.1, Tav. 005-rev.2, Tav. 006-rev.3;
  • Progetto linea di metanodotto: Relazione tecnica metanodotto interno-Rel. 15-rev.02, Planimetria generale metanodotto interno-Tav. 037-rev.2;
  • Progetto linea di teleriscaldamento: Relazione tecnica impianto di teleriscaldamento-Rel. 07-rev.00, Planimetria generale-Tav. 036-rev.2;

CONSIDERATO che, con l’entrata in esercizio dell’impianto di produzione di biometano, l’Azienda agricola ha comunicato il venir meno della cessione dell’energia elettrica immessa nella rete di distribuzione;

VERIFICATA la disponibilità dei luoghi sui quali insisterà l’impianto di produzione di biometano - e relativa rete di teleriscaldamento (Comune di Cona - VE, foglio 44, mappali nn. 69 e 72) e linea di metanodotto interno (Comune di Cona - VE, foglio 44, mappali nn. 5, 15, 16, 29, 31, 35, 44, 56), in capo all’azienda agricola “Guzzo Stefano” sino al 28 ottobre 2045, tramite:

  • “Modifica di contratto di affitto di fondi rustici”, registrato a Padova il 26 novembre 2024 al n. 42101, serie 1T e trascritto a Chioggia (VE) in pari data al Registro Generale n. 6716 e Registro Particolare n. 5054, come da atto notarile del 24 novembre 2024 autenticato nelle firme dei sottoscrittori dalla dott.ssa Maria Leotta, notaio in Piove di Sacco - PD (repertorio n. 95.264);

VALUTATO in sede di Conferenza di servizi il documento prescrittivo utile alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di biometano (Allegato B);

DATO ATTO che in data 10 ottobre 2024, l’Azienda agricola interessata, conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 453/2010 e s. m. e i. (DGR n. 253/2012), ha trasmesso nuova perizia di stima, asseverata dall’ing, Andrea Lazzarotto, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 2963 e giurata presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Chioggia (VE) il 5 novembre 2024, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto, nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, pari a euro 359.711,98;

CONSIDERATO che in fase di stipula della relativa garanzia fideiussoria il soggetto contraente (Azienda agricola “Guzzo Stefano”) è tenuto ad elevare i costi per spese tecniche (10%) e oneri fiscali (22%), ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 253/2012 e pertanto di aggiornare la fideiussione per l’importo complessivo di euro 482.733,47;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:

  • 15 maggio 2012, n. 856;
  • 22 giugno 2021, n. 813;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Regionale:

  • 2 maggio 2013, n. 38;

decreta

  1. di approvare il progetto di variante n. 250552/2024, sulla base di quanto indicato nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore dell’azienda agricola “Guzzo Stefano” (CUAA omissis), con sede legale e operativa in via Cordenazzetti, 48 - Comune di Cona (VE), consistente:
  • nell’utilizzare una nuova vasca di stoccaggio scoperta esistente, a servizio dell’allevamento zootecnico;
  • nell’aggiungere un gruppo di pretrattamento biogas costituito da scrubber desolforatore chimico, chiller deumidificatore e filtri a carboni attivi, per la rimozione di H2S e dei VOC;
  • nell’aggiungere un gruppo di compressione biogas ed upgrading biometano della capacità di 250 Sm3/h, con recupero di calore a disposizione del teleriscaldamento, pari a 66 kWt;
  • nell’aggiungere una cabina ReMi;
  • installare un cogeneratore alimentato a biogas da 330 KWelettrici, in sostituzione del cogeneratore a biogas da 999 KWelettrici;
  • nel realizzare un metanodotto di collegamento fra sezione upgrading e cabina ReMi;
  • nell’aggiungere un gruppo di compressione del biometano, pressione di mandata max 75 bar;
  • nel modificare, in termini quantitativi, l’attuale Piano di approvvigionamento della biomassa;
  1. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di confermare in capo all’azienda agricola “Guzzo Stefano” l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle opere e degli impianti elencati nell’Allegato stesso, catastalmente individuati nel Comune di Cona - VE, foglio 44, mappali nn. 5, 15, 16, 29, 31, 35, 44, 56 (metanodotto), nonché mappali nn. 69 e 72 (impianto di produzione di biometano e rete di teleriscaldamento), il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 545435 del 18 ottobre 2010, n. 596930 del 15 novembre 2010, n. 626610 del 30 novembre 2010, n. 63683 del 9 febbraio 2011, n. 261894 del 19 giugno 2013, n. 250552 del 24 maggio 2024, n. 422222 del 20 agosto 2024, n. 498905 del 30 settembre 2024, n. 519025 del 10 ottobre 2024, n. 540972 del 21 ottobre 2024, n. 618368 del 5 dicembre 2024;
  2. di stabilire che le autorizzazioni di cui all’Allegato A al presente provvedimento, inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Cona (VE), foglio 44, mappali nn. 5, 15, 16, 29, 31, 35, 44, 56, 69 e 72, perdono efficacia in data 28 ottobre 2045, termine ultimo di validità del contratto di affitto registrato a Padova il 26 novembre 2024 al n. 42101, serie 1T e trascritto a Chioggia (VE), in pari data, al Registro Generale n. 6716 e Registro Particolare n. 5054;
  3. di approvare l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere assentiti;
  4. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, stanti le intervenute variazioni progettuali, della cessazione dell’efficacia della deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 1° marzo 2011 e s. m. e i. (DGR n. 724 del 27 maggio 2014) limitatamente alla costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, a decorrere dall’entrata in esercizio dell’impianto di produzione di biometano;
  5. di approvare l’importo di euro € 482.733,47 (quattrocentottantaduemilasettecentotrentatre/47) quale ammontare necessario per l’eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature autorizzati, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate, comprensivo di spese tecniche e oneri fiscali;
  6. di stabilire che, prima dell’inizio dei lavori di costruzione autorizzati con il presente provvedimento, l’azienda agricola “Guzzo Stefano” è tenuta a depositare presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, un Atto di variazione della fideiussione n. 460011413775 del 30 marzo 2011 emessa dall’Istituto bancario “UniCredit S.p.A.”, ai fini di cautelare l’amministrazione regionale dalla eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell’impianto, coerente con gli importi approvati al precedente punto;
  7. di notificare il presente provvedimento all’azienda agricola “Guzzo Stefano”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  9. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pietro Salvadori

(seguono allegati)

8_Allegato_A_DDR_8_14-01-2025_547569.pdf
8_Allegato_B_DDR_8_14-01-2025_547569.pdf

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