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Bur n. 10 del 21 gennaio 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 1 del 03 gennaio 2025

Ditta ECB Company Srl, con sede legale in via Pontaccio, 10 20121 - Milano, e ubicazione impianto in via Sabbioni, 14 37060 Sorgà (VR). Autorizzazione integrata ambientale Punto 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/06 del 03/04/2006 e s.m.i.: lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.

Note per la trasparenza

Col presente decreto si procede, ai sensi dell'art.29 octies c.3b, al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA rilasciata alla Ditta ECB Company Srl per lo stabilimento in comune di Sorgà (VR).

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. n.4 del 18.02.2016 “Disposizioni in materia di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che stabilisce che la Regione è Autorità Competente per le procedure di rilascio dell’AIA alle installazioni di cui al codice 6.5 dell’All.VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la L.R. n.27 del 17.10.2023 che attribuisce alle Province la competenza del rilascio delle AIA per le installazioni di cui al codice IPPC 6.5, e stabilisce che i procedimenti amministrativi avviati prima del 2.10.2023 vadano conclusi con la normativa previgente

VISTA il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n.122 del 31.12.2012 con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta ECB Company srl, per l’installazione sita in Sorgà (VR);

VISTO il Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n.18 del 01.02.2017 con cui è stato modificato il DSRA n.122 del 31.12.2012 autorizzando anche una modifica all’impianto di abbattimento delle emissioni e prevedendo una fase di condensazione delle arie aspirate prima dell’invio delle stessa al termocombustore, modificando i limiti previsti al camino E4, e prescrivendo alla Ditta la presentazione di un progetto di rientro del limite di SO2;

VISTO il DDAST n.57 del 21.06.2017 con cui è stato annullato il DDAST n.18 del 01.02.2017 ed ulteriormente modificato il DSRA n.122 del 31.12.2022, approvando il progetto di modifica dell’impianto di abbattimento per il rientro degli SO2 consistente in un raffreddamento ad aria delle emissioni in uscita dal termocombustore e successivo trattamento in scrubber ad umido;

VISTA la nota prot.n. 308655 del 08.07.2021 con cui è stata comunicata da parte degli uffici regionali preposti la presa d’atto della non sostanzialità di una modifica relativa all’insediamento di un’unità locale di altra società in area scoperta di proprietà della Ditta;

VISTO il Decreto della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n.24 del 07.02.2023 in cui è stato aggiornato il DSRA n.122/2012 in relazione ad una modifica non sostanziale comunicata dalla Ditta, relativa alla sostituzione dei generatori di vapore esistenti con due nuovi generatori di vapore ad alta efficienza, ed è stato inoltre approvato il nuovo PMC;

VISTA la nota prot. n. 416854 del 08.09.2022 con cui la Regione ha avviato il procedimento di riesame dell’AIA rilasciata alla Ditta con DSRA n.122/2012 e s.m.i., ai sensi dell’art.29 octies c.3b richiedendo al Gestore la presentazione dell’istanza e relativa documentazione tecnica a corredo;

VISTA la nota ricevuta con prot. reg. n. 446 del 02.01.2023, con cui il Gestore ha trasmesso l’istanza di riesame complessivo dell’AIA e la documentazione tecnica a corredo;

VISTA la nota prot. n. 99088 del 21.02.2023 con cui è stato comunicato agli Enti l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della L. n. 241/90, ed è stata convocata la conferenza dei Servizi (CdS) per il giorno 18.04.2023, successivamente rinviata al 26.04.2023 con nota prot.n. 192064 del 07.04.2023;

VISTA la nota ricevuta con prot. reg. n. 100181 del 21.02.2023 relativa a comunicazione di modifiche dalla ditta ritenute non sostanziali ai sensi dell’art.29-nonies del d. Lgs.152/2006 relative a: -nuova zona di stoccaggio; - nuovo deposito di gas combustibile da utilizzare in aggiunta al gas metano; - nuovo sistema di svuotamento da big bags caricamento in autocisterna delle farine di sangue;

VISTA la nota prot.n.127246 del 07.03.2023 con cui è stato comunicato alla Ditta e agli Enti che le citate modifiche saranno valutate nell’ambito del procedimento di riesame di AIA;

VISTA la nota ricevuta con prot. reg. n. 214715 del 20.04.2023 con cui il Consorzio di Bonifica Veronese ha espresso il proprio parere di competenza;

VISTO che a seguito di pubblicazione sul sito internet regionale dell’annuncio di cui all’art.29-quater c.3 non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati nei termini previsti;

VISTA la nota datata 20.04.2023, inviata in data 24.04.2023 ed acquisita al prot. reg. n. 219798 del 24.04.2023, con cui la Ditta ha inviato documentazione integrativa alla domanda di AIA, fornendo indicazioni sulle modalità e ragioni di invio delle condense al termocombustore, nonché chiedendo di poter effettuare per un anno uno studio di approfondimento per valutare l’utilizzo dell’aria ambiente per la regolazione della temperatura in entrata allo scrubber;

VISTI gli esiti della CdS, comunicati agli Enti con nota prot. reg. n. 313102 del 09.06.2023, in base ai quali sono state chieste alla Ditta alcune integrazioni alla documentazione presentata;

VISTA la nota datata 29.06.2023, ricevuta con prot. reg. n. 357730 del 30.06.2023 con cui la Ditta ha comunicato che in data 27.06.2023 un incendio ha interessato il reparto produttivo dello stabilimento imponendo l’interruzione dell’attività produttiva, senza previsioni di tempistiche per la ripartenza degli impianti;

VISTA la nota datata 08.09.2023, ricevuta con prot. reg. n. 488779 del 11.09.2023 con cui la Ditta ha risposto ad alcune delle integrazioni richieste con la nota n.33102 del 09.06.2023, specificando in particolare di ritenere congruo l’effettuazione delle analisi al camino E4 in concomitanza con l’invio delle condense al termocombustore, e rimandando ad un successivo momento il completamento delle integrazioni;

VISTA la nota datata 07.12.2023, ricevuta con prot. reg. n. 656662 del 11.12.2023 con cui la Ditta ha inviato alcune delle ulteriori integrazioni richieste, congiuntamente ad un cronoprogramma per il riavvio delle condizioni di esercizio a regime dell’attività;

VISTA la nota datata 06.06.2024, ricevuta con prot. reg. n. 274975 del 07.06.2024, con cui sono stati inviati gli allegati mancanti alla precedente comunicazione di invio integrazioni, in particolari relative al layout previsto per la nuova configurazione post incidente, ed è stato inoltre aggiornato il cronoprogramma previsto per il completamento dei lavori di ricostruzione e conseguente ripresa della normale attività;

CONSIDERATO che nelle note sopra citate la Ditta ha dichiarato essere prevista, nel layout post incendio, una diversa e migliorata configurazione degli impianti di captazione e aspirazione dell’aria ambiente, con potenziamento delle portate aspirate;

VISTA la nota prot. reg. n. 293175 del 18.06.2024, con cui sono stati richiesti integrazioni e chiarimenti alla Ditta ed è stata convocata la seconda seduta della CdS;

VISTA la nota datata 26.06.2024 ricevuta con prot. reg. n. 316448 del 01.07.2024 con cui la Ditta ha inviato le integrazioni richieste ed ha altresì dichiarato di rinunciare alla richiesta di autorizzazione per un nuovo deposito di gas combustibile da utilizzare in aggiunta al gas metano;

VISTI gli esiti della Cds del 02.07.2024, inviati con la nota prot.n.390299 del 02.08.2024, in base ai quali sono stati chiesti alcuni chiarimenti alla Ditta;

CONDIDERATO che in CdS si è concordato che in autorizzazione verrà prescritto l’obbligo di effettuare gli autocontrolli al camino E4 con valvola dell’aria tecnica VA4 in posizione di chiusura, prescrivendo altresì una campagna di durata 12 mesi con indagini e raccolta dati sulle emissione afferenti al camino E4;

CONSIDERATO che durante la CdS sono stati acquisiti i pareri favorevoli di Provincia e Comune, ed è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, sul PMC da parte di Arpav;

VISTO che, con la nota ricevuta con prot. reg. n. 427848 del 26.08.2024 la Ditta ha inviato i chiarimenti richiesti, una nuova proposta di PMC, ed ha inoltre nuovamente aggiornato il cronoprogramma previsto per il completamento dei lavori di ricostruzione e conseguente ripresa della normale attività;

CONSIDERATO che, in particolare, con la nota sopra citata la Ditta ha comunicato che la messa in esercizio e a regime del nuovo impianto di abbattimento afferente il camino E4 è prevista entro il 31.12.2024;

VISTA la nota Arpav n.106148 del 22.11.2024, ricevuta con prot. reg. n. 595802 del 22.11.2024 con cui l’Agenzia ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul PMC inviato dalla Ditta con la nota citata al punto precedente;

VISTI le integrazioni e i chiarimenti inviati dalla Ditta con nota acquisita con prot. reg. n. 634686 del 13.12.2024 in cui la Ditta chiarisce che non è più necessario autorizzare la fase transitoria in quanto risulta già possibile la ripresa dell’esercizio nella configurazione di progetto, e provvede pertanto ad inviare un nuovo PMC conforme alle richieste di Arpav e con eliminazione dei controlli previsti per la fase transitoria;

CONSIDERATO che con la nota citata al punto precedente la Ditta ha altresì specificato, a parziale rettifica di quanto dichiarato in sede di CdS, che parte dell’aria ambiente è inviata con continuità alle torri 1, 2, 3 preventivamente all’invio alla torre 4, al fine anche di consentire un immediato utilizzo di tale linea di aspirazione in caso di anomalie e nelle fasi di avvio e arresto del termocombustore;

CONSIDERATO che il PMC inviato dalla Ditta con la nota citata al punto precedente risponde in sostanza alle indicazioni di Arpav fornite con parere 106148 del 22.11.2024;

VISTO che in data 18.12.2023 sono state pubblicate le BAT Conclusions di cui alla Decisione UE 2023/2749 dell’11.12.2023 relative ai macelli e industrie dei sottoprodotti di origine animale;

CONSIDERATO che l’adeguamento a tali BAT Conclusions non sarà valutato nell’ambito del presente procedimento ma in una fase successiva di riesame di competenza provinciale, nei tempi previsti dalla norma;

CONSIDERATO che ai sensi della L.R. n.27 del 17.10.2023 l’autorità competente per il controllo, la modifica, l’aggiornamento, il riesame (la revoca) della presente AIA è la Provincia di Verona

RITENUTO pertanto di stabilire nel presente provvedimento che le comunicazioni previste debbano essere indirizzate alla Provincia di Verona in quanto Autorità Competente;

VISTO che la Ditta risulta aver pagato gli oneri istruttori relativi al riesame dell’AIA in data 23.12.2022;

RITENUTO di riesaminare, per quanto sopra considerato ed in base alla documentazione presentata dalla ditta e a quella acquisita dall’Autorità competente durante l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta, per l’attività prevista dal D.Lgs.n.152/2006, nell’All.VIII, alla Parte Seconda, al punto 6.5, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel presente provvedimento; e di sostituire l’AIA rilasciata con DRSA n.122/2012;

VISTI la DGRV n. 421/2019 “Competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Modifica della D.G.R. n. 21 dell'11 gennaio 2018”

VISTA la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1/2016, “Disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi”

VISTA la DGRV n. 473/2022 “Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 della Giunta Regionale del Veneto, in attuazione della Legge n. 190 del 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione”

VISTA la DGRV n. 232/2020 “Linee guida in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta Regionale e in materia di attuazione delle previsioni di cui all’art.35-bis del D.Lgs.n.165/2001”

VISTA la DGRV n. 831/2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica incardinata nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i”

VISTA la DGR 579/2024 “Organizzazione della Giunta regionale. Disposizioni in merito agli incarichi dirigenziali”.

decreta

1. L’Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata alla ECB Company Srl partita IVA 04101120964 con sede legale in Via Pontaccio 10, 20121 – Milano ed ubicazione impianto in Via Sabbioni, 14 – 37060 – Sorgà (VR), per l’attività individuata al punto 6.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 classificata con codice NACE 15 e codice NOSE-P 105.14.

2. L’Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità 10 anni dalla data di emissione del presente provvedimento.

3. Per il riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore dovrà presentare, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del presente decreto, apposita domanda corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 29-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché una relazione riepilogativa relativa all'andamento degli indicatori di performance ambientale e dei vari dati di monitoraggio relativi agli anni di validità dell'AIA.

4. Ai sensi dell’articolo 29 quater comma 11, del D.lgs. 152/2006, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo 269 del D.lgs. 152/2006.
  • Autorizzazione allo scarico ai sensi dell’articolo 101 e successivi del D.lgs. 152/2006.

5. L’impianto autorizzato è descritto sinteticamente in Allegato A.

6. La validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Piano di miglioramento

6.1. Il gestore deve attuare gli interventi previsti nell’Allegato B “Interventi di miglioramento”, parte integrante del presente provvedimento, secondo il cronoprogramma indicato, informando in merito la Provincia di Verona, Arpav, Comune di Sorgà.

Sistema di gestione

6.2. Il gestore dovrà mantenere attivo il sistema di gestione ambientale aziendale che dovrà essere basato sugli stessi principi dei modelli EMAS o ISO 14001.

Capacità produttiva

6.3. L’installazione dovrà essere esercita nel rispetto dell’assetto impiantistico e della capacità produttiva dichiarati nella domanda di AIA; in particolare la capacità massima di trattamento di scarti di macellazione dichiarata è 200t/giorno.

Approvvigionamento e stoccaggio di combustibili e materie prime

6.4. Il gestore è autorizzato a utilizzare i combustibili e le materie prime riportate in sede di domanda di AIA e necessarie per la gestione e l’esercizio dell’impianto.

6.5. Tutte le forniture del combustibile e delle materie prime di cui al punto precedente devono essere opportunamente identificate e quantificate, archiviando i relativi documenti di trasporto e i documenti di sicurezza e compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentano la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.

6.6. Il gestore deve adottare tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi non possano pervenire al di fuori delle aree di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.

6.7. Il gestore deve garantire l’integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull’ambiente; il Gestore dovrà inoltre garantire l’integrità e la funzionalità dei contenimenti secondari, ossia degli apprestamenti che garantiscono, anche in caso di perdita dal serbatoio, il rilascio delle sostanze nell’ambiente.

Emissioni in atmosfera

6.8. Dovranno essere rispettati i valori limite di emissione riportati nelle seguenti tabelle. I valori limite di emissione sono riferiti a fumi secchi in condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), con tenore di ossigeno tal quale o con ossigeno di riferimento di cui in tabella, ove indicato. I valori limite in concentrazione imposti si applicano durante i periodi di normale funzionamento, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite.

Camino

Portata (Nm3/h)

Inquinanti

Limite autorizzato (mg/Nm3)

E1

5078

NOx

100 ( O2 rif. = 3%)

E2

5078

NOx

100 (O2 rif. = 3%)

E3

160000

NH3

10

Mercaptani

2

Acetaldeide

2

Cloro

5

COV

10

H2S

2

E4

30000

NH3

10

Mercaptani

2

TOC

10

NOx

200

CO

100

H2S

2

SO2

500

Cloro

5

polveri

10

E5

-

polveri

10

E7

6000

polveri

10

 

6.9. I limiti al camino E4 andranno misurati con valvola dell’aria tecnica (utilizzata per il raffreddamento del flusso in entrata allo scrubber) chiusa e con afflusso delle condense al termocombustore con la portata massima autorizzata.

6.10. Le condizioni di apertura della valvola dell’aria tecnica devono corrispondere a quanto dichiarato dal gestore nella documentazione allegata all’istanza di AIA ossia: la valvola sarà in posizione di chiusura nelle condizioni che definiscono l’esercizio a regime dello scrubber: ossia 40°<T<60°C, 2<pH<11, mentre sarà aperta nelle condizioni di avvio e arresto dello stesso, nonché nelle condizioni di emergenza definite da T>65°c per le arie in ingresso allo scrubber; lo stato della valvola deve essere sempre chiaramente tracciabile per poterne accertare lo stato durante il campionamento.

6.11. La portata massima di condense che può essere inviata al termocombustore è 2200 l/h, da intendersi come valore medio orario; in ogni caso deve essere mantenuta registrazione del quantitativo di condensa che viene inviato al termocombustore.

6.12. Le emissioni inviate al termocombustore devono preventivamente essere inviate al condensatore finale.

6.13. Devono essere effettuati due controlli analitici delle emissioni al camino E3, nei primi 30 giorni di esercizio dell'impianto decorrenti dalla data di rilascio del presente decreto, trasmettendone gli esiti alla Provincia di Verona e ad Arpav entro i successivi 45 giorni e dando comunicazione ad Arpav e Provincia con almeno 7 giorni d’anticipo della data in cui intende effettuare i prelievi. Congiuntamente all’invio degli esiti delle ultime analisi, la Ditta dovrà presentare, per il camino E3, anche un confronto con i limiti specifici previsti dalle BAT di cui alla decisione UE 2023/2749, ed eventuale proposta di adeguamento agli stessi.

6.14. La data di messa in esercizio dei camini E5 ed E7, coincidente con la data di messa a regime, deve essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni alla Provincia di Verona e ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona.

6.15. Dovrà essere tenuta registrazione delle ore di utilizzo dei camini E5 ed E7.

6.16. L’impianto di abbattimento delle emissioni afferente il camino E7 deve essere oggetto di idonea manutenzione e relativa registrazione.

6.17. Deve essere effettuato un controllo analitico delle emissioni ai camini E5 ed E7 nei primi 10 giorni di esercizio dell'impianto, decorrenti dalle data di messa a regime, trasmettendone gli esiti alla Provincia di Verona e ad Arpav entro i successivi 45 giorni e dando comunicazione ad Arpav e Provincia con almeno 15 giorni d’anticipo della data in cui intende effettuare i prelievi.

6.18.Le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10m.

6.19. Deve  essere apposta su tutti i camini presenti nell’impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso.

6.20. I camini, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi devono avere le seguenti caratteristiche:

  • essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
  • essere dotati di appositi fori normalizzati per consentire la verifica delle emissioni da parte delle autorità di controllo osservando le prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi);
  • i fori di prelievo devono trovarsi possibilmente in tratti verticali, ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI. Le zone di accesso ai camini devono essere tenute sgombre.

6.21. Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite autorizzati.

6.22. I generatori di vapore associati ai camini E1 ed E2 devono essere eserciti uno in alternativa all’altro.

6.23. Le sonde di pH e redox degli scrubbers dovranno essere accessibili in sicurezza ed estraibili al fine di permettere all’Ente di controllo la verifica con soluzioni a titolo noto del corretto funzionamento.

6.24. I dati registrati dalle sonde di pH e redox dovranno essere remotizzati in un posto accessibile; dovranno essere registrati su supporti informatici e rimanere a disposizione dell’autorità di controllo.

6.25. Le aspirazioni delle arie dai reparti della zona sporca ed il loro trattamento all’impianto di abbattimento delle emissioni dovranno essere mantenuti attivi 24/24h anche nelle fermate dell’impianto con durata fino a 24 ore e nei fine settimana, e deve esserne mantenuta registrazione.

6.26. Le caldaie afferenti i camini E1 ed E2 al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, devono essere dotate, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile conforme a quanto previsto dall’art.294 del D.Lgs.152/2006.

6.27. In fase di avvio e spegnimento del termocombustore le arie afferenti al medesimo impianto sono deviate alle torri 1-2-3-4- con emissione dal camino E3.

6.28. Qualunque interruzione nell’esercizio del sistema di abbattimento, afferente al camino E4 e costituito da termocombustore e scrubber, dovuta a malfunzionamento e/o manutenzione programmata, deve comportare la fermata degli impianti connessi o l'attivazione delle procedure per il convogliamento degli incondensabili agli scrubbers 1-2-3-4 ed emissione al camino E3, con registrazione del tempo di messa fuori esercizio del termocombustore stesso, avendo cura di smaltire come rifiuti le eventuali eccedenze di condensa.

6.29. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione del termocombustore che non preveda l'interruzione delle lavorazioni e comporti la deviazione degli effluenti verso il sistema di abbattimento ad umido per un periodo > a 4 ore deve essere comunicato a Provincia di Verona, Comune di Sorgà (VR) al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, specificandone i motivi e il presunto tempo di riavvio della funzionalità.

6.30. Le operazioni di manutenzione/fermata del termocombustore non dovranno superare il tetto del 5% del tempo di funzionamento complessivo annuale, e devono essere oggetto di registrazione.

6.31. Le valvole di intercettazione dei flussi emissivi devono essere dotate di idonei dispositivi che ne determinino lo stato di funzionamento.

6.32. La temperatura dei fumi in camera di combustione del termo combustore non dovrà scendere al di sotto di 850°C durante l’intero periodo di funzionamento degli impianti di lavorazione.

6.33. Le anomalie di funzionamento del termocombustore devono essere collegate ad un sistema di allarme sonoro e visivo.

6.34. Dovrà essere assicurato il funzionamento del termocombustore, per un periodo non inferiore a 2 ore dopo lo spegnimento degli impianti di lavorazione.

6.35. Il termocombustore potrà essere alimentato solo a metano.

6.36. Devono essere garantiti almeno 5 ricambi d’aria all’ora in tutti i reparti di lavorazione

Scarichi idrici

6.37. I parametri allo scarico del depuratore biologico dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 1 dell’allegato B alle norme tecniche di attuazione piano tutela acque (delibera di Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009 pubblicata sul B.U.R. n. 100 del 08/12/2009 e s.m.i.).

6.38. Per gli autocontrolli periodici deve essere raccolto un campione medio composito nell’arco di tre ore. Per ogni prelievo o serie di prelievi dovrà essere trascritto un verbale di prelevamento a firma del tecnico abilitato. I verbali dovranno essere raccolti in apposito schedario, assieme ai rapporti di prova, e posti in visione dell’autorità di controllo.

6.39. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.

6.40. Lo scarico deve essere reso sempre accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D. Lgs 152/2006, a mezzo di idoneo pozzetto ubicato immediatamente a monte dello scarico.

6.41. Deve essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

6.42. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio degli eventuali reagenti dell’impianto devono essere a tenuta, posti in aree pavimentate e coperte. Lo stoccaggio deve essere dotato degli opportuni sistemi di contenimento atti a prevenire la dispersione dei liquidi.

6.43. Lo scarico dovrà essere provvisto di sonda parametrica per il controllo in continuo di torbidità, conducibilità elettrica e pH, con invio dei dati on line in continuo sul sito della Ditta  con possibilità di lettura da parte degli Enti tramite accesso ad area riservata.

6.44. Le acque reflue industriali convogliate all’impianto di depurazione dovranno rispettare la portata massima di 600 m3/giorno, affinché lo scarico rientri costantemente nei limiti di legge.

Rifiuti

6.45 I rifiuti dovranno essere gestiti ai sensi del Titolo I della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, in particolare:

  • i rifiuti prodotti devono essere gestiti alle condizioni del “deposito temporaneo” di cui all’art.185-bis del D. Lgs. 152/2006;
  • le aree adibite al deposito temporaneo devono essere contrassegnate e devono essere previste apposite indicazioni riguardanti il codice CER, la natura e la eventuale pericolosità del rifiuto; deve essere garantita la separazione tra rifiuti incompatibili tra loro;
  • devono essere effettuate le registrazioni e la compilazione dei documenti previsti dagli art.189,190, e 193.

Odori

6.46. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza tutte le procedure tecnico-operative necessarie a limitare le emissioni odorigene.

6.47. Il gestore, entro 12 mesi dalla data di emissione del presente provvedimento, dovrà effettuare un monitoraggio dell’odore in periodo estivo con le modalità descritte negli Indirizzi ministeriali di cui al decreto del Direttore Generale della Direzione generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n.309 del 28.06.2023 e inviarne gli esiti a Provincia di Verona, Arpav e Comune.

6.48. I sottoprodotti di origine animale (SOA) vanno conferiti immediatamente nelle fosse di ricevimento e va evitato l’accumulo nella vicinanza delle vasche stesse.

6.49. I SOA dovranno essere inviati al trattamento o ad altro impianti di trattamento nei tempi e nei modi previsti ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009 e delle linee guida applicative di cui alla DGR n.1530 del 28 agosto 2013.

6.50. Tutte le porte e i portoni dei locali di lavorazione dovranno essere mantenuti chiusi in modo da consentire agli impianti di aspirazione di creare una idonea depressione per il convogliamento delle emissioni diffuse odorigene all’impianto di trattamento.

6.51. Il sangue può giungere in stabilimento solo con mezzi coibentati o refrigerati; il sangue dovrà essere prelevato dai macelli esclusivamente fresco o refrigerato.

6.52. Nella zona di ricevimento dei residui della macellazione devono essere sempre mantenuti chiusi i portoni di accesso, limitando l’apertura al solo passaggio dei mezzi di trasporto.

6.53. Il lavaggio dei mezzi di trasporto della materia prima deve essere effettuato, sotto il controllo del personale della ditta, all’interno del locale di ricevimento.

Rumore

6.54. Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto delle modalità previste dal DM 16/3/98 e delle linee guida di cui all’Allegato 2 del DM 31/01/2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all’Allegato 1 del d.lgs. 4/8/1999 n.372”.

Monitoraggio e Controllo

6.55. Le comunicazioni ed i controlli relativi alle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC di cui all’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

6.56. Il gestore dovrà redigere e trasmettere a Provincia di Verona, Arpav e Comune, entro 9 mesi dalla data di emissione del presente provvedimento, una relazione di approfondimento, finalizzata alla predisposizione di controlli diretti sulle acque sotterranee e sul suolo ed un nuovo proposta di PMC che dovrà in ogni caso prevedere campionamenti delle acque sotterranee monte-valle dell’installazione, con almeno due piezometri a valle ed uno a monte, con una prima indagine a set esteso. La relazione e la proposta saranno successivamente valutate da ARPAV.

Prevenzione Incidenti

6.57. Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.

Cessazione dell’attività

6.58. Ai sensi dell’art. 6 comma 16 lettera f) del D. Lgs. n.152/2006 deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività.

6.59. La dismissione dell’impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell’area ove insiste l’impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico al momento.

6.60. A tal fine, in caso di cessazione dell’attività, il Gestore invierà alla Provincia di Verona, ad ARPAV, e al Comune di Sorgà, per atto di assenso, un piano di cessazione definitiva delle attività, comprensivo di:

  •  un cronoprogramma che dettagli la durata delle fasi di fermata definitiva, pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti di produzione, delle relative apparecchiature ausiliarie e degli stoccaggi associati,
  •  un piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee
  •  una descrizione degli eventuali interventi necessari al ripristino e riqualificazione ambientale delle aree liberate.

Ulteriori prescrizioni

6.61. Il gestore dovrà inviare, entro 12 mesi dalla data di emissione del presente provvedimento, alla Provincia di Verona, ad Arpav ed al Comune una relazione riportante il confronto, per tutta l’installazione, con le BAT di cui alla decisione UE 2023/2749, ed eventuale proposta di adeguamento alle stesse.

6.62. Il gestore dell’impianto è tenuto a comunicare entro 8 ore dall’evento alla Provincia di Verona, al Comune di Sorgà (VR), al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore è tenuto ad attivare tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto. Il gestore deve sospendere l’esercizio dell’attività o l’impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute e/o all’ambiente.

6.63. Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all’interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l’accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l’eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all’ispezione; qualora il Gestore si opponga all’accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all’attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.

6.64. Ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il Gestore è tenuto a comunicare a Provincia, Comune ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.

7. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

8. Il presente decreto riesamina e sostituisce il DSRA n.122/2012 e s.m.i., che viene revocato.

9. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta ECB Company Srl -, con sede legale in via Pontaccio, 10 a Milano, e ubicazione impianto in via Sabbioni, 14 a Sorgà (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A. Veneto - Dipartimento Provinciale di Verona e Direzione Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, ed al Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto per la sua pubblicazione integrale.

10. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

1_AllegatoA_DDR_1_03-01-2025_546998.pdf
1_AllegatoB_DDR_1_03-01-2025_546998.pdf
1_AllegatoC_DDR_1_03-01-2025_546998.pdf

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