Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da 500 Smc/h in via Calatafimi, Rovigo (RO). Ditta proponente: APIS RO1 SOCIETA' AGRICOLA S.r.l. D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D. Lgs 28/2011; D.M. 02.03.2018 L.R. 11/2001.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento unico si autorizza la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano alimentato da biomasse agricole, reflui zootecnici e sottoprodotti della filiera agroalimentare, nonché delle opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto stesso.
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Il Direttore
RICHIAMATI l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;
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il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
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il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 bis che individua le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di biometano;
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Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
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il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
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il decreto MiTE del 15.09.2022 “Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.”;
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l’art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che attribuisce alla Regione le funzioni di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inferiori a 300 MW;
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la L.R. n. 16 del 27 luglio 2023 con la quale sono stati modificati l’art. 5 della L.R. n. 33/1985 “Norme per la tutela dell’ambiente” e l’art. 79 della L.R. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” per l’aggiornamento delle disposizioni relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006;
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le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
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la Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 contenente disposizioni in merito alle garanzie finanziarie da prestare per il ripristino dello stato dei luoghi;
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il Decreto del Dirigente della Segreteria regionale per l’Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 “Indicazioni operative per la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico, biomassa, biogas, idroelettrico)”;
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la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 2 maggio 2013 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010”;
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il D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;
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il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
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il D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48 “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche” ed in particolare l’art. 56 “Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate – interferenze”;
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il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
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il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
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la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTI INOLTRE
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l’articolo 272-bis del D.Lgs n. 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
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il Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 309 del 28.06.2023 di approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività;
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l’articolo 184-bis del D.Lgs n. 152/2006 recante le condizioni da soddisfare affinché una sostanza o oggetto sia considerata sottoprodotto e non rifiuto e l’art. 185 del medesimo decreto legislativo, recante le condizioni di esclusione dall’ambito di applicazione della Parte IV;
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il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 107 del 5.11.2009 e successive modifiche e integrazioni nonché la L.R. n. 33/1985 “Norme per la tutela dell’Ambiente”;
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la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1628 del 19 novembre 2015 “Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933 e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs n. 387/2003. Nuove disposizioni procedurali.”;
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il Regolamento (Ce) N. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
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la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1530 del 28 agosto 2013, di “Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”;
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la Deliberazione di Giunta Regionale n. 751 del 4 giugno 2019 “Linee guida applicative per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria degli allevamenti avicoli e suinicoli”;
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Il Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allegamenti avicoli” ed in particolare l’Allegato A, paragrafo 5, lettera e) e paragrafo 9;
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il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25.02.2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” ed in particolare il Titolo IV relativo all’utilizzazione agronomica del digestato;
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la Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 22 giugno 2021 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE.”
VISTA l’istanza e la relativa documentazione assunte al protocollo regionale con nn. 670975, 670988, 670991, 670995, 670998, 671005, 671008, 671015, 671024, 671031, 671045, 671055, 671060, 671067, 671073, 671079, 671084, 671089, 671094 del 18.12.2023, con le quali la Ditta APIS RO1 Società Agricola S.r.l., con sede legale a Bolzano (BZ) in via Gianni Brida, 4 - C.F. e P.IVA n. 03171260213, ha chiesto Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da 500 Smc/h e relative opere connesse presso il Comune di Rovigo (RO)– Via Calatafimi;
RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:
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la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. reg. n. 76252 del 13.02.2024, trasmette parere favorevole con prescrizioni (Allegato B-b1);
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l’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, con nota proprio prot. n. 111309 del 04.03.2024, comunica le tempistiche del procedimento e chiede alla Ditta un completamento dell’istanza ai fini dell’avvio del procedimento;
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il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo con nota prot. reg. n. 116630 del 06.03.2024, comunica la necessità di un completamento della documentazione prodotta al fine del perfezionamento dell’istanza formale e dell’inizio del proprio subprocedimento;
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il Ministero delle Imprese e del made in Italy - D.G.S.C.E.R.P. Divisione XII - Ispettorato Territoriale Veneto -U.O. III - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico, con nota prot. reg. n. 116694 del 06.03.2024 trasmette le informazioni relative alla procedura da seguire per il rilascio del nulla osta alla costruzione di condutture elettriche e/o tubazioni metalliche;
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La Ditta con note prot. reg. nn. 123890, 124325, 125153, 125159, 125163 del 11.03.2024, prot. reg. n. 126489 del 12.03.2024, prot. reg. nn 129310, 129320, 129341, 129835, 129998, 130004, 130143 del 13.03.2024 e prot. reg. n. 132701 del 14.03.2024 trasmette la documentazione a completamento dell’istanza come richiesto da Regione Veneto, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo e Ministero delle Imprese e del made in Italy, nonché le richieste di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati indirizzati a: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Genio Civile di Rovigo, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale infrastrutture e sicurezza Sezione UNMIG dell’Italia Settentrionale, ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, E-Distribuzione S.p.A., Acque Venete S.p.A., Forze Armate, SNAM Rete Gas S.p.A. e TERNA S.p.A.;
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l’ENAC, con nota registrata al prot. reg. n. 138219 del 18.03.2024, evidenzia la necessità di acquisire la documentazione così come prevista dalla procedura per la richiesta di valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea;
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il Consorzio di Bonifica Adige Po, con nota prot. reg. n. 156830 del 28.03.2024, chiede integrazioni alla documentazione prodotta;
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la Struttura Regionale competente, con nota prot. n. 161347 del 29.03.2024 indirizzata a Ditta APIS RO1 Società Agricola S.r.l. e Società Delta Engineering Services S.r.l., Comune di Rovigo, Provincia di Rovigo, ARPAV, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo, Ministero delle Imprese e del Made in Italy Divisione XII – Ispettorato Territoriale Veneto, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Consorzio di Bonifica Adige Po, Genio Civile di Rovigo, Acque Venete S.p.A., ULSS 5 Polesana, E-Distribuzione S.p.A., TERNA Rete Italia S.p.A., TELECOM Italia S.p.A., SNAM Rete Gas S.p.A., ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ENAV S.p.A., Ministero della Difesa Comando 1a Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio, Comando Forze Operative Nord – Ufficio Affari Territoriali e Servitù Militari, indice una Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona;
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la Ditta, con nota prot. reg. n. 164059 del 02.04.2024, trasmette la documentazione richiesta da ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile;
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il Comando 1^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare, con nota pervenuta a prot. reg. n. 172855 del 08.04.2024, esprime il proprio nulla osta all’esecuzione dell’intervento per gli aspetti demaniali di interesse fatta salva l’introduzione di variazioni progettuali rispetto a quanto illustrato nel foglio di riferimento;
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l’Unità Organizzativa del Genio Civile di Rovigo, con nota prot. reg. n. 181706 del 12.04.2024, comunica di non avere competenze per il progetto di che trattasi in materia di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R.V. n. 2948/2009 e s.m.i. e in materia di polizia idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e comunica altresì di aver dato avvio con nota prot. n. 153728 del 26.03.2024 al procedimento per l’autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea e concessione per derivazione di acqua di falda tramite pozzo, ai sensi del TU n. 1775/1933;
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la Provincia di Rovigo, con nota prot. reg. n. 186320 del 15.04.2024, chiede di avere chiarimenti e integrazioni sulla documentazione prodotta;
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il Comune di Rovigo, con nota prot. reg. n. 193015 del 18.04.2024, comunica le proprie osservazioni e la richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte della Ditta;
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la società TIM S.p.A., con nota prot. reg. n. 195261 del 19.04.2024, trasmette parere positivo alla realizzazione dell’opera;
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l’ULSS 5 Polesana, con nota prot. reg. n. 195421 del 19.04.2024, comunica gli adempimenti necessari a carico della Ditta ai fini dell’assenso;
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la Struttura Regionale competente, con nota prot. n. 205218 del 26.04.2024, chiede alla Ditta, ai sensi dell’art. 2, c. 7 della L.241/1990, di fornire integrazioni e chiarimenti sulla documentazione agli atti così come richiesti da: Regione, Consorzio di Bonifica Adige Po, Provincia di Rovigo, Comune di Rovigo e ULSS 5 Polesana;
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il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo, con nota prot. reg. n. 226816 del 10.05.2024, inoltrata alla Ditta dalla struttura regionale competente con nota prot. reg. n. 233231 del 14.05.2024, comunica la necessità di integrazioni sulla documentazione prodotta;
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il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota acquisita a prot. reg. n. 229012 del 13.05.2024, comunica le nuove disposizioni ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs 259/2003 così come modificato dal D.Lgs 48/2024, a carico dei soggetti interessati alla costruzione spostamento o modifica delle condutture elettriche di qualsiasi classe e destinazione d’uso, al fine della verifica di eventuali interferenze con le reti di comunicazione elettronica;
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la Ditta con nota prot. reg. n. 235970 del 16.05.2024 chiede una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa che viene concessa dalla struttura regionale competente con nota prot. reg. n. 243759 del 21.05.2024;
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AcqueVenete S.p.A. con nota prot. reg. n. 268397 del 04.06.2024 trasmette il proprio parere favorevole con prescrizioni (Allegato B-b2);
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la Ditta, con note acquisite a prot. reg. nn. 304011, 304012, 304040, 304041,304042, 304043, 304045, 304047, 304048 del 24.06.2024, trasmette le integrazioni richieste dagli Enti;
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ARPAV Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche - Unità Organizzativa Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi Ovest, con nota prot. reg. n. 376870 del 29.07.2024, trasmette il proprio contributo istruttorio preliminare;
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il Comune di Rovigo, con nota prot. reg. n. 390772 del 02.08.2024, chiede una proroga per il rilascio della propria determinazione al fine di acquisire da parte della Ditta gli elaborati mancanti relativi al progetto di rifacimento del tratto stradale tra il Ponte dei Munari e la SR443;
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il Consorzio di Bonifica Adige Po, con nota prot. reg. n. 405775 del 09.08.2024, esprime, per quanto riguarda l’aspetto idraulico, parere favorevole al progetto con l’osservanza di quanto riportato nel parere stesso (Allegato B-b3)
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il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo, con nota prot. reg. n. 401514 del 07.08.2024, ritiene il progetto conforme alla normativa antincendio con prescrizioni;
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la Regione Veneto U.O. Qualità dell’aria e Tutela dell’Atmosfera, con nota prot. 403156 del 08.08.2024, trasmette i dati forniti dalla Ditta alla U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari e per conoscenza al Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria del Veneto (CREV), secondo la procedura per la valutazione di nuovi impianti di biogas che utilizzano pollina;
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la Struttura Regionale competente, con nota prot. 406083 del 09.08.2024, concede al Comune di Rovigo la proroga richiesta;
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la Provincia di Rovigo, con nota prot. reg. n. 421349 del 19.08.2024, trasmette determinazione favorevole sul progetto con prescrizioni;
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la Ditta, con nota prot. reg. n. 425430 del 22.08.2024, trasmette la nuova visura camerale per l’avvenuta variazione relativa alla struttura societaria;
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in merito al subprocedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, relativo alla costruzione del metanodotto di connessione dell’impianto alla rete gas esistente, la Regione Veneto U.O. Qualità dell’aria e Tutela dell’Atmosfera, completata l’acquisizione dei nominativi dei soggetti interessati con la nota prot. n. 425412 del 22.08.2024, trasmette con note prot. reg. nn. 432839, 432861, 432872, 432879, 432894 del 27.08.2024, la comunicazione di avvio del procedimento alle ditte proprietarie delle aree interessate secondo il piano particellare fornito dalla Ditta;
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il Consorzio di Bonifica Adige Po con nota proprio prot. n.10249 del 02.09.2024 (prot. reg. n. 477633 del 17.09.2024) trasmette le proprie osservazioni in riscontro alla nota prot. reg. n. 432861 del 27.08.2024; tali osservazioni vengono inoltrate dalla Regione alla Ditta proponente e a SNAM Rete Gas SpA con nota prot. reg. n. 487167 del 23.09.2024, per le conseguenti valutazioni;
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la Struttura Regionale competente, con nota prot. n. 487262 del 23.09.2024, comunica agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi la sospensione del termine previsto per la trasmissione delle determinazioni di competenza, in pendenza dello scadere dei termini per il ricevimento delle osservazioni da parte dei soggetti interessati ai sensi del D.P.R. 327/2001;
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la Ditta, con note prot. reg. nn. 541459 e 541476 del 21.10.2024, trasmette integrazioni volontarie sulla documentazione agli atti;
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la Struttura Regionale competente, con nota prot. n. 575778 del 11.11.2024, comunica agli Enti la ripresa dei termini del procedimento, a fronte della comunicazione del Consorzio di Bonifica Adige Po prot. reg. n. 570344 del 07.11.2024 in riscontro ai chiarimenti avuti da Ditta e SNAM Rete Gas S.p.A. in merito al subprocedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, come risulta da nota SNAM Rete Gas S.p.A. acquisita a prot. reg. n. 583968 del 15.11.2024 e trasmessa dalla Ditta proponente a tutti gli Enti con nota prot. reg. n. 588108 del 18.11.2024;
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il Comando Provinciale dei Vigile del Fuoco di Rovigo, con nota prot. reg. n. 576967 del 12.11.2024, conferma il parere favorevole con prescrizioni già espresso con nota prot. reg. n. 401514 del 07.08.2024 (Allegato B-b4);
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la società Veneto Strade S.p.A., su richiesta della Regione Veneto, trasmette, con nota prot. reg. n. 577757 del 12.11.2024, il proprio nulla osta alla realizzazione dell’impianto;
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la Regione Veneto U.O. Qualità dell’aria e Tutela dell’Atmosfera, preso atto delle note trasmesse da TIM S.p.A. e acquisite agli atti con prot. nn. 574833 del 11.11.2024, 580378 del 13.11.2024 e 584027 del 15.11.2024, secondo cui le comunicazioni inerenti al procedimento in essere devono essere indirizzate alla società FiberCop S.p.A. in virtù di movimentazioni societarie intervenute tra TIM S.p.A. e la stessa FiberCop S.p.A., con nota prot. n. 587986 del 18.11.2024, chiede ad entrambe le società un eventuale aggiornamento del parere già trasmesso da TIM S.p.A.;
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la Regione Veneto U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari, con nota prot. n. 599276 del 26.11.2024, trasmette l’individuazione dagli allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore ai 250 capi più prossimi all’impianto;
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ARPAV Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche - Unità Organizzativa Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi Ovest, con nota prot. reg. n. 610043 del 02.12.2024, trasmette il proprio contributo tecnico definitivo;
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Il Comune di Rovigo, con nota prot. reg. n. 612805 del 03.12.2024, trasmette la determinazione di competenza come da Allegato B-b5 al presente provvedimento, nonché la proposta di Delibera di Giunta Comunale finalizzata all’approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’art. 11 della L, 241/1990 da sottoscrivere con la Ditta per disciplinare gli interventi di sistemazione stradale ritenuti necessari nonché le opere di compensazione ai sensi dell’Allegato 2 al DM 10.09.2010;
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La Provincia di Rovigo, con nota prot. reg. n. 614328 del 04.12.2024, trasmette l’aggiornamento della propria determinazione favorevole con prescrizioni riportata come Allegato B-b6 al presente provvedimento;
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La Ditta, con nota prot. reg. n. 615093 del 05.12.2024, trasmette ulteriore atto notarile registrato e trascritto attestante la disponibilità dell’area destinata alla realizzazione dell’impianto;
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Il Comune di Rovigo, con nota prot. reg. n. 617015 del 05.12.2024, trasmette il parere favorevole di competenza della propria Unità Paesaggistica ad integrazione della determinazione prot. reg. n. 612805 del 03.12.2024 (Allegato B-b5);
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l’Unità Organizzativa del Genio Civile di Rovigo, con nota prot. n. 620413 del 06.12.2024, trasmette il Decreto n. 523 del 13.09.2024 di autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee (Allegato B-b7);
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La Ditta, con nota prot. reg. n. 621218 del 06.12.2024, trasmette l’aggiornamento del piano di ripristino e dei relativi costi;
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Il Comune di Rovigo, con nota prot. reg. n. 624255 del 09.12.2024, trasmette il Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 02.12.2024 avente ad oggetto “Accordo ai sensi dell'art. 11 l.241/1990 smi, disciplinante le modalita' di attuazione e di realizzazione nonche' le garanzie inerenti gli interventi di risanamento e rinforzo del "Ponte dei Munari", di risanamento della strada comunale Calatafimi tra il ponte e la SS443, delle attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' le opere di compensazione in relazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto per la produzione di biometano ubicato in comune di Rovigo frazione Sarzano via Calatafimi”;
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Il Comune di Rovigo, su richiesta di chiarimenti prot. reg. n. 624180 del 09.12.2024 da parte della Regione Veneto U.O. Qualità dell’aria e Tutela dell’Atmosfera, conferma con nota prot. reg. n. 627277 del 10.12.2024 che l’accesso all’impianto avverrà su strada comunale denominata Via Calatafimi;
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La Ditta proponente con nota prot. reg. n. 646131 del 19.12.2024 trasmette integrazioni volontarie relative alle autocertificazioni ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 per variazione relativa alla struttura societaria;
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La Ditta con nota prot. reg. n. 646120 del 19.12.2024 e la società SNAM Rete Gas S.p.a. con nota prot. reg. n. 646146 del 19.12.2024, chiedono e comunicano il proprio nulla osta al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione dell’impianto alla rete gas esistente unicamente alla società SNAM Rete Gas S.p.A.;
VISTO l’Allegato A quale parte integrante e contestuale del presente provvedimento, nel quale sono riportati i principali elementi progettuali, le autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel presente provvedimento di autorizzazione unica, nonché l’elenco degli elaborati di progetto;
PRESO ATTO che il sedime interessato dall’intervento di costruzione dell’impianto di produzione di biometano ricade in Zona E-Agricola ed è identificato catastalmente al Foglio 18 mappali n. 42, 43 e 44 parziali e n. 58 intero e al Foglio 19 mappali n. 32 e 52 parziali e n. 33 intero del Comune di Rovigo;
VISTI gli atti notarili di compravendita preliminare registrati e trascritti dei terreni su cui realizzare l’impianto, prodotti dalla Ditta con note prot. reg. nn. 670988 del 18.12.2024 e 615093 del 05.12.2024, attestanti la disponibilità dell’area, come richiesto dall’art. 12 del D.Lgs 387/2003 e dal punto 13.1 lett. C dell’allegato al D.M. 10.09.2010;
CONSIDERATO che il progetto presentato prevede la connessione dell’impianto all’esistente gasdotto denominato “Derivazione per S. Martino di Venezze DN100 (4”)” attraverso la realizzazione di un nuovo metanodotto denominato “Allacciamento Biometano A004152 di Rovigo DN 100 (4”) di lunghezza pari a circa 440,00 metri e che l’accesso alle nuove aree impiantistiche sarà consentito mediante la realizzazione di una strada brecciata, di lunghezza pari a circa 1000 metri e larghezza di 3.50 metri;
PRESO ATTO che le opere di connessione in progetto ricadono interamente nel territorio Comunale di Rovigo (RO) su area definita E2 - Agricola Normale;
VISTO il piano particellare fornito dalla Ditta secondo cui saranno interessate aree demaniali e particelle di proprietà privata identificate catastalmente al Foglio 18 mapp. 40, 42, 43, 44, e 58 e Foglio 19 mapp. 26, 27, 30, 31, 32 e 52;
CONSIDERATO che la Regione Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera ha dato avvio, su istanza del proponente, al procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’asservimento sui terreni che saranno interessati dall’opera di connessione alla rete di metanodotto esistente, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., espletando tutte le formalità previste dalla citata normativa di riferimento;
DATO ATTO che trascorsi i 30 giorni per presentare osservazioni al progetto da parte dei soggetti privati titolari di diritti sulle aree interessate dall’opera di connessione, non risulta pervenuta alcuna osservazione di opposizione in merito;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto con la Società SNAM Rete Gas S.p.A. un accordo di cooperazione per la redazione del progetto di connessione dell’impianto al metanodotto esistente e che entrambe le società chiedono e nulla ostano il rilascio dell’autorizzazione delle predette opere di connessione unicamente alla società SNAM Rete Gas S.p.A.;
CONSIDERATO che la Ditta in sede di istanza ha prodotto il preventivo di connessione dell’impianto alla rete MT di E-Distribuzione ma non la documentazione progettuale completa relativa all’opera di connessione dell’impianto alla rete elettrica nazionale e, pertanto, il relativo subprocedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’opera di connessione è stato ritenuto improcedibile nell’ambito dei lavori della Conferenza di Servizi;
DATO ATTO che la Ditta ha successivamente dichiarato che l’impianto di produzione di biometano risulta autosufficiente dal punto di vista elettrico grazie alla presenza del cogeneratore e del gruppo elettrogeno che ne garantiscono la completa funzionalità e pertanto non ritiene necessaria allo stato attuale la connessione alla rete di E-Distribuzione;
CONSIDERATO che il DM 10.09.2010 al punto 15.3 dell’allegato prevede che l'autorizzazione unica, ove occorra, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico e precisa che “Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico”;
PRESO ATTO che l’impianto in oggetto ricade in area sottoposta alle disposizioni della Parte Terza – Beni Paesaggistici del D.Lgs n. 42/2004 e che il Comune di Rovigo, su parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, ha espresso parere favorevole per la tutela paesaggistica subordinandolo alle medesime condizioni espresse dall’Ente di riferimento;
DATO ATTO che l’impianto, secondo quanto dichiarato dalla Ditta, non rientra tra le aree e siti non idonei alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di biometano ai sensi dell’allegato alla D.C.R.V. n. 38 del 02.05.2013 e rispetta la distanza di 500 mt dagli allevamenti avicoli ordinari preesistenti più prossimi, così come richiesto dal DM 30/05/2023;
PRESO ATTO che il Comune di Rovigo ha individuato e concordato con la Ditta proponente gli adempimenti e oneri a carico della Ditta stessa ritenuti necessari ai fini della sistemazione e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria del “Ponte dei Munari” e della strada comunale tra il Ponte e la SS443, nonché le misure di compensazione previste ai punti 14.15 e 16.5 dell’allegato al D.M. 10.09.2010 stabilite secondo i criteri di cui all’Allegato 2 al D.M 10.09.2010;
VISTO il Verbale di Deliberazione di Giunta del Comune di Rovigo n. 288 del 02.12.2024 Allegato C al presente provvedimento quale parte integrante e contestuale avente ad oggetto “Accordo ai sensi dell'art. 11 l.241/1990 smi, disciplinante le modalita' di attuazione e di realizzazione nonche' le garanzie inerenti gli interventi di risanamento e rinforzo del "Ponte dei Munari", di risanamento della strada comunale Calatafimi tra il ponte e la SS443, delle attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' le opere di compensazione in relazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto per la produzione di biometano ubicato in comune di Rovigo frazione Sarzano Via Calatafimi.”;
DATO ATTO che il Comune di Rovigo, con nota prot. reg. n. 624255 del 09.12.2024, precisa che lo schema di accordo, unitamente ad altri documenti allegati alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 02.12.2024, sono individuati come atti “parte integrante ma non ostensibile” per la tutela e riservatezza della Ditta;
DATO ATTO che le misure compensative a favore del Comune di Rovigo ai sensi del D.M. 10.09.2010, consistono nell’ampliamento del sistema lettura targhe e videosorveglianza sulle strade interessate dal transito dei mezzi pesanti con le relative attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
VISTA la relazione di assoggettabilità dell’impianto al D.Lgs n. 105/2015 con la quale la Ditta dichiara di non rientrare nelle soglie di assoggettamento stabilite dalla norma;
CONSIDERATO che ARPAV con il proprio contributo prot. reg. n. 610043 del 02.12.2024 ritiene che “sulla base dei volumi dichiarati, la valutazione effettuata sia adeguata. Tuttavia, considerate le dimensioni dell’impianto in esame, si propone a codesta Autorità di prescrivere l’implementazione di un idoneo Sistema di Gestione, che segua uno standard riconosciuto, al fine di ridurre il rischio di incidenti che possano implicare conseguenze anche ambientali.”;
DATO ATTO che devono essere rispettate tutte le disposizioni di sicurezza sanitaria relative all’utilizzo di sottoprodotti di origine animale;
VISTO l’art. 272-bis del D. Lgs n. 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
RITENUTO di prescrivere l’adozione di tutte le misure atte ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi del citato articolo 272-bis, rimandando ad eventuali ulteriori interventi di contenimento a seguito delle risultanze dei monitoraggi odorigeni post-operam;
VISTA la competenza delle Province al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, incluse quelle derivanti da impianti di produzione di energia elettrica;
PRESO ATTO delle prescrizioni contenute nella determinazione della Provincia di Rovigo relativamente alle emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto;
CONSIDERATO che la Ditta ha comunicato di non ritenere sostenibile dal punto di vista economico il recupero della CO2, proveniente dall’off-gas, in forma liquida;
RITENUTO di prescrivere che entro18 mesi la ditta valuti nuovamente la fattibilità di un sistema di recupero di CO2, ovvero proponga un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa;
DATO ATTO che la Ditta intende utilizzare acqua di falda mediante la terebrazione di un pozzo artesiano per uso industriale ed igienico-assimilato, per il quale è stata già concessa dalla U.O. Genio Civile di Rovigo autorizzazione alla ricerca con Decreto n. 523 del 13.09.2024;
CONSIDERATO che l’utilizzo dell’acqua di falda è subordinato al rilascio della concessione di derivazione da parte della U.O. Genio Civile di Rovigo;
PRESO ATTO che gli scarichi derivanti dall’esercizio dell’impianto soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 39 comma 3 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.C.R.V. n. 107 del 5/11/2009 e ss.mm.ii., sono gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche su suolo di competenza comunale e gli scarichi delle acque meteoriche di prima pioggia in corpo idrico superficiale di competenza provinciale;
CONSIDERATO che la Ditta intende utilizzare il digestato prodotto per lo spargimento agronomico;
DATO ATTO che per l’utilizzazione agronomica del digestato la Ditta debba rispettare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – D.G.R. n. 813 del 22 giugno 2021;
VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza allegata all’istanza, accompagnata da apposita relazione come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”;
PRESO ATTO che le opere in progetto sono esterne alle aree individuate dalla Rete Natura 2000;
CONSIDERATO che è ammessa l’attuazione degli interventi qualora:
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non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e s.m.i., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017;
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ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 08/2024 del 16.12.2024 agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
PRESO ATTO dalla sopracitata istruttoria tecnica:
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che risulta necessario un rafforzamento delle condizioni ecotonali mediante la realizzazione di una fascia arbustiva monofilare, anche non continua, lungo il canale Commissaria nel tratto relativo alla nuova strada di accesso dal Ponte dei Munari;
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in corrispondenza della fascia arborata lungo il margine orientale dell’impianto è presente una consolidata garzaia (codice 67/RO “Ceresolo”) e che pertanto dovranno essere previsti specifici accorgimenti anche nella fase realizzativa dell’impianto;
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le specie previste per le fasce arboreo-arbustive perimetrali sono solo in parte coerenti con la locale serie vegetazionale corrispondente alla serie della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmetum);
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risulta necessario salvaguardare, nell’esecuzione delle opere di connessione dell’impianto a biogas con il metanodotto esistente, l’esistente nucleo boscato situato a Nord-ovest dell’impianto;
EVIDENZIATO che le parti del progetto in argomento la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti, restano assoggettate a ulteriore e separata valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l’importo della fidejussione di cui all’Allegato A della D.G.R.V. n. 253 del 22.02.2012 nella quale si stabilisce che “L'importo della garanzia, che deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, è pari ai costi specificatamente quantificati nel "Piano di ripristino", comprensivi di oneri fiscali e di spese tecniche nella misura del 10 per cento.”, risulta pari ad euro 796.526,63 (settecentonovantaseimilacinquecentoventisei/63) così come indicato nell’elaborato “RO1-REL-36_Piano di ripristino_Rev2(1).pdf”;
VISTI gli atti di assenso di: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Comando 1^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare, Unità Organizzativa del Genio Civile di Rovigo, TIM S.p.A. (ora FiberCop S.p.a.), ULSS 5 Polesana, AcqueVenete S.p.A., Consorzio di Bonifica Adige Po, Comando Provinciale dei Vigile del Fuoco di Rovigo, Veneto Strade S.p.A., ARPAV Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche, Comune di Rovigo, Provincia di Rovigo;
PRESO ATTO che alcuni degli atti di assenso formulati dai partecipanti alla Conferenza di Servizi contengono prescrizioni/condizioni/raccomandazioni;
DATO ATTO che per le Amministrazioni che non hanno espresso motivato dissenso il parere è da intendersi favorevole ai sensi del comma 7, art. 14-ter della L. 241/1990;
RITENUTO di poter adottare, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi, il provvedimento di autorizzazione unica comprensivo anche di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui beni immobili interessati dal collegamento alla rete di metanodotto esistente in conformità al D.P.R. n. 327/2001;
CONSIDERATO che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il presente provvedimento di Autorizzazione Unica regionale;
EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni specifiche incluse nella autorizzazione unica di cui all’art.12 del D. Lgs 387/2003 devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15 dell’Allegato al D.M 10.09.2010;
RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative;
DATO ATTO del pagamento degli oneri istruttori, calcolati ai sensi dell’art.4. comma 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n.7;
VISTI la L.R. n. 11/2001;
la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;
il R.R. n. 1/2016;
la D.G.R. n. 232/2020;
la D.G.R. n. 24/2021;
la D.G.R. n. 473/2022;
decreta
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di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di prendere atto delle determinazioni di competenza acquisite dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 nell’ambito del procedimento unico di cui al D.Lgs 387/2003;
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di adottare conseguentemente la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi e di rilasciare il provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003 autorizzando:
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APIS RO1 Società Agricola S.r.l., con sede legale a Bolzano (BZ) in via Gianni Brida, 4 - C.F. e P.IVA n. 03171260213, alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da 500 Smc/h da ubicare nel Comune di Rovigo (RO), Via Calatafimi su area censita catastalmente al Foglio 18 mappali n. 42, 43 e 44 parziali e n. 58 intero e al Foglio 19 mappali n. 32 e 52 parziali e n. 33 intero;
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SNAM Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) piazza Santa Barbara, 7 – C.F. e P.IVA 10238291008, alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione del sopracitato impianto di produzione di biometano all’esistente rete di trasporto del gas naturale, su terreni censiti al Comune di Rovigo al Foglio 18 mapp. 40, 42, 43, 44, e 58 e Foglio 19 mapp. 26, 27, 30, 31, 32 e 52;
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di dare atto che nel presente provvedimento di Autorizzazione Unica confluiscono le autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati riportati in Tab. A al paragrafo 2 “Effetti della procedura Unica” dell’Allegato A quale parte integrante del presente provvedimento;
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di stabilire che l’impianto nonché le opere di connessione alla rete di trasporto del gas naturale dovranno essere realizzati ed eserciti in conformità alle proposte progettuali di cui agli elaborati riportati al paragrafo 3 “Elenco Elaborati” dell’Allegato A. Ogni modifica dovrà essere assentita dagli Enti competenti ai sensi della normativa vigente;
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di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e di apporre sui beni immobili interessati dall’opera di connessione dell’impianto alla rete gas esistente, in conformità al D.P.R. 327/2001, il vincolo preordinato alla servitù di metanodotto, richiamando la competenza del Comune di Rovigo, ai sensi dell'art. 52-sexies del D.P.R. 327/2001, a procedere all'asservimento espropriativo sui beni immobili interessati dall’opera di connessione al metanodotto esistente e indicati nel piano particellare di esproprio;
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di dare atto che il presente provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico comunale per le opere di connessione dell’impianto di produzione di biometano all’esistente rete di trasporto del gas naturale;
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di approvare le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui all’Allegato B quale parte integrante del presente decreto comprensivo delle prescrizioni dettagliate nei pareri e determinazioni di cui agli allegati B-b1, B-b2, B-b3, B-b4, B-b5, B-b6, B-b7;
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di stabilire che la società APIS RO1 Società Agricola S.r.l., dovrà presentare alla Regione Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, prima dell’inizio dei lavori e pena la decadenza del titolo abilitativo, una garanzia a prima e semplice richiesta ed ogni eccezione rimossa a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio dell’impianto, di importo pari a euro 796.526,63 (settecentonovantaseimilacinquecentoventisei/63) IVA inclusa e nel rispetto della relativa prescrizione di cui all’Allegato B;
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di dare atto che il Comune di Rovigo con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 02.12.2024, Allegato C al presente provvedimento, ha approvato lo schema di “Accordo ai sensi dell'art. 11 l.241/1990 smi, disciplinante le modalita' di attuazione e di realizzazione nonche' le garanzie inerenti gli interventi di risanamento e rinforzo del "Ponte dei Munari", di risanamento della strada comunale Calatafimi tra il ponte e la SS443, delle attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' le opere di compensazione in relazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto per la produzione di biometano ubicato in comune di Rovigo frazione Sarzano Via Calatafimi.”;
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di precisare, ai sensi dell’Allegato 2 al DM 10.09.20210, che le misure compensative, contenute nel suddetto accordo, consistono nell’ampliamento del sistema lettura targhe e videosorveglianza sulle strade comunali interessate dal transito dei mezzi pesanti con le relative attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
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di informare che in caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite con il presente provvedimento si applicheranno le disposizioni sanzionatorie secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3 del D. Lgs n. 28/2011 e s.m.i. e dalle normative di settore dei titoli ricompresi nel presente provvedimento;
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di dare atto che la durata di validità del presente atto è quella prevista dalle normative ambientali e di settore; i rinnovi/aggiornamenti necessari per le singole autorizzazioni incluse nella presente autorizzazione unica dovranno essere richiesti, con tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente, all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto ai fini dell’aggiornamento del presente provvedimento;
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di precisare che sono fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché le competenze di Enti/Amministrazioni relative ad eventuali ulteriori autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari alla costruzione ed esercizio dell’impianto nonché delle opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell’impianto stesso, che non confluiscono nel presente atto;
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di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso e che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative.
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di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta APIS RO1 Società Agricola S.r.l., a SNAM Rete Gas S.p.A. e ai seguenti soggetti: Comune di Rovigo, Provincia di Rovigo, ARPAV Dipartimento provinciale di Rovigo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Comando Provinciale dei VV F. di Rovigo, Ministero delle Imprese e del Made in Italy Divisione XII – Ispettorato Territoriale Veneto, Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Consorzio di Bonifica Adige Po, Genio Civile di Rovigo, Acque Venete S.p.A., ULSS 5 Polesana, E-Distribuzione S.p.A., TERNA Rete Italia S.p.A, FiberCop S.p.A., ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ENAV S.p.A., Ministero della Difesa Comando 1^ Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio, Comando Forze Operative Nord – Ufficio Affari Territoriali e Servitù Militari, GSE e Ufficio delle Dogane di Rovigo;
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di informare che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
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di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Marchesi
(seguono allegati)
Decreto_46_Allegato_A_546993.pdfDecreto_46_Allegato_B-b0_546993.pdfDecreto_46_Allegato_B-b1_546993.pdfDecreto_46_Allegato_B-b2_546993.pdfDecreto_46_Allegato_B-b3_546993.pdfDecreto_46_Allegato_B-b4_546993.pdfDecreto_46_Allegato_B-b5_546993.pdfDecreto_46_Allegato_B-b6_546993.pdfDecreto_46_Allegato_B-b7_546993.pdfDecreto_46_Allegato_C_546993.pdf