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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO CIVILE n. 131 del 28 novembre 2024
Assegnazione contributi per le attività dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza domestica e di genere CUAV iscritti all'elenco regionale. Assunzione impegni di spesa e liquidazione acconti. DGR n. 796 del 12 luglio 2024 e DGR n. 1305 del 14 novembre 2024. DDR n. 86 del 22 agosto 2024 e DDR n. 114 del 11 novembre 2024.
Con il presente provvedimento, in attuazione di quanto disposto con la DGR n. 1305 del 14 novembre 2024, si assegnano i contributi a valere sulle risorse statali di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2022 e del 23 novembre 2023, rispettivamente per le annualità 2022 e 2023, e si assumono i conseguenti impegni di spesa a favore degli Enti promotori dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza domestica e di genere – CUAV iscritti all’elenco regionale di cui al medesimo provvedimento.
Il Direttore
VISTI l’Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere” (Rep. Atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022) – di seguito Intesa - che ha disciplinato il riconoscimento, l’organizzazione e l’operatività di tali centri, individuati dalla stessa con l’acronimo di CUAV;
l’art. 10 “Elenchi e/o registri regionali dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza” della citata Intesa il quale prevede che le Regioni si possano dotare di appositi elenchi e/o registri, periodicamente aggiornati, in cui iscrivere i CUAV in possesso dei requisiti previsti dalla medesima Intesa e che tali elenchi siano comunicati, entro il 30 marzo di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità;
l’art. 12 “Norma transitoria” della summenzionata Intesa, modificato con successiva Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Rep. atti n.15/CU del 25 gennaio 2024 – che ha individuato un periodo transitorio della durata di 36 mesi per l’adeguamento, da parte dei CUAV, ai citati requisiti.
la deliberazione n. 796 del 12 luglio 2024 con la quale la Giunta regionale ha determinato di dare avvio alla rilevazione dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza domestica e di genere – CUAV, operanti sul territorio veneto e rispondenti ai requisiti stabiliti dalla citata Intesa al fine della conseguente istituzione di uno specifico elenco regionale di cui al menzionato art. 10;
il proprio decreto n. 86 del 22 agosto 2024 con il quale, dando attuazione a quanto prescritto dalla sopra richiamata DGR n. 796/2024, sono state approvate la scheda di rilevazione e la correlata nota operativa contenente le istruzioni per la compilazione e trasmissione della medesima, e sono stati altresì individuati il 26 agosto 2024 come data di avvio dell’attività di ricognizione e il 20 settembre 2024 quale termine per la sua conclusione;
il proprio successivo decreto n. 114 del 11 novembre 2024 con il quale si è proceduto ad approvare gli esiti istruttori sulle schede di rilevazione dei CUAV acquisite al protocollo regionale, come risulta dall’Allegato A “Richieste iscrizione elenco regionale CUAV ammesse – anno 2024” e dall’Allegato B “Richiesta iscrizione elenco regionale CUAV non ammessa – anno 2024” al provvedimento in argomento;
la deliberazione n. 1305 del 14 novembre 2024 con la quale la Giunta regionale ha approvato sia l’elenco regionale dei CUAV operanti sul territorio veneto come riportati nell’Allegato A al medesimo provvedimento sia la programmazione regionale a valere sulle risorse statali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM) del 26 settembre 2022 “Ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di violenza – Annualità 2022” e al DPCM del 23 novembre 2023 “Ripartizione delle risorse ex art. 26-bis del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Annualità 2023” e descritta nell’Allegato B all’atto in argomento;
RILEVATO CHE la citata DGR n. 1305/2024 ha inoltre stabilito di procedere, con la finalità di agire prioritariamente per il potenziamento dei CUAV già operanti sul territorio veneto ed iscritti nell’elenco regionale di cui all’Allegato A al medesimo provvedimento, con l’impiego delle risorse di cui ai sopra citati DPCM per l’importo complessivo di euro 455.924,00;
RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra esposto e in attuazione della citata DGR n. 1305/2024
ad assegnare l’importo complessivo di euro 455.924,00 ripartendolo in parti uguali tra gli Enti promotori dei CUAV riportati nell’Allegato A “Assegnazione contributo CUAV - anno 2024”;
ad impegnare la somma complessiva di Euro 455.924,00 secondo le specifiche e le esigibilità contenute nell’Allegato B contabile, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in particolare per l’importo di Euro 91.184,80 con esigibilità 2025, con istituzione a copertura del Fondo pluriennale vincolato;
a liquidare l’importo complessivo di cui al punto precedente nella misura del 80% ad esecutività del presente provvedimento ed il saldo a seguito di invio della relazione delle attività realizzate e del rendiconto delle spese sostenute nel periodo 1 luglio 2024 – 31 dicembre 2025;
di determinare l’intervallo temporale 1 luglio 2024 – 31 dicembre 2025 come periodo di ammissibilità delle spese a carico del contributo in argomento stabilendo conseguentemente il 31 dicembre 2025 come termine di fine attività e il 28 febbraio 2026 come scadenza per l’invio della documentazione finale;
di approvare la seguente modulistica:
di stabilire che nel caso in cui la somma rendicontata e ammessa risulti inferiore al corrispettivo contributo concesso, lo stesso sarà proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell’eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto e che si procederà alla revoca in toto del finanziamento qualora lo stesso non sia utilizzato nei termini sopra individuati (salvo il caso di eventuale proroga) o qualora gli interventi realizzati da parte degli Enti beneficiari non rispettino la finalità e le indicazioni operative riportate nella nota operativa (Allegato C);
di stabilire che qualora in fase di attuazione e/o rendicontazione delle attività ammesse dal citato contributo si renda necessaria una variazione relativamente ai termini sopra individuati, l’Ente beneficiario dovrà presentare al Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile, per la sua autorizzazione, una richiesta adeguatamente e validamente motivata, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività (per un periodo non superiore a quattro mesi) e/o di presentazione della documentazione conclusiva di progetto (per un periodo non superiore a un mese), da presentarsi almeno 20 giorni prima delle scadenze sopra fissate, al fine di permetterne la valutazione all’ufficio competente;
CONSIDERATO che per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento alla DGR n. 1305 del 14 novembre 2024 e al DDR n. 114 del 11 novembre 2024;
DATO ATTO che
la spesa di cui al presente decreto è finanziata attraverso i trasferimenti statali e che la copertura finanziaria delle obbligazioni è assicurata:
le obbligazioni, di natura non commerciale, per le quali si dispongono gli impegni, con il presente atto, sono giuridicamente perfezionate secondo le specifiche e le esigibilità contenute nell’Allegato B contabile; che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V° livello del PdC;
la spesa per la quale si dispongono gli impegni con il presente provvedimento non rientra in alcun obiettivo del D.E.F.R. 2024-2026;
la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle fattispecie per le quali è richiesto il CUP;
VISTI
il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 integrativo e correttivo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
i DPCM 26 settembre 2022 “Ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di violenza – Annualità 2022” e DPCM 23 novembre 2023 “Ripartizione delle risorse ex art. 26-bis del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Annualità 2023”;
la L.R. 29 novembre 2001 n. 39 e ss.mm.ii.; la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii; la L.R. 23 aprile 2013, n. 5 e ss.mm. e ii.; L.R. 22 dicembre 2023 n. 32;
il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
le DDGR n. 36 del 23 gennaio 2024, n. 796 del 12 luglio 2024 e n. 1305 del 14 novembre 2024;
il Decreto del Direttore della Direzione Servizi sociali n. 1 del 5 gennaio 2022;
gli atti d’ufficio;
decreta
Pasquale Borsellino
(seguono allegati)
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