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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 171 del 05 dicembre 2024
Istituzione del Comitato Regionale ex art. 11 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni / triennio 2019-2021, recepito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 4.4.2024 (rep. Atti n. 51/CSR).
Con il presente provvedimento si procede all’istituzione del Comitato regionale previsto dall’art. 11 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale vigente.
Il Direttore generale
PREMESSO CHE:
L’art. 11 dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni /triennio 2019-2021, recepito in data 4.4.2024, disciplina in modo dettagliato le modalità di istituzione, durata in carica e funzionamento del Comitato Regionale, disponendo quanto segue:
1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato composto da rappresentanti della Regione e da medici di medicina generale operanti nella Regione in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale.
2. L’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato. I componenti di parte pubblica del Comitato, titolari e sostituti, sono individuati nel provvedimento istitutivo del Comitato in numero pari al totale dei rappresentanti di parte sindacale.
3. La componente sindacale del Comitato è costituita dal rappresentante legale pro tempore di ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, o suo delegato. Il delegato deve accreditarsi presso la Regione prima di ciascun incontro. Ciascuna Organizzazione Sindacale comunica l’indirizzo di posta elettronica certificato dove ricevere le convocazioni ed ogni altra informazione.
4. A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitato.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato per posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale.
6. La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa documentazione.
7. Le Organizzazioni Sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per iscritto richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine del giorno, allegando l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine del giorno devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale.
8. La riunione del Comitato è valida con la presenza della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
9. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
10. L’attività del Comitato è principalmente orientata a:
a) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale;
b) fornire indirizzi ed esprimere pareri alle Aziende ed ai Comitati Aziendali per l’uniforme applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale;
c) effettuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali.
d) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale;
e) avanzare proposte su obiettivi e progetti di prioritario interesse per la medicina generale;
f) promuovere richieste di pareri alla SISAC da parte della Regione, che si impegna a dare tempestiva comunicazione degli esiti al Comitato.
11. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale. Il Comitato regionale rimane confermato sino all’insediamento del nuovo Comitato, che deve essere effettuato entro 3 (tre) mesi dall’entrata in vigore del presente ACN.
CONSIDERATO CHE la successiva Dichiarazione a verbale n. 1 dispone, altresì, che «Il terminale associativo è una struttura sindacale dotata del potere di rappresentanza della sigla a livello negoziale di riferimento (nazionale, regionale, aziendale). Si estrinseca nella sussistenza di una struttura organizzativa caratterizzata da una pluralità di componenti, operanti per ciascun livello negoziale ed eletti nel principio di democraticità interno quali rappresentanti di un’unica Organizzazione Sindacale accreditata presso le amministrazioni di riferimento.»
VISTO CHE le disposizioni di cui all'art 11 dell'Accordo Collettivo Nazionale sopra citato, relative all’istituzione e al funzionamento del Comitato regionale comportano la modifica delle DD.GR n. 1095 del 12.12.2023 e 1672 del 29.12.2023 di nomina dei componenti del Comitato regionale, approvate in applicazione al previgente Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale del 2022;
PRESO ATTO CHE risultano firmatarie dell’Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale vigente FIMMG, SNAMI, SMI, Federazione Medici Territoriali – FMT e Federazione CISL Medici (queste ultime due ammesse con riserva), alle quali, pertanto, con note prot. 226643 del 10.5.2024 e 479805 del 18.9.2024 è stato chiesto di inviare:
PRESO ATTO CHE le citate Organizzazioni Sindacali hanno comunicato i rispettivi rappresentanti dei medici da nominare nel suddetto Comitato regionale, come da comunicazioni agli atti degli uffici regionali preposti; pertanto, individuati anche i rappresentanti della Regione, si può procedere alla nomina del Comitato regionale della Medicina Generale ex Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale del 2024 vigente;
PRECISATO CHE:
decreta
Componenti sostituti, in rappresentanza della Regione del Veneto:
Componenti titolari di parte medica:
Componenti sostituti di parte medica:
3. di dare atto che le disposizioni di cui all'art. 11 dell'Accordo Collettivo Nazionale sopracitato, relative all’istituzione e al funzionamento del Comitato regionale sostituiscono le disposizioni di cui alle DD.GR n.1095 del 12.9.2023 e 1672 del 29.12.2023;
4. di precisare che:
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di stabilire che l’U.O. Cure Primarie, afferente alla Direzione Programmazione sanitaria, provvederà all’esecuzione dell’atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Annicchiarico
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