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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 398 del 04 dicembre 2024
Modifica Piano di approvvigionamento della biomassa inerente l'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola - autorizzazione unica DGR n. 3390 del 30 ottobre 2007 e s. m. e i. (DGR n. 1731 del 29 novembre 2019). "Azienda agricola Pascotto Rina s.s." Comune di Teglio Veneto e Portogruaro (VE). Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - art. 12, c. 3 e 4 - DGR n. 2204/2008, n. 1391/2009, n. 453/2010 e n. 725/2014.
Con il presente provvedimento si prende atto della stipula di un Accordo tra la Società agricola Avicola delle Dolomiti s.s. e l'Azienda agricola Pascotto Rina s.s. per il conferimento del sottoprodotto di origine biologica da parte della Società agricola Avicola delle Dolomiti s.s all'impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola dell'Azienda agricola Pascotto Rina s.s. a seguito della cessione dello specifico ramo d'azienda (allevamento avicolo) da parte di quest'ultima alla Società agricola avicola delle Dolomiti s.s.
Il Direttore
PREMESSO che:
VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
RICHIAMATO, altresì, che alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria è stata assegnata la competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di produzione di energia alimentati da biomasse o biogas, “le cui immissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”, ai sensi del comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della L.R. n. 11/2004;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, con il quale sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche;
DATO ATTO che con DGR n. 3390 del 30 ottobre 2007 e s. m. e i. (DGR n. 1731 del 29 novembre 2019), la società “Azienda agricola Pascotto Rina s.s.” (CUAA 02431900279), con sede legale e operativa (sede impianto) in via Udine n. 6 - Comune di Teglio Veneto (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Teglio Veneto e Portogruaro (VE), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate) e sottoprodotti di origine biologica pro-venienti da attività di allevamento (effluente di allevamento avicolo);
PRESO ATTO che in data 28 giugno 2024 la medesima “Azienda agricola Pascotto Rina s.s.” ha trasmesso all’Ente autorizzante (Regione del Veneto) un accordo di fornitura del sottoprodotto di origine biologica proveniente da allevamento avicolo proveniente dalla “Società agricola Avicola delle Dolomiti s.s.” (procedimento n. 312753/2024);
RISCONTRATO che tale Accordo sostituisce il sottoprodotto di origine aziendale assentito con DGR n. 3390/2007 e s. m. e i. in quanto la società “Azienda agricola Pascotto Rina s.s.” ha ceduto lo specifico ramo di azienda (allevamento avicolo) alla “Società agricola Avicola delle Dolomiti s.s.”;
CONSIDERATO che si è manifestata la volontà di garantire da parte della “Società agricola Avicola delle Dolomiti s.s.” la continuità nella fornitura del sottoprodotto di origine biologica proveniente da attività di allevamento (effluente di allevamento avicolo) al Soggetto gestore dell’impianto termoelettrico;
ATTESO che è in essere un accordo tra le parti per la fornitura di una quantità pari a 1.520 tonnellate all’anno tal quali di sottoprodotto di origine biologica proveniente da attività di allevamento (effluente di allevamento avicolo);
ACQUISITO, pertanto, l’Accordo registrato all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova Ufficio Territoriale di Este (PD) in data 14 giugno 2024, al n. 502 – Mod. 3;
CONSIDERATO che con il citato Accordo stipulato con la “Società agricola Avicola delle Dolomiti s.s.” viene confermato l’approvvigionamento del sottoprodotto di origine avicola, in variazione (decremento) del massimale previsto dalla DGR n. 1731/2019 (2.325 t/a t.q.);
ACQUISITA in data 16 agosto 2024 la relazione tecnica a chiarimento dell’approvvigionamento della biomassa da parte della società “Azienda agricola Pascotto Rina s.s.”;
RITENUTO necessario apportare una modifica e integrazione al documento prescrittivo utile alla costruzione e all’esercizio dell’impianto termoelettrico alimentato a biogas, prevedendo la sostituzione, per le intervenute modifiche progettuali, nonché variazioni normative in materia ambientale e igienico-sanitaria, dell’Allegato A alla DGR n. 1731del 29 novembre 2019 con l’Allegato A al presente provvedimento;
DATO ATTO che, su proposta del responsabile del procedimento regionale, in data 22 agosto 2024, protocollo regionale n. 425239, sono stati comunicati alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati i contenuti della modifica da apportare all’autorizzazione unica – DGR n. 3390 del 30 ottobre 2007 e s. m. e i. (DGR n. 1731 del 29 novembre 2019);
DATO ATTO, altresì, che nel contempo è stato chiesto al Soggetto gestore dell’impianto termoelettrico alcune precisazioni relative alla documentazione trasmessa a integrazione dell’istanza;
ACQUISITE in data 23 settembre 2024 le informazioni di dettaglio richieste dalla Regione del Veneto e dalla Città metropolitana di Venezia;
PRESO ATTO che, successivamente, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria non ha acquisito alcuna comunicazione ostativa alla modifica apportata al progetto di variante autorizzato con DGR n. 3390/2007;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:
VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Regionale:
decreta
Pietro Salvadori
(seguono allegati)
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