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Bur n. 149 del 19 novembre 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 86 del 07 novembre 2024

Acquevenete S.p.A. Impianto di trattamento delle acque reflue urbane Via Retratto, Comune di Adria (Provincia di Rovigo). Domanda di rinnovo autorizzazione all'esercizio e allo scarico. Comune di localizzazione: Adria (RO). Procedura di cui all'art. 13 L.R. n. 4/2016, DGR n. 1020/2016 e DGR n. 1979/2016. Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto di depurazione esistente di Adria (RO), presentata dalla società Acquevenete S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA la DGR n. 568 del 30/04/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti, dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Acquevenete S.p.A. (P.IVA. 00064780821), con sede legale a Monselice (PD), Via C. Colombo 29/A, CAP 35043, in data 22.07.2024 ed acquisita agli atti dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA con prot. n. 366549 del 22.07.2024;

VISTA la nota prot. n. 387975 del 01.08.2024 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, a comunicare alle Amministrazioni ed agli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto ed hanno contestualmente dato avvio al procedimento di cui all’oggetto;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risulta pervenuta alcuna osservazione;

PRESO ATTO che l’istanza presentata ha ad oggetto l’impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Comune di Adria (RO), località Retratto, per il quale la società Acquevenete S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio ed allo scarico dalla Provincia di Rovigo per una potenzialità pari a 20.000 a.e. (Abitanti Equivalenti), con Determinazione dirigenziale n. 894 del 28.05.2021, con validità fino al 28.05.2025;

PRESO ATTO che con nota di prot. n. 16853 del 13.06.2019 la Provincia di Rovigo ha comunicato alla società Acquevenete l’accettazione della richiesta di adesione alla Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per la linea di trattamento fanghi dell’impianto di trattamento acque, ai sensi degli artt. 269 e 281 c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, con validità fino al 21.05.2034;

VISTO che con nota di prot. n. 734 del 08.01.2019 la Provincia di Rovigo ha comunicato alla società Acquevenete l’avvenuta iscrizione al n. 4 nell’apposito elenco dei gestori di impianti di trattamento acque reflue urbane che hanno effettuato la comunicazione ai sensi dell’art. 110, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini del trattamento in impianto di alcune tipologie di rifiuti;

VISTI i criteri di cui all’Allegato V della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 che prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;

CONSIDERATO che l’istanza di cui all’oggetto è riferita all’impianto esistente, il quale non risulta sottoposto a modifiche o estensioni delle opere esistenti;

VISTA la documentazione tecnica presentata dal proponente e tenuto conto delle caratteristiche intrinseche e tecniche dell’impianto e delle misure mitigative già attuate;

DATO ATTO che gli impatti generati dall’esercizio dell’impianto risultano di entità trascurabile e che pertanto si evince l’assenza di significative perturbazioni delle componenti ambientali, legate alla domanda di rinnovo in esame;

VALUTATO che nella fase di esercizio dell’impianto vengono rispettati i limiti previsti dalla vigente classificazione acustica comunale;

CONSIDERATO tuttavia che l’impianto è a servizio di un agglomerato con carico generato superiore a 10.000 A.E. e con scarico recapitante in bacino scolante in area sensibile;

PRESO ATTO dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti riportati nell’elaborato allegato all’istanza dal proponente, i quali risultano essere piuttosto bassi in relazione alla taglia dell’impianto ed inoltre significativamente inferiori alle percentuali di abbattimento previste dalla norma sia a livello di singolo impianto che a livello di bacino scolante in area sensibile;

RITENUTO pertanto opportuno raccomandare al proponente di effettuare una valutazione sugli adeguamenti necessari da apportare all’impianto per garantire prestazioni di abbattimento dei nutrienti in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale e regionale;

VALUTATO che allo stato attuale delle conoscenze sugli impatti, non si ritiene necessaria l’adozione di nuove misure di mitigazione relativamente al funzionamento dell’impianto;

RILEVATO che non risultano agli atti segnalazioni di fastidi o lamentale da parte di eventuali soggetti recettori per alcuna tipologia di impatto ambientale;

RITENUTO opportuno, solamente in caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili e per il principio di massima precauzione, approfondire la valutazione degli impatti generati dall’impianto sulla componente odore;

CONSIDERATO quindi che non si ravvisano impatti significativi negativi relativamente alla gestione dell’impianto e che, sotto il profilo della compatibilità ambientale, non sussistano motivi ostativi al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia.

VALUTATO che rimane esclusa la necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito indicata:

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam

Oggetto della condizione

In caso di segnalazioni relativi agli odori da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia, o a questa inoltrate dal Comune, dall’AULSS, dalla Regione o dall’ARPAV e una volta valutata insieme all’Autorità Competente la rilevanza di tali segnalazioni, la Società proponente dovrà produrre i documenti necessari seguendo i criteri previsti dal decreto direttoriale del 28/06/2023, n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati al soggetto verificatore della condizione ambientale entro 15 giorni dalla conclusione delle valutazioni.
Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Termine per l’avvio della verifica
di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità sono indicati nel Decreto Direttoriale n. 309/2023), dovranno essere concordati con la Provincia di Rovigo.

Soggetto verificatore

Provincia di Rovigo anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della L. n. 132/2016.

 

DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di dare atto, sulla base dell’Istruttoria del 01.04.2022 esperita dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, dalla U.O. VIA e ARPAV, ai sensi della procedura di cui all’art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla DGR n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia di Padova, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e subordinatamente all’osservanza della condizione ambientale indicata in premessa;
  3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Acquevenete S.p.A. (P.IVA. e C.F. 00064780281) con sede legale in Via C. Colombo n. 29/A – 35043 - Monselice (PD), (PEC: protocollo@pec.acquevenete.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Rovigo, al Comune di Adria, alla Direzione Generale ARPAV, al Consiglio di Bacino Polesine, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Regionale Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Rovigo, alla Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica- U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
  4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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