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Bur n. 148 del 15 novembre 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 333 del 23 ottobre 2024

Modifica ed integrazione all'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con riconversione a biometano, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. "Guzzo sas di Guzzo Luigino & C. società agricola" - Comune di Candiana (PD). Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 - art. 8-bis.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva l’autorizzazione alla riconversione a biometano di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, autorizzato alla società “Guzzo sas di Guzzo Luigino & C. società agricola” (CUAA/P. IVA 00551880289) con sede legale e operativa in via Villa del Bosco, 77/A – Comune di Candiana (PD), con DGR n. 598 del 10 maggio 2011 e s. m. e i. (Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 280 del 16 dicembre 2019).

Il Direttore

VISTO:

- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il quale prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, è soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province;

- il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, come modificato dal Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014 e dal Decreto Legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021, con il quale sono stati ridefiniti gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla più recente Direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II) per il raggiungimento degli obiettivi comunitari di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030;

VISTE, altresì, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2204/2008, con la quale sono state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica;

- n. 1391/2009, con la quale è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (successivamente aggiornata con Decreto del Direttore dell’Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura, Sport n. 5/2023) necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’agricoltura, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

- n. 1192/2009 e n. 453/2010, con le quali sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio dell’autorizzazione unica;

- n. 725/2014, recante nuove disposizioni procedurali per l’approvazione di limitate variazioni, in corso d’opera e d’esercizio, agli impianti alimentati da fonti rinnovabili (biogas, biomassa), nonché per il rilascio del titolo abilitativo agli impianti di produzione di biometano;

- n. 958/2024, recante le ulteriori determinazioni organizzative in materia di autorizzazioni alla gestione degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano in base alla L.R. n. 11/2001, art. 42;

PRESO ATTO che, in base alle DGR citate, la competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di produzione di energia alimentati da biomasse o biogas, o di produzione di biometano, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in base all’articolo 44 della LR n. 11/2004 è stata assegnata alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

VISTA la DGR n. 598 del 10 maggio 2011, con la quale la società “Guzzo sas di Guzzo Luigino & C. – società agricola” (CUAA/P. IVA 00551880289) con sede legale e operativa in via Villa del Bosco, 77/A – Comune di Candiana (PD), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Candiana (PD), di un impianto di produzione di energia, della potenza elettrica di 999 kWe, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, e di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino);

PRESO ATTO che con la medesima DGR n. 598/2011 la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto di produzione di energia in argomento;

DATO ATTO che in data 9 aprile 2012 l’impianto termoelettrico è entrato formalmente in esercizio;

DATO ATTO, altresì, che con successiva modifica e integrazione del titolo abilitativo (Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 280 del 16 dicembre 2019) la società agricola “Guzzo sas di Guzzo Luigino & C. – società agricola” ha ottenuto alcune modifiche planimetriche e volumetriche del progetto architettonico dell’impianto di biogas, oltre alla modifica del progetto del sistema di scarico delle acque meteoriche nella rete consortile;

VISTA l’istanza presentata in data 16 febbraio 2024 dal medesimo Soggetto intestatario dell’autorizzazione unica (n. id. 82739/2024) di rilascio di modifica e integrazione del titolo abilitativo – DGR n. 598 del 10 maggio 2011 e s. m. e i. (DDR n. 280 del 16 dicembre 2019) che prevede in sintesi (Allegato A):

- la modifica al piano di alimentazione della sezione di produzione di biogas;

- il cambio di destinazione d’uso di una vasca di stoccaggio, che viene adibita a postfermentatore;

- l’aggiunta gruppo di pretrattamento biogas costituito da scrubber desolforatore chimico, chiller deumidificatore e filtri a carboni attivi, per la rimozione di H2S e dei VOC;

- la realizzazione di una nuova sezione di produzione di biometano della capacità di 250 Sm3/h;

- l’aggiunta di un gruppo di compressione del biometano, pressione di mandata max 75 bar;

- l’aggiunta di una cabina ReMi e del tratto di metanodotto di connessione dalla sezione di produzione del biometano alla cabina ReMi;

- un nuovo cogeneratore a biogas da 330 kWelettrici, in sostituzione del cogeneratore a biogas da 999 kWelettrici;

- la modifica impianto elettrico interno con collegamento sezione upgrading e cabina ReMi;

- la modifica al tracciato impianto di teleriscaldamento, con collegamento al postfermentatore;

PRESO ATTO che il soggetto istante ha esercitato la facoltà prevista dal D.Lgs. n. 28/2011, di optare, in alternativa al procedimento comunale (PAS), per il procedimento unico di competenza regionale;

CONSIDERATO che è stato necessario, ai fini dell’indizione della Conferenza di servizi, chiedere al Soggetto istante di completare il progetto con quanto risultato carente in sede di fase istruttoria dagli Uffici regionali (vedi protocollo n. 221566 dell’8 maggio 2024);

DATO ATTO che:

- in data 20 maggio 2024 la documentazione tecnica acquisita a fascicolo istruttorio permetteva di notificare alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati, nonché società concessionarie (Comune di Candiana, Provincia di Padova, ARPA Veneto, Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, Consorzio di bonifica Adige Euganeo, AVEPA, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e-distribuzione, SNAM Rete Gas SpA.) i contenuti progettuali della variante n. 82739/2024, salvo comunque adeguamento di taluni documenti e la trasmissione di informazioni di dettaglio del progetto (prt. reg.le n. 274731 del 7 giugno 2024);

- in data 18 giugno 2024 il Consorzio di bonifica Adige Euganeo ha chiesto delle integrazioni documentali, trasmesse dalla Società agricola in data 1° luglio 2024;

- in data 25 giugno 2024 l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha chiesto delle integrazioni documentali, trasmesse dalla Società agricola in data 1° luglio 2024;

- l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e il Consorzio di bonifica Adige Euganeo non hanno ritenuto soddisfacenti gli adeguamenti documentali presentati ed hanno richiesto documentazione supplementare, che è stata trasmessa agli Enti rispettivamente in data 23 e 25 luglio 2024;

VERIFICATA la procedibilità dell’istanza n. 82739/2024 in data 25 luglio 2024, data di acquisizione della documentazione essenziale per l’espressione del proprio parere;

RILEVATO che il sopra citato progetto di variante prevede l’integrazione dell’originaria documentazione di progetto approvata, con:

- Relazione tecnica illustrativa (rel. 0 rev. 03),

- Relazione tecnica impianto di teleriscaldamento (rel.07 rev. 03),

- Relazione tecnica di invarianza idraulica (rel. 08 rev. 03),

- Relazione tecnica metanodotto interno (rel. 15 rev. 01)

- Render fotorealistico (FEB 24),

- Relazione fotografica (rel. 05 rev. 01),

- Quadro economico finanziario (rel. 03 rev. 00)

- Dichiarazione/relazione tecnica non assoggettabilità al D. Lgs. 105/2015 (GEN 24),

- Tavole grafiche di progetto:

× Tav. 001 – rev. 1 – FEB 24 – Inquadramento territoriale,

× Tav. 002 – rev. 2 – MAG 24 – Estratti da PRG, PAT, NCT e ortofoto, tavola dei vincoli,

× Tav. 031 – rev. 3 – GIU 24 – Planimetria generale stato di progetto,

× Tav. 032 – rev. 2 – MAG 24 – Planimetria generale stato autorizzato,

× Tav. 033 – rev. 2 – MAG 24 – Planimetria generale tavola comparativa,

× Tav. 034 – rev. 2 – MAG 24 – Planimetria generale stato di progetto,

× Tav. 035 – rev. 3 – GIU 24 – Planimetria delle condotte,

× Tav. 036 – rev. 3 – GIU 24 – Planimetria generale impianto di teleriscaldamento,

× Tav. A37 – rev. 3 – LUG 24 – Planimetria gestione acque meteoriche, particolari bacino e manufatto di laminazione,

× Tav. 004 – rev. 3 – LUG 24 – Planimetria generale metanodotto interno, stato di progetto,

× Tav. 004A – rev. 1 – GEN 24 – Particolare impianto di upgrading stato di progetto,

× Tav. 004B – rev. 1 – FEB 24 – Planimetria e particolari metanodotto stato di progetto,

× Tav. 005 – rev. 2 – MAG 24 – Prospetti,

× Tav. 005B – rev. 3 – LUG 24 – Sezioni,

× Tav. 006 – rev. 2 – MAG 24 – Schema di flusso,

- schede tecniche (rel. 02 rev. 01): desolforatore, cogeneratore, impianto di upgrading;

CONFERMATA la disponibilità dei luoghi, in capo al Soggetto istante, sui quali sarà realizzata la riconversione dell’impianto termoelettrico ed il relativo metanodotto di collegamento alla cabina ReMi (Comune di Candiana (PD), foglio 8, mappali n. 445, n. 501, n. 509 (parti) e mappale n. 449), sino al 9 giugno 2045, a seguito di deposito agli atti istruttori di quanto segue:

- contratto di affitto, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Padova l’11/06/2010 al n. 10960, serie 1T e trascritto all’Agenzia del Territorio – Ufficio di Padova il 18/06/2010 - Registro generale n. 23695 e registro particolare n. 13883, come da scrittura privata, autenticata nelle firme in data 10/06/2010 dal notaio Maria Leotta di Piove di Sacco (PD), come modificato ed integrato con scrittura privata, autenticata nelle firme in data 30/05/2024 dal notaio Maria Leotta di Piove di Sacco (PD), registrata all’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Padova il 07/06/2024 al n. 20295, serie 1T e trascritta all’Agenzia delle Entrate-Territorio – Ufficio di Padova il 07/06/2024 - Registro generale n. 21810 e 21811 e registro particolare n. 15612 e 15613;

DATO ATTO che in data 18 settembre 2024, la Società agricola interessata, conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 453/2010, ha trasmesso nuova perizia di stima, asseverata dall’ing. Andrea Lazzarotto, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Venezia al n. 2963 e giurata avanti al Giudice di Pace di Chioggia il 18 settembre 2024, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto, nonchè ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di biometano, pari a € 353.878,20;

CONSIDERATO che, in fase di stipula della relativa garanzia fideiussoria, il soggetto contraente (“Guzzo sas di Guzzo Luigino & C. società agricola”) è tenuto ad elevare i costi per spese tecniche e oneri fiscali, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 253/2012 e che, pertanto, prima dell’inizio dei lavori di costruzione della sezione di produzione di biometano, dovrà depositare presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, un Atto di variazione della polizza fideiussoria n. 50653/8200/00724185 rilasciata da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 13 maggio 2014, ai fini di cautelare l’amministrazione regionale dalla eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell’impianto, per l’importo complessivo di € 474.904,54;

RITENUTO, pertanto, che i nuovi elaborati progettuali rappresentino soluzione meritevole di approvazione negli aspetti tecnici e amministrativi del progetto originario autorizzato in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocolli regionali n. 241922 del 20 maggio 2024, n. 312791 del 28 giugno 2024, n. 317171 del 1° luglio 2024, n. 335670 del 9 luglio 2024, n. 335686 del 9 luglio 2024, n. 336056 del 9 luglio 2024, n. 367397 del 23 luglio 2024, n. 372188 del 25 luglio 2024);

- l’ARPA Veneto - Dipartimento regionale rischi tecnologici e fisici ha espresso le proprie osservazioni con prescrizioni in data 15 luglio 2024;

- l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, con nota del 31 luglio 2024, ha espresso parere favorevole;

- il Consorzio di bonifica Adige Euganeo, con nota del 31 luglio 2024, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

- non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

ATTESO che l’endoprocedimento concluso da ARPAV in data antecedente alla procedibilità dell’istanza era già completo per i profili di competenza indipendentemente dall’ultima integrazione documentale presentata dal Soggetto istante in data 25 luglio 2024;

PRESO ATTO che, con decorrenza 28 aprile 2024 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 48/2024 correttivo del D. Lgs. n. 259/2003), qualsiasi atto di assenso sui progetti da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche nell’ambito delle Conferenze di servizi di cui alla L. 241/90, è sostituito da una dichiarazione asseverata del professionista abilitato, da trasmettere ai competenti Ispettorati territoriali prima dell’avvio dei lavori;

VISTA la dichiarazione asseverata del professionista abilitato, in data 13 settembre 2024, di non interferenza del metanodotto privato dell’impianto di biometano proposto dalla società “Guzzo sas di Guzzo Luigino & C. – società agricola” con le reti di comunicazione elettronica esistenti;

DATO ATTO che i restanti Enti pubblici e/o concessionari di pubblici servizi interessati (Comune di Candiana, Provincia di Padova, Avepa, e-distribuzione, Snam Rete gas) hanno espresso il loro assenso agli effetti del comma 4, art. 14-ter della legge n. 241/1990 (cd. silenzio assenso);

CONSIDERATO che i termini per la trasmissione di eventuali pareri, osservazioni ovvero dinieghi al contenuto della variante progettuale in oggetto sono scaduti in data 8 settembre 2024;

VERIFICATO che l’intervento di riconversione in argomento, pur ricadendo in area non idonea ai sensi della Deliberazione del Consiglio regionale n. 38 del 2 maggio 2013, a causa del superamento della percentuale del 30% di biomasse vegetali dedicate in area classificata “ad elevata utilizzazione agricola”, può comunque essere realizzato, ai sensi del comma 8 dell’art. 20 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, trattandosi di una modifica ad impianto esistente della stessa fonte, che non comporta una variazione dell’area occupata superiore al 20%;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:

- 15 maggio 2012, n. 856;

- 22 giugno 2021, n. 813;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio regionale:

- 2 maggio 2013, n. 38;

decreta

1. di approvare il progetto di variante n. 82739/2024, sulla base di quanto indicato nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore della società “Guzzo sas di Guzzo Luigino & C. – società agricola” (CUAA/P. IVA00551880289) con sede legale e operativa in via Villa del Bosco, 77/A – Comune di Candiana (PD), consistente nella:

- modifica al piano di alimentazione della sezione di produzione di biogas;

- modifica alla destinazione d’uso di una vasca di stoccaggio, che viene adibita a postfermentatore;

- aggiunta gruppo di pretrattamento biogas costituito da scrubber desolforatore chimico, chiller deumidificatore e filtri a carboni attivi, per la rimozione di H2S e dei VOC;

- realizzazione di una nuova sezione di produzione di biometano della capacità di 250 Sm3/h;

- aggiunta di un gruppo di compressione del biometano, pressione di mandata max 75 bar;

- aggiunta di una cabina ReMi e del tratto di metanodotto di connessione dalla sezione di produzione del biometano alla cabina ReMi;

- installazione di un nuovo cogeneratore a biogas da 330 kWelettrici, in sostituzione del cogeneratore a biogas da 999 kWelettrici;

- modifica impianto elettrico interno con collegamento sezione upgrading e cabina ReMi;

- modifica al tracciato impianto di teleriscaldamento, con collegamento al postfermentatore;

2. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di confermare in capo alla società agricola “Guzzo sas di Guzzo Luigino & C. – società agricola” le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio delle opere e degli impianti elencati nell’allegato stesso, catastalmente individuati nel Comune di Candiana (PD), foglio n. 8, mappali nn. 445, 501, 509 (parte) e mappale n. 449, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 257689 del 7 maggio 2010, n. 292929 del 25 maggio 2010, n. 155133 del 17 aprile 2019, n. 451965 del 21 ottobre 2019, n. 82739 e n. 82092 del 16 febbraio 2024, n. 241922 del 20 maggio 2024, n. 312791 del 28 giugno 2024, n. 317171 del 1° luglio 2024, n. 335670 del 9 luglio 2024, n. 335686 del 9 luglio 2024, n. 336056 del 9 luglio 2024, n. 367397 del 23 luglio 2024, n. 372188 del 25 luglio 2024;

3. di stabilire che le autorizzazioni di cui all’Allegato A al presente provvedimento, inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Candiana (PD), foglio 8, mappali nn. 445, 501, 509 (parte) e mappale n. 449, perdono efficacia e quindi decadono il 9 giugno 2045, termine ultimo di validità del contratto di affitto registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Padova il 11/06/2010 al n. 10960, serie 1T e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio di Padova il 18/06/2010 - Registro generale n. 23695 e registro particolare n. 13883, autenticato nelle firme in data 10/06/2010 dal notaio Maria Leotta di Piove di Sacco (PD), come modificato ed integrato con scrittura privata, autenticata nelle firme in data 30/05/2024 dal notaio Maria Leotta di Piove di Sacco (PD), registrata all’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Padova il 07/06/2024 al n. 20295, serie 1T e trascritta all’Agenzia delle Entrate-Territorio – Ufficio di Padova il 07/06/2024 - Registro generale n. 21810 e 21811 e registro particolare n. 15612 e 15613;

4. di approvare l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere assentiti;

5. di prendere atto che, per le motivazioni esposte in premessa, cessa l’efficacia della deliberazione della Giunta regionale n. 598 del 10 maggio 2011 e del Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 280 del 16 dicembre 2019, inerenti la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, a decorrere dall’entrata in esercizio dell’impianto di produzione di biometano;

6. di approvare l’importo di euro € 474.904,54 (quattrocentosettantaquattromilanovecentoquattro/54) quale ammontare necessario per l’eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature autorizzati, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate, comprensivo di spese tecniche e oneri fiscali;

7. di prescrivere alla società “Guzzo sas di Guzzo Luigino & C. - società agricola”, prima dell’inizio dei lavori di costruzione autorizzati con il presente provvedimento, il deposito presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, di un Atto di variazione della polizza fideiussoria n. 50653/8200/00724185 rilasciata dall’Istituto bancario “Intesa Sanpaolo S.p.A.” in data 13 maggio 2014, ai fini di cautelare l’Amministrazione regionale dalla eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell’impianto, coerente con gli importi approvati al precedente punto;

8. di notificare alla società “Guzzo sas di Guzzo Luigino & C. – società agricola”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato con comunicazione presentata dalla medesima Società agricola lo scorso 15 febbraio 2024;

9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

10. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pietro Salvadori

(seguono allegati)

333_Allegato_A_al_DDR_333_23-10-2024_542110.pdf
333_Allegato_B_al_DDR_333_23-10-2024_542110.pdf

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