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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 84 del 30 ottobre 2024
AcegasApsAmga S.p.A. Completamento e ampliamento dell'impianto di depurazione di Ca' Nordio a Padova (PD) II Lotto. Comune di localizzazione: Padova (PD). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, art. 8 L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento costituisce, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, l'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura VIA del progetto relativo al completamento e ampliamento dell'impianto di depurazione di Ca' Nordio a Padova (PD) II Lotto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza presentata da AcegasApsAmga S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 187276 del 16/04/2024. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 08/05/2024. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/10/2024.
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 “Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” come da ultimo modificato dalla L. n. 108/2021;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile al punto 8, lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 denominata modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato III);
TENUTO CONTO che nello specifico la modifica progettuale fa riferimento alla tipologia progettuale di cui alla lettera r) dell’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 denominata Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti;
VISTA l’istanza acquisita agli atti con prot. reg. n. 187276 del 16/04/2024, successivamente integrata con nota n. 194754 del 19/04/2024, con la quale la società AcegasApsAmga S.p.A. (sede legale: Trieste (TS), Via del Teatro 5; C.F. 00930530324 e P.IVA 03819031208), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della D.G.R. n. 568/18 e della L.R. n. 4/2016, l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
CONSIDERATO che il progetto riguarda il completamento e l’ampliamento dell’impianto di depurazione di Ca’ Nordio a Padova (PD) – II Lotto;
VISTA la nota n. 200858 del 23/04/2024, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e il contestuale avvio al procedimento;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 08/05/2024 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del Proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
VISTA la nota n. prot. reg. 224070 del 09/05/2024 con la quale il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha richiesto documentazione integrativa;
PRESO ATTO che con nota n. 237496 del 16/05/2024 è stato comunicato, a tutti gli Enti e le Amministrazioni interessate, che in data 24/05/2024 si sarebbe effettuato un sopralluogo tecnico;
VISTA la nota n. prot. reg. 244983 del 21/05/2024 con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha richiesto di aggiornare gli elaborati tecnici che non risultano coerenti con il rispetto della quota di sicurezza idraulica;
VISTA la nota prot. reg. n. 254311 del 27/05/2024 con la quale il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso ha richiesto alcune integrazioni documentali;
PRESO ATTO che entro i termini di cui all’art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, non sono pervenute osservazioni;
VISTA la nota n. 281678 del 11/06/2024 con la quale, alla luce delle risultanze del Comitato Tecnico Regionale VIA del 05/06/2024, sono state richieste al Proponente alcune integrazioni alla documentazione depositata;
VISTA la pec acquisita al prot. reg. n. 285551 del 13/06/2024, con la quale il Proponente ha richiesto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa;
PRESO ATTO che con nota n. 295545 del 16/06/2024 i competenti Uffici della U.O. VIA hanno comunicato al Proponente il nuovo termine per la presentazione della documentazione richiesta;
VISTA la nota n. 390562 del 02/08/2024 con la quale i competenti Uffici della U.O. VIA hanno comunicato al Proponente, e agli Enti coinvolti nel procedimento, la proroga del termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi del c. 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la pec acquisita al prot. reg. n. 376950 del 29/07/2024, con la quale il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota n. 281678 del 11/06/2024;
VISTA la pec acquisita al prot. reg. n. 435804 del 29/08/2024 con la quale il Proponente trasmette alcune precisazioni sull’impatto dello scarico delle acque sul sistema di bonifica;
VISTA la pec acquisita al prot. reg. n. 465562 del 10/09/2024 con la quale l’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali ha dichiarato che “non ravvisa elementi in contrasto con la pianificazione distrettuale vigente”;
VISTA la pec acquisita al prot. reg. n. 480805 del 18/09/2024 con la quale AcegasApsAmga S.p.A. ha trasmesso integrazioni volontarie relativamente alla valutazione della capacità residua dell’impianto di cui trattasi e destinata al trattamento di rifiuti;
VISTA la pec acquisita al prot. reg. n. 505528 del 03/10/2024 con la quale AcegasApsAmga S.p.A. ha trasmesso integrazioni volontarie relativamente alla durata del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica istruttoria a supporto di quanto dichiarato;
VISTA la relazione istruttoria n. 203/2024 con cui la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV ha dichiarato una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
CONSIDERATO che la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 23/10/2024:
VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:
ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione progettuale pervenuta agli Uffici della U.O. VIA;
VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;
VALUTATA l’analisi degli impatti dell’intervento proposto, sulle componenti analizzate;
PRESO ATTO che il progetto riguarda il completamento e l’ampliamento dell’impianto di depurazione di Ca’ Nordio a Padova (PD) – II Lotto, il quale attualmente ha una potenzialità di 197.000 A.E. ed è autorizzato allo scarico presso il Fiume Bacchiglione;
PRESO ATTO che la potenzialità del depuratore in esame con le opere previste verrà incrementata fino a 230.400 A.E.;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 2017 del 08/10/2012 la Giunta Regionale ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, e approvato/autorizzato l’intervento denominato “Acegas Aps S.p.A. - Progettazione preliminare e definitiva del completamento ed ampliamento dell’impianto di depurazione di Ca’ Nordio a Padova. Comune di localizzazione: Padova (PD). Giudizio favorevole di V.I.A. e approvazione/autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell’art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09). Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/04.”;
PRESO ATTO che il Proponente ha chiesto una proroga del suindicato provvedimento di VIA, rilasciata con D.D.R. n. 36/2018 fino al 30/10/2022;
VISTA l’istanza di valutazione preliminare trasmessa dal Proponente, ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006, e registrata al prot. reg. n. 103188 del 04/03/2021 e relativa alla variazione della destinazione delle terre e rocce da scavo risultanti dal cantiere riguardante le opere del lotto II;
CONSIDERATO l’esito della suindicata valutazione preliminare nel quale si indicava che gli adeguamenti tecnici proposti non rientrassero nel campo di applicazione relativo alle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e che pertanto la proposta di modifica progettuale non dovesse essere sottoposta a successive procedure di Valutazione Ambientale (verifica di assoggettabilità a VIA o VIA);
VISTA la nota n. 190966 del 27/04/2021 con la quale la Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti avviava il procedimento e convocava per il giorno 05/05/2021 la Conferenza dei Servizi allo scopo di valutare la documentazione presentata per l’approvazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo nell’ambito del progetto denominato “Completamento ed ampliamento dell’impianto di depurazione di Ca’ Nordio, II lotto – Variazione del destino di parte dei terreni provenienti dai lavori.”;
CONSIDERATO l’esito della Conferenza dei Servizi del 05/05/2021 che ha approvato il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo con riguardo al progetto “Completamento ed ampliamento dell’impianto di depurazione di Ca’ Nordio, II lotto – Variazione del destino di parte dei terreni provenienti dai lavori.”, indicando al contempo alcune modifiche da apportare al medesimo piano;
VISTA la nota di trasmissione del verbale della suindicata Conferenza di Servizi, inviata dalla Direzione Ambiente con nota n. 292931 del 29/06/2021, nella quale si prendeva atto dell’aggiornamento del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo secondo le indicazioni poste dalla Conferenza dei Servizi;
PREASO ATTO che il Proponente con nota registrata al prot. reg. n. 505528 del 03/10/2024 ha inviato la notifica da parte di AcegasApsAmga S.p.A. del provvedimento di risoluzione del contratto d’appalto avente a oggetto “Lavori di completamento e di ampliamento dell'impianto di depurazione di Ca’ Nordio a Padova - II° Lotto CIG. 76831228D7 - CUP C98H18000120007” che attesta la sospensione dell’esecuzione dei lavori già intervenuta a ottobre 2022 (ODS della Direzione Lavori n. 8 del 20 ottobre 2022);
PRESO ATTO che il Proponente nella medesima nota del 03/10/2024 ha allegato la relazione di consistenza del collaudatore dell’opera, che individua lo stato dei luoghi […], considerando la condizione di dover passare - nel medesimo appalto - ad altro soggetto appaltatore per poter continuare e concludere le opere di ampliamento e completamento dell’impianto;
CONSIDERATO che, come dichiarato dal Proponente, dai documenti di trasporto (DDT) conservati dalla Direzione Lavori risulta che 10.349 m3 di terreno sono stati conferiti alla discarica di Roncajette, mentre i rimanenti 4.195 m3 di terreno, che avrebbero dovuto lasciare l’impianto, permangono ancora in loco;
RITENUTO a ogni buon conto, che dovrà essere effettuata dal Proponente la gestione delle suindicate terre e rocce derivanti dal cantiere del lotto II, attualmente non in attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che in caso di modifica sostanziale del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, si rimanda a quanto previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 120/2017;
CONSIDERATO che la valutazione di impatto odorigena è stata redatta sulla base di fattori di emissione “teorici” assunti come adeguatamente rappresentativi delle future condizioni “reali di normale esercizio”;
RITENUTO che, in fase di autorizzazione, venga valutata l’opportunità di prevedere che, qualora ci sia una conclamata situazione di molestia olfattiva presso la popolazione residente, il Proponente:
RITENUTO che la Ditta, entro 6 mesi dalla messa in esercizio dell’impianto, effettui una completa caratterizzazione olfattometrica di tutte le sorgenti odorigene con un campionamento e analisi alle emissioni conforme alle prescrizioni della normativa tecnica di settore EN 13725:2022;
RITENUTO per quanto sopra di dover inserire un’opportuna condizione ambientale al fine di gestire le eventuali future segnalazioni per il disturbo olfattivo;
RITENUTO che, ai fini autorizzativi, il progetto illuminotecnico dovrà essere revisionato secondo le modalità indicate nella relativa condizione ambientale;
CONSIDERATO che le indicazioni proposte dalla Ditta riguardanti l’impatto acustico nella relazione preliminare di screening non consentono una completa valutazione della matrice in esame;
RITENUTO pertanto che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il Proponente dovrà presentare una valutazione previsionale d’impatto acustico, redatta ai sensi della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/2008, che monitori la situazione attuale e stimi l’impatto delle nuove opere previsto nel sito, secondo le modalità indicate nell’apposita condizione ambientale;
CONSIDERATO che la Ditta non ha fornito i dettagli qualitativi separati per i reflui industriali influenti e pertanto, in fase di autorizzazione, dovrà essere richiesto al Proponente di inviare un aggiornamento degli inquinanti che i 207 stabilimenti industriali autorizzati scaricano in fognatura;
PRESO ATTO che il Proponente illustra in modo sufficiente gli interventi futuri richiesti dalle nuove direttive CEE in tema di acque reflue per impianti, come quello in esame, per capacità > 150.000 A.E., evidenziando che gli spazi necessari valutati in circa 200 m2 sono ampiamente disponibili all’interno dell’Impianto di Cà Nordio;
CONSIDERATO che è sempre di più attuale il tema del recupero delle acque come indicato dal regolamento europeo 2020/741, D.M. n. 185/2003 e decreto n. 39/2023;
RITENUTO pertanto che, il Proponente dovrà tenere conto della normativa sul riutilizzo delle acque e presentare al competente Consiglio di Bacino una valutazione della fattibilità di una variante progettuale finalizzata al riutilizzo dei reflui depurati;
VISTA la relazione n. 203/2024 con cui la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV ha dichiarato una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
si è espresso favorevolmente per il NON ASSOGGETTAMENTO alla procedura di VIA per l’intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:
1
Macrofase
Post operam
Oggetto della condizione
Il Proponente, con l’impianto a regime, dovrà effettuare una completa caratterizzazione olfattometrica di tutte le sorgenti odorigene con un campionamento e analisi alle emissioni conforme alle prescrizioni della normativa tecnica di settore EN 13725:2022; una particolare attenzione dovrà essere posta nella misura e/o nella stima indiretta della portata degli effluenti, sia per le sorgenti puntuali convogliate che per quelle areali diffuse, che dovrà comprendere anche la fase di essiccazione fanghi e le vasche di equalizzazione, al fine di ottenere una misura più precisa e accurata possibile della portata odorigena in emissione; questa base informativa rappresenterà l’input necessario per la redazione di una nuova valutazione modellistica di impatto odorigeno dell’impianto in esercizio (ex post), da produrre in coerenza con il Decreto Direttoriale n. 309 del 28 giugno 2023 del Direttore Generale della DG Valutazioni Ambientali del MASE.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Entro 6 mesi dalla messa in esercizio dell’impianto.
Soggetto verificatore
Regione del Veneto avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del Proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
2
Ante operam
Il Proponente dovrà revisionare, ai fini autorizzativi, il progetto illuminotecnico e i documenti attestanti la conformità e il rispetto della Legge regionale n. 17/09 e delle normative tecniche di riferimento (in particolare norme UNI 10819:2021, UNI 11248: 2016, UNI EN 13201-2:2016, UNI EN 12464- 2:2014, UNI-TS 11726:2018, UNI 11630:2016), secondo le Linee Guida Arpav reperibili al seguente link: https: // www. arpa. veneto.it /temi -ambientali /luminosita -del -cielo/ criteri-e- linee -guida-per -i- progettisti e le considerazioni di seguito riportate: 1. L’efficienza delle sorgenti a LED risulta superiore a quella minima prevista. 2. Dalla Relazione si evince che gli ambiti in studio sono stati classificati in base alla norma UNI EN 12464-2: 2014 secondo i valori da questa previsti “per i percorsi stradali e pedonali all’interno di aree private”. In particolare per le zone esterne destinate anche al passaggio dei veicoli (considerando velocità massime di 10 km/h) viene utilizzato il riferimento 5.1.2 (Em=10 lux), scelta ritenuta ammissibile, mentre per i marciapiedi e passaggi pedonali il riferimento adottato non risulta chiaramente indicato, ma per coerenza con il precedente si ritiene debba essere il riferimento 5.1.1 (Em= 5 lux). Al riguardo si fa presente che secondo quanto previsto dalla Legge regionale, il valore di illuminamento medio mantenuto in una data area di studio non deve superare quello previsto dalla categoria/riferimento illuminotecnico adottato, entro la tolleranza dell’ordine del 15%. I calcoli illuminotecnici, effettuati con fattore di manutenzione pari a 0.8, forniscono pertanto per le aree considerate valori di illuminamento medio eccessivamente elevati. 3. Si devono indicare in progetto i regimi orari di attività previsti presso il sito in esame e definire i regimi di gestione del flusso luminoso in periodo serale/notturno (orari e percentuali di riduzione di flusso e/o spegnimenti) degli apparecchi in base alle effettive condizioni di utilizzo degli spazi esterni. In condizioni di non operatività saranno ammessi valori di illuminamento medio mantenuto non superiori a 5 lux.
Prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.
3
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il Proponente dovrà presentare una valutazione previsionale d’impatto acustico, redatta ai sensi della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/2008, che monitori la situazione attuale e stimi l’impatto delle nuove opere previsto nel sito. La valutazione relativa al rumore deve considerare la rumorosità di tutte le attività e di tutti i macchinari presenti all’interno dell’infrastruttura di Ca’ Nordio, nei confronti dei possibili ricettori circostanti. Nel caso si rilevassero dei superamenti, il Proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Padova, alla Provincia di Padova e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 23/10/2024, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 23/10/2024 e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 l’intervento descritto nell’istanza presentata dalla società AcegasApsAmga S.p.A. relativo al “Completamento e ampliamento dell’impianto di depurazione di Ca’ Nordio a Padova (PD) – II Lotto”, per le motivazioni rappresentate nelle premesse, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:
Il Proponente dovrà revisionare, ai fini autorizzativi, il progetto illuminotecnico e i documenti attestanti la conformità e il rispetto della Legge regionale n. 17/09 e delle normative tecniche di riferimento (in particolare norme UNI 10819:2021, UNI 11248: 2016, UNI EN 13201-2:2016, UNI EN 12464- 2:2014, UNI-TS 11726:2018, UNI 11630:2016), secondo le Linee Guida Arpav reperibili al seguente link: https: //www. arpa. veneto.it/ temi-ambientali/ luminosita-del -cielo/ criteri-e-linee -guida -per-i -progettisti e le considerazioni di seguito riportate: 1. L’efficienza delle sorgenti a LED risulta superiore a quella minima prevista. 2. Dalla Relazione si evince che gli ambiti in studio sono stati classificati in base alla norma UNI EN 12464-2: 2014 secondo i valori da questa previsti “per i percorsi stradali e pedonali all’interno di aree private”. In particolare per le zone esterne destinate anche al passaggio dei veicoli (considerando velocità massime di 10 km/h) viene utilizzato il riferimento 5.1.2 (Em=10 lux), scelta ritenuta ammissibile, mentre per i marciapiedi e passaggi pedonali il riferimento adottato non risulta chiaramente indicato, ma per coerenza con il precedente si ritiene debba essere il riferimento 5.1.1 (Em= 5 lux). Al riguardo si fa presente che secondo quanto previsto dalla Legge regionale, il valore di illuminamento medio mantenuto in una data area di studio non deve superare quello previsto dalla categoria/riferimento illuminotecnico adottato, entro la tolleranza dell’ordine del 15%. I calcoli illuminotecnici, effettuati con fattore di manutenzione pari a 0.8, forniscono pertanto per le aree considerate valori di illuminamento medio eccessivamente elevati. 3. Si devono indicare in progetto i regimi orari di attività previsti presso il sito in esame e definire i regimi di gestione del flusso luminoso in periodo serale/notturno (orari e percentuali di riduzione di flusso e/o spegnimenti) degli apparecchi in base alle effettive condizioni di utilizzo degli spazi esterni. In condizioni di non operatività saranno ammessi valori di illuminamento medio mantenuto non superiori a 5 lux.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il Proponente dovrà presentare una valutazione previsionale d’impatto acustico, redatta ai sensi della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/2008, che monitori la situazione attuale e stimi l’impatto delle nuove opere previsto nel sito. La valutazione relativa al rumore deve considerare la rumorosità di tutte le attività e di tutti i macchinari presenti all’interno dell’infrastruttura di Ca’ Nordio, nei confronti dei possibili ricettori circostanti.
Nel caso si rilevassero dei superamenti, il Proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Padova, alla Provincia di Padova e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all’Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società AcegasApsAmga S.p.A. (C.F. 00930530324 e P.IVA 03819031208) con sede legale a Trieste (TS), Via del Teatro 5, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Padova, alla Provincia di Padova, alla Direzione Ambiente – U.O. Servizio idrico integrato e Tutela delle acque, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Genio Civile Padova, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, al Consorzio di Bonifica Bacchiglione, al Consiglio di Bacino Ato Bacchiglione e al Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Cesare Lanna
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