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Bur n. 144 del 05 novembre 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 81 del 21 ottobre 2024

ACQUEVENETE S.p.A. Domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane sito in via Galberte snc, Comune di Castelmassa (RO) Comune di localizzazione: Castelmassa (RO). Procedura di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016 (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006, art. 13 L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 1020/2016 e D.G.R. n. 1979/2016). Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza ai fini del rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Castelmassa (RO), presentata dalla società Acquevenete S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da Acquevenete S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 440606 del 02/09/2024.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 “Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA”;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante Legge regionale 18/02/2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

PRESO ATTO che la Provincia di Rovigo ha rilasciato, da ultimo, i seguenti titoli abilitativi:

  • rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio e scarico nel Fiume Po (Determinazione dirigenziale n. 920 del 07/06/2021) avente validità fino al 06/06/2025;
  • adesione all’Autorizzazione provinciale di carattere generale n. 2546 del 17/09/2013 per la linea di trattamento fanghi a servizio degli impianti di depurazione acque reflue, accettata con comunicazione Prot. n. 16762 del 13/06/2019, avente validità fino al 21/05/2034.

VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Acquevenete S.p.A. (P.IVA. e C.F. 00064780281), con sede legale in Via c. Colombo n. 29/A, 35043, Monselice (PD) e acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA in data 02/09/2024 con prot. n. 440606 del medesimo giorno;

VISTA la nota prot. n. 445506 del 04/09/2024 con la quale la U.O. VIA ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web della Regione del Veneto;

PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane, ubicato in Comune di Castelmassa (RO), in via Galberte, per il quale la società Acquevenete S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio, per una potenzialità pari a 50.000 A.E., e allo scarico nel Fiume Po;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, al punto n. 7 lett. v);

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica come previsto dalla D.G.R.V. n. 1400/2017;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute osservazioni;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016;

PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella relazione allegata alla domanda;

CONSIDERATO che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente e non risultano previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
  • l’impianto, nella sua configurazione attuale, risulta autorizzato all’esercizio e allo scarico nel Fiume Po con Provvedimento della Provincia di Rovigo n. 920 del 07/06/2021 per una potenzialità pari a 50.000 A.E.;
  • l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • per quanto riguarda la matrice rumore:
  • le misure di rumore ambientale in fase di esercizio dell’impianto, sono state eseguite con le tecniche indicate nel D.M. 16/03/1998;
  • il modello previsionale è stato calibrato con i rilievi eseguiti in prossimità delle sorgenti, e sono stati calcolati ai ricettori più prossimi i livelli di emissione/immissione, e accertata la non applicabilità del valore limite differenziale di immissione;
  • è stato previsto per l’anno 2025 un intervento di mitigazione con la sostituzione delle soffianti, al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione della classe III in tutte le aree esterne all’impianto.
  • per le osservazioni sopra indicate per la matrice rumore, si ritiene che nella fase di esercizio dell’impianto siano rispettati i limiti previsti dalla vigente classificazione acustica comunale;
  • sulla base delle informazioni raccolte dal gruppo istruttorio non si sono registrate segnalazioni di disturbo olfattivo riferite all’attuale attività dell’impianto;
  • la relazione presentata dal proponente, tenuto conto delle misure mitigative già attuate e di quelle proposte per il 2025, non ha rilevato la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione degli impatti sull’ambiente, rispetto a quelle già adottate e previste.

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 10/10/2024 effettuata dalla U.O. VIA, dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque e ARPAV, agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto, tenuto conto anche degli interventi proposti dal proponente quali misure di mitigazione, non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito indicata:

CONDIZIONI AMBIENTALI

  1  

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia, o a questa inoltrate dal Comune, dall’AULSS, dalla Regione o dall’ARPAV, e una volta valutata insieme all’Autorità Competente la rilevanza di tali segnalazioni, la Ditta dovrà presentare i documenti necessari seguendo i criteri previsti dal decreto direttoriale del 28/06/2023, n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati al soggetto verificatore della condizione ambientale entro i 15 giorni dalla conclusione delle valutazioni. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia le soluzioni anche gestionali, atte alla mitigazione e alla riduzione delle criticità, entro 60 giorni dall’accertamento delle stesse.

Termine per l’avvio della verifica  
di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità sono indicati nel Decreto Direttoriale n. 309/2024), dovranno essere concordati con la Provincia di Rovigo.

Soggetto verificatore

Provincia di Rovigo anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Di dare atto, sulla base dell’Istruttoria del 10/10/2024 esperita dalla U.O. VIA, dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque e da ARPAV, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza ai fini del rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia di Rovigo, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e subordinatamente all’osservanza della condizione ambientale indicata in premessa.

3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acquevenete S.p.A. (P.IVA. e C.F. 00064780281), con sede legale in Via c. Colombo n. 29/A, 35043, Monselice (PD), (PEC: protocollo@pec.acquevenete.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Rovigo, al Comune di Castelmassa (RO), alla Direzione Generale ARPAV e alla Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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