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Bur n. 142 del 29 ottobre 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 79 del 15 ottobre 2024

SKI S A0 S.r.l. Impianto agrivoltaico e opere di connessione "MORIEL", potenza impianto 19,474 MWp. Comuni di localizzazione: Comune di Trevenzuolo (VR) e Comune di Nogarole Rocca (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'intervento presentato dalla Società SKI S A0 S.r.l. relativo alla realizzazione di un impianto agrivoltaico con moduli installati a terra su strutture a inseguimento solare e opere di connessione "Morel" con potenza di picco complessiva pari a 19,474 MWp da realizzarsi nel Comune di Trevenzuolo (VR) e nel Comune di Nogarole Rocca (VR).

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” come da ultimo modificato dalla L. n. 108/2021;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la L.R. 17/2022 – Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;

VISTO il D.lgs 8 novembre 2021 n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune e in particolare le semplificazioni introdotte in materia di VIA dall’art. 47;

VISTA la Legge 2 febbraio 2024, n. 11 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatosi a partire dal 1° maggio 2023;

VISTO il Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 – Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), denominata “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”;

VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da SKI S A0 S.r.l. (C.F. 12656050965), con sede legale in Via Caradosso, 9 a Milano (MI), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa VIA con nota n. 227253 del 10/05/2024;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico con moduli installati a terra su strutture a inseguimento solare e opere di connessione “Morel” con potenza di picco complessiva pari a 19,474 MWp da realizzarsi nel Comune di Trevenzuolo (VR) e nel Comune di Nogarole Rocca (VR) in area a destinazione agricola;

VISTA la nota n. 247397 del 22/05/2024 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 05/06/2024 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso, comunicato con nota prot. n. 275751 del 07/06/2024;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di valutazione prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 al punto b.23);

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le seguenti comunicazioni:

  • nota prot. n.6692 del 04/06/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 268340 del 04/06/2024, con la quale il Consorzio di Bonifica Veronese esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto con l’osservanza di alcune prescrizioni;
  • nota prot. 32502 del 13/06/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 284772 del 13/06/2024, con la quale la Provincia di Verona – Settore Pianificazione Urbanistica Viabilità – Servizio Pianificazione e SIT presenta alcune valutazioni e osservazioni;
  • nota prot. n. 6932 del 20/06/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 302091 del 24/06/2024, con la quale il Comune di Nogarole Rocca (VR) presenta alcune osservazioni;
  • nota prot. n. 26217 del 10/09/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 466654 del 10/09/2024, con la quale il Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza presenta alcune prescrizioni e osservazioni;
  • la nota n.9169 del 13/09/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 473226 del 13/09/2024, con la quale l’Area Tecnica del Comune di Trevenzuolo (VR) presenta alcune osservazioni e considerazioni;
  • nota prot. n.11661del 17/09/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 480332 del 18/09/2024, con la quale il Consorzio di Bonifica Veronese esprime alcune osservazioni di competenza e conferma il parere favorevole con prescrizioni;

VISTA la nota prot. n. 285317 del 13/06/2024 con la quale la U.O. Infrastrutture e Autorizzazioni Energetiche presenta il proprio contributo istruttorio, evidenziando alcune carenze documentali e criticità;

VISTO la nota n. 14442/2024 del 17/06/2024 acquisita al protocollo regionale con n. 290966 del 17/06/2024 con la quale l’AVISP – Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario presenta il proprio contributo;

VISTA la nota prot. n. 299588 del 21/06/2024 con la quale la Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione Ittica e faunistico-venatoria presenta il proprio contributo istruttorio;

VISTO il contributo istruttorio di ARPAV del 21/06/2024;

VISTO il contributo istruttorio della Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Pianificazione Territoriale Strategica e paesaggistica del 25/06/2024;

VISTA la Relazione Istruttoria Tecnica n. 230/2024 – Pratica 5865 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV nella quale viene dichiarata una positiva conclusione, con prescrizioni, della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’Allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

VISTA la nota prot. n. 343083 del 10/07/2024 con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno comunicato la trasmissione delle risultanze della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. svoltasi in data 03/07/2024, consistenti in una richiesta di integrazioni ed approfondimenti;

CONSIDERATE la nota prot. n. 349658 del 11/07/2024 con la quale la ditta, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa e la successiva nota prot. n. 359046 del 17/07/2024 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, nella quale viene indicato, il nuovo termine per la presentazione della documentazione integrativa;

PRESO ATTO delle note di riscontro alla richiesta di integrazione da parte della ditta, assunte agli atti con prot. nn. 425460 del 22/08/2024, 426771 – 426802 – 426807 – 426857 del 23/08/2024 e successiva nota integrativa prot. n. 434225 del 28/08/2024;

VISTA la nota n.20899/2024 del 06/09/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 453904 del 06/09/2024, con la quale l’AVISP – Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario ha comunicato che le richieste di integrazione sono state soddisfatte;

VISTO il contributo istruttorio di ARPAV del 09/09/2024;

VISTA la nota n. 465120 del 10/09/2024 con la quale la U.O. Infrastrutture e Autorizzazioni Energetiche presenta il proprio contributo istruttorio a seguito del riscontro alla richiesta di integrazioni da parte del proponente;

VISTA la nota prot. n. 477187 del 17/09/2024 con la quale la Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione Ittica e faunistico-venatoria presenta il proprio contributo istruttorio;

VISTO il contributo istruttorio della Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Pianificazione Territoriale Strategica e Paesaggistica del 01/10/2024;

CONSIDERATA la nota prot. n. 478021 del 17/09/2024 con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno comunicato la proroga del termine per l’adozione del provvedimento di verifica ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A. nella seduta del 09/10/2024, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]

VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
  • la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
  • la D.G.R. n. 568/2018;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • D.lgs 8 novembre 2021 n. 199;
  • L.R. n. 17 del 19/07/2022;
  • Legge n. 41 del 21/04/2023;
  • DL 15 maggio 2024, n. 63 “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la richiesta è relativa alla realizzazione di un impianto agrivoltaico con moduli fotovoltaici installati a terra su strutture a inseguimento solare e opere di connessione con potenza di picco complessiva pari a 19,474 MWp da realizzarsi nel Comune di Trevenzuolo (VR) e nel Comune di Nogarole Rocca (VR) avente una superficie recintata di 226.720 mq;

CONSIDERATO che la Sottostazione elettrica, cui l’impianto sarà collegato tramite elettrodotto interrato, sarà realizzata nel Comune di Nogarole Rocca (VR), come ampliamento della Stazione Elettrica già presente in prossimità della Zona Agro- industriale Capoluogo;

CONSIDERATO che l’impianto agrivoltaico sarà allacciato alla rete Terna in antenna a 132 kV su ampliamento/adeguamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/132 kV denominata “Nogarole Rocca”;

CONSIDERATO che l’area di installazione dei pannelli fotovoltaici:

  • ricade interamente in zona agricola (PI Comune di Trevenzuolo);
  • ricade nel Sistema del territorio rurale, in un’area ad elevata utilizzazione agricola e in minima parte in un’area agripolitana (PTRC);
  • è interessata dalla previsione di realizzazione della infrastruttura Autostradale di progetto denominata “Nogara Mare” (individuata nel PTRC, nel PTCP e nel PAT);
  • non ricade in aree soggette a vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004);
  • non ricade in aree soggette a vincolo idrogeologico e non si rilevano dissesti (PAI – PGRA);
  • non ricade in aree protette quali zone umide, Parchi nazionali e regionali, Siti Rete Natura 2000, Rete Ecologica regionale, provinciale e locale, geositi;
  • non ricade in aree soggette a vincolo archeologico.

CONSIDERATO che il Tracciato di Connessione cavidotto interrato:

  • attraversa aree ad elevata utilizzazione agricola, aree agripolitane e aree urbanizzate (PTRC);
  • attraversa un corridoio ecologico (PTCP Provincia di Verona);
  • attraversa aree soggette a vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – corsi d’acqua – Fiume Tione e Fosso Tioncello di Trevenzuolo (PAT Comune di Trevenzuolo);
  • attraversa Ambiti di interesse paesistico-ambientale e Ambiti del Parco Regionale Tartaro-Tione (PAT Comune di Trevenzuolo);
  • attraversa aree soggette a vincolo paesaggistico – corsi d’acqua D. Lgs. 42/2004 art. 142 lettera c) – Fosso Allegro, Fosso Gambisa e Fosso Grande (PAT Comune di Nogarole Rocca);
  • attraversa l’Ambito destinato ad istituzione del parco di interesse locale del Tione (PAT Comune di Nogarole Rocca);

CONSIDERATO che l’area della sottostazione elettrica SSE:

  • ricade in un’area agripolitana (PTRC);
  • area di rinaturalizzazione e area produttiva di espansione (PTCP);
  • ricade in un’area classificata come ambiti produttivi di interesse comunale consolidati – Apic (PAT Comune di Nogarole Rocca);
  • ricade in una zona D4/1 – zone agroindustriali di trasformazione ed è in parte in un’area soggetta a vincolo dell’elettrodotto (PRG Comune di Nogarole Rocca);

CONSIDERATO che l’allegato 3 al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, indica fra i criteri di non idoneità, criteri non applicabili al caso in esame;

CONSIDERATO in particolare, che l’area dell’impianto è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 8 lett. c-ter, punto 1 dell’art. 20 del D.lgs. 8 novembre 2021 n. 199 “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”, al comma 8 lett. c) e c-ter) punto 1) in quanto:

  • non presenta vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • rientra nel perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale (a sud est dell'impianto una zona D1a - Zona industriale o artigianale di completamento; a sud dell'impianto una zona D1b - Zona industriale o artigianale puntiforme da confermare; a nord dell'impianto una zona D4 - Zona agroindustriale);

CONSIDERATO che l’art. 3 della L.R. 17/22 individua gli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici e detti indicatori non sono applicabili al caso in esame; in particolare:

  • dalla verifica dei piani colturali delle ultime cinque annate agrarie, non risultano essere state coltivate le produzioni agroalimentari di qualità enumerate all’art. 3, comma 1, lettera C.1 della LR n. 17/2022 (DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., Biologico);
  • l’area d’impianto non ricade all’interno di zone di ripopolamento e cattura (ZRC) o in oasi di protezione, ai sensi del vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale, né nelle aree di cui ai punti C.2, e C.3 dell’art. 3, comma 1, della medesima Legge Regionale;
  • per quanto attiene, invece, alle aree agricole di pregio individuate e adottate con Deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 50 del 29/04/2024 (punto C.4, comma 1, art.3 della LR 17/2022), si prende atto che l’ambito di progetto ricade in zone con punteggio di pregio compreso fra 0 e 0,2 su una scala di 1, ma l’iter previsto dall’art. 5 della L.R. 17/2022 non risulta ad oggi perfezionato, e pertanto non è possibile compiere una valutazione in merito alla rilevanza di tale indice;

CONSIDERATO che l’art. 7 della L.R. 17/22 “Aree con indicatori di idoneità” individua le aree con indicatori di idoneità ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici e detti indicatori non sono applicabili al caso in esame;

CONSIDERATO inoltre che trattasi di impianto agrivoltaico e che l’art. 4 della L.R. 17/22 “Valutazione delle istanze” prevede al comma 2, tra i parametri per l’insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, alla let. a) punto 1) “la realizzabilità solo in forma di impianto agro-voltaico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2”;

CONSIDERATO inoltre, che per quanto riguarda i vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004:

  • l’area ove verrà installato l’impianto fotovoltaico e quella della sottostazione elettrica non sono interessate da ambiti vincolati e tutelati per legge;
  • il cavidotto interrato di progetto ricade in parte in ambiti tutelati per legge di cui all’art. 142, lettera c) (fiume Tione, fosso Tioncello di Trevenzuolo, fossa Gambisa 1, fossa Grande). In base alle caratteristiche dell’intervento e a quanto descritto nella documentazione di progetto, l’intervento potrebbe essere riconducibile a quelli dell’Allegato A, punto A.15, del DPR 31/2017 esclusi dall’autorizzazione paesaggistica;

VISTA la nota prot. n. 26217 del 10/09/2024 del Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, acquisita al protocollo regionale con n. 466654 del 10/09/2024, con la quale, in riferimento alla competenza archeologica, segnala che il progetto insiste su un’area a rischio archeologico, pertanto, onde evitare e ridurre gli impatti negativi del progetto sul patrimonio archeologico, ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., indicare le seguenti prescrizioni:

  • che tutti gli interventi comportanti opere di scavo siano preceduti da operazioni di verifica archeologica preliminare che consentano di accertare la compatibilità del progetto con la consistenza archeologica dell'area: eventuali rinvenimenti potranno richiedere la realizzazione di scavi in estensione e la predisposizione delle opportune misure di tutela;

CONSIDERATO inoltre, che con la medesima nota, il Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza comunica di non ravvisare la necessità di sottoporre l’intervento in oggetto alla procedura di V.I.A.;

CONSIDERATO che per quanto riguarda gli aspetti progettuali, a seguito della richiesta integrazioni prot. n. 343083 del 10/07/2024, trasmessa dalla Regione Veneto, il proponente nella documentazione integrativa presentata nelle date 22/08/2024, 23/08/2024 e 28/08/2024 ha riscontrato in maniera esaustiva:

  • con riferimento alla Dichiarazione di Conformità Urbanistica in relazione alle singole particelle catastali;
  • in merito alla soluzione di connessione alla rete elettrica e all’elaborato riportante il tracciato delle linee elettriche;
  • in merito al Piano di Dismissione e Ripristino;
  • sull’analisi sugli impatti sul contesto agrario;
  • con riferimento alla necessità di preparare un elaborato grafico planimetrico quotato con chiara individuazione delle distanze e dei distacchi della recinzione e manufatti circostanti l’area di progetto;
  • in merito alla Relazione Pedoagronomica;
  • in merito alla conduzione futura dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che la superficie agricola coltivabile risulta essere pari a 17,36 ha su un’area disponibile totale di progetto di 23,40 ha;

CONSIDERATO che la soluzione colturale dell’agrivoltaico presenta due opzioni di piani colturali:

  • la prima opzione prevede la coltivazione di erba medica a ciclo pluriennale (quadriennale o quinquennale) sulla totalità della superficie agricola coltivabile avvicendata con un cereale autunno-vernino;
  • la seconda opzione prevede invece la coltivazione di cereali a ciclo autunno-vernino avvicendati con erbai a ciclo primaverile-estivo di durata annuale.

CONSIDERATO inoltre, che la totalità della biomassa prodotta dalle colture aziendali verrà destinata all’impianto di biogas di proprietà per ottenere energia rinnovabile da vendere in rete;

CONSIDERATO in riferimento alla soluzione agrovoltaica ed in particolare all’aspetto della conduzione futura dei terreni agricoli che:

  1. dalla visura camerale della società MantovAgricoltura S.r.l. risulta che l’attività principale svolta dalla medesima è la “lavorazione e trasformazione di materiali inerti” (codice ATECO 23.70.1) e che le attività con codici ATECO “agricoli” (01.11.1-coltivazioni di cereali ecc.) sono svolte in via non prevalente. Inoltre, dall’estratto dello statuto della società riportato nella visura CCIAA non si evince alcun riferimento all’art. 2135 del codice civile (inerente la definizione di imprenditore agricolo);
     
  2. l’individuazione del soggetto responsabile della coltivazione dei terreni, attraverso la stipula di accordo scritto di rilevanza formale, è prassi consolidata in Veneto in ossequio a quanto previsto dalla L.R. 17/2022. Quindi la sola sottoscrizione di una lettera d’intenti non rappresenta una sufficiente garanzia nell’ottica della continuità dell’attività agricola;

CONSIDERATO quanto sopra riportato, e che le criticità evidenziate non rilevano ai fini della valutazione della significatività degli impatti ambientali, bensì rappresentano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione a causa del mancato adempimento dei requisiti previsti dalla L.R. 17/2022;

RITENUTO pertanto che preventivamente al rilascio dell’autorizzazione dovrà essere presentata dal proponente adeguata documentazione attestante l’impegno da parte di un soggetto agricolo alla conduzione delle superfici coltivabili che fanno parte dell’impianto agrovoltaico. Detta documentazione (o contrattualistica) dovrà esplicitare gli impegni reciproci esistenti fra il gestore dell’impianto, il soggetto conduttore dei terreni, ed il proprietario di questi ultimi, nel caso esso non coincida col conduttore stesso;

CONSIDERATO che in riferimento al requisito B1 - continuità dell’attività agricola – dalla documentazione integrativa presentata non risulta soddisfatto quanto previsto dal comma 4 dell’art. 4 della L.R. 17/2022;

CONSIDERATO in particolare che, con riferimento a quanto sopra, nella relazione agronomica non è stato adeguatamente considerato l’assetto ex post delle produzioni, omettendo di considerare l’indirizzo cerealicolo-orticolo aziendale esistente nella situazione ex-ante;

RITENUTO pertanto che preventivamente al rilascio dell’autorizzazione il proponente dovrà presentare una nuova relazione agronomica, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), della LR 17/2022, completa degli aspetti carenti sopra evidenziati, e recante la formula di asseverazione da parte del tecnico incaricato;

ATTESO che nel piano colturale dovranno essere messe in atto tecniche di coltivazione idonee a favorire la stabilità della struttura del suolo, l’incremento della capacità di immagazzinare l’acqua piovana nel terreno, e la resilienza verso i fenomeni erosivi;

CONSIDERATO che l’impianto sarà protetto contro gli accessi indesiderati mediante l’installazione di una recinzione perimetrale e dal sistema di illuminazione e videosorveglianza;

CONSIDERATO che l’area di progetto non rientra in core zone e buffer zone di beni tutelati dall’UNESCO e MaB – L’uomo e la biosfera, non è interessata dai siti della Rete Natura 2000 e non ricade in aree naturali protette;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di Valutazione d’Incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca ha inviato la Relazione Istruttoria Tecnica n. 230/2024 – Pratica n. 5865 nella quale si evidenzia che, “per l’istanza in parola, è conclusa positivamente la procedura di valutazione di incidenza a seguito del verificato rispetto dei requisiti cui al paragrafo 2.2 dell’Allegato A alla DGR 1400/2017 ed è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:

  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
     
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
     
  3. i moduli fotovoltaici siano dotati di vetro temprato anti-riflettente ad alta trasmittanza o tecnologia equivalente o con altri sistemi adeguati a prevenire fenomeni di riflessione, estesi ed uniformi, o di “effetto lago” ovvero adottando a tal fine accorgimenti gestionali od organizzativi dell’impianto;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini all’impianto, anche mediante la realizzazione di fascia arboreo-arbustiva perimetrale di struttura plurifilare e multiplana di adeguata ampiezza, possibilmente non inferiore a 5 m): Gomphus flavipes, Lycaena dispar, Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Circus cyaneus, Falco columbarius, Lanius minor, Pipistrellus kuhlii, Eptesicus serotinus. Le fasce arboreo-arbustive andranno realizzate con specie autoctone e coerenti con la locale serie vegetazionale bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmetum). Altresì andranno effettuati gli interventi necessari per garantire la persistenza e la funzionalità delle opere a verde per l’intera durata dell’impianto;
     
  2. di adeguare la recinzione perimetrale al fine di garantire la permeabilità al passaggio della mesofauna nelle aree interessate dall’impianto;
     
  3. di impiegare, laddove questi siano previsti, sistemi di illuminazione artificiale in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
     
  4. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017), il provvedimento conclusivo di autorizzazione del progetto in esame dovrà contenere anche l’esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza e dovrà essere trasmesso a questa U.O. entro 15 giorni dalla sua adozione.

CONSIDERATO che perimetralmente all’impianto agrivoltaico sarà realizzata una fascia arbustiva/arborea di lunghezza complessiva pari a circa 2.590 mt e larghezza pari a circa 5 mt e che lo schema, sesto d’impianto, proposto prevede una distanza di circa 2 mt tra gli alberi e 1 mt tra gli arbusti;

CONSIDERATO che, per gli aspetti mitigativi, il proponente ha recepito quanto richiesto nella richiesta integrazioni, in particolare per quanto riguarda:

  • il rispetto della scelta delle specie autoctone ed ecologicamente coerenti con lo stato dei luoghi e del loro portamento, in funzione di quanto riportato nell’Allegato C della Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto del 1 settembre 2020, n. 1242, Linee guida per la progettazione e realizzazione degli impianti ai sensi della legge regionale n. 13/2003 “Norme per la realizzazione diboschi nella pianura veneta”;
  • la definizione del sesto di impianto (specie e distanze di piantumazione), al fine di una maggiore comprensione delle funzionalità della mitigazione;
  • la dicitura del materiale di propagazione da impiegare, che deve essere di provenienza certificata, ai sensi della D.G.R. 3263 del 15 ottobre del 2004, in applicazione del D.Lgs. 386 del 10 novembre 2003;

CONSIDERATO che la documentazione integrativa prodotta dal proponente, per le matrici inquinamento luminoso e terre e rocce da scavo, risulta essere esaustiva;

CONSIDERATO che per quanto riguarda le operazioni di lavaggio e pulizia dei pannelli fotovoltaici, la ditta dovrà impiegare sola acqua senza uso di detergenti, neanche in minimi quantitativi;

CONSIDERATO che per quanto riguarda il tracciato del cavidotto interrato di collegamento tra l’impianto fotovoltaico e la sottostazione elettrica, circa 6 km di lunghezza, in riferimento alla nota n. 9169 del 13/09/2024 dell’Area Tecnica del Comune di Trevenzuolo (VR), acquisita al protocollo regionale con n. 473226 del 13/09/2024, il proponente dovrà:

  • preventivamente richiedere al Comune di Trevenzuolo (VR) l’autorizzazione al passaggio sulle strade di propria competenza e considerare che le eventuali opere di ripristino a seguito di manomissioni stradali dovranno sottostare al Regolamento Manomissioni stradali così come approvato con Deliberazione di consiglio Comunale n. 28/2020;
  • prevedere se possibile il passaggio in banchina non carrabile, o secondo percorso alternativo previa autorizzazione da parte dei proprietari o aventi diritto;

CONSIDERATO che per gli eventuali percorsi alternativi dovrà essere verificata la necessità di espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, in quanto gli stessi non sono ricompresi nella valutazione oggetto della presente procedura;

CONSIDERATO che per quanto attiene il sistema di gestione delle acque meteoriche relativo all’impianto agrivoltaico, il proponente dovrà rispettare le prescrizioni di cui alla nota prot. n.6692 del 04/06/2024 del Consorzio di Bonifica Veronese, acquisita al protocollo regionale con n. 268340del 04/06/2024, e confermate con nota prot. n.11661del 17/09/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 480332 del 18/09/2024;

CONSIDERATO in relazione alle integrazioni trasmesse dal proponente in risposta alla richiesta di cui alla nota prot. 343063 del 10.07.2024, relativamente all’approfondimento degli aspetti riguardanti l’infrastruttura viabilistica di progetto denominata “Nogara Mare” inserita nelle previsioni degli strumenti di pianificazione (PTRC, PTCP e PAT), che all’attualità non esista alcuna progettazione definitiva dell’opera e che quindi non sussista un preciso vincolo localizzativo meritevole di essere individuato nella pianificazione operativa comunale;

CONSIDERATO inoltre, diversamente da quanto riportato dal proponente, che detta previsione mantenga il carattere strategico assegnatole dalla pianificazione territoriale regionale, provinciale e da ultimo comunale;

CONSIDERATO infine, che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del D. Lgs n. 387/2003, e che il contemperamento tra i diversi interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell’impianto e dell’infrastruttura autostradale dovrà essere oggetto di accurata valutazione nell’ambito del procedimento autorizzativo;

CONSIDERATO che tale valutazione non risulta pertinente ai criteri di verifica di assoggettabilità di cui all’allegato V di cui alla parte II del testo Unico Ambientale e pertanto non rileva ai fini della determinazione della significatività degli impatti ambientali del progetto;

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. n. 230/2024 – Pratica n. 5865
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica  
di ottemperanza

Entro 60 giorni dall’autorizzazione del progetto dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

 

2

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

In corso d’opera

Oggetto della condizione

Volturazione e rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea di cui al decreto n. 64 del 01/02/2007 del Dirigente del Genio Civile di Verona.

Termine per l’avvio della verifica
di ottemperanza

Entro 120 giorni dal rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto FER.

Soggetto verificatore

Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria.

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 09/10/2024, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 09/10/2024 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. n. 230/2024 – Pratica n. 5865

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica
di ottemperanza

Entro 60 giorni dall’autorizzazione del progetto dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

 

2

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

In corso d’opera

Oggetto della condizione

Volturazione e rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea di cui al decreto n. 64 del 01/02/2007 del Dirigente del Genio Civile di Verona.

Termine per l’avvio della verifica
di ottemperanza

Entro 120 giorni dal rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto FER.

Soggetto verificatore

Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria.

 

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla SKI S A0 S.r.l. (C.F. 12656050965), con sede legale in Via Caradosso, 9 a Milano (MI), - (PECSkisa0@unapec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Trevenzuolo (VR), al Comune di Nogarole Rocca (VR), alla Provincia di Verona, alla Direzione Generale ARPAV, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, al Consorzio di Bonifica Veronese, all’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, all’Enel Distribuzione S.p.A., all’Ulss 9 Scaligera, all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario SpA, alla Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS – VINCA e NUV;

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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