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Materia: Protezione civile e calamità naturali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE n. 1270 del 09 ottobre 2024
DGR 29 agosto 2017, n. 1389 "Linee guida per la formazione e l'addestramento delle componenti del Sistema regionale di Protezione Civile". Modifica alla scheda "Corso Base e Sicurezza per volontari di Protezione Civile (Codice 01)".
Con il presente decreto si approva la modifica del modulo formativo specialistico di cui alla DGR 29 agosto 2017, n. 1389 "Corso Base e Sicurezza per volontari di Protezione Civile (Codice 01)", al fine di tener conto delle attuali necessità di formazione in materia di Sicurezza anche sulla scorta delle modifiche normative intervenute in materia permettendo così di garantire adeguati ed elevati standard di sicurezza durante l'attività del volontario nella gestione degli eventi emergenziali e post-emergenziali.
Il Direttore
PREMESSO che con il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, agli artt. n. 2 e n. 11, si specificano, tra l’altro, le attività e le funzioni delle Regioni in materia di previsione e prevenzione dei rischi anche mediante la formazione e l’acquisizione di ulteriori competenze professionali da parte degli operatori, nonché le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza, oltre alle attività esercitative di Protezione Civile;
ATTESO che la L.R. 1° giugno 2022, n. 13 “Disciplina delle attività di Protezione Civile”, all’art. 22 stabilisce, tra l’altro, che la Giunta regionale, anche con la collaborazione delle Province, della Città Metropolitana di Venezia e degli ambiti di Protezione Civile, promuove, programma, effettua, coordina e accredita corsi di base e specialistici per la formazione, l'addestramento e il periodico aggiornamento di tutti i soggetti che, a vario titolo, fanno parte del Servizio regionale e, al fine di garantire l'omogeneità della formazione del Servizio regionale, riconosce preventivamente i corsi secondo i criteri definiti dalla stessa Giunta regionale;
CONSIDERATO che con DGR 29 agosto 2017, n. 1389 - Allegato A), sono state approvate le linee guida per la formazione e l’addestramento, nonché una serie di percorsi formativi standardizzati da impartire a tutte le componenti del Sistema regionale di Protezione Civile incaricando la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale di approvare i percorsi formativi inerenti il Sistema di Protezione Civile regionale, programmando le attività didattiche da realizzare anche avvalendosi di collaborazioni esterne a questa Amministrazione regionale, utilizzando le risorse appositamente stanziate annualmente a Bilancio;
CONSIDERATO che a seguito di confronto con i formatori volontari è emersa l’opportunità di apportare delle modifiche al “Corso Base e Sicurezza per volontari di Protezione Civile – (Codice 01)” specificatamente per quanto riguarda la “Frequenza Obbligatoria” nella parte in cui si dispone che occorre la frequenza minima di 40 ore senza specificare l’obbligatoria individuale dei due moduli “Base e Sicurezza”;
CONSIDERATO che il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, all’art. 3, comma 3-bis stabilisce che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;
CONSIDERATO che il Decreto 13 aprile 2011 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’art. 3, comma 1 specifica che “…Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, …..nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile…” al comma 2 “Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all'art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o missioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.”;
CONSIDERATO che il Decreto 13 aprile 2011 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’art. 4, comma 1 specifica che “…Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento…”;
CONSIDERATO che il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 “Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto.” all’art. 1 individua nell’allegato 1) gli “…indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile' e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011, ……al fine di assicurare un livello minimo ed omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti per l'intero territorio nazionale.” e all’art. 2 individua nell’allegato 2) gli “….indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ….al fine di assicurare il consolidamento di una base minima di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale, rimettendo all'autonomia delle Regioni e Province Autonome, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di disciplinarle nel dettaglio, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile…..;
CONSIDERATO che il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, all’art. 37, stabilisce che “...Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza…, l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria…. l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”;
CONSIDERATO che l’Accordo Stato – Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011, regola, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 la disciplina dei contenuti, articolazioni e modalità di espletamento del percorso formativo sulla sicurezza, per i lavoratori e quindi per il volontario di Protezione Civile (oggi equiparato al lavoratore) indicando tre moduli a seconda del livello del rischio, precisamente Rischio Basso un totale di 8 ore di formazione, Rischio Medio un totale di 12 ore di formazione, Rischio Alto un totale di 16 ore di Formazione, demandando al datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, specificando il superamento della prova di verifica del corretto apprendimento della materia e con una frequenza del corso pari ad almeno il 90% delle ore di formazione previste;
CONSIDERATO che l’attuale “requisito della frequenza obbligatoria” dispone che al fine del superamento del “Corso Base e Sicurezza per volontari di Protezione Civile – (Codice 01)” occorre la frequenza minima di 40 ore senza specificare la percentuale distinta di assenza del singolo modulo “Base e Sicurezza”, lasciando alla decisione del singolo volontario corsista la gestione dell’assenza;
ATTESO che, l’attuale normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come disciplinata ed indicata nei precedenti “Considerato”, dispone che “la formazione obbligatoria sia considerata espletata correttamente con il superamento della prova di verifica del corretto apprendimento della materia e con una frequenza del corso pari ad almeno il 90% delle ore di formazione previste da parte del corsista”;
ATTESO che la DGR del 29 agosto 2017, n. 1389 “Linee guida per la formazione e l’addestramento delle componenti del sistema regionale di protezione civile” per il “Corso Base e Sicurezza per volontari di Protezione Civile – (Codice 01)” prevede un modulo formativo “Sicurezza” di 16 ore e un modulo formativo “Base” di 28 ore, senza disciplinare in modo univoco le assenze massime distinte per modulo;
RITENUTO opportuno approvare la modifica al “requisito della frequenza obbligatoria” del “Corso Base e Sicurezza per volontari di Protezione Civile – (Codice 01)”, prevedendo una frequenza del modulo formativo “Sicurezza” di 16 ore pari ad almeno il 90% delle ore di formazione previste e prevedendo una frequenza del modulo formativo “Base” di 28 ore pari ad almeno il 90% delle ore di formazione previste;
VISTO il D. lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
VISTO la L.R. n. 13/2022 "Disciplina delle attività di Protezione Civile";
VISTA la DGR n. 1389/2017;
VISTA il DDR n. 276/2017
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di modificare la scheda relativa al corso di cui all’Allegato A) al DGR n. 1389 del 29 agosto 2017 “Linee guida per la formazione e l’addestramento delle componenti del Sistema regionale di Protezione Civile”, denominata “Corso Base e Sicurezza per volontari di Protezione Civile – (Codice 01)”, così come definito nell’Allegato A;
3. di dare atto che l’Allegato A costituisce parte integrante del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
(seguono allegati)
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