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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE n. 28 del 19 settembre 2024
Presa d'atto dei residui del Fondo di disponibilità 2023 e determinazione del Fondo di disponibilità 2024. Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali Triennio 2019-2021 del 04/04/2024, art. 43, comma 9, art. 44, comma 8, art. 45; Accordo Integrativo Regionale (AIR) ex DGR n. 1386 del 12/10/2021, art. 45.
Con il presente provvedimento, si prende atto dei residui del Fondo di disponibilità 2023 e si determina il Fondo di disponibilità 2024 ex art. 45 dell’ACN della specialistica convenzionata del 04/04/2024 e ex art. 45 dell’AIR 2021, sulla base dei dati comunicati dalle Aziende ULSS, dalle Aziende Ospedaliere e dallo IOV (di seguito Aziende).
Il Direttore
VISTO l’art. 45 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali – Triennio 2019-2021 – del 04/04/2024 e l’AIR di cui alla DGR n. 1386 del 12/10/2021 che dispongono, allo scopo di incentivare lo svolgimento del rapporto di lavoro nell’ambito del SSN dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista e l’ampliamento orario di incarico, l’istituzione di una indennità di disponibilità connessa allo svolgimento di incarichi di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista sanitario ambulatoriale (biologi, chimici, psicologi) convenzionato con il SSN, da erogare come emolumento aggiuntivo della quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato - con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali instaurato con una o più Aziende - che nell’anno non svolgano attività libero professionale, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 42;
PRESO ATTO dei pareri della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) di cui alle note protocolli nn. 739 e 858 del 2020, protocolli nn. 187, 200, 425 e 627 del 2021, nonché protocollo n. 185/2022;
PRESO ATTO degli importi erogati dell’indennità di disponibilità del Fondo 2023 corrisposti agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sanitari ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) aventi titolo - ex comma 2 dell’art. 45 dell’ACN in oggetto e art. 45 dell’AIR - richiesti alle Aziende con nota regionale prot. n. 293069 del 30/05/2023 e comunicati dalle stesse (note agli atti della struttura competente), come riportati nell’Allegato A), parte integrante del presente atto;
PRESO ATTO delle risorse residue del Fondo 2023, che andranno a confluire, per anno di riferimento, nel Fondo aziendale Prestazioni di Particolare Interesse (P.P.I.) degli specialisti ambulatoriali e veterinari, ai sensi dell’art. 43, comma 9 della quota variabile, e nel Fondo aziendale P.P.I. dei soli psicologi, ai sensi dell’art. 44, comma 8 della quota variabile dell’ACN vigente e dell’AIR 2021, come indicate nella Tabella Allegato A), parte integrante del presente atto;
PRESO ATTO, altresì, dei dati comunicati dalle Aziende ai fini della determinazione del Fondo di disponibilità anno 2024, richiesti con nota regionale prot. n. 293069 del 30/05/2023 (note agli atti della struttura competente);
RITENUTO, in attuazione dell’art. 45 dell’ACN citato, di dover procedere alla determinazione del Fondo di disponibilità anno 2024 [totale colonna D], alla determinazione della quota oraria [rapporto tra il totale regionale della colonna D ed il totale regionale della colonna C] e alla ripartizione [colonna E] del Fondo [corrispondente al prodotto (numero delle ore aziendale di cui alla colonna C diviso il totale regionale della colonna C) per il totale regionale della colonna D] tra le Aziende sulla base del numero delle ore di incarico, relative all’anno solare precedente (2023) degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti aventi titolo come da Tabella Allegato B), parte integrante del presente atto;
RICORDATO che i costi derivanti dall’erogazione dell’indennità di disponibilità sono a carico dei bilanci aziendali e che le eventuali risorse residue dei Fondi andranno a confluire, per anno di riferimento, nel Fondo aziendale Prestazioni di Particolare Interesse (P.P.I.) degli specialisti ambulatoriali e veterinari, ai sensi dell’art. 43, comma 9, e nel Fondo aziendale P.P.I. dei soli psicologi, ai sensi dell’art. 44, comma 8 dell’ACN vigente e dell’AIR 2021;
decreta
Antonio Maritati
(seguono allegati)
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