Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 135 del 11 ottobre 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 69 del 01 ottobre 2024

Veritas S.p.A. Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Musile di Piave (VE). Comune di localizzazione: Musile di Piave (VE). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, art. 8 L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento costituisce, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, l'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura VIA del progetto relativo all'adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Musile di Piave (VE).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza presentata da Veritas S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 136943 del 18/03/2024.
- Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 22/05/2024.
- Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 25/09/2024.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” come da ultimo modificato dalla L. n. 108/2021;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che nello specifico la modifica progettuale comporta che l’impianto sia riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera v) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 denominata impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

VISTA l’istanza acquisita agli atti con n. 136943 del 18/03/2024, successivamente perfezionata con pec registrata al prot. reg. n. 171121 del 05/04/2024 (su richiesta dei competenti Uffici con nota n. 155658 del 27/03/2024) con la quale la società Veritas S.p.A. (sede legale: Venezia, Santa Croce 489; C.F. e P.IVA 03341820276), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della D.G.R. n. 568/18 e della L.R. n. 4/2016, l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che il progetto riguarda l’adeguamento e il potenziamento dell’impianto di depurazione di Musile di Piave (VE) nel medesimo comune;

VISTE le note n. 180536 del 11/04/2024 e n. 182698 del 12/04/2024, con le quali gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e il contestuale avvio al procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 24/04/2024 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del Proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTA la nota registrata al prot. reg. n. 225460 del 09/05/2024, con la quale l’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha trasmesso le proprie richieste di integrazione documentale;

VISTA la nota n. 231478 del 14/05/2024 con la quale il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha trasmesso le proprie richieste di integrazioni;

PRESO ATTO che entro i termini di cui all’art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, non sono pervenute osservazioni;

VISTA la nota n. 259759 del 29/05/2024 con la quale, alla luce delle risultanze del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/05/2024, sono state richieste al Proponente alcune integrazioni alla documentazione depositata;

VISTA la pec acquisita al prot. reg. n. 265074 del 03/06/2024, con la quale il Proponente ha richiesto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa;

PRESO ATTO che con nota n. 272803 del 06/05/2024 i competenti Uffici della U.O. VIA hanno comunicato al Proponente il nuovo termine per la presentazione della documentazione richiesta;

VISTA la pec acquisita al prot. reg. n. 361214 del 18/07/2024, con la quale il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota n. 259759 del 29/05/2024;

VISTA la nota n. 378141 del 29/07/2024 con la quale i competenti Uffici della U.O. VIA hanno comunicato al Proponente, e agli Enti coinvolti nel procedimento, la proroga del termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi del c. 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 426700 del 23/08/2024, con la quale il Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale ha espresso il proprio parere favorevole al progetto in esame, con indicazione di alcune condizioni da rispettare;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 488845 del 24/09/2024, con la quale l’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali ha espresso il proprio parere favorevole;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza;

VISTA la relazione n. 177/2024 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV ha dichiarato per l’adeguamento e il potenziamento dell'impianto di depurazione in comune di Musile di Piave (VE), una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

CONSIDERATO che la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 25/09/2024:

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:

- il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

- la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

- la D.G.R. n. 568/2018 “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g)) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017. Delibera n. 117/CR del 06/12/2017.”.

- la D.G.R. n. 1620/2019 “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Competenze della Giunta regionale (art. 4, comma 3, lettera h). Criteri e procedure per l’espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all’art. 20. Delibera n. 71/CR del 02/07/2019.”;

- D.G.R. n. 1400/2017 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”.

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione progettuale pervenuta agli Uffici della U.O. VIA;

VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;

VALUTATA l’analisi degli impatti dell’intervento proposto, sulle componenti analizzate;

PRESO ATTO che l’impianto di depurazione di Musile di Piave è autorizzato allo scarico delle acque depurate nel Fiume Piave con Determinazione n. 1872/2021 della Città Metropolitana di Venezia, con una potenzialità nominale di 9.640 abitanti equivalenti;

PRESO ATTO che l’istanza in esame ha come obiettivo quello di definire gli interventi di adeguamento e di potenziamento del depuratore per aumentarne la potenzialità da 9.640 a 12.600 A.E.;

PRESO ATTO che è in previsione un futuro ulteriore adeguamento tecnico fino a una portata massima di 20.000 A.E., e che alcune sezioni d’impianto, realizzate ex-novo, sono state già dimensionate per il futuro adeguamento a 20.000 A.E.;

VISTE le misure di mitigazione individuate dal Proponente in fase di cantiere;

VISTO il parere favorevole con condizioni del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, registrato al prot. reg. n. 426700 del 23/08/2024;

CONSIDERATO dovranno essere rispettate le condizioni riportate nel suindicato parere del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, secondo cui:

1) le quote del terreno dell’area oggetto di intervento dovranno essere progettate in modo da evitare lo scorrimento delle acque verso le zone limitrofe, favorendo il deflusso verso le opere idrauliche previste. In alternativa potranno essere realizzate adeguate protezioni;

2) qualora la profondità del bacino di invaso fosse tale da intercettare l’acquifero, dovrà essere limitata la profondità di scavo e ampliata l’area depressa al fine di mantenere invariati i volumi disponibili;

3) il manufatto di laminazione dovrà essere sottoposto a regolari interventi di pulizia e manutenzione.

VISTO il parere favorevole trasmesso dall’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali, registrato al prot. reg. n. 488845 24/09/2024, nel quale vengono espresse le seguenti considerazioni:

A) quanto agli aspetti di natura idraulica, si segnala che, per le aree dell’impianto collocate ad una quota inferiore rispetto alla quota di sicurezza idraulica, è necessario garantire la messa in sicurezza di mezzi e persone in caso di eventi di piena. Pertanto nelle successive fasi autorizzatorie dovrà essere dimostrata, con adeguata documentazione operativa, l’assenza di personale in condizioni di piena.

B) quanto agli aspetti ambientali, si rileva che l’intervento previsto sul depuratore di Musile di Piave comporterà, a fronte di un incremento di portata trattata e scaricata, una contestuale riduzione dei limiti allo scarico per azoto e fosforo in grado di garantire una significativa riduzione complessiva dei carichi giornalieri destinati al corpo idrico recettore, individuato nel Fiume Piave da affluenza del fosso Negrisia – inizio arginatura a inizio corpo idrico sensibile (codice distrettuale ITARW06PI00100020VN). Si ritiene pertanto, sulla base del quadro conoscitivo disponibile, che la realizzazione dell’opera sia compatibile con il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione vigente per il corpo idrico in questione, in particolare il miglioramento dello stato ecologico, al 2027, da cattivo a scarso.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale VIA, nella seduta del 22/05/2024, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha richiesto al Proponente integrazioni, le quali sono state prodotte nei tempi indicati;

CONSIDERATO che il Proponente nella documentazione integrativa ha chiarito che la potenzialità dell’impianto, a seguito della realizzazione degli interventi oggetto della presente Verifica di assoggettabilità, sarà pari a 12.600 A.E., pur evidenziando che le nuove opere vengono già dimensionate per un possibile ampliamento a 20.000 A.E.;

RITENUTO che, la dismissione di piccoli impianti a trattamento semplificato, quale quello attualmente a servizio della frazione di Passarella, e l’invio dei reflui a impianti centralizzati con trattamento più spinto, è in linea con gli obiettivi del Piano di Tutela delle Acque;

CONSIDERATO che il Proponente, pur avendo evidenziato che sull’esistente rete fognaria, afferente all’impianto di cui trattasi, presso le singole abitazioni operano ancora sistemi di trattamento primario Imhoff, che incidono significativamente sull’effettivo carico in ingresso impianto, comunica che in questo stralcio progettuale non prevede interventi sull’attuale rete fognaria e non ipotizza dismissioni dei suddetti sistemi di trattamento;

RITENUTO pertanto opportuno raccomandare al Proponente, al fine di garantire un miglioramento dell’efficienza depurativa dell’impianto, di programmare azioni volte alla dismissione dei sistemi di trattamento individuali attivi presso le singole unità abitative allacciate e da allacciarsi;

PRESO ATTO che, in merito alla fascia di rispetto di cui alla Delibera CITAI 4 febbraio 1977, il Proponente comunica che non si prevede una riduzione dell’attuale larghezza della fascia stessa. In aggiunta precisa che i fabbricati esterni rimangono comunque distanti più di 100 m dalle vasche e dai manufatti del depuratore, sia esistenti che di progetto;

RITENUTO idoneo quanto previsto dal proponente come mitigazione al fine di ridurre la dispersione delle polveri in atmosfera;

RITENUTO a ogni buon conto auspicabile limitare le lavorazioni più polverulente nelle giornate particolarmente ventose;

CONSIDERATO che il proponente afferma che “In fase di sopralluogo è stata individuata, anche dal confronto con i gestori dell’impianto, quale sorgente di odore maggioritaria la vasca digestione aerobica-sollevamento fanghi digeriti/ispessitore fanghi, dalla quale sono stati acquisiti tre campioni rappresentativi per le valutazioni sull’impianto.”;

CONSIDERATO che il campionamento ha rilevato una portata di odore della sorgente indagata di un ordine di grandezza inferiore rispetto alla soglia di 500 ou/s, prevista nel Decreto Direttoriale 309/2023 del MASE, per l’implementazione dello studio modellistico;

CONSIDERATO che alla data di entrata in vigore del presente Decreto, non sono pervenute segnalazioni al Comune per molestie olfattive che interessassero lo stabilimento in esame;

VALUTATO che in fase di autorizzazione sia previsto che la gestione impiantistica e la manutenzione dei sistemi di abbattimento/mitigazione previsti siano ottimizzati e efficaci al massimo della potenzialità, al fine di minimizzare l’odore;

CONSIDERATO che il Proponente non specifica in dettaglio quali accorgimenti impiantistici sono stati adottati al fine di abbattere le emissioni odorigene;

VALUTATO che nel caso in cui, in futuro, vi fossero delle fondate segnalazioni per disturbo olfattivo da parte dei cittadini, il Proponente debba effettuare un ulteriore campionamento olfattometrico di tutte le sorgenti di odore presenti in impianto e un nuovo studio modellistico di dispersione degli odori che prenda in considerazione tutte le sorgenti di cui sopra, anche quelle sotto soglia, utilizzando la metodologia prevista dal Decreto Direttoriale 309/2023. Se tale studio dovesse evidenziare il non rispetto dei criteri di accettabilità previsti dal decreto stesso presso uno o più ricettori, la Ditta dovrà proporre all’Autorità Competente, ulteriori misure mitigative/aggiuntive da mettere in atto;

RITENUTO per quanto sopra di dover inserire un’opportuna condizione ambientale al fine di gestire le eventuali future segnalazioni per il disturbo olfattivo;

CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

VISTA la relazione n. 177/2024 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV ha dichiarato per l’adeguamento e il potenziamento dell'impianto di depurazione in comune di Musile di Piave (VE), una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

PRESO ATTO che entro i termini di cui all’art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, non sono pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

si è espresso favorevolmente per il NON ASSOGGETTAMENTO alla procedura di VIA per l’intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, si possono escludere con ragionevole certezza impatti ambientali significativi negativi, subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:

1

Macrofase

In fase di esercizio

Oggetto della condizione

In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Città Metropolitana di Venezia, o a questa inoltrate dal Comune, dall’AULSS, dalla Regione o dall’ARPAV e una volta valutata insieme all’Autorità Competente la rilevanza di tali segnalazioni, la Ditta dovrà produrre i documenti necessari seguendo i criteri previsti dal Decreto Direttoriale 309/2023.

I risultati di tali valutazioni dovranno essere inviati al soggetto verificatore entro i 15 giorni dalla conclusione delle valutazioni. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Città Metropolitana di Venezia, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità sono indicati nel Decreto Direttoriale n. 309/2023), dovranno essere concordati con la Città Metropolitana di Venezia.

Soggetto verificatore

Città Metropolitana di Venezia anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 25/09/2024, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 25/09/2024 e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. l’intervento descritto nell’istanza presentata dalla società Veritas S.p.A. relativo all’“Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)”, per le motivazioni rappresentate nelle premesse, subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:

1

Macrofase

In fase di esercizio

Oggetto della condizione

In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Città Metropolitana di Venezia, o a questa inoltrate dal Comune, dall’AULSS, dalla Regione o dall’ARPAV e una volta valutata insieme all’Autorità Competente la rilevanza di tali segnalazioni, la Ditta dovrà produrre i documenti necessari seguendo i criteri previsti dal Decreto Direttoriale 309/2023.

I risultati di tali valutazioni dovranno essere inviati al soggetto verificatore entro i 15 giorni dalla conclusione delle valutazioni. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Città Metropolitana di Venezia, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità sono indicati nel Decreto Direttoriale n. 309/2023), dovranno essere concordati con la Città Metropolitana di Venezia.

Soggetto verificatore

Città Metropolitana di Venezia anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 
  1. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all’Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Veritas S.p.A. (P.IVA03341820276) con sede legale a Venezia, in Via Santa Croce 489 e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Musile di Piave (VE), alla Città Metropolitana di Venezia, alla Direzione Ambiente – U.O. Servizio idrico integrato e Tutela delle acque, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile Venezia e alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS, VINCA e NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, al Consorzio di Bonifica Veronese e al Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
  3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

Torna indietro