Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 132 del 04 ottobre 2024


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 38 del 30 settembre 2024

Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica o biometano da fonti rinnovabili (biomassa/biogas). Approvazione della modulistica per la presentazione dell'istanza. D. Lgs 387/2003; D. Lgs 28/2011; D. Lgs 199/2021; D.M. 10 settembre 2010; D. Lgs 152/2006; L.R. 11/2001; DGR n. 453/2010.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano la modulistica per la presentazione dell’istanza e la documentazione utile al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica e di produzione di biometano da fonti rinnovabili (biomassa/biogas) in procedimenti non promossi da imprenditori agricoli in possesso di Piano aziendale.

Il Direttore

RICHIAMATI

  • l’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle opere connesse e infrastrutture indispensabili, è soggetta ad una autorizzazione unica;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell’art. 12 c.10 del D.Lgs 387/2003, con il quale sono stati definiti, tra l’altro, i contenuti minimi dell’istanza di autorizzazione unica;
  • il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” ed in particolare l’articolo 5 che disciplina l’autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l’articolo 8-bis, recante disposizioni sui regimi autorizzativi degli impianti per la produzione di biometano;
  • l’art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 che attribuisce alla Regione la competenza per le autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed in particolare il comma 2 bis che individua il direttore di Area competente per materia quale soggetto preposto al rilascio del provvedimento;
  • le deliberazioni di Giunta regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

RICORDATO CHE

  • con la citata DGR n. 453 del 4 marzo 2010, è stato stabilito che il “Segretario Regionale competente per materia predisponga, ed eventualmente aggiorni, con proprio decreto, l’elenco della documentazione minima, […], che i soggetti proponenti devono presentare ai fini dell’approvazione del progetto, […]. L’elenco completo della documentazione da presentare è contenuto nello schema di domanda predisposto da ciascuna struttura e approvato con decreto del Segretario regionale competente, che il proponente utilizza ai fini della richiesta di autorizzazione”;
  •  il paragrafo 6.1 dell’Allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, che stabilisce che le Regioni rendano pubbliche attraverso il proprio sito web le informazioni circa il regime autorizzatorio di riferimento, comprensive dell’eventuale documentazione da allegare all’istanza aggiuntiva a quella indicata al paragrafo 13 delle Linee Guida medesime, fornendo l’apposita modulistica per i contenuti dell’istanza di autorizzazione unica;

VISTI INOLTRE

  • il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 novembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, che ha ridefinito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessario a dare attuazione alla citata direttiva, ed in particolare il Titolo III - Capo I, che apporta semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi introdotti dal D.Lgs 28/2011 per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • l’art. 19 del D.Lgs. 199/2021 che prevede l’istituzione di una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e l’adozione di modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all’art. 4 c.2 del D.Lgs 28/2011 e stabilisce che, a seguito dell’entrata in vigore della disciplina statale e regionale per l’individuazione di superfici e aree idonee ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 199/2021, saranno aggiornate le Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili di cui al Decreto MiSE 10 settembre 2010;
  • il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici ed aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell’art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs 199/2021, che stabilisce principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle Regioni, entro 180 giorni, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
  • l’art. 26 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, rubricato “Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili”

RITENUTO

  • di procedere all’approvazione del facsimile di istanza con la relativa documentazione da allegare per l’attivazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica e di produzione di biometano da fonti rinnovabili (biomassa/biogas) in procedimenti non promossi da imprenditori agricoli in possesso di Piano aziendale, e disporre la pubblicazione della modulistica sul sito web della Regione;

DATO ATTO CHE

  • la modulistica e la relativa documentazione da allegare saranno oggetto di modifica ed aggiornamento, in relazione all’evoluzione del quadro normativo e regolamentare statale e regionale;

VISTI

 la L. 241/1990;

la L.R. n. 11/2001;

la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;

il R.R. n. 1/2016;

la D.G.R. n. 232/2020;

la D.G.R. n. 24/2021;

la D.G.R. n. 473/2022;

decreta

  1. di approvare le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare il facsimile di istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica e di produzione di biometano da fonti rinnovabili (biomassa/biogas) in procedimenti non promossi da imprenditori agricoli in possesso di Piano aziendale, riportato in allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. di dare atto che la modulistica sarà modificata ed aggiornata in ragione dell’evoluzione della normativa statale e regionale in materia;
  4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione.

Luca Marchesi

(seguono allegati)

38_Allegato_A_al_Decreto_n_38__539556.pdf

Torna indietro