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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 56 del 16 settembre 2024
Valutazione di incidenza (positiva) per l'adeguamento dei piazzali nord e nord-ovest dell'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia. Esito favorevole della procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii..
Gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabiliscono che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. Per l’adeguamento dei piazzali nord e nord-ovest dell’Aeroporto “Marco Polo” di Venezia, sono analizzati gli effetti rispetto ai siti della rete Natura 2000. Con il presente decreto, l’Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza riconosce la positiva conclusione della valutazione di incidenza e propone un esito favorevole della relativa procedura. Direttiva 92/43/CEE, art.6; D.P.R. 08/09/1997 n. 357, artt. 5 e 6.; D.lgs. n. 152/2006; D.G.R. n. 1400/2017.
Il Direttore
PREMESSO che l’attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli Stati membri, impone l'adozione di opportune misure per contrastare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché contenere le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative sulle specie per cui i siti della rete Natura 2000 sono stati individuati;
PREMESSO che l’art. 6 della succitata direttiva comunitaria riconosce che qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un determinato sito, forma oggetto di una opportuna valutazione d’incidenza, che tenga conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;
PREMESSO che con i provvedimenti di recepimento della summenzionata direttiva comunitaria (D.P.R. 357/97 e D.P.R.120/03), lo Stato Italiano ha riconosciuto l’autonomia disciplinare in merito alla procedura di valutazione di incidenza alle Regioni e alle Province Autonome;
PREMESSO che la L.R. 12 del 27 maggio 2024 recante “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)” dispone un nuovo quadro di competenze e di procedure in materia di VINCA e che, ai sensi degli artt. 23 e 27 della medesima, si applicano ancora le disposizioni della D.G.R. n. 1400/2017 fino alla pubblicazione del Regolamento attuativo in materia;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 12/2024, il Regolamento attuativo in materia di VINCA è approvato e pubblicato dalla Giunta regionale entro 150 giorni dalla pubblicazione nel BUR della legge in parola (avvenuta il 31/05/2024);
DATO ATTO che, con Deliberazione n. 1400 del 29 agosto 2017, la competenza sulla procedura per la valutazione di incidenza è affidata all’Amministrazione Regionale anche nei casi di progetti che prevedono misure di compensazione di cui all’articolo 5, comma 9, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., fermo restando le competenze spettanti all’Autorità preposta all’autorizzazione dell’opera;
DATO ATTO che, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, il compito di provvedere alla valutazione di incidenza è attribuito al Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di incidenza, in qualità di Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza, da effettuarsi sulla base degli elaborati che costituiscono lo studio, esprimendone specifico esito;
DATO ATTO che con D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 le competenze in materia di valutazione di incidenza sono confluite nella Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;
DATO ATTO che ENAC con nota prot. 0129729-P del 06/09/2024, acquisita al prot. reg. con n.462026 del 09.09.2024, ha trasmesso la documentazione per la valutazione di incidenza all’Amministrazione regionale in funzione delle competenze attribuite ai sensi dell’art. 15 della L.R. 12/2024, commi 4 e 7;
CONSIDERATO che le competenze di cui all’art. 15, commi 4 e 7, della L.R. 12/2024 corrispondono a quanto definito al par. 3.1, dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
DATO ATTO che l’Autorità regionale per la valutazione di incidenza effettua la valutazione di incidenza nei casi previsti dal par. 3.1 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dell’Intesa del 28/11/2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4;
ESAMINATA la documentazione per la valutazione d'incidenza, agli atti della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, risulta redatta dal dott. Emiliano Molin;
PRESO ATTO che il progetto riguarda una serie di interventi volti alla riorganizzazione dei piazzali nord e nord-ovest dell’Aeroporto “Marco Polo” di Venezia, ed in particolare: la risistemazione degli stalli centrali (da 217 a 221); la nuova pavimentazione dell’area “Quadrifoglio”; l’allargamento del raccordo tra le taxiway U e Q per aeromobili di classe E; la dotazione di impianti per alimentazione elettrica a 400Hz e precondizionamento degli aeromobili; la realizzazione di punti di alimentazione per PCA mobili e avvolgicavo mobili a 400Hz, l’implementazione di sistemi AVDGS su varie piazzole; l’adeguamento normativo dei fuochi di asse taxiway; la rivisitazione della viabilità perimetrale; la costruzione di quattro nuove cabine; la modifica dei circuiti AVL; l’installazione di colonnine di ricarica per mezzi di rampa; l’eliminazione di una torre radar e della torre faro n.6; la traslazione della fila di torri dalla parte opposta della via veicolare centrale e l’inserimento di tre torri di estremità;
PRESO ATTO che l’ambito oggetto delle opere in argomento non ricade all’interno dei siti tutelati della rete Natura 2000;
DATO ATTO di quanto previsto, ai fini dell’integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);
CONSIDERATO che si è provveduto all’esame istruttorio dell’istanza in argomento, predisponendo specifica relazione istruttoria tecnica n. 353 del 12.09.2024 (costituente l’allegato B al presente provvedimento), da cui si evince che non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;
RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 09/147/CE, la conclusione della valutazione di incidenza per l’istanza in argomento possa essere considera positiva secondo quanto riportato nel parere costituente l’allegato A al presente provvedimento;
VISTE le Direttive 92/43/CEE, e ss.mm.ii., e 09/147/CE, e ss.mm.ii.;
VISTI i DD.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 e n. 120 del 12 marzo 2003 e il D.M. 184/2007 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTI la L.R. n. 12 del 27 maggio 2024 e le DD.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017, n. 2371 del 27 luglio 2006, n. 786 del 27 maggio 2016, n. 1331 del 16 agosto 2017 e n. 1709 del 24 ottobre 2017;
VISTE le DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022, 1126/2022, 80/2023;
VISTA la D.G.R. n. 571/2021;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
decreta
Cesare Lanna
(seguono allegati)
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