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Bur n. 130 del 01 ottobre 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 57 del 18 settembre 2024

BIOGARDA S.r.l. Impianto di compostaggio, trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano. Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR). Comune interessato: Marmirolo (MN). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA dell'intervento di modifica dell'impianto di compostaggio, trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano autorizzato con decreto regionale n. 624 del 06/12/2019, sito nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR)., presentato dalla società Biogarda S.r.l., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria
- istanza presentata dalla società Biogarda S.r.l. acquisita agli atti con prot. nn. 152085, 152359, 152379, 152521, 152723 e 152744 del 26/03/2024;
- comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 04/04/2024 con prot. n. 168669;
- richiesta di integrazioni approvata dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 05/06/2024 e formalizzata al proponente con nota del 11/06/2024 prot. n. 281602;
- documentazione integrativa inviata dal proponente in data 29/07/2024 (acquisita con prot. nn. 376996 e 377076); - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 11/09/2024, approvato seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto, presentata in data 26/03/2024 dalla società Biogarda S.r.l. (P.IVA e C.F. 03153850239), con sede legale in Loc. Bivio Rosalba, Valeggio sul Mincio (VR), acquisita dagli Uffici dell’Unità Organizzativa VIA con prot. nn. 152085, 152359, 152379, 152521, 152723 e 152744 del 26/03/2024;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (“modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)”) e si riferisce ad un progetto di cui all’Allegato III o all’Allegato IV, punto 7, lettera z.b), denominato “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.”, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n 168669 del 04/04/2024 con la quale gli Uffici dell’U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/04/2024 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute osservazioni dai seguenti soggetti:

  • Consorzio di Bonifica Veronese (ricevuta con prot. n. 192284 del 18/04/2024);
  • Comune di Marmirolo (ricevuta con prot. n. 214135 del 03/05/2024).

CONSIDERATO che il progetto prevede modifiche all’impianto di compostaggio, trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano autorizzato con decreto regionale n. 624 del 06/12/2019;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 05/06/2024 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota del 11/06/2024 prot. n. 281602;

TENUTO CONTO che la società proponente ha richiesto con nota del 12/06/2024 (ricevuta con prot. n. 283460) la sospensione pari a 45 giorni dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste con nota regionale del 11/06/2024 e che la U.O. V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 306428 del 25/06/2024, la presa d’atto delle motivazioni addotte dalla società e la concessione della sospensione richiesta;

PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta in data 29/07/2024 (acquisita con prot. nn. 376996 e 377076);

VISTA la nota n. 7448 del 17/06/2024 (ricevuta con prot. n. 290165 del 17/06/2024) con la quale il Consorzio di Bonifica Veronese ha confermato il proprio parere favorevole all’intervento in oggetto integrando il precedente parere con un’ulteriore prescrizione;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 206 del 31/05/2024 trasmessa dalla competente U.O. Commissioni VAS Vinca e NUVV nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, sia possibile dichiarare “una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017”;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 11/09/2024:

“TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

CONSIDERATO che il progetto presentato dal proponente prevede modifiche all’impianto di compostaggio, trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano autorizzato con decreto regionale n. 624 del 06/12/2019;

TENUTO CONTO per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati, rispetto alle quali il proponente ha presentato le integrazioni e gli approfondimenti richiesti, valutati in sede istruttoria e ritenuti esaustivi;

VALUTATO che, in merito a quanto osservato da Comune di Marmirolo relativamente alla mancata valutazione dell’impatto cumulativo con gli impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto per i quali è in corso l’istruttoria autorizzativa presso la Regione Veneto e la Regione Lombardia, si evidenzia che ai sensi di quanto disposto dall’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. tale valutazione debba essere riferita ad impianti esistenti e/o approvati;

VISTA la nota prot. n. 281602 del 11/06/2024 di richiesta integrazioni trasmessa al proponente a seguito di quanto disposto dal Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 05/06/2024;

VISTA la documentazione integrativa inviata dalla società Biogarda S.r.l. in data in data 29/07/2024 (acquisita con prot. nn. 376996 e 377076);

CONSIDERATO che le integrazioni fornite dal proponente sono da considerarsi esaustive;

RITENUTO che la frazione liquida residuale dalla linea di trattamento P3 (e ciò vale anche per i percolati delle altre linee di lavorazione dell’impianto), non rientra nella tipologia di digestato descritto al titolo V dell’allegato A alla DGR 813/2021, e pertanto, qualora la ditta intenda utilizzare agronomicamente tale digestato, dovrà chiedere apposita autorizzazione ai sensi del D.lgs. 99/1992 e alla DGR 2241/2005 secondo le modalità previste dal DPR 59/2013 e in caso differente dovrà smaltirlo come rifiuto;

TENUTO CONTO che il Reg. (UE) 1009/2019 non prevede la produzione ed utilizzo agronomico di fertilizzanti ottenuti con fanghi e pertanto la frazione liquida del digestato non potrà in ogni caso rientrare nei parametri da questo previsti e potrà esclusivamente confluire alla produzione di fertilizzanti D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. commercializzati nel contesto nazionale;

CONSIDERATO che la previsione di dismissione della linea di produzione dei gessi di defecazione, e le registrazioni ad oggi in essere presso il registro SIAN, l’unico fertilizzante che la ditta potrà immettere sul mercato una volta realizzata la modifica all’impianto sarà “Natur Compost”; per tutte le altre tipologie previste, ovvero ACM e substrati di coltivazione base e misto, il richiedente dovrà procedere alle necessarie registrazioni presso il SIAN prima dell’immissione in commercio, e conseguentemente rispettare, in caso di utilizzazione diretta sui terreni agricoli, le disposizioni in materia disciplinate dalla DGR 813/2021 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la modifica proposta dalla ditta è di natura sostanziale e pertanto comporta la necessità di una nuova istanza di AIA, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 2 del Dlg. 152/2006, ai fini di assicurare la corrispondenza dei prodotti in uscita dall’impianto con le caratteristiche indicate nelle schede dei fertilizzanti presenti nel registro del SIAN, sarà necessario porre particolare attenzione alle prescrizioni della nuova autorizzazione ed ai contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) ad essa allegato;

TENUTO CONTO che gli effluenti zootecnici e materiali assimilati provenienti da stalle e da vicini impianti biogas che la ditta intende utilizzare nell’impianto, sempre in riferimento a quanto previsto dal Quarto Programma d’Azione (DGR 813/2021), dovranno essere corredati da idoneo documento di trasporto come individuato dall’Allegato A2 alla Dgr n. 1530 del 28 agosto 2013, necessario al fine della tracciabilità di tali materiali in uscita dalle aziende agricole zootecniche produttrici e copia del documento di trasporto dovrà essere conservata presso lo stabilimento per almeno 3 anni;

CONSIDERATO che nel Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere incluse le analisi chimiche e microbiologiche dei fanghi in ingresso complete di tutti i parametri previsti dal D.lgs. 99/1992, dal D.L. n. 109/2018 convertito con modificazioni dalla L. n. 130/2018 e comprensive dei PFAS;

RITENUTO che nelle analisi delle acque sotterranee, effettuate nei 7 piezometri a monte e a valle dell’impianto, sia opportuno prevedere in via sperimentale la ricerca di tutti i parametri sopra indicati;

CONSIDERATO che lo studio di impatto acustico effettuato dal Proponente dimostra il rispetto dei limiti, sia assoluti di immissione e di emissione che differenziali;

RITENUTO tuttavia che, all’interno del P.M.C. dell’A.I.A., la Ditta dovrà prevedere una verifica post operam, nella configurazione finale dell’impianto dei livelli sonori, da svolgersi entro 6 mesi dall’inizio della nuova attività, presso i ricettori abitativi individuati, ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.2008. Nel caso in cui insorgessero superamenti dei limiti di rumore, la Ditta dovrà proporre adeguate misure di mitigazione per riportare i livelli di rumore al di sotto dei limiti amministrativi; 

CONSIDERATO che le acque di spegnimento degli eventuali incendi dovranno essere raccolte dalla rete di captazione delle acque meteoriche (prima pioggia);

CONSIDERATO che è necessario che la Ditta adegui il relativo pannello analitico per il monitoraggio chimico delle acque di prima pioggia, a quello applicato nel vigente P.M.C., adottato per il monitoraggio delle acque di falda (Tabella 2, Allegato 5, Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);

RITENUTO che, ai fini del rilascio della modifica dell’A.I.A., il Proponente dovrà presentare i dati di monitoraggio del livello della falda freatica allo scopo di definire il suo andamento, poiché i dati forniti dalla Ditta (risalenti all’aprile 1993-aprile 1995, all’anno 2007 e all’anno 2015), sono ormai storici e poi eventualmente integrare il P.M.C. con misure di monitoraggio della falda freatica;

CONSIDERATO che la stima emissiva delle polveri generate dal transito di mezzi su strade non asfaltate riportata nell’allegato 1, si avvale di un abbattimento del 90% del quantitativo effettivamente prodotto e che tale abbattimento è dovuto al mantenimento di un’umidità controllata di almeno del 2% sulle aree non pavimentate, il Proponente dovrà attuare l’opera di mitigazione dichiarata, in modo da mantenere le polveri al di sotto dei valori soglia definiti dalle linee guida ARPAT;

CONSIDERATO che la Ditta è assoggettata ad A.I.A. e l’impianto tratta rifiuti, è necessario applicare le BAT previste per le emissioni in atmosfera ai sensi della Decisione 2018/1147. Qualora la gestione dell’impianto determini una conclamata situazione di molestia olfattiva presso la popolazione residente, il Proponente dovrà informare tempestivamente le Autorità Competenti sulla situazione in atto e potranno essere richieste dall’Autorità Competente ulteriori misure, sia di tipo tecnico che gestionale, utili per la mitigazione/risoluzione delle problematiche emerse;

CONSIDERATO che, relativamente alla matrice rifiuti, la Ditta ha risposto alle integrazioni richieste;

CONSIDERATO che la gestione delle terre e rocce da scavo eventualmente prodotte durante i lavori, dovrà avvenire secondo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017: a tale riguardo si utilizzi il portale ARPAV reperibile al seguente link: https://terrerocce.arpa.veneto.it/;

CONSIDERATO che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha inviato la relazione tecnica n. 206 del 31/05/2024 nella quale si evidenzia che, per l’istanza in parola, è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e che è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:

  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini all’impianto, anche mediante la realizzazione di una fascia arboreo-arbustiva perimetrale di struttura plurifilare e multiplana di adeguata ampiezza): Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus;
  2. di utilizzare, per l’impianto di specie arboree, arbustive ed erbacee, specie autoctone e coerenti con la locale serie dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Erythronio-Carpinion betuli), mettendo in atto gli interventi necessari per garantirne la relativa persistenza per l’intera durata dell’impianto in argomento;
  3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

PRESO ATTO del parere favorevole di compatibilità idraulica espresso dal Consorzio di Bonifica Veronese in data 18/04/2024 e confermato successivamente in data 17/06/2024 a seguito delle integrazioni presentate dalla società proponente, nei quali vengono poste le seguenti prescrizioni:

  • dovrà essere realizzato un volume complessivo per la laminazione delle acque meteoriche pari ad almeno 3490 m3;
  • il sistema di infiltrazione nel suolo deve consentire una portata in uscita di almeno 60 l/s. Nel caso in cui i sistemi di dispersione previsti infiltrino una portata maggiore, è possibile adeguare il volume di compensazione riducendolo;
  • nel caso non sia possibile alla Ditta disperdere nel suolo le acque meteoriche attraverso i sistemi di infiltrazione previsti, dovrà prevedere un diverso sistema di smaltimento delle stesse, garantendo il rispetto del principio di invarianza idraulica ai sensi della D.G.R.V. n. 2948 del 06/10/2009.

Al Comune di Valeggio sul Mincio si raccomanda la verifica della regolare esecuzione dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche al suolo.

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;”

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, dell’intervento di modifica dell’impianto di compostaggio, trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano autorizzato con decreto regionale n. 624 del 06/12/2019, sito nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR), presentato dalla società Biogarda S.r.l., in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/09/2024, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 11/09/2024 in merito all’intervento di modifica dell’impianto di compostaggio, trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano autorizzato con decreto regionale n. 624 del 06/12/2019, sito nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR), presentato dalla società Biogarda S.r.l., così come descritto nella documentazione allegata all’istanza di verifica e nelle successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui in premessa.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Biogarda S.r.l. (P.IVA e C.F. 03153850239), con sede legale in Loc. Bivio Rosalba, Valeggio sul Mincio (VR) (Pec: biogarda@pec.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Valeggio sul Mincio, alla Provincia di Verona, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Mantova, al Comune di Marmirolo, alla Direzione Generale di ARPAV, al Consorzio di Bonifica Veronese, all’ ULSS 9 Scaligera, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile Verona e alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologia - U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare.
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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