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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 275 del 11 settembre 2024
Ditta Salgaim Ecologic S.p.A., con sede legale in Via degli Scrovegni, 1 - Padova, ubicazione impianto in Via Cristoforo Colombo, 1 Campagna Lupia (VE). Autorizzazione integrata ambientale Punto 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 del 03/04/2006: impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
Col presente decreto si procede, ai sensi dell'art.29 octies c.3b, al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA rilasciata alla Ditta Salgaim Ecologic per lo stabilimento sito in comune di Campagna Lupia
Il Direttore
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";
VISTA la L.R. n.4 del 18.02.2016 “Disposizioni in materia di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che stabilisce che la Regione è Autorità Competente per le procedure di rilascio dell’AIA alle installazioni di cui al codice 6.5 dell’All.VIII alla parte II del D.Lgs.152/2006;
VISTA la L.R. n.27 del 17.10.2023 che attribuisce alle province la competenza del rilascio delle AIA per le installazioni di cui al codice IPPC 6.5, e stabilisce che i procedimenti amministrativi avviati prima del 2.10.2023 vadano conclusi con la normativa previgente
VISTA il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n.16 del 29.04.2013 con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta SALGAIM ECOLOGIC Spa, per l’installazione sita in Campagna Lupia;
VISTA la nota prot.n. 443728 del 16.10.2013 con cui è stato aggiornato il limite previsto dal DSRA n. 16/2013 al camino 5 per l’inquinante COT, fissandolo a 15 mg/Nm3;
VISTA la nota prot.n. 345315 del 03.08.2021 con cui è stata comunicata da parte degli uffici regionali preposti la presa d’atto della non sostanzialità di una modifica relativa allo stoccaggio di un rifiuto, prodotto da altra attività, in area di pertinenza dell’installazione oggetto della presente autorizzazione;
VISTA la nota prot.n. 85913 del 23.02.2022 con cui è stata comunicata da parte degli uffici regionali preposti la presa d’atto della non sostanzialità di una modifica al sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera consistente nella sostituzione del termocombustore Babcock Wanson previsto nel DSRA n. 16/2023 con una nuova macchina, provvedendo altresì a mettere fuori servizio il combustore KWT, e convogliando le relative emissioni alla nuova macchina, modificando di conseguenza il sistema di captazione fumi, confermando in caso di malfunzionamento le procedure già previste per il precedente termocombustore Babcok Wanson dalla prescrizione 6.27 del DSRA n. 16/2013;
VISTA la nota prot.n. 204563 del 05.05.2022 con cui è stata comunicata da parte degli uffici regionali preposti la presa d’atto della non sostanzialità di due modifiche: una relativa alla sostituzione delle tre caldaie esistenti, ognuna di potenza termica pari a 4652 kW, alimentabili a metano o a olio combustibile, con due caldaie a metano di potenza termica pari a 6915 kW; ed una relativa al trattamento delle acque necessarie alla produzione di vapore, consistente nel passaggio da un sistema a resine rigenerate con acido cloridrico e soda caustica ad un sistema a sale seguito dal trattamento ad osmosi inversa;
VISTE le note ricevute con prot.reg.n. 460418, 460438, 460430, 460530, 460537 del 07.10.2022, con cui il gestore ha trasmesso l’istanza di riesame complessivo di riesame dell’AIA e la documentazione tecnica a corredo;
VISTA la richiesta di completamento della documentazione ai sensi dell’art. 29 – ter, co. 4 del D. lgs.152/2006, trasmessa con nota prot.n. 549771 del 28.11.2022;
VISTE le integrazioni trasmesse dalla ditta in data 29.11.2022 e 28.12.2022, acquisite rispettivamente al prot.reg. n.553445 del 30.11.2022 e n.601752 del 28.12.2022;
VISTA la nota prot.n. 99018 del 21.02.2023 con cui è stato comunicato agli Enti l’avvio del procedimento istruttorio, ed è stata convocata la conferenza dei Servizi per il giorno 21.04.2023;
VISTO che a seguito di pubblicazione sul sito internet regionale dell’annuncio di cui all’art.29-quater c.3 nei termini previsti non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati;
VISTI i chiarimenti trasmessi dalla Ditta con nota prot. n. 206748 del 17.04.2023;
VISTI gli esiti della CdS, comunicati agli Enti con nota prot.reg.n. 268474 del 17.05.2023 in base ai quali sono state chieste alla Ditta alcune integrazioni alla documentazione presentata ed è stato chiesto alla Ditta di attivarsi con idonea istanza in materia di valutazione impatto ambientale per la modifica inserita in domanda di AIA;
VISTA le note ricevute con prot.reg.n. 396400 del 24.07.2023, e prot.reg.n. 435506 del 16.08.2023 con cui la Ditta ha presentato le integrazioni richieste;
VISTO che con nota ricevuta con prot.reg.n. 206748 del 17.04.2023 come integrata nel merito dalla nota di cui al prot.reg.n. 396400 del 24.07.2023 la Ditta ha specificato che al momento è in funzione solo una delle nuove caldaie a metano e che fino all’installazione della seconda verranno mantenute in funzione le caldaie multicombustibile esistenti da utilizzare una alla volta a supporto o sostituzione della nuova;
RITENUTO che i limiti emissivi per le due caldaie esistenti andranno aggiornati entro i termini previsti ai sensi dell’art.273 bis c.5;
VISTO che la messa in esercizio e messa a regime della nuova caldaia afferente il camino 2 è stata comunicata con nota ricevuta con prot.reg.n. 506797 del 02.11.2022;
RITENUTO che per la seconda caldaia di cui alla presa d’atto n. 204563 del 05.05.2022 la presente autorizzazione dovrà prevedere gli obblighi di comunicazione relativi a esercizio ed installazione della stessa:
VISTA la nota pervenuta tramite SUAP del Comune di Campagna Lupia, acquisita al prot.reg. n.67520 del 08.02.2024, con cui è stata trasmessa la Determinazione n. 273/2024 dell’Area Tutela Ambiente della Città Metropolitana di Venezia, che stabilisce l’assoggettamento a VIA della modifica richiesta dalla Ditta relativa al sistema di abbattimento delle emissioni gassose;
VISTA la nota prot.n.212847 del 02.05.2024 con cui è stata convocata la seconda seduta della conferenza dei Servizi per il giorno 14.05.2024;
VISTI gli esiti della CdS, comunicati agli Enti con nota prot.reg.n.284565 del 12.06.2024 in base ai quali è stato stabilito che la presente autorizzazione riguarderà lo stato di fatto, demandando la modifica richiesta dalla Ditta relativa al sistema di abbattimento delle emissioni gassose ad un successivo procedimento da attivare con istanza alla Città Metropolitana di Venezia;
CONSIDERATO che nella CdS del 14.05.2024 sono stati acquisiti i pareri favorevoli di Città Metropolitana e di Veritas per il rilascio del riesame di AIA senza modifiche, alla ditta Salgaim per lo stabilimento di Campagna Lupia, nonché il parere favorevole, con prescrizioni, di Arpav sul Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato dalla Ditta e acquisito con prot.reg.n. 396400 del 24.07.2024;
RITENUTO di eliminare dal PMC proposto dalla Ditta i controlli relativi all’impianto nelle condizioni di modifica;
CONSIDERATO che si ritiene acquisito, ai sensi dell’art.14 ter c.7 della L.241/1990 il parere favore senza condizioni del Comune di Campagna Lupia;
RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale della Direzione generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n.309 del 28.06.2023 recante “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”, che costituiscono un utile riferimento anche per le installazioni in AIA;
RICHIAMATO l’articolo 29-octies del D.Lgs. 152/2006, che. stabilisce la durata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in funzione della tipologia di sistema di gestione ambientale implementato dalla Ditta;
CONSIDERATO che la Ditta ha un sistema di gestione ambientale non certificato e che pertanto l’AIA ha validità 10 anni;
CONSIDERATO che ai sensi della L.R. n.27 del 17.10.2023 l’autorità competente per il controllo, la modifica, l’aggiornamento, il riesame (la revoca) della presente AIA è la Città Metropolitana di Venezia:
RITENUTO pertanto di stabilire nel presente provvedimento che le comunicazioni previste debbano essere indirizzate alla Città Metropolitana di Venezia in quanto Autorità Competente;
VISTO che, con la nota ricevuta con prot.reg.n. 460438 del 07.10.2022, la Ditta ha inviato copia dell’attestazione di pagamento degli oneri istruttori relativi al riesame dell’AIA;
RITENUTO di riesaminare, per quanto sopra considerato ed in base alla documentazione presentata dalla ditta e a quella acquisita durante l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta, per l’attività prevista dal D.Lgs.n.152/2006, nell’All.VIII, alla Parte Seconda, al punto 6.5, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel presente provvedimento; e di sostituire l’AIA rilasciata con DSRA n.16 del 29.04.2013 e ss.mm.ii.;
decreta
1. L’Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata alla Salgaim Ecologic SpA partita IVA 02335540288 con sede legale in Via degli Scrovegni, 1 - Padova ed ubicazione impianto in Via Cristoforo Colombo, 1 –Campagna Lupia (VE), per l’attività individuata al punto 6.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
2. L’Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità 10 anni dalla data di emissione del presente provvedimento.
3. Per il riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore dovrà presentare, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del presente decreto, apposita domanda corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 29-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché una relazione riepilogativa relativa all'andamento degli indicatori di performance ambientale e dei vari dati di monitoraggio relativi agli anni di validità dell'AIA.
4. Ai sensi dell’articolo 29 quater comma 11, del D.lgs. 152/2006, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
5. L’impianto autorizzato è descritto sinteticamente in Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
6. L’autorizzazione ambientale integrata è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
Piano di miglioramento
6.1 Il gestore deve attuare gli interventi previsti nell’Allegato B “Interventi di miglioramento”, parte integrante del presente provvedimento, secondo il cronoprogramma indicato, informando in merito Città Metropolitana di Venezia, Arpav, Comune di Campagna Lupia e il Gestore del Servizio Idrico Integrato - Veritas spa
Sistema di gestione
6.2 Il gestore dovrà mantenere attivo il sistema di gestione ambientale aziendale che dovrà essere basato sugli stessi principi dei modelli EMAS o ISO 14001.
Capacità produttiva
6.3 L’installazione dovrà essere esercita nel rispetto dell’assetto impiantistico e della capacità produttiva dichiarati nella domanda di AIA; in particolare la capacità di trattamento di scarti di macellazione dichiarata è 95000 t/anno.
Approvvigionamento e stoccaggio di combustibili e materie prime
6.4 Il gestore è autorizzato a utilizzare i combustibili e le materie prime riportate in sede di domanda di AIA e necessarie per la gestione e l’esercizio dell’impianto.
6.5 Tutte le forniture del combustibile e delle materie prime di cui al punto precedente devono essere opportunamente identificate e quantificate, archiviando i relativi documenti di trasporto e i documenti di sicurezza e compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentano la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.
6.6 Il gestore deve adottare tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi non possano pervenire al di fuori delle aree di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
6.7 Il gestore deve garantire l’integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull’ambiente; il Gestore dovrà inoltre garantire l’integrità e la funzionalità dei contenimenti secondari, ossia degli apprestamenti che garantiscono, anche in caso di perdita dal serbatoio, il rilascio delle sostanze nell’ambiente.
Emissioni in atmosfera
6.8 Dovranno essere rispettati i valori limite di emissione riportati nelle seguenti tabelle. I valori limiti di emissione sono riferiti a fumi secchi in condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), con tenore di ossigeno tal quale o con ossigeno di riferimento di cui in tabella, ove indicato. I valori limite in concentrazione imposti si applicano durante i periodi di normale funzionamento, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite.
Camino
Portata* (Nm3/h)
Inquinanti
Limite autorizzato con combustibile metano (mg/ Nm3) O2 rif.3%
Limite autorizzato con combustibile olio B.T.Z. (mg/ Nm3) O2 rif. 3%
1
6500
Ossidi di azoto
350
500
Ossidi di zolfo
1700
Polveri
150
1(nuovo)
8300
100
-
2
3
Ossido di azoto
Punto di emissione
Limite autorizzato (mg/ Nm3)
5
71000
10
Ammoniaca
15
Mercaptani
Ammine alifatiche
COT
6
15600
250
125
30
polveri
6.9 La data di messa in esercizio della nuova caldaia a gas, afferente al camino 1, deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Venezia e ad Arpav con un anticipo di almeno 15 giorni; il termine per la messa a regime della nuova caldaia, decorrente dalla data di messa in esercizio, è fissato in mesi due.
6.10 Deve essere effettuato un controllo analitico, nei primi 10 giorni di marcia controllata, delle emissioni della nuova caldaia a regime, trasmettendone gli esiti alla Città Metropolitana di Venezia e ad Arpav entro i successivi 45 giorni e dando comunicazione ad Arpav con almeno 15 giorni d’anticipo della data in cui intende effettuare ai prelievi.
6.11 Le vecchie caldaie devono adeguarsi nei tempi previsti dall’art.273 bis c.5 ai limiti previsti in allegato e non potranno più esercire dopo la messa a regime della caldaia afferente il camino 1.
6.12 Le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10m.
6.13 Deve essere apposta su tutti i camini presenti nell’impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso.
6.14 Tutti i camini, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, devono avere le seguenti caratteristiche:
6.15 Campionamenti e analisi al biofiltro dovranno essere eseguite nel periodo estivo e secondo le indicazioni riportate nel PMC in Allegato C.
6.16 La ditta dovrà mettere a disposizione dell’Arpav l’attrezzatura necessaria ad effettuare il campionamento alle emissioni del biofiltro.
6.17 l campionamenti per la misura degli ossidi di zolfo e azoto, relativi al punto di emissione n. 5, dovranno essere effettuati in un tratto di condotto posto a monte del biofiltro, possibilmente ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI.
6.18 Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite autorizzati.
6.19 I sistemi di aspirazione dell’aria ambiente devono essere mantenuti funzionanti anche a cuocitori spenti.
6.20 La temperatura dei fumi in camera di combustione dei termocombustori durante l’intero periodo di funzionamento dei cuocitori non dovrà scendere al di sotto dei 750°C;
6.21 Le anomalie di funzionamento dei termocombustori devono essere collegate ad un sistema di allarme sonoro e visivo e deve essere tenuta registrazione dell’attivazione degli allarmi stessi.
6.22 Tutte le operazioni di manutenzione programmata o straordinaria dell’impianto di biofiltrazione e dei termocombustori dovranno essere svolte in condizioni di disattivazione degli impianti di lavorazione connessi.
6.23 Il gestore dell'impianto è tenuto a comunicare entro 8 ore dall’evento alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Campagna Lupia (VE), al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia e al Gestore del Servizio Idrico Integrato - Veritas spa eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull' ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore attiva tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto. Il gestore sospende l'esercizio dell'attività o l’impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute e/o all’ambiente.
6.24 Fermo restando quanto previsto dal punto 6.23, in caso di guasto al termocombustore Babcock Wanson, le emissioni provenienti dagli impianti di cottura dovranno essere deviate direttamente al condensatore a spirale. In caso di guasto al condensatore a spirale, le emissioni provenienti dal termocombustore Babcock Wanson potranno essere convogliate ed espulse in atmosfera dal camino n. 6. Le emissioni dovranno essere deviate come sopra descritto per il tempo strettamente necessario al ripristino del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento; di questi guasti dovrà essere data comunicazione in accordo con il successivo punto 6.25 e tenuta registrazione cartacea a disposizione degli enti di controllo. Il registro dovrà essere secondo il modello previsto dall’appendice 2 dell’Allegato 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e dovrà essere tempestivamente compilato.
6.25 L’attivazione delle deviazioni delle emissioni di cui al punto precedente dovrà essere tempestivamente comunicata alla Città Metropolitana di Venezia, Arpav e Comune di Campagna Lupia, congiuntamente ad un programma di controlli per il monitoraggio delle emissioni, correlato alla durata temporale prevista della deviazione stessa; gli esiti di tali controlli andranno inviati appena disponibili ai medesimi Enti sopra citati.
Scarichi idrici
6.26 E' autorizzato lo scarico delle acque reflue industriali, delle acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura, nel rispetto dei limiti allo scarico previsti dal vigente Regolamento di Fognatura.
6.27 I limiti di accettabilità stabiliti dal vigente regolamento e dal Gestore del Servizio Idrico Integrato non potranno essere conseguiti mediante miscelazione o diluizione con acqua prelevata allo scopo.
6.28 Con riferimento alla Delibera n. 665/2017/R/idr del 28/09/2017 emessa dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di servizi idrici (TICSI) e ss.mm.ii e all’applicazione della formulazione tariffaria ivi prevista, lo scarico denominato CP 03/1 è assoggettato ai seguenti valori quali-quantitativi massimi dichiarati:
6.29 Il gestore è vincolato alla stipula/rinnovo del contratto di utenza con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, al rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale dove previsto. E’ in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni necessarie al Gestore del Servizio Idrico Integrato finalizzate alla stipula/rinnovo del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi in merito alla stipula/rinnovo ed all’osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico del Gestore i relativi costi per l’effettuazione di prelievi ed analisi da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato e/o altri Enti di controllo.
6.30 Entro 90 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento dovrà essere stipulato/aggiornato il contratto di Utenza con Veritas Spa, in relazione al presente provvedimento.
6.31 È fatto obbligo al gestore di garantire il mantenimento delle condizioni di perfetto stato di efficienza della strumentazione installata allo scarico, oltreché di comunicare tempestivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato, eventuali anomalie e/o sospensioni e i relativi tempi di ripristino;
6.32 Lo scarico denominato CP 03/1 è assoggettato all’esecuzione da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato, di prelievi ed analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, “necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi”, nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l’elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l’attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all’articolo 31 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna immediatamente a monte dello scarico.
6.33 Lo scarico deve essere reso sempre accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/2006, a mezzo di idoneo pozzetto ubicato immediatamente a monte dello scarico, o tramite apparecchiatura automatica, installata secondo le specifiche tecniche del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
6.34 Entro il termine di 12 mesi dalla data di emissione del presente provvedimento, il gestore dovrà provvedere ad adeguare i propri scarichi al vigente regolamento di fognatura e disciplina ambientale, provvedendo alla separazione dello scarico parziale relativo alle acque di condensazione, dallo scarico principale. Nel nuovo scarico dovranno essere installati misuratore di portata telecontrollato e un autocampionatore automatico, coerenti con le specifiche tecniche adottate dal gestore del Servizio Idrico Integrato. In seguito all’intervento di adeguamento, è fatto obbligo al Gestore di comunicare al Gestore del Servizio Idrico Integrato, i dati aggiornati di bilancio idrico relativi al nuovo assetto degli scarichi, per l’aggiornamento del contratto di utenza nei successivi 90 giorni.
6.35 Per gli autocontrolli periodici deve essere raccolto un campione medio composito nell’arco di tre ore. Per ogni prelievo o serie di prelievi dovrà essere trascritto un verbale di prelevamento a firma del tecnico abilitato. I verbali dovranno essere raccolti in apposito schedario, assieme ai rapporti di prova, a disposizione dell’Autorità di Controllo.
6.36 I contenitori utilizzati per lo stoccaggio degli eventuali reagenti dell’impianto devono essere a tenuta, posti in aree pavimentate e coperte. Lo stoccaggio deve essere dotato degli opportuni sistemi di contenimento atti a prevenire la dispersione dei liquidi.
Rifiuti
6.37 I rifiuti dovranno essere gestiti ai sensi del Titolo I della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, in particolare:
Odori
6.38 I sottoprodotti di origine animale (di seguito “SOA”) vanno conferiti immediatamente nelle vasche di ricevimento.
6.39 I SOA dovranno essere inviati al trattamento nei tempi e nei modi previsti ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009 e delle linee guida applicative di cui alla DGR n.1530 del 28 agosto 2013.
6.40 Nella zona di ricevimento dei residui della macellazione devono essere sempre mantenuti chiusi i portoni di accesso, limitando l’apertura al solo passaggio dei mezzi di trasporto. Durante lo scarico i mezzi di trasporto della materia prima dovranno trovarsi all’interno del reparto di ricezione con i portoni chiusi. Solamente durante le operazioni di scarico dei SOA nelle due vasche poste vicino ai portoni stessi, un portone potrà rimanere aperto, per il tempo strettamente necessario allo scarico stesso. Tutti gli scarichi di materia prima dovranno comunque avvenire con il reparto di ricezione mantenuto in depressione.
6.41 Tutte le porte e i portoni dei locali di lavorazione durante l’attività dovranno essere mantenuti chiusi in modo da consentire agli impianti di aspirazione di creare una depressione che convogli le emissioni diffuse odorigene all’impianto di trattamento.
6.42 Il gestore, entro 12 mesi dalla data di emissione del presente provvedimento, dovrà effettuare un monitoraggio dell’odore in periodo estivo con le modalità descritte negli Indirizzi ministeriali di cui al decreto del Direttore Generale della Direzione generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n.309 del 28.06.2023 e inviarne gli esiti a Città Metropolitana di Venezia, Arpav, Comune e Gestore del Servizio Idrico Integrato - Veritas spa.
Rumore
6.43 Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto delle modalità previste dal DM 16/3/98 e delle linee guida di cui all’Allegato 2 del DM 31/01/2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all’Allegato 1 del d.lgs. 4/8/1999 n.372”.
Monitoraggio e Controllo
6.44 Le comunicazioni ed i controlli relativi alle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, ai parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
6.45 Per la tariffazione dei controlli è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009.
6.46 Il gestore dovrà redigere e trasmettere a Città Metropolitana di Venezia, Arpav, Comune di Campagna Lupia, entro 9 mesi dalla data di emissione del presente provvedimento, una relazione di approfondimento, anche a partire dall’elaborato “Verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento”, finalizzata alla predisposizione di controlli diretti sulle acque sotterranee e sul suolo; la relazione e la proposta saranno successivamente valutate da ARPAV.
Prevenzione Incidenti
6.47 Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.
Cessazione dell’attività
6.48 Ai sensi dell’art. 6 comma 16 lettera f) del D. Lgs. n.152/2006 deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività.
6.49 La dismissione dell’impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell’area ove insiste l’impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico al momento
6.50 A tal fine, in caso di cessazione dell’attività, il Gestore invierà alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV, e al Comune di Campagna Lupia, per atto di assenso, un piano di cessazione definitiva delle attività, comprensivo di:
Ulteriori prescrizioni
6.51 Il gestore dovrà inviare, entro 12 mesi dalla data di emissione del presente provvedimento, alla Città Metropolitana di Venezia, ad Arpav , al Comune di Campagna Lupia e al Gestore del Servizio Idrico Integrato - Veritas spa una relazione riportante il confronto con le BAT di cui alla decisione UE 2023/2749, ed eventuale proposta di adeguamento alle stesse.
6.52 Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all’interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l’accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l’eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all’ispezione; qualora il Gestore si opponga all’accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all’attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.
6.53 Ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare a Città metropolitana di Venezia, ARPAV , Comune e al Gestore del Servizio Idrico Integrato - Veritas spa le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.
7. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
8. Il presente decreto riesamina e sostituisce il DSRA n.16 del 29.04.2013, che viene revocato.
9. Il presente provvedimento è comunicato alla ditta con sede legale in Via degli Scrovegni, 1, Padova e ubicazione impianto in Via Cristoforo Colombo, 1 Campagna Lupia (VE), al Comune di Campagna Lupia (VE), alla Città Metropolitana di Venezia, ad A.R.P.A. Veneto - Dipartimento Provinciale di Venezia, Venezia, al Gestore del Servizio Idrico Integrato - Veritas spa ed al Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto per la sua pubblicazione integrale.
10. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.104/2010.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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