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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 292 del 11 settembre 2024
Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto termoelettrico alimentato a biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. Azienda agricola "Franzolin Liliana" Comune di Cona (VE). Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Con il presente provvedimento si approva la modifica e integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola rilasciata all’azienda agricola “Franzolin Liliana” (CUAA omissis), con sede legale e operativa in via Leonardo da Vinci, 33 - Comune di Cona (VE), con DGR n. 1003 del 17 giugno 2014.
Il Direttore
PREMESSO che:
VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
RICHIAMATO che alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria è stata assegnata la competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di produzione di energia alimentati da biomasse o biogas, o di produzione di biometano, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004;
DATO ATTO che con DGR n. 1003 del 17 giugno 2014, l’azienda agricola “Franzolin Liliana” (CUAA omissis), con sede legale e operativa in via Leonardo da Vinci, 33 - Comune di Cona (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Cona (VE), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto e sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino);
PRESO ATTO che con la medesima DGR n. 1003/2014 la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, ha ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto di produzione di energia in argomento;
DATO ATTO che in data 25 maggio 2016 l’impianto termoelettrico è entrato formalmente in esercizio;
ATTESTATO che durante il sopralluogo del personale regionale presso il sito termoelettrico in argomento del 9 maggio 2023 sono emerse talune difformità nel lay out dell’impianto rispetto a quanto autorizzato;
AVVIATO in data 26 giugno 2024 il procedimento sanzionatorio ai sensi del comma 3, articolo 44 del D Lgs n. 28/2011 al fine di sanare le difformità strutturali rilevate;
ACQUISITA in data 12 marzo 2024 dal medesimo Soggetto intestatario dell’autorizzazione unica un’istanza (n. id. 127421/2024) di rilascio di modifica e integrazione del titolo abilitativo – DGR n. 1003/2014 che prevede in sintesi la:
RITENUTO necessario, ai fini dell’avvio delle procedure istruttorie semplificate previste dalla DGR n. 725/2014, chiedere al Soggetto istante di completare il progetto con quanto risultato carente in fase istruttoria dagli Uffici regionali (vedi protocollo n. 147107 del 22 marzo 2024);
ACQUISITA la documentazione integrativa richiesta soltanto in data 6 giugno 2024;
DATO ATTO che:
ACQUISITO in data 25 giugno 2024 un primo adeguamento documentale;
COMPLETATA in data 22 agosto 2024 la documentazione di progetto richiesta dalle Amministrazioni e Enti pubblici titolari di specifico endoprocedimento;
RITENUTA, pertanto, l’istanza n. 127421/2024 procedibile alla medesima data del 22 agosto 2024, ai sensi del D MiSE 10 settembre 2010;
PRESO ATTO che le seguenti amministrazioni hanno espresso parere positivo alla variante in argomento:
PRESO ATTO che, viceversa, le altre Amministrazioni e Enti pubblici sono rimaste silenti sui contenuti specifici della variante di progetto n. 127421/2024:
CONFERMATO, inoltre, che i contenuti tecnici della variante possono considerarsi, ai sensi dell’allegato “A” alla DGR n. 1391/2009 e per gli effetti della DGR n. 725/2014, di modesta entità e che non alterano la natura, la funzionalità e la destinazione originarie dell’intervento;
RILEVATO che il sopra citato progetto di variante prevede l’integrazione dell’originaria documentazione di progetto approvata, con:
CONFERMATA la disponibilità dei luoghi sui quali insiste l’impianto termoelettrico, l’elettrodotto e la rete di teleriscaldamento, connesse al primo, in capo all’azienda agricola “Franzolin Liliana” (CUAA omissis) in Comune di Cona (VE), foglio 5, mappali nn. 86, 87 e 158, sino al 9 aprile 2035 tramite:
CONFERMATO, altresì, che la società “Enel Distribuzione S.p.a.”, ora “e-distribuzione SpA”, ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di rete pubblica (Comune di Cona - VE, foglio 5, mappali nn. 86, 87, 89, 99, 152, 154, 158), tramite:
RITENUTO necessario apportare una modifica e integrazione al documento prescrittivo utile alla costruzione e all’esercizio dell’impianto termoelettrico alimentato a biogas, prevedendo la sostituzione, per le intervenute modifiche normative in materia ambientale e igienico-sanitaria, dell’Allegato A alla DGR n. 1003 del 17 giugno 2014 con l’Allegato A al presente provvedimento;
PRESO ATTO di quanto asseverato dall’ing. Andrea Lazzarotto in data 25 giugno 2024 in materia di variazioni dei costi di dismissione dell’impianto termoelettrico in argomento ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003;
DATO ATTO, pertanto, che è confermato il valore della perizia di stima, asseverata dal dott. agr. Luigi Lazzarotto, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia al n. 265 e giurata presso il Tribunale di Rovigo, sezione staccata di Adria (RO) il 31 marzo 2014, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di € 107.763,09 (centosettemilasettecentosessantatre/09);
ACQUISITA alla scadenza del primo quinquennio l’aggiornamento della perizia che ha ridefinito il nuovo ammontare complessivo dei lavori di demolizione e ripristino ex ante delle superfici interessate, pari a € 130.563,61;
ATTESTATO che la relativa fideiussione n. 50653/8200/0724192 dell’11 giugno 2020 emessa dall’Istituto bancario “Intesa Sanpaolo SpA” e stipulata dall’azienda agricola “Franzolin Liliana” a favore della Regione del Veneto, pari a € 175.216,36 (euro centosettantacinquemiladuecentosedici/36), è risultata idonea per la copertura dei costi delle opere da realizzare con la variante di progetto in argomento;
RITENUTO, pertanto, che i nuovi elaborati progettuali rappresentano soluzione meritevole di approvazione negli aspetti tecnici e amministrativi del progetto originario autorizzato in quanto:
ATTESO che l’endoprocedimento concluso dal Consorzio di bonifica competente in data 15 luglio 2024 era già completo per i profili di competenza indipendentemente dall’ultima integrazione documentale presentata dal Soggetto istante;
DATO ATTO che le altre Amministrazioni e Enti pubblici interessati (Comune di Cona, Città metropolitana di Venezia, ARPA Veneto, AVEPA) non hanno comunicato all’Amministrazione procedente - Direzione Agroambiente, Programmazione, Gestione ittica e faunistico-venatoria - motivi ostativi alle modifiche apportate al progetto autorizzato con DGR n. 1003/2014;
CONSIDERATO che i termini per la trasmissione di eventuali pareri, osservazioni ovvero dinieghi al contenuto della variante progettuale in oggetto sono scaduti in ultima alla data del 2 settembre 2024, primo giorno lavorativo utile;
VISTO il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - art. 12, commi 3 e 4;
VISTE le Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003 allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:
VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Regionale:
decreta
Pietro Salvadori
(seguono allegati)
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