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Bur n. 128 del 27 settembre 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 292 del 11 settembre 2024

Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto termoelettrico alimentato a biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. Azienda agricola "Franzolin Liliana" Comune di Cona (VE). Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva la modifica e integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola rilasciata all’azienda agricola “Franzolin Liliana” (CUAA omissis), con sede legale e operativa in via Leonardo da Vinci, 33 - Comune di Cona (VE), con DGR n. 1003 del 17 giugno 2014.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province;
  • con il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, come modificato dal Decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 e dal Decreto Legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021, sono stati ridefiniti gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla più recente Direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II) per il raggiungimento degli obiettivi comunitari di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030;

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 2204/2008, con la quale sono state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica;
  • n. 1391/2009, con la quale è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (successivamente aggiornata con decreto del direttore dell’Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura, Sport n. 5/2023) necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’agricoltura, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
  • n. 1192/2009 e n. 453/2010, con le quali sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio dell’autorizzazione unica;
  • n. 725/2014, recante nuove disposizioni procedurali per l’approvazione di limitate variazioni, in corso d’opera e d’esercizio, agli impianti alimentati da fonti rinnovabili (biogas, biomassa), nonché per il rilascio del titolo abilitativo agli impianti di produzione di biometano;
  • n. 958/2024, recante le ulteriori determinazioni organizzative in materia di autorizzazioni alla gestione degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano in base alla L.R. n. 11/2001, art. 42;

RICHIAMATO che alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria è stata assegnata la competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di produzione di energia alimentati da biomasse o biogas, o di produzione di biometano, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004;

DATO ATTO che con DGR n. 1003 del 17 giugno 2014, l’azienda agricola “Franzolin Liliana” (CUAA omissis), con sede legale e operativa in via Leonardo da Vinci, 33 - Comune di Cona (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Cona (VE), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto e sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino);

PRESO ATTO che con la medesima DGR n. 1003/2014 la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, ha ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto di produzione di energia in argomento;

DATO ATTO che in data 25 maggio 2016 l’impianto termoelettrico è entrato formalmente in esercizio;

ATTESTATO che durante il sopralluogo del personale regionale presso il sito termoelettrico in argomento del 9 maggio 2023 sono emerse talune difformità nel lay out dell’impianto rispetto a quanto autorizzato;

AVVIATO in data 26 giugno 2024 il procedimento sanzionatorio ai sensi del comma 3, articolo 44 del D Lgs n. 28/2011 al fine di sanare le difformità strutturali rilevate;

ACQUISITA in data 12 marzo 2024 dal medesimo Soggetto intestatario dell’autorizzazione unica un’istanza (n. id. 127421/2024) di rilascio di modifica e integrazione del titolo abilitativo – DGR n. 1003/2014 che prevede in sintesi la:

  • presa atto della presenza di una “vasca di scarico”, adiacente alla vasca di stoccaggio 1;
  • presa atto della presenza di un muro di separazione tra la vasca di stoccaggio 2 e la concimaia del separato solido del digestato;

RITENUTO necessario, ai fini dell’avvio delle procedure istruttorie semplificate previste dalla DGR n. 725/2014, chiedere al Soggetto istante di completare il progetto con quanto risultato carente in fase istruttoria dagli Uffici regionali (vedi protocollo n. 147107 del 22 marzo 2024);

ACQUISITA la documentazione integrativa richiesta soltanto in data 6 giugno 2024;

DATO ATTO che:

  • in data 24 giugno 2024 la documentazione tecnica acquisita a fascicolo istruttorio permetteva di notificare alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati (Comune di Cona (VE), Città metropolitana di Venezia, ARPA Veneto, AVEPA, Consorzio di bonifica Adige Euganeo, Autorità di bacino distrettuale Alpi Orientali) i contenuti progettuali della variante n. 127421/2024, salvo comunque adeguamento di taluni documenti e la trasmissione di informazioni di dettaglio del progetto (prt. reg.le n. 302337/2024);
  • con due note interlocutorie da parte del Comune di Cona, riguardanti il permesso alla costruzione di una vasca di stoccaggio degli effluenti zootecnici, sono stati forniti da parte degli Uffici regionali i chiarimenti in merito all’estraneità del nuovo manufatto all’impianto termoelettrico in argomento;
  • con altrettante note interlocutorie sull’argomento sollevato dal Comune di Cona, anche AVEPA ha fornito la propria posizione istruttoria (4 e 10 luglio 2024);
  • con una nota di precisazione, sul medesimo argomento sollevato dal Comune di Cona, la Città metropolitana di Venezia ha fornito le proprie determinazioni (10 luglio 2024);
  • in data 26 giugno e 8 luglio 2024, rispettivamente il Consorzio di bonifica Adige Euganeo e l’Autorità di bacino distrettuale Alpi Orientali hanno richiesto di integrare la documentazione di progetto n. 127421/2024;

ACQUISITO in data 25 giugno 2024 un primo adeguamento documentale;

COMPLETATA in data 22 agosto 2024 la documentazione di progetto richiesta dalle Amministrazioni e Enti pubblici titolari di specifico endoprocedimento;

RITENUTA, pertanto, l’istanza n. 127421/2024 procedibile alla medesima data del 22 agosto 2024, ai sensi del D MiSE 10 settembre 2010;

PRESO ATTO che le seguenti amministrazioni hanno espresso parere positivo alla variante in argomento:

  • Consorzio di bonifica Adige Euganeo (15 luglio 2024);
  • Autorità di bacino distrettuale Alpi Orientali (2 settembre 2024);

PRESO ATTO che, viceversa, le altre Amministrazioni e Enti pubblici sono rimaste silenti sui contenuti specifici della variante di progetto n. 127421/2024:

  • Comune di Cona (VE);
  • Città metropolitana di Venezia;
  • ARPA Veneto;
  • AVEPA;

CONFERMATO, inoltre, che i contenuti tecnici della variante possono considerarsi, ai sensi dell’allegato “A” alla DGR n. 1391/2009 e per gli effetti della DGR n. 725/2014, di modesta entità e che non alterano la natura, la funzionalità e la destinazione originarie dell’intervento;

RILEVATO che il sopra citato progetto di variante prevede l’integrazione dell’originaria documentazione di progetto approvata, con:

  • Relazione tecnica illustrativa – Rel. 01var-rev.01;
  • Relazione fotografica del bacino di laminazione (aggiornamento MAR 2024);
  • Relazione di invarianza idraulica – Rel. 08-rev.03 e relativa Tavola grafica A 13-rev.3;
  • Tavola V01-rev.1;
  • Tavola V02-rev.1;
  • Tavola V03-rev.1;
  • Tavola V04-rev.1;

CONFERMATA la disponibilità dei luoghi sui quali insiste l’impianto termoelettrico, l’elettrodotto e la rete di teleriscaldamento, connesse al primo, in capo all’azienda agricola “Franzolin Liliana” (CUAA omissis) in Comune di Cona (VE), foglio 5, mappali nn. 86, 87 e 158, sino al 9 aprile 2035 tramite:

  • contratto di affitto registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Padova l’11 aprile 2014 al n. 5220, serie 1T, e trascritto all’Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Venezia, Servizio di pubblicità immobiliare di Chioggia, in data 14 aprile 2014, al Registro generale n. 1680 e Registro particolare n. 1161, come da atto notarile del 10 aprile 2014 a firma della dott.ssa Maria Leotta, notaio in Piove di Sacco (PD) (Rep. n. 90806 e Racc. n. 15555);

CONFERMATO, altresì, che la società “Enel Distribuzione S.p.a.”, ora “e-distribuzione SpA”, ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di rete pubblica (Comune di Cona - VE, foglio 5, mappali nn. 86, 87, 89, 99, 152, 154, 158), tramite:

  • atto preliminare di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotti aerei e in cavo a elica visibile, registrato all’Ufficio delle entrate di Chioggia il 28 maggio 2014 al n. 1078, serie 1T e trascritto all’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Venezia, Servizio di pubblicità immobiliare di Chioggia, in data 28 maggio 2014, al Registro generale n. 2308 e al Registro particolare n. 1597, come da atto notarile del 21 maggio 2014 a firma del dott. Marco Gava, notaio in Cavarzere (VE) Rep. n. 52189 e Racc. n. 12752);
  • atto preliminare di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee afferenti, registrato all’Ufficio delle entrate di Chioggia il 28 maggio 2014, al n. 1079, serie 1T e trascritto all’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Venezia, Servizio di pubblicità immobiliare di Chioggia, in data 28 maggio 2014, al Registro generale n. 2310 e al Registro particolare n. 1599, come da atto notarile del 21 maggio 2014 a firma del dott. Marco Gava, notaio in Cavarzere (VE) Rep. n. 52190 e Racc. n. 12753);

RITENUTO necessario apportare una modifica e integrazione al documento prescrittivo utile alla costruzione e all’esercizio dell’impianto termoelettrico alimentato a biogas, prevedendo la sostituzione, per le intervenute modifiche normative in materia ambientale e igienico-sanitaria, dell’Allegato A alla DGR n. 1003 del 17 giugno 2014 con l’Allegato A al presente provvedimento;

PRESO ATTO di quanto asseverato dall’ing. Andrea Lazzarotto in data 25 giugno 2024 in materia di variazioni dei costi di dismissione dell’impianto termoelettrico in argomento ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO, pertanto, che è confermato il valore della perizia di stima, asseverata dal dott. agr. Luigi Lazzarotto, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia al n. 265 e giurata presso il Tribunale di Rovigo, sezione staccata di Adria (RO) il 31 marzo 2014, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di € 107.763,09 (centosettemilasettecentosessantatre/09);

ACQUISITA alla scadenza del primo quinquennio l’aggiornamento della perizia che ha ridefinito il nuovo ammontare complessivo dei lavori di demolizione e ripristino ex ante delle superfici interessate, pari a € 130.563,61;

ATTESTATO che la relativa fideiussione n. 50653/8200/0724192 dell’11 giugno 2020 emessa dall’Istituto bancario “Intesa Sanpaolo SpA” e stipulata dall’azienda agricola “Franzolin Liliana” a favore della Regione del Veneto, pari a € 175.216,36 (euro centosettantacinquemiladuecentosedici/36), è risultata idonea per la copertura dei costi delle opere da realizzare con la variante di progetto in argomento;

RITENUTO, pertanto, che i nuovi elaborati progettuali rappresentano soluzione meritevole di approvazione negli aspetti tecnici e amministrativi del progetto originario autorizzato in quanto:

  • l’Azienda agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 272601 del 6 giugno 2024, n. 313895 del 28 giugno 2024, n. 425660 e 425675 del 22 agosto 2024);
  • il Consorzio di bonifica Adige Euganeo, in data 15 luglio 2024, ha espresso il proprio parere favorevole;
  • l’Autorità di bacino distrettuale Alpi Orientali, in data 2 settembre 2024, ha espresso il proprio parere favorevole;
  • non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

ATTESO che l’endoprocedimento concluso dal Consorzio di bonifica competente in data 15 luglio 2024 era già completo per i profili di competenza indipendentemente dall’ultima integrazione documentale presentata dal Soggetto istante;

DATO ATTO che le altre Amministrazioni e Enti pubblici interessati (Comune di Cona, Città metropolitana di Venezia, ARPA Veneto, AVEPA) non hanno comunicato all’Amministrazione procedente - Direzione Agroambiente, Programmazione, Gestione ittica e faunistico-venatoria - motivi ostativi alle modifiche apportate al progetto autorizzato con DGR n. 1003/2014;

CONSIDERATO che i termini per la trasmissione di eventuali pareri, osservazioni ovvero dinieghi al contenuto della variante progettuale in oggetto sono scaduti in ultima alla data del 2 settembre 2024, primo giorno lavorativo utile;

VISTO il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - art. 12, commi 3 e 4;

VISTE le Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003 allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:

  • 19 maggio 2009, n. 1391;
  • 2 marzo 2010, n. 453;
  • 22 febbraio 2012, n. 253;
  • 15 maggio 2012, n. 856;
  • 27 maggio 2014, n. 725;
  • 17 giugno 2014, n. 1003;
  • 8 maggio 2018, n. 615;
  • 22 giugno 2021, n. 813;
  • 13 agosto 2024, n. 958;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Regionale:

  • 2 maggio 2013, n. 38;

decreta

  1. di approvare il progetto di variante n. 127421/2024, sulla base di quanto indicato nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore dell’azienda agricola “Franzolin Liliana” (CUAA omissis), con sede legale e operativa in via Leonardo da Vinci, 33 - Comune di Cona (VE), consistente nella:
    • presa atto della presenza nel sito termoelettrico di una “vasca di scarico”, adiacente alla vasca di stoccaggio “1”;
    • presa atto della presenza nel sito termoelettrico di un muro di separazione tra la vasca di stoccaggio “2” e la concimaia del separato solido del digestato;
  2. di confermare in capo all’azienda agricola “Franzolin Liliana” le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio delle opere e degli impianti previsti nel dispositivo della DGR n. 1003 del 17 giugno 2014, opportunamente integrati con i manufatti descritti al precedente punto, catastalmente individuati nel Comune di Cona (VE), foglio 5, mappali nn. 86, 87 e 158, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 520088 del 28 novembre 2013, n. 72164 del 18 febbraio 2014, n. 136122 del 31 marzo 2014, n. 188781 del 30 aprile 2014 e n. 237465 del 3 giugno 2014, n. 127421 del 12 marzo 2024, n. 272601 del 6 giugno 2024, n. 313895 del 28 giugno 2024, n. 425660 e 425675 del 22 agosto 2024;
  3. di confermare, altresì, in capo alla società “Enel Distribuzione S.p.a.”, ora “e-distribuzione SpA” (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, 2, l’esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica così definito: tratto di linea in cavo sotterraneo e aereo a 20.000V per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata “Bio Franzolin” in derivazione dalla linea aerea esistente nel tratto da cabina “Coop San Michele” a cabina “Bivio Cona”, ubicato in Comune di Cona (VE), foglio 5, mappali n. 86, 87, 158, 89, 152, 90, 99 e 154, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 520088 del 28 novembre 2013, n. 34765 del 27 gennaio 2014, n. 170675 del 17 aprile 2014 e n. 188781 del 30 aprile 2014;
  4. di confermare che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 1. e 2., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Cona (VE), foglio 5, mappali nn. 86, 87 e 158, perdono efficacia e quindi decadono il 9 aprile 2035, termine ultimo di validità del contratto di affitto citato nelle premesse al presente provvedimento;
  5. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell’Allegato “A” approvato al punto 8. del dispositivo della DGR n. 1003 del 17 giugno 2014, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere assentiti
  6. di ribadire ogni altro contenuto e disposto della citata DGR n. 1003/2014, non modificato o in contrasto con il presente provvedimento;
  7. di prendere atto che la fideiussione n. 50653/8200/0724192 dell’11 giugno 2020 emessa dell’Istituto bancario “Intesa Sanpaolo SpA”, pari a € 175.216,36 (euro centosettantacinquemiladuecentosedici/36), è idonea per la copertura dei costi, comprensivi di spese tecniche e oneri fiscali, inerenti l’eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature autorizzati, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
  8. di comunicare all’azienda agricola “Franzolin Liliana”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato con comunicazione presentata dalla medesima Azienda agricola lo scorso 12 marzo 2024;
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  10. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pietro Salvadori

(seguono allegati)

292_Allegato_A_DDR_292_11-09-2024_538660.pdf

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