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Bur n. 125 del 20 settembre 2024


Materia: Informazione ed editoria regionale

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 38 del 10 settembre 2024

D.G.R. n. 540 del 20 maggio 2024 recante "Approvazione del Bando per l'erogazione di contributi, per l'anno 2024, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34". Dichiarazione inammissibilità domanda.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si dichiara l’inammissibilità dell’istanza di partecipazione al Bando di cui alla DGR n. 540 del 20 maggio 2024 presentata da una testata giornalistica online locale, per difetto del requisito previsto nell’art. 3, comma 3, lett. c) del Bando, risultante all’esito dell’istruttoria formale concernente le verifiche di ammissibilità (art. 9, comma 1, del Bando).

Il Direttore

PREMESSO che

  • la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”, ha introdotto nell’ordinamento della Regione del Veneto, all’articolo 11, il “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” a favore delle emittenti radiotelevisive e delle testate giornalistiche on line con sede operativa nel Veneto;
  • la Giunta regionale, in esecuzione del disposto di cui all’art. 11 della L.R. n. 34/2021, ha approvato la DGR n. 540 del 20 maggio 2024 recante in oggetto “Approvazione del Bando per l’erogazione di contributi, per l’anno 2024, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34”;
  • il “Bando per l’erogazione di contributi, per l’anno 2024, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, istitutivo del «Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione», è finalizzato all’erogazione di contributi volti a incentivare e sostenere il pluralismo e l'innovazione tecnologica e infrastrutturale nel settore dell'informazione e della comunicazione, al fine di assicurare la massima diffusione, fruibilità e accessibilità all’informazione a copertura dell’intero territorio regionale e a garanzia di maggiore trasparenza e facilità di documentazione (art. 1 Legge regionale sopra citata);
  • il Bando è finanziato con risorse regionali quantificate, per l’esercizio 2024, in euro 1.000.000,00 a valere sul Fondo suddetto e la dotazione finanziaria è ripartita su tre linee di intervento (art. 4):

A. Contributi alle emittenti radiofoniche locali per Euro 470.000,00;
B. Contributi alle emittenti televisive locali per Euro 470.000,00;
C. Contributi alle testate giornalistiche on line locali, per Euro 60.000,00;

DATO ATTO che

  • entro il termine previsto dall’articolo 7, comma 1, lett. d) del Bando (15 luglio 2024) sono pervenute n. 95 domande di cui:
  • n. 57 da emittenti radiofoniche locali;
  • n. 19 da emittenti televisive locali;
  • n. 19 da testate giornalistiche on line locali;
  • l’istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti in relazione alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, la completezza documentale e l’assolvimento degli eventuali obblighi di bollo (art. 9, comma 1, lett. a) del Bando);
  • le domande, presentate secondo le modalità di cui all’art. 7 del Bando, sono ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei requisiti previsti nell’art. 3 del Bando (art. 9, comma 1, lett. b) del Bando);
  • in attuazione delle “Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 […]”, approvate con D.G.R. n. 1266 del 3 settembre 2019, in ragione della complessità delle dichiarazioni rese, si è proceduto all’istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute secondo la fattispecie del “Controllo a tappeto” con riferimento a:
  • essere regolarmente iscritta come impresa “attiva” al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio (per le/i imprese/soggetti titolari tenuti ex lege);
  • avere almeno una sede operativa, con la redazione e la sede della messa in onda nel Veneto, risultante dal Registro delle Imprese di cui al punto precedente e per gli enti non societari da Statuto o da altro atto analogo;
  • le modalità di trasmissione (analogico, FSMR, onde medie), per le sole emittenti radiofoniche locali;
  • essere titolare di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della Delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN) per il Veneto, per le sole emittenti televisive locali;
  • l’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente la data di presentazione della domanda;
  • il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della L.R. 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;
  • essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali presso i relativi Enti di riferimento;
  • il carattere comunitario in ambito locale per le emittenti radiotelevisive che lo dichiarano (articolo 3, comma 1 lett. hh), n.1 e lett. r), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208);
  • la regolare registrazione presso una Cancelleria di Tribunale e l’iscrizione del Direttore responsabile all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti, per le sole testate giornalistiche on line locali;
  • ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e) del Bando le risultanze dell’istruttoria formale sono approvate dal Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione con proprio decreto, che dichiara ammissibili o meno le domande presentate;

VISTO il “Verbale di conclusione del controllo” predisposto ai sensi della D.G.R. n. 1266 del 3 settembre 2019 sopra citata;

RILEVATO che

  • nel Bando de quo, l’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione – ROC, costituisce alla data di presentazione delle domande di partecipazione, tra le altre, un requisito di ammissibilità delle predette istanze, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) del Bando stesso;
  •  nella domanda di partecipazione al Bando (presentata in data 15 luglio 2024), la Società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo s.c.p.a., per il marchio/palinsesto “HUMANE World Magazine”, dichiarava di essere iscritta al Registro degli Operatori di comunicazione – ROC, “[…] in data 30 maggio 2024 n. 41815 […]”;
  • la Direzione Comunicazione e Informazione, tramite la consultazione dell’elenco pubblico degli Operatori di comunicazione gestito dall’AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, verificava che il numero di registrazione al ROC afferiva ad una Società differente da quella istante (Foréma s.r.l.);
  • a seguito della nota, prot. n. 370694 del 24 luglio 2024 della Direzione Comunicazione e Informazione recante “Preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di partecipazione al Bando di cui alla DGR n. 540 del 20 maggio 2024 […]” concernente la mancata iscrizione al ROC alla data di presentazione dell’istanza, la Società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo s.c.p.a., con nota prot. n. 376213 in data 29 luglio 2024, nel riscontrare la predetta comunicazione, riferiva che “[…] la testata giornalistica online denominata “Humane World Magazine” è un progetto nato dalla collaborazione tra Parco Scientifico e Tecnologico Galileo s.c.p.a. e Foréma s.r.l. […]; Parco Scientifico e Tecnologico Galileo s.c.p.a. è proprietario della testata giornalistica […]; Foréma s.r.l. è l’editore della suddetta testata […]”, non fornendo così elementi utili a superare il difetto del requisito di cui all’art. 3, comma 3, lett. c) del Bando de quo;

CONSIDERATO che

  • come disposto dall’art. 3 del Bando tutti i requisiti di ammissibilità, ivi previsti, devono sussistere per tutti gli istanti alla data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del procedimento amministrativo in questione;
  • la Società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo s.c.p.a., per il marchio/palinsesto “HUMANE World Magazine”, quale soggetto titolare del predetto marchio e in qualità di soggetto istante non risulta iscritta al ROC, al momento della presentazione della domanda, in difformità con quanto previsto all’art. 3, comma 3, lett.c) del Bando de quo;
  • i requisiti di ammissione dei soggetti istanti al Bando de quo sono stabiliti unicamente dal Bando stesso in quanto lex specialis integrativa delle disposizioni normative generali che vincola l’Amministrazione regionale al rispetto di quanto in esso previsto;

Con il presente Decreto si tratta quindi di dichiarare inammissibile la domanda di partecipazione al Bando presentata dalla Società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo s.c.p.a., per il marchio/palinsesto “HUMANE World Magazine”, in quanto non in possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, del predetto requisito, ex art. 3, comma 3, lett. c), (“[…] essere iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione - ROC […]”), stabilito nel Bando de quo, non rilevando, ai fini dell’ammissibilità, l’iscrizione al ROC della Società Foréma s.r.l., in quanto pur essendo soggetto editore della testata è soggetto diverso all’istante, proprietario/titolare della stessa;

VISTI

  • la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, articolo 11;
  • la legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
  • la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
  • il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi;
  • la Deliberazione della Giunta regionale n. 1266 del 3 settembre 2019;
  • la Deliberazione della Giunta regionale n. 540 del 20 maggio 2024;
  • la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
  • la documentazione agli atti;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di dichiarare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del “Bando per l’erogazione di contributi, per l’anno 2024, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, istitutivo del «Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione»”, l’inammissibilità della domanda di partecipazione presentata dalla Società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo s.c.p.a, per il marchio/palinsesto “Humane World Magazine”, per difetto, al momento della presentazione della domanda, del requisito di cui all’art. 3, comma 3, lett. c), (“[…] essere iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione – ROC […]”) come previsto nel Bando de quo ed ampiamente motivato nelle premesse;
  3. di comunicare il presente Decreto alla Società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo s.c.p.a;
  4. di informare la Società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo s.c.p.a che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
  5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione. 

Silvia Zangirolami

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