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Bur n. 125 del 20 settembre 2024


Materia: Informazione ed editoria regionale

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 35 del 10 settembre 2024

D.G.R. n. 540 del 20 maggio 2024 recante "Approvazione del Bando per l'erogazione di contributi, per l'anno 2024, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34". Dichiarazione inammissibilità domanda.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si dichiara l’inammissibilità dell’istanza di partecipazione al Bando di cui alla DGR n. 540 del 20 maggio 2024 presentata da un’emittente televisiva, per difetto del requisito previsto nell’art. 3, comma 2, lett. c) del Bando, risultante all’esito dell’istruttoria formale concernente le verifiche di ammissibilità (art. 9, comma 1, del Bando).

Il Direttore

PREMESSO che

  • la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”, ha introdotto nell’ordinamento della Regione del Veneto, all’articolo 11, il “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” a favore delle emittenti radiotelevisive e delle testate giornalistiche on line con sede operativa nel Veneto;
  • la Giunta regionale, in esecuzione del disposto di cui all’art. 11 della L.R. n. 34/2021, ha approvato la DGR n. 540 del 20 maggio 2024 recante in oggetto “Approvazione del Bando per l’erogazione di contributi, per l’anno 2024, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34”;
  • il “Bando per l’erogazione di contributi, per l’anno 2024, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, istitutivo del «Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione», è finalizzato all’erogazione di contributi volti a incentivare e sostenere il pluralismo e l'innovazione tecnologica e infrastrutturale nel settore dell'informazione e della comunicazione, al fine di assicurare la massima diffusione, fruibilità e accessibilità all’informazione a copertura dell’intero territorio regionale e a garanzia di maggiore trasparenza e facilità di documentazione (art. 1 Legge regionale sopra citata);
  • il Bando è finanziato con risorse regionali quantificate, per l’esercizio 2024, in euro 1.000.000,00 a valere sul Fondo suddetto e la dotazione finanziaria è ripartita su tre linee di intervento (art. 4):

A. Contributi alle emittenti radiofoniche locali per Euro 470.000,00;
B. Contributi alle emittenti televisive locali per Euro 470.000,00;
C. Contributi alle testate giornalistiche on line locali, per Euro 60.000,00;

DATO ATTO che

  • entro il termine previsto dall’articolo 7, comma 1, lett. d) del Bando (15 luglio 2024) sono pervenute n. 95 domande di cui:
  • n. 57 da emittenti radiofoniche locali;
  • n. 19 da emittenti televisive locali;
  • n. 19 da testate giornalistiche on line locali;
  • l’istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti in relazione alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, la completezza documentale e l’assolvimento degli eventuali obblighi di bollo (art. 9, comma 1, lett. a) del Bando);
  • le domande, presentate secondo le modalità di cui all’art. 7 del Bando, sono ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei requisiti previsti nell’art. 3 del Bando (art. 9, comma 1, lett. b) del Bando);
  • in attuazione delle “Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 […]”, approvate con D.G.R. n. 1266 del 3 settembre 2019, in ragione della complessità delle dichiarazioni rese, si è proceduto all’istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute secondo la fattispecie del “Controllo a tappeto” con riferimento a:
  • essere regolarmente iscritta come impresa “attiva” al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio (per le/i imprese/soggetti titolari tenuti ex lege);
  • avere almeno una sede operativa, con la redazione e la sede della messa in onda nel Veneto, risultante dal Registro delle Imprese di cui al punto precedente e per gli enti non societari da Statuto o da altro atto analogo;
  • le modalità di trasmissione (analogico, FSMR, onde medie), per le sole emittenti radiofoniche locali;
  • essere titolare di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della Delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN) per il Veneto, per le sole emittenti televisive locali;
  • l’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente la data di presentazione della domanda;
  • il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della L.R. 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;
  • essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali presso i relativi Enti di riferimento;
  • il carattere comunitario in ambito locale per le emittenti radiotelevisive che lo dichiarano (articolo 3, comma 1 lett. hh), n.1 e lett. r), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208);
  • la regolare registrazione presso una Cancelleria di Tribunale e l’iscrizione del Direttore responsabile all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti, per le sole testate giornalistiche on line locali;
  • ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e) del Bando le risultanze dell’istruttoria formale sono approvate dal Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione con proprio decreto, che dichiara ammissibili o meno le domande presentate;

VISTO il “Verbale di conclusione del controllo” predisposto ai sensi della D.G.R. n. 1266 del 3 settembre 2019 sopra citata;

RILEVATO che

  • nel Bando de quo, la titolarità di autorizzazioni per la fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN) per il Veneto, costituisce alla data di presentazione delle domande di partecipazione, tra le altre, un requisito di ammissibilità delle predette istanze, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c) del Bando stesso;
  • nella domanda di partecipazione al Bando (presentata in data 12 luglio 2024), la Società Editrice Radio TV Alfa s.r.l., per il marchio/palinsesto “Radio Piterpan TV”, dichiarava di essere titolare di autorizzazioni per la fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN) n. 76 per il Friuli-Venezia Giulia - AT06, giusta provvedimento n. 76797 del 17 aprile 2023 rilasciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
  • a seguito della nota, prot. n. 371102 del 24 luglio 20024 della Direzione Comunicazione e Informazione recante “Preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di partecipazione al Bando di cui alla DGR n. 540 del 20 maggio 2024 […]” diretta ad accertare in capo alla Società la titolarità di autorizzazioni per la fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN) per il Veneto, la Società Editrice Radio TV Alfa s.r.l., con nota prot. n. 374300 in data 26 luglio 2024, pur essendo titolare di LCN n. 76 operante in Friuli Venezia Giulia, asseriva di trasmettere “[…] con segnale e trasmissioni che partono dalla sede di via delle Mimose n. 12 – Castelfranco Veneto (TV) […]”;
  • la Società Editrice Radio TV Alfa s.r.l nella citata nota dichiarava inoltre di aver “sottoscritto un accordo per trasmettere in HBBTV con le società Triveneta s.r.l. e il Tredici s.r.l. nella Regione del Veneto […]” e che pertanto Radio Piterpan TV è “[…] visibile in Veneto, tramite HBBTV, sul LCN 19, diffuso su tutto il Veneto, e su LCN 88 diffuso in provincia di Belluno”;

CONSIDERATO che

  • come disposto dall’art. 3 del Bando tutti i requisiti di ammissibilità, ivi previsti, devono sussistere per tutti gli istanti alla data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del procedimento amministrativo in questione;
  • la Società Editrice Radio TV Alfa s.r.l., per il marchio/palinsesto “Radio Piterpan TV”, non risulta titolare di autorizzazioni di numerazione automatica (LCN) per il Veneto, come in evidenza negli elenchi (aggiornati al 29.04.2024) delle numerazioni LCN assegnate in tutte le aree tecniche dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e nello specifico per quello riguardante l’Area Tecnica “AT05 Veneto”;
  • la Società Editrice Radio TV Alfa s.r.l., per il marchio/palinsesto “Radio Piterpan TV”, risulta titolare di autorizzazione di numerazione automatica (LCN) n. 76 per il Friuli Venezia Giulia, come in evidenza negli elenchi (aggiornati al 29.04.2024) delle numerazioni LCN assegnate in tutte le aree tecniche dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e nello specifico per quello riguardante l’Area Tecnica “AT06 Friuli Venezia Giulia”;
  • l’emittente televisiva locale “Radio Piterpan TV” è attualmente operativa nel Veneto solo tramite la modalità Hybrid Broadcast Broadband TV (HBBTV), con ciò configurando una modalità di trasmissione non prevista dal Bando de quo;
  • i requisiti di ammissione dei soggetti istanti al Bando de quo sono stabiliti unicamente dal Bando stesso in quanto lex specialis integrativa delle disposizioni normative generali che vincola l’Amministrazione regionale al rispetto di quanto in esso previsto;
  • dichiarare ammissibile la titolarità di autorizzazioni di numerazione automatica (LCN) in regioni diverse dal Veneto e la modalità di trasmissione in HBBTV comporterebbe una violazione dei requisiti stabiliti nel Bando de quo (art. 3, comma 2), e una disparità di trattamento nei confronti di tutti quei soggetti operanti nel territorio della Regione del Veneto con LCN per il Veneto, in quanto in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal Bando (art. 3, comma 2, lettera c), nonché dei potenziali partecipanti con titolarità LCN e/o che trasmettono in modalità HBBTV nel territorio della Regione del Veneto, i quali avrebbero potuto partecipare al Bando de quo se tale titolarità e/o modalità trasmissiva fossero state previste come ammissibili;

Con il presente Decreto si tratta quindi di dichiarare inammissibile la domanda di partecipazione al Bando presentata dalla Società Editrice Radio TV Alfa s.r.l., per il marchio/palinsesto “Radio Piterpan TV”, in quanto non in possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, del predetto requisito, ex art. 3, comma 2, lett. c), (“[…] essere titolare di autorizzazioni per la fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN) per il Veneto […]”) del Bando de quo, considerato inoltre che la trasmissione in modalità HBBTV nel territorio della Regione del Veneto non costituisce una modalità trasmissiva prevista dal Bando;

VISTI

  • la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, articolo 11;
  • la legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
  • la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
  • il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi;
  • la Deliberazione della Giunta regionale n. 1266 del 3 settembre 2019;
  • la Deliberazione della Giunta regionale n. 540 del 20 maggio 2024;
  • la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
  • la documentazione agli atti;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di dichiarare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del “Bando per l’erogazione di contributi, per l’anno 2024, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, istitutivo del «Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione»”, l’inammissibilità della domanda di partecipazione presentata dalla Società Editrice Radio TV Alfa s.r.l., per il marchio/palinsesto “Radio Piterpan TV”, per difetto, al momento della presentazione della domanda, del requisito di cui all’art. 3, comma 2, lett. c), (“[…] essere titolare di autorizzazioni per la fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN) per il Veneto […]”) come previsto nel Bando de quo e considerato che la trasmissione in modalità HBBTV nel territorio della Regione del Veneto non costituisce una modalità trasmissiva prevista dal Bando de quo, come ampiamente motivato nelle premesse;
  3. di comunicare il presente Decreto alla Società Editrice Radio TV Alfa s.r.l.;
  4. di informare la Società Editrice Radio TV Alfa s.r.l. che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
  5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione. 

Silvia Zangirolami

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