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Bur n. 125 del 20 settembre 2024


Materia: Informazione ed editoria regionale

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 33 del 10 settembre 2024

D.G.R. n. 540 del 20 maggio 2024 recante "Approvazione del Bando per l'erogazione di contributi, per l'anno 2024, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34". Dichiarazione inammissibilità domanda.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si dichiara l’inammissibilità dell’istanza di partecipazione al Bando di cui alla D.G.R. n. 540 del 20 maggio 2024 presentata da un’emittente radiofonica locale per difetto dei requisiti previsti nell’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed e) del Bando, risultante all’esito dell’istruttoria formale concernente le verifiche di ammissibilità (art. 9, comma 1 del Bando).

Il Direttore

PREMESSO che

  • la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”, ha introdotto nell’ordinamento della Regione del Veneto, all’articolo 11, il “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” a favore delle emittenti radiotelevisive e delle testate giornalistiche on line con sede operativa nel Veneto;
  • la Giunta regionale, in esecuzione del disposto di cui all’art. 11 della L.R. Legge 15 dicembre 2021, n. 34, ha approvato la DGR n. 540 del 20 maggio 2024 recante in oggetto “Approvazione del Bando per l’erogazione di contributi, per l’anno 2024, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34”;
  • il “Bando per l’erogazione di contributi, per l’anno 2024, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, istitutivo del «Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione», è finalizzato all’erogazione di contributi volti a incentivare e sostenere il pluralismo e l'innovazione tecnologica e infrastrutturale nel settore dell'informazione e della comunicazione, al fine di assicurare la massima diffusione, fruibilità e accessibilità all’informazione a copertura dell’intero territorio regionale e a garanzia di maggiore trasparenza e facilità di documentazione (art. 1 legge regionale sopra citata);
  • il Bando è finanziato con risorse regionali quantificate, per l’esercizio 2024, in euro 1.000.000,00 a valere sul Fondo suddetto e la dotazione finanziaria è ripartita su tre linee di intervento (art. 4):

A. Contributi alle emittenti radiofoniche locali per Euro 470.000,00;
B. Contributi alle emittenti televisive locali per Euro 470.000,00;
C. Contributi alle testate giornalistiche on line locali, per Euro 60.000,00;

DATO ATTO che

  • entro il termine previsto dall’articolo 7, comma 1., lett. d) del Bando (15 luglio 2024) sono pervenute n. 95 domande di cui:
  • n. 57 da emittenti radiofoniche locali;
  • n. 19 da emittenti televisive locali;
  • n. 19 da testate giornalistiche on line locali;
  • l’istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti in relazione alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, la completezza documentale e l’assolvimento degli eventuali obblighi di bollo (art. 9, comma 1, lett. a) del Bando);
  • le domande, presentate secondo le modalità di cui all’art. 7 del Bando, sono ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei requisiti previsti nell’art. 3 del Bando (art. 9, comma 1, lett. b) del Bando);
  • in attuazione delle “Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 […]”, approvate con D.G.R. n. 1266 del 3 settembre 2019, in ragione della complessità delle dichiarazioni rese, si è proceduto all’istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute secondo la fattispecie del “Controllo a tappeto” con riferimento a:
  • essere regolarmente iscritta come impresa “attiva” al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio (per le/i imprese/soggetti titolari tenuti ex lege);
  • avere almeno una sede operativa, con la redazione e la sede della messa in onda nel Veneto, risultante dal Registro delle Imprese di cui al punto precedente e per gli enti non societari da Statuto o da altro atto analogo;
  • le modalità di trasmissione (analogico, FSMR, onde medie), per le sole emittenti radiofoniche locali;
  • essere titolare di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della Delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN) per il Veneto, per le sole emittenti televisive locali;
  • l’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente la data di presentazione della domanda;
  • il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della L.R. 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;
  • essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali presso i relativi Enti di riferimento;
  • il carattere comunitario in ambito locale per le emittenti radiotelevisive che lo dichiarano (articolo 3, comma 1 lett. hh), n.1 e lett. r), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208);
  • la regolare registrazione presso una Cancelleria di Tribunale e l’iscrizione del Direttore responsabile all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti, per le sole testate giornalistiche on line locali;
  • ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e) del Bando le risultanze dell’istruttoria formale sono approvate dal Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione con proprio decreto, che dichiara ammissibili o meno le domande presentate;

VISTO il “Verbale di conclusione del controllo” predisposto ai sensi della D.G.R. n. 1266 del 3 settembre 2019 sopra citata;

RILEVATO che

  • nel Bando de quo, la titolarità e l’operatività nel territorio della Regione del Veneto di almeno una delle modalità di trasmissione di cui alle lettere c), d) ed e), di cui all’art. 3, comma 1 del Bando, costituiscono alla data di presentazione delle domande di partecipazione, un requisito di ammissibilità delle predette istanze, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Bando stesso;
  • nella domanda di partecipazione al Bando (27 giugno 2024), l’Associazione Fabbrica di sogni dichiarava di essere esclusivamente titolare per il marchio/palinsesto “Radio Lago di Garda Digitale”, di autorizzazioni per fornitura di servizi radiofonici in ambito locale non operanti in tecnica analogica, ai sensi della delibera AGCOM n. 664/09/CONS “[…] per il territorio della Regione del Veneto, giusta provvedimento n. 380 del 13/12/2023, rilasciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, operante in ambito locale sull’area di copertura geografica – bacino d’utenza n. 5 (Veneto) VERONA”;
  • con nota prot. n. 401861 del 7 agosto 2024 recante in oggetto “Preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di partecipazione al Bando di cui alla DGR n. 540 del 20 maggio 2024 […]”, la Direzione Comunicazione e Informazione comunicava a codesta Associazione, anche al fine di accertare le effettive modalità di operatività (e quindi di trasmissione) nel territorio della Regione del Veneto da parte di tale emittente radiofonica, la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della domanda di partecipazione al Bando per difetto dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed e) del Bando, assegnando alla predetta Associazione un termine per produrre eventuali controdeduzioni;
  • il termine per controdedurre è decorso senza alcun riscontro da parte dell’Associazione istante la quale non ha fornito dunque elementi utili a superare il difetto del requisito di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed e) del Bando de quo;

CONSIDERATO che:

  • come disposto dall’art. 3 del Bando tutti i requisiti di ammissibilità, ivi previsti, devono sussistere per tutti gli istanti alla data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del procedimento amministrativo in questione;
  • l’emittente radiofonica locale “Radio Lago di Garda Digitale” non è operante nel territorio della Regione del Veneto secondo la modalità prevista dal Bando all’art. 3, comma 1, lett. c) “essere legittimamente operante in tecnica analogica ai sensi dell'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208”;
  • l’emittente radiofonica locale “Radio Lago di Garda Digitale” non è operante nel territorio della Regione del Veneto secondo la modalità prevista dal Bando all’ art. 3, comma 1, lett. d) (“[…] fornitura di servizi radiofonici in ambito locale non operanti in tecnica analogica […]”);
  • l’emittente radiofonica locale “Radio Lago di Garda Digitale” non è operante nel territorio della Regione del Veneto secondo le altre modalità previste dal Bando all’ art. 3, comma 1, lett. e) “per le emittenti radiofoniche locali operanti in onde medie, in riferimento alle precedenti lettere c) e d), si applicano le disposizioni dell’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208”;
  • dichiarare ammissibile la mancata operatività nel territorio della Regione del Veneto della modalità di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del Bando comporterebbe una violazione dei requisiti stabiliti nel bando de quo (art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), e una disparità di trattamento nei confronti di tutti quei soggetti operanti nel territorio della Regione del Veneto e in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal Bando (art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), nonché dei potenziali partecipanti che trasmettono secondo la modalità di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) al di fuori della Regione del Veneto, i quali avrebbero potuto partecipare al Bando de quo se l’operatività nel Veneto non fosse stata richiesta;
  • l’Associazione Fabbrica di sogni per il marchio/palinsesto “Radio Lago di Garda Digitale” non ha fornito entro il termine previsto, alcun riscontro atto a superare il difetto dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed e) del Bando de quo;

Con il presente Decreto si tratta, conseguentemente, di dichiarare inammissibile la domanda di partecipazione al Bando presentata dall’Associazione Fabbrica di sogni, per il marchio/palinsesto “Radio Lago di Garda Digitale”, in quanto non operante nel territorio della Regione del Veneto secondo la modalità prevista dal Bando ex art. 3, comma 1, lett. d) (“[…] fornitura di servizi radiofonici in ambito locale non operanti in tecnica analogica […]”), né secondo le altre modalità ivi previste e sopra descritte;

VISTI

  • la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, articolo 11;
  • la legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
  • la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
  • il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi;
  • la Deliberazione della Giunta regionale n. 1266 del 3 settembre 2019;
  • la Deliberazione della Giunta regionale n. 540 del 20 maggio 2024;
  • la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
  • la documentazione agli atti;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di dichiarare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del “Bando per l’erogazione di contributi, per l’anno 2024, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, istitutivo del «Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione»”, l’inammissibilità della domanda di partecipazione presentata dall’Associazione Fabbrica di sogni per il marchio/palinsesto “Radio Lago di Garda Digitale”, in quanto non operante, alla data di presentazione della domanda e in corso di procedimento, nel territorio della Regione del Veneto, secondo la modalità prevista dal Bando ex art. 3, comma 1, lett. d) (“[…] fornitura di servizi radiofonici in ambito locale non operanti in tecnica analogica […]”), né secondo le altre modalità previste dallo stesso Bando e descritte nelle premesse, come ampiamente motivato nelle medesime;
  3. di comunicare all’Associazione Fabbrica di sogni il presente Decreto;
  4. di informare l’Associazione Fabbrica di sogni che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
  5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Silvia Zangirolami

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