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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 289 del 09 settembre 2024
Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto termoelettrico alimentato a biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. "Antica Torre Società Agricola Cooperativa" - Comune di San Polo di Piave (TV). Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Con il presente atto si approva la modifica e integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola rilasciata alla società “Antica Torre Società Agricola Cooperativa” (CUAA 00488310269), con sede legale e operativa in via Rossi, n. 5 – Comune di San Polo di Piave (TV), con DGR n. 1206 del 25 giugno 2012 e s. m. e i. (DGR n. 423 del 31 marzo 2015), nonché rettifica (Decreto del Direttore della Direzione regionale Agroambiente n. 46 del 24 aprile 2015).
Il Direttore
PREMESSO che:
VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
RICHIAMATO che alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria è stata assegnata la competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di produzione di energia alimentati da biomasse o biogas, o di produzione di biometano, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004;
DATO ATTO che con DGR n. 1206 del 25 giugno 2012 la società “Antica Torre - Società agricola cooperativa” (CUAA 00488310269), con sede legale e operativa in via Rossi, n. 5 – Comune di San Polo di Piave (TV), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di San Polo di Piave (TV), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto e sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino – liquame e letame);
PRESO ATTO che con la medesima DGR n. 1206/2012. la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, ha ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto di produzione di energia in argomento;
DATO ATTO che, a far data dal 21 dicembre 2012, l’impianto termoelettrico è entrato formalmente in esercizio;
DATO ATTO, altresì, con successiva modifica e integrazione del titolo abilitativo (DGR n. 423 del 31 marzo 2015, nonché rettifica apportata dal Decreto del Direttore della Direzione regionale Agroambiente n. 46 del 24 aprile 2015), la società “Antica Torre - Società agricola cooperativa” ha ottenuto una variazione del Piano di approvvigionamento della biomassa, nonché l’assenso alla:
CONSIDERATO, pertanto, che a regime di esercizio il Piano di approvvigionamento della biomassa assentito con DGR n. 423/2015 e successiva rettifica (DDR n. 46/2015) è risultato composto da:
ACQUISITA in data 23 febbraio 2024 dal medesimo Soggetto intestatario dell’autorizzazione unica un’istanza (n. id. 94440/2024) di un’ulteriore modifica e integrazione del titolo abilitativo – DGR n. 1206/2012 e successiva modifica, integrazione e rettifica che prevede in sintesi:
DATO ATTO che:
CONFERMATO, inoltre, che i contenuti tecnici della variante possono considerarsi, ai sensi dell’allegato “A” alla DGR n. 1391/2009 e per gli effetti della DGR n. 725/2014, di modesta entità e che non alterano la natura, la funzionalità e la destinazione originarie dell’intervento;
RILEVATO che il sopra citato progetto di variante prevede l’integrazione dell’originaria documentazione di progetto approvata, con:
RITENUTO opportuno, ai fini della semplificazione amministrativa, di fare propri, nel corso del procedimento in argomento, i contenuti progettuali intervenuti con DGR n. 423 del 31 marzo 2015 e successiva rettifica (DDR n. 46/2015);
CONFERMATA la disponibilità dei luoghi sui quali insiste l’impianto termoelettrico - e relativa rete di teleriscaldamento - in capo alla società “Antica Torre - Società agricola cooperativa” (Comune di San Polo di Piave - TV, foglio 2, mappali nn. 524, 939 e 941), i cui titoli di possesso/proprietà sono citati in premessa alla DGR n. 1206/2012, anche a seguito di accorpamenti e frazionamenti;
CONFERMATA, altresì, in capo alla Società elettrica, “e-distribuzione SpA”, la disponibilità dei luoghi sui quali insistono le opere connesse all’impianto termoelettrico (elettrodotto) in Comune di San Polo di Piave (TV), catasto terreni, sezione unica, foglio 2, mappali nn. 346 e 524, foglio 3, mappale n. 55), i cui titoli di possesso/proprietà sono citati in premessa alla DGR n. 1206/2012;
RITENUTO necessario apportare una modifica e integrazione al documento prescrittivo utile alla costruzione e all’esercizio dell’impianto termoelettrico alimentato a biogas, prevedendo la sostituzione, per le intervenute modifiche normative in materia ambientale e igienico-sanitaria, dell’Allegato A alla DGR n. 423/2015. con l’Allegato B al presente provvedimento;
DATO ATTO che in data anteriore alla presentazione della richiesta di variante in argomento, la Società agricola cooperativa istante, conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 453/2010, aveva trasmesso nuova perizia di stima, asseverata dall’ing. Filippo Callegari, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 3755 e giurata presso lo Studio notarile del dott. Alessandro Nazari, notaio in Padova, il 26 gennaio 2022, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto, nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, pari a euro 282.440,74;
CONSIDERATO che in fase di stipula della relativa garanzia fideiussoria il soggetto contraente (società “Antica Torre - Società agricola cooperativa”) era tenuto ad elevare i costi per spese tecniche e oneri fiscali, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 253/2012;
ATTESTATO che la relativa polizza Serie IW n. 200369 del 25 luglio 2022 emessa dalla Compagnia di assicurazioni “ABC Asigurari Reasigurari S.A.” e stipulata dalla società “Antica Torre - Società agricola cooperativa”, pari a euro 379.075,47 (euro trecentosettantanovemilasettantacinque/47), a favore della Regione del Veneto è risultata idonea per la copertura dei costi delle opere da realizzare con la variante di progetto in argomento;
RITENUTO, pertanto, che i nuovi elaborati progettuali rappresentano soluzione meritevole di approvazione negli aspetti tecnici e amministrativi del progetto originario autorizzato in quanto:
CONSIDERATO che i termini per la trasmissione di eventuali pareri, osservazioni ovvero dinieghi al contenuto della variante progettuale in oggetto sono scaduti, in ultima, alla data 13 maggio 2024;
VISTO il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; - art. 12, commi 3 e 4;
VISTE le Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003 allegate al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:
VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Regionale:
decreta
Pietro Salvadori
(seguono allegati)
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