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Bur n. 125 del 20 settembre 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 289 del 09 settembre 2024

Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto termoelettrico alimentato a biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. "Antica Torre Società Agricola Cooperativa" - Comune di San Polo di Piave (TV). Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si approva la modifica e integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola rilasciata alla società “Antica Torre Società Agricola Cooperativa” (CUAA 00488310269), con sede legale e operativa in via Rossi, n. 5 – Comune di San Polo di Piave (TV), con DGR n. 1206 del 25 giugno 2012 e s. m. e i. (DGR n. 423 del 31 marzo 2015), nonché rettifica (Decreto del Direttore della Direzione regionale Agroambiente n. 46 del 24 aprile 2015).

Il Direttore

PREMESSO che:

  • l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province;
  • con il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, come modificato dal Decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 e dal Decreto Legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021, sono stati ridefiniti gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla più recente Direttiva (UE)2018/2001 (cd. RED II) per il raggiungimento degli obiettivi comunitari di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030;

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 2204/2008, con la quale sono state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica;
  • n. 1391/2009, con la quale è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (successivamente aggiornata con decreto del direttore dell’Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura, Sport n. 5/2023) necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’agricoltura, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
  • n. 1192/2009 e n. 453/2010, con le quali sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio dell’autorizzazione unica;
  • n. 725/2014, recante nuove disposizioni procedurali per l’approvazione di limitate variazioni, in corso d’opera e d’esercizio, agli impianti alimentati da fonti rinnovabili (biogas, biomassa), nonché per il rilascio del titolo abilitativo agli impianti di produzione di biometano;
  • n. 958/2024, recante le ulteriori determinazioni organizzative in materia di autorizzazioni alla gestione degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano in base alla L.R. n. 11/2001, art. 42;

RICHIAMATO che alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria è stata assegnata la competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di produzione di energia alimentati da biomasse o biogas, o di produzione di biometano, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004;

DATO ATTO che con DGR n. 1206 del 25 giugno 2012 la società “Antica Torre - Società agricola cooperativa” (CUAA 00488310269), con sede legale e operativa in via Rossi, n. 5 – Comune di San Polo di Piave (TV), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di San Polo di Piave (TV), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto e sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino – liquame e letame);

PRESO ATTO che con la medesima DGR n. 1206/2012. la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, ha ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto di produzione di energia in argomento;

DATO ATTO che, a far data dal 21 dicembre 2012, l’impianto termoelettrico è entrato formalmente in esercizio;

DATO ATTO, altresì, con successiva modifica e integrazione del titolo abilitativo (DGR n. 423 del 31 marzo 2015, nonché rettifica apportata dal Decreto del Direttore della Direzione regionale Agroambiente n. 46 del 24 aprile 2015), la società “Antica Torre - Società agricola cooperativa” ha ottenuto una variazione del Piano di approvvigionamento della biomassa, nonché l’assenso alla:

  • realizzazione di una modifica planimetrica, volumetrica e dimensionale di taluni manufatti costituenti il progetto architettonico dell’impianto di produzione biogas;
  • omessa realizzazione della barriera fonoassorbente relativa al modulo di cogenerazione;

CONSIDERATO, pertanto, che a regime di esercizio il Piano di approvvigionamento della biomassa assentito con DGR n. 423/2015 e successiva rettifica (DDR n. 46/2015) è risultato composto da:

  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento aziendale (effluente di allevamento bovino), pari a 6.440 tonnellate all’anno tal quali (77 % della biomassa totale espressa in peso),
  • di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto (pari a 1.655 tonnellate/anno tal quali (20 % della biomassa totale espressa in peso),
  • nonché di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento avicolo – pollina), pari a 217 t/a t.q. (3 % della biomassa totale espressa in peso);

ACQUISITA in data 23 febbraio 2024 dal medesimo Soggetto intestatario dell’autorizzazione unica un’istanza (n. id. 94440/2024) di un’ulteriore modifica e integrazione del titolo abilitativo – DGR n. 1206/2012 e successiva modifica, integrazione e rettifica che prevede in sintesi:

  • una lieve modifica strutturale dell’impianto termoelettrico (variazione sistema di prelievo della frazione liquida del digestato e nuova modalità di contenimento delle biomasse stoccate nel manufatto denominato concimaia);
  • una variazione Piano di approvvigionamento della biomassa approvato con DGR n. 423/2015 (Allegato A) così composto;
  • 5.145 tonnellate all’anno tal quali di sottoprodotto di origine biologica proveniente da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino, palabile e non palabile) di origine extra-aziendale (73 % in peso);
  • 1.655 t/a t.q. di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate 24 % in peso), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto;
  • 217 t/a t.q. di sottoprodotto di origine biologica proveniente da attività di allevamento (effluente zootecnico avicolo) di origine extra-aziendale (3 % in peso).

DATO ATTO che:

  • in data 3 aprile 2024, esperita l’istruttoria di competenza degli Uffici regionali, la documentazione tecnica acquisita a fascicolo istruttorio al n. 94440/2024, ha permesso di notificare alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati (Comune di San Polo di Piave, Provincia di Treviso, Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, ARPA Veneto, AVEPA) i contenuti progettuali della variante n. 94440/2024, salvo comunque un adeguamento di taluni documenti e la trasmissione di informazioni di dettaglio del progetto (prt. reg.le n. 164967/2024);
  • in data 2 maggio 2024 la Società agricola cooperativa istante ha trasmesso, a tutte le Amministrazioni e Enti pubblici interessati, le precisazioni richieste;
  • alla data del 13 maggio 2024, termine ultimo per la trasmissione di pareri e richieste di integrazioni, l’Amministrazione procedente (Regione del Veneto) non ha acquisito note ostative all’approvazione della variante di progetto n. 94440/2024;
  • alla data del 24 giugno 2024 la documentazione di progetto è stata completata come richiesto;

CONFERMATO, inoltre, che i contenuti tecnici della variante possono considerarsi, ai sensi dell’allegato “A” alla DGR n. 1391/2009 e per gli effetti della DGR n. 725/2014, di modesta entità e che non alterano la natura, la funzionalità e la destinazione originarie dell’intervento;

RILEVATO che il sopra citato progetto di variante prevede l’integrazione dell’originaria documentazione di progetto approvata, con:

  • Relazione in merito alla variazione della modalità di prelievo del digestato dell’impianto di biogas – autorizzazione unica – DGR n. 423/2015 (aggiornamento APR 2024);
  • Tavola 06.00 – Planimetria mitigazione ambientale (agg. APR 2024);

RITENUTO opportuno, ai fini della semplificazione amministrativa, di fare propri, nel corso del procedimento in argomento, i contenuti progettuali intervenuti con DGR n. 423 del 31 marzo 2015 e successiva rettifica (DDR n. 46/2015);

CONFERMATA la disponibilità dei luoghi sui quali insiste l’impianto termoelettrico - e relativa rete di teleriscaldamento - in capo alla società “Antica Torre - Società agricola cooperativa” (Comune di San Polo di Piave - TV, foglio 2, mappali nn. 524, 939 e 941), i cui titoli di possesso/proprietà sono citati in premessa alla DGR n. 1206/2012, anche a seguito di accorpamenti e frazionamenti;

CONFERMATA, altresì, in capo alla Società elettrica, “e-distribuzione SpA”, la disponibilità dei luoghi sui quali insistono le opere connesse all’impianto termoelettrico (elettrodotto) in Comune di San Polo di Piave (TV), catasto terreni, sezione unica, foglio 2, mappali nn. 346 e 524, foglio 3, mappale n. 55), i cui titoli di possesso/proprietà sono citati in premessa alla DGR n. 1206/2012;

RITENUTO necessario apportare una modifica e integrazione al documento prescrittivo utile alla costruzione e all’esercizio dell’impianto termoelettrico alimentato a biogas, prevedendo la sostituzione, per le intervenute modifiche normative in materia ambientale e igienico-sanitaria, dell’Allegato A alla DGR n. 423/2015. con l’Allegato B al presente provvedimento;

DATO ATTO che in data anteriore alla presentazione della richiesta di variante in argomento, la Società agricola cooperativa istante, conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 453/2010, aveva trasmesso nuova perizia di stima, asseverata dall’ing. Filippo Callegari, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 3755 e giurata presso lo Studio notarile del dott. Alessandro Nazari, notaio in Padova, il 26 gennaio 2022, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto, nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, pari a euro 282.440,74;

CONSIDERATO che in fase di stipula della relativa garanzia fideiussoria il soggetto contraente (società “Antica Torre - Società agricola cooperativa”) era tenuto ad elevare i costi per spese tecniche e oneri fiscali, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 253/2012;

ATTESTATO che la relativa polizza Serie IW n. 200369 del 25 luglio 2022 emessa dalla Compagnia di assicurazioni “ABC Asigurari Reasigurari S.A.” e stipulata dalla società “Antica Torre - Società agricola cooperativa”, pari a euro 379.075,47 (euro trecentosettantanovemilasettantacinque/47), a favore della Regione del Veneto è risultata idonea per la copertura dei costi delle opere da realizzare con la variante di progetto in argomento;

RITENUTO, pertanto, che i nuovi elaborati progettuali rappresentano soluzione meritevole di approvazione negli aspetti tecnici e amministrativi del progetto originario autorizzato in quanto:

  • La Società agricola cooperativa istante ha trasmesso:
  • la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 212395 del 2 maggio 2024 e n. 303432 del 24 giugno 2024):
  • gli estremi di registrazione del nuovo accordo di fornitura del sottoprodotto di origine biologica proveniente da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino);
    • le Amministrazioni e Enti pubblici interessati hanno favorevolmente accolto il progetto di variante n. 94440/2024 per effetto del comma 4, articolo 14-bis della L. 241/1990 (cd. silenzio/assenso);
    • non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati o controinteressati;

CONSIDERATO che i termini per la trasmissione di eventuali pareri, osservazioni ovvero dinieghi al contenuto della variante progettuale in oggetto sono scaduti, in ultima, alla data 13 maggio 2024;

VISTO il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; - art. 12, commi 3 e 4;

VISTE le Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003 allegate al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:

  • 19 maggio 2009, n. 1391;
  • 2 marzo 2010, n. 453;
  • 22 febbraio 2012, n. 253;
  • 15 maggio 2012, n. 856;
  • 25 giugno 2012, n. 1206;
  • 27 maggio 2014, n. 725;
  • 31 marzo 2015, n. 423;
  • 22 giugno 2021, n. 813;
  • 13 agosto 2024, n. 958;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Regionale:

  • 2 maggio 2013, n. 38;

decreta

  1. di approvare il progetto di variante n. 94440/2024 sulla base di quanto indicato nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore della società “Antica Torre - Società agricola cooperativa” (CUAA 00488310269), con sede legale e operativa in via Rossi, n. 5 – Comune di San Polo di Piave (TV), consistente in:
  • una lieve modifica strutturale dell’impianto termoelettrico (variazione sistema di prelievo della frazione liquida del digestato e nuova modalità di contenimento delle biomasse stoccate nel manufatto denominato concimaia);
  • una variazione Piano di approvvigionamento della biomassa approvato con DGR n. 423/2015 (Allegato A);
  1. di confermare in capo alla società “Antica Torre - Società agricola cooperativa” le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio delle opere e degli impianti elencati nell’Allegato A al presente provvedimento, catastalmente individuati nel Comune di San Polo di Piave - TV, foglio 2, mappali nn. 524, 939 e 941, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. protocollo n. 356989 del 26 luglio 2011, n. 434234 del 20 settembre 2011, n. 473170 del 12 ottobre 2011, n. 489126 del 20 ottobre 2011, n. 239176 del 5 giugno 2013, n. 389485 del 17 settembre 2014, n. 485241 del 14 novembre 2014, n. 527359 del 10 dicembre 2014, n. 212395 del 2 maggio 2024, n. 303432 del 24 giugno 2024;
  2. di confermare, altresì, in capo alla società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti – Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” , ora “e-distribuzione SpA” (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all’esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata “Antica Torre” in derivazione da linea aerea esistente compresa nel tratto tra le cabine esistenti “S.Polo Rai” e “Font. V. Palù”, compreso attraversamento strada comunale via Borgorossi e attraversamento canale consortile “Borniola”, nonché l’interramento di un tratto di linea aerea a media tensione 20.000 V con nuovo cavo sotterraneo a 20.000 V nel tratto derivazione per PTP esistente denominato “Borgo Rossi” da linea aerea esistente, da ubicarsi in Comune di San Polo di Piave (TV), foglio 2, mappali nn. 346 e 524, foglio 3, mappale n. 55, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 45097 del 30 gennaio 2011 e n. 473170 del 12 ottobre 2011;
  3. per le motivazioni esposte in premessa, stanti le intervenute variazioni progettuali, del venir meno dell’efficacia della deliberazione della Giunta regionale n. DGR n. 423 del 31 marzo 2015, nonché rettifica apportata dal Decreto del direttore della Direzione regionale Agroambiente n. 46 del 24 aprile 2015 inerente il precedente completamento della costruzione e la modifica dell’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas assentito all’Azienda agricola meglio identificata al precedente punto 1.;
  4. di approvare l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell’Allegato “A” approvato al punto 8. del dispositivo della DGR n. 1206 del 25 giugno 2012, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere assentiti
  5. di ribadire ogni altro contenuto e disposto della citata DGR n. 1206/2012, non modificato o in contrasto con il presente provvedimento;
  6. di prendere atto che la polizza Serie IW n. 200369 del 25 luglio 2022 emessa dalla Compagnia di assicurazioni “ABC Asigurari Reasigurari S.A.”, pari a euro 379.075,47 (euro trecentosettantanovemilasettantacinque/47), è idonea per la copertura dei costi, comprensivi di spese tecniche e oneri fiscali, inerenti l’eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature autorizzati, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
  7. di comunicare alla società “Antica Torre - Società agricola cooperativa”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato con comunicazione presentata dalla medesima Società agricola lo scorso 23 febbraio 2024;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  9. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pietro Salvadori

(seguono allegati)

289_Allegato_A_DDR_289_09-09-2024_538155.pdf
289_Allegato_B_DDR_289_09-09-2024_538155.pdf

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