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Bur n. 120 del 06 settembre 2024


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 146 del 05 settembre 2024

Riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, provenienti dalla vendemmia 2024, destinate alla produzione dei vini delle DO "Conegliano Valdobbiadene Prosecco" e "Prosecco".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta congiunta dei Consorzi di tutela delle DO “Conegliano Valdobbiadene Prosecco” e  “Prosecco”, per quanto riguarda la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione di vino.

Il Direttore

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO la Legge 238/2016 in particolare l’articolo 35, comma 1, lettera c), secondo cui le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;

VISTA l’istanza prot. regionale n. 447968 del 5 settembre 2024 presentata congiuntamente da Consorzio tutela vino Prosecco (prot. n. 151 del 4/09/2024) Consorzio tutela vini Conegliano Valdobbiadene Prosecco (prot. n. 49 del 4/09/2024), corredata da relazioni tecniche, da cui, in conclusione, risulta opportuno chiedere la riduzione di mezzo grado del titolo alcolometrico naturale minimo in considerazione

  • dell’andamento climatico fin qui registrato e delle previsioni per i prossimi giorni caratterizzate da temperature elevate fino alla prima settimana di settembre e precipitazioni, anche a carattere intenso che, dovrebbero determinare un abbassamento delle temperature dalla seconda settimana di settembre, ma contemporaneamente determinare una diluizione delle componenti organolettiche delle uve,
  • della riduzione repentina della concentrazione acidica e di una quasi raggiunta maturazione tecnologica per la produzione di vini spumanti anche se con un titolo alcolometrico naturale delle uve inferiore al valore minimo previsto dal disciplinare,

al fine di consentire agli operatori di raccogliere le uve integre con l’idoneo tenore di acidità, salvaguardando e valorizzando la qualità che contraddistingue i vini delle denominazioni di origine.

RITENUTO sussistano le condizioni per l’accoglimento della richiesta formalizzata con la nota sopra richiamata;

decreta

  1. di stabilire che per la vendemmia 2024, per le uve, di cui all’articolo 2 dei disciplinari di produzione delle denominazioni “Conegliano Valdobbiadene Prosecco” e “Prosecco”, destinate alla produzione dei vini di cui ai rispettivi disciplinari di produzione è consentito, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto dagli stessi disciplinari purché la destinazione di queste uve atte, sia espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve.
  2. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla società Valoritalia srl, e ai Consorzi di Tutela delle DO “Conegliano Valdobbiadene Prosecco” e “Prosecco”;
  3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Alberto Zannol

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