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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 55 del 28 agosto 2024
AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.p.A. Intervento di ripristino funzionale condotta forzata impianto idroelettrico Orsolina - Comune di localizzazione: Borca di Cadore (BL) - Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 8 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A..
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla Società "Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A." denominato "Intervento di ripristino funzionale condotta forzata impianto idroelettrico Orsolina", ubicato nel Comune di Borca di Cadore (BL).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dall’Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A. ed acquisita con al prot. reg. n. 165886 del 03/04/2024;
PRESO ATTO che il progetto rientra nella tipologia di opere previste nell’allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento al punto 8, lett. t), trattandosi di modifica di opera riconducibile al punto 2, lett. h) del medesimo allegato;
VISTA la DGR n. 1948 del 28/10/2013, ad oggetto “Società en&en srl (ex en&en spa) - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'"Impianto idroelettrico Orsolina" nei Comuni di Borca di Cadore e San Vito di Cadore (Belluno), art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003”;
VISTO il successivo decreto del Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative n. 34 del 26/02/2016, ad oggetto “EN&EN S.R.L. UNIPERSONALE – Impianto idroelettrico sul torrente Orsolina. Comuni di localizzazione: Borca di Cadore e San Vito di Cadore (BL). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni e una raccomandazione”, con cui in particolare sono state esaminate alcune migliorie impiantistiche introdotte rispetto al progetto autorizzato;
CONSIDERATO che il progetto prevede il ripristino funzionale di un tratto di condotta forzata afferente all’impianto idroelettrico denominato “Orsolina”, costruito nel territorio di Borca di Cadore (BL) e rimasto danneggiato a seguito di un evento franoso avvenuto in data 06/07/2023, in corrispondenza del versante montuoso in destra idrografica del rio Orsolina;
CONSIDERATO altresì che la posa della condotta forzata in progetto interessa un nuovo tracciato di raccordo con la condotta esistente a monte e valle del tratto danneggiato, al di fuori dell’area coinvolta dall’evento franoso; in particolare l’allineamento segue in parte l’antico tracciato della strada vicinale n. 5 “De Tiera”;
VISTA la nota prot. n. 180496 del 11/04/2024, con la quale gli Uffici della U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvio del procedimento e dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 24/04/2024 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. sono pervenute le seguenti osservazioni:
CONSIDERATO che, al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 28/05/2024, ha svolto un sopralluogo presso l’area interessata dall’intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 19/06/2024, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto di richiedere al proponente delle integrazioni;
CONSIDERATO che la suddetta richiesta di integrazioni è stata formalizzata al proponente con nota della U.O. V.I.A., prot. n. 302393 del 24/06/2024;
VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 311149 del 27/06/2024, con la quale la società proponente del progetto ha richiesto, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. la sospensione dei termini per un periodo di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni;
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 353156 del 15/07/2024, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno accolto la richiesta di sospensione dei termini per la trasmissione delle integrazioni;
CONSIDERATO che il proponente, in data 17/07/2024, ha trasmesso la documentazione integrativa acquisita al prot. reg. nn. 357451 e 357458;
VISTA la comunicazione di proroga del termine per l’adozione del provvedimento di verifica, ai sensi dell’art.19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trasmessa dalla UO VIA con prot. n. 365777 del 22/07/2024;
VISTA l’ulteriore documentazione integrativa acquisita con prot. n. 367014 del 23/07/2024;
VISTI i contributi istruttori sulle integrazioni pervenute, trasmessi rispettivamente da ARPAV in data 29/07/2024, dalla Direzione Turismo (prot. n. 384940 del 31/07/2024), dalla Provincia di Belluno – Settore Acque, Ambiente e Cultura – Servizio VIA (prot. n. 387641 del 01/08/2024) e dalla UO VAS VINCA NUVV in data 06/08/2024;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che, con particolare riferimento alla procedura di valutazione d’incidenza, il proponente ha prodotto uno studio redatto ai sensi del DPR n. 357/1997 e della DGR n. 1400/2017;
VISTA la Relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza n. 294/2024 della U.O. VAS VINCA e NUVV;
CONSIDERATO che tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;
CONSIDERATO che il Comitato V.I.A nella seduta del 07/08/2024, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]
VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 relativa all’intervento in oggetto, presentata dall’Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A. ed acquisita con al prot. reg. n. 165886 del 03/04/2024;
ESAMINATI lo Studio Preliminare Ambientale, la documentazione progettuale e gli elaborati allegati all’istanza;
CONSIDERATO che la posa della condotta forzata in progetto interessa un nuovo tracciato di raccordo con la condotta esistente a monte e valle del tratto danneggiato, al di fuori dell’area coinvolta dall’evento franoso, di lunghezza pari a circa 320 m;
CONSIDERATO che il percorso lungo il quale sarà posata la condotta segue in parte l’antico tracciato della strada vicinale n. 5 “De Tiera”, che è stato coinvolto e in parte interrotto da un movimento franoso verificatosi intorno al 1965; tale tracciato, allo stato attuale, è costituito, nella prima parte partendo da valle, da una pista sterrata di servizio carrabile, mentre nella seconda parte, è costituito da un sentiero ristretto non carrabile, utilizzato in alternativa alla strada danneggiata dalla frana di luglio 2023 per raggiungere la parte alta della valle;
CONSIDERATO che il progetto prevede, più in dettaglio, i seguenti interventi:
CONSIDERATO che, nel tratto oggetto di stabilizzazione del versante ricompreso nell’area caratterizzata da movimento franoso quiescente, è prevista la modifica del profilo attuale con asporto di materiale, per la realizzazione di una pista permanente di larghezza di circa 3,5 m;
CONSIDERATO altresì che, sulla scarpata di valle del nuovo tracciato nei tratti dove sono previste, rimarranno visibili le palificate vive, che hanno un’altezza di circa 2 metri dal piano di posa e sarà visibile la parete della berlinese di micropali, rivestita con pietra;
CONSIDERATO che, entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sono pervenute le seguenti osservazioni:
CONSIDERATO che, al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio incaricato dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., in data 28/05/2024 ha svolto un sopralluogo presso l’area interessata dall’intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;
VISTI i contribuiti forniti dalla Direzione Difesa del Suolo (11/06/2024), da ARPAV (12/06/2024) e dalla UO VAS, VINCA e NUVV (13/06/2024);
VISTE le integrazioni trasmesse dal proponente ed acquisite con prot. nn. 357451 e 357458 del 17/07/2024 e n. 367014 del 23/07/2024;
CONSIDERATO che, dall’analisi dei principali strumenti di pianificazione territoriale e di settore, emerge in particolare quanto segue:
CONSIDERATO che, per quanto riguarda gli aspetti di natura idraulica, come evidenziato dall’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali con nota prot. 226947 del 10/05/2024, “ai sensi dell’art. 10 comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PGRA, nelle successive fasi autorizzative sarà necessario garantire che l’intervento non determini riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico né situazioni di pericolosità in caso di sradicamento o trascinamento di strutture o vegetazione da parte delle acque. Inoltre durante la fase di cantiere sarà necessario garantire la messa in sicurezza di mezzi e persone in caso di eventi di piena. Pertanto, dovrà essere previsto un protocollo concordato con la Protezione civile regionale che fornirà i bollettini meteorologici con un orizzonte temporale di almeno 72 ore in modo che, in caso di evento, siano attivate per tempo tutte le procedure per mettere in sicurezza mezzi e persone nell’area su cui insiste il cantiere”;
CONSIDERATO per quanto riguarda gli aspetti di natura geologica, come evidenziato dall’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali con nota prot. 226947 del 10/05/2024, che il tracciato proposto andrà ad interessare dei tratti di versante potenzialmente instabili, nelle successive fasi progettuali dovranno essere implementate le verifiche e le analisi geognostiche al fine di definire con maggiore dettaglio la caratterizzazione geologico tecnica dell’area, nonché ottemperato quanto riportato nella Relazione Geologica con particolare riferimento alle prescrizioni progettuali indicate, quali la realizzazione di adeguate opere di sostegno (micropali, scogliere, arce) e drenaggio, la gestione dei fronti di scavo e lo smaltimento degli apporti idrici provenienti da eventuali emergenze idriche. Inoltre, al fine di verificare le potenziali evoluzioni delle criticità geologiche riscontrate, dovrà essere messo a disposizione un dettagliato programma di monitoraggio del versante e per l’infrastruttura dovrà essere previsto un sistema di interruzione del servizio o delle funzioni;
CONSIDERATO rispetto agli aspetti geologici, quanto segue:
CONSIDERATO che il progetto prevede la messa in opera, lungo tutto il tracciato, di sistemi di raccolta e drenaggio delle acque provenienti dal versante, le quali dovranno essere allontanate dalla pista e convogliate verso il corso d’acqua e la protezione della superficie con geostuoie o similari in corrispondenza della parete di scavo al fine di preservare il pendio dall’erosione;
CONSIDERATO che l’esecuzione dei lavori (sbancamenti, drenaggi, ecc.) dovrà essere effettuata con particolare attenzione sia per la sicurezza delle maestranze e dei mezzi impiegati nel cantiere, sia per la stabilità delle aree circostanti;
VISTO il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso prot. n. 0017153-P del 22/05/2024 (acquisito al prot. reg. n. 246610 del 22/05/2024) che, in particolare, evidenziava le seguenti criticità: “Tutela paesaggistica Trattasi di opere di consolidamento di versante di notevole impatto paesaggistico che implicano un’importante antropizzazione per il passaggio della nuova condotta atta al ripristino funzionale della condotta forzata dell’impianto idroelettrico Orsolina. Le opere impattano in maniera rilevante sul paesaggio oggetto di tutela e agli atti non vengono valutate alternative e/o mitigazioni agli impatti. Tutela archeologica Si segnala la necessità che, nell'ambito della necessaria procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o comunque nel corso dell'iter amministrativo previsto, il proponente ottemperi agli obblighi di cui al D. Lgs. 36/2023, art. 41, c.4, in materia di Verifica preventiva dell'interesse archeologico. In base a quanto esposto, la scrivente Soprintendenza ravvisa la necessità di sottoporre le opere in oggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale”.
TENUTO CONTO che, in sede di integrazioni, il proponente ha fornito una nuova relazione paesaggistica, comprensiva di un’analisi delle alternative progettuali considerate (tra cui anche la cosiddetta “alternativa zero”) e una descrizione delle mitigazioni adottate per ridurre gli impatti della soluzione progettuale scelta rispetto alla componente “paesaggio”. Lo stesso proponente ha dichiarato altresì che “...è stata aggiornata la documentazione fotografica riportata in relazione con fotografie recenti, scattate dopo l’intervento di taglio piante eseguito dalla Regola di Borca di Cadore a seguito dell’autorizzazione ricevuta dall’ente competente dopo la presentazione di apposita relazione (l’autorizzazione al taglio piante è allegata alla presente relazione). In fase di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si potranno concordare con la Soprintendenza eventuali modifiche alle finiture e ai rivestimenti previsti a progetto ritenute più adatte al contesto”;
PRESO ATTO da quanto dichiarato altresì dal proponente, che è in corso di predisposizione la Verifica preliminare dell’interesse archeologico, che sarà presentata al momento della richiesta dell’Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell’impianto;
CONSIDERATO che l’opera in progetto è interna alla ZSC IT3230017 “Monte Pelmo – Mondeval – Formin”, in habitat 9130 “Faggeti dell’Asperulo-Fagetum”; considerata la potenziale area di influenza, proposta con un buffer precauzionale di 250 metri, si riscontra la presenza anche degli habitat 9410 “Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio – Piceetea)”, 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” e 6520 “Praterie montane da fieno”. Nella documentazione proposta sono state individuate anche le specie floro faunistiche di interesse comunitario presenti nell’area di analisi – quadrante 10kmE448N259 – in base alla cartografia distributiva regionale ex DGR n. 2200/2014;
PRESO ATTO che le azioni e gli interventi previsti nel progetto in argomento sono stati verificati per la coerenza con le Misure di Conservazione ex DGR n. 786/2016 e ss.mm.ii., sia per gli habitat direttamente ed indirettamente interferiti sia per le specie a tutela comunitaria presenti nel pertinente quadrante, senza rilevare incongruenze tali da compromettere l’integrità di Rete Natura 2000 e la conservazione degli habitat e habitat di specie presenti nell’area vasta di progetto;
CONSIDERATO che la Direzione Turismo non ha ravvisato elementi detrattori per la conservazione e tutela di Rete Natura 2000 derivanti dal progetto di fattibilità tecnico economica in oggetto, pur raccomandando, per le operazioni di ripristino ambientale delle aree di cantiere e di intervento, di tenere in considerazione la DGR n. 1059/2023, con la quale è stata approvata la "Strategia regionale per il contrasto alle specie esotiche invasive per il quinquennio 2022-2026";
VISTI gli esiti istruttori per la valutazione di incidenza di cui alla relazione istruttoria tecnica n. 294/2024 della U.O. VAS, VINCA e NUVV della Regione Veneto, che in particolare riferiscono di:
DARE ATTO
RICONOSCERE
una conclusione positiva (con prescrizioni) della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 per l’intervento di ripristino funzionale della condotta forzata dell’impianto idroelettrico Orsolina, comune di Borca di Cadore (BL)
e
PRESCRIVERE
infine
RACCOMANDARE
CONSIDERATO che il Proponente, per il progetto autorizzato con DGR n. 1948/2013”, ha attivato il PMC Post Operam a giugno del 2020 e che, ad oggi, non è ancora concluso in quanto, per alcuni parametri, la durata prevista è pari a 5 anni. In particolare, il monitoraggio dei parametri chimici e biologici (macroinvertebrati) è terminato (periodo 2020-2022), mentre il monitoraggio ancora attivo riguarda il monitoraggio della flora, i rilievi fitosociologici su habitat di interesse comunitario, il monitoraggio dell’erpetofauna (diverse stazioni), il monitoraggio dell’avifauna (alcune stazioni di ascolto), a cui si aggiunge l’indagine ittica;
CONSIDERATO che, dall’esame della documentazione presentata dalla Ditta, si evince che i lavori di ripristino della nuova condotta interesseranno una superficie che non è coinvolta dai vari monitoraggi/rilievi ancora attivi del PMC e quindi non vi è interazione in termini di sovrapposizione fisica. Tuttavia alcune stazioni e zone di ascolto sono vicine alla futura area di cantiere. Per tale motivo il Proponente, terminati i lavori, dovrà riprendere i monitoraggi interrotti ed inviare i risultati conclusivi al termine dell'intero periodo quinquennale ad ARPAV e alla Regione, come previsto dal PMC. In seguito al ricevimento dei risultati, l’Autorità competente, con il supporto di ARPAV, valuterà la necessità di ulteriore prosecuzione o meno del monitoraggio, tenendo conto di quanto indicato nel “Piano di Gestione delle acque – Aggiornamento 2022-2027 – Direttiva Derivazioni – Volume 6/c” dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali (Allegato 4 - Indicazioni metodologiche ed operative riguardanti il piano di monitoraggio);
CONSIDERATO che le volumetrie di terre e rocce da scavo risultanti idonee al riutilizzo a seguito della caratterizzazione svolta ai sensi del DPR 120/2017, potranno essere riutilizzate sia in sito che fuori sito, presentando la dichiarazione di utilizzo ai sensi dell’art. 21 del DPR 120/2017. A questo proposito, dovrà essere utilizzato il portale ARPAV reperibile al seguente link: https://terrerocce.arpa.veneto.it/;
CONSIDERATO che il Proponente, all’interno dello “Studio preliminare ambientale”, afferma che adotterà alcune misure di mitigazione del rumore in fase di cantiere quali l’impiego di attrezzature conformi alle direttive CE e prevedendo “idonea organizzazione dell’attività, in particolare i mezzi di cantiere dovranno rispettare le disposizioni per il silenziamento dei dispositivi e i limiti di emissione di cui al D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”;
VISTO il parere della Provincia di Belluno – Settore Acque, Ambiente, Cultura – Servizio VIA in data 31/07/2024, da cui in particolare emerge che:
“... Allo scopo di evitare che le parti della vecchia condotta forzata rimaste in opera a seguito dell’evento franoso possano costituire via preferenziale per il deflusso delle acque alterando il normale regime di filtrazione nel terreno, con possibili conseguenti ulteriori effetti sulla stabilità dello stesso nelle aree interessate dalla presenza della vecchia condotta o a valle delle medesime, si prescrive l’effettuazione, in concomitanza alla realizzazione dei lavori di posa del nuovo tratto di condotta forzata per il ripristino della funzionalità dell’impianto, di opportuni interventi per la messa in sicurezza degli spezzoni della vecchia condotta rimasti in opera e non più utilizzati, che dovranno quantomeno prevedere, in corrispondenza di ciascuna delle estremità, l’inghisamento con un getto di calcestruzzo. Ciò premesso, il progetto di variante già depositato presso la Provincia di Belluno dovrà dunque essere integrato, ai fini dell’autorizzazione, con l’individuazione degli interventi di messa in sicurezza della vecchia condotta rimasti in opera. Per ciascuno degli interventi previsti, oltre all’adeguata descrizione, dovrà essere specificata l’esatta ubicazione planimetrica. In considerazione del contesto ambientale, dell’entità delle trasformazioni previste, delle scelte tecniche e progettuali e delle mitigazioni adottate, si ritiene che il progetto non produca effetti significativi e negativi sulle matrici ambientali analizzate, e si esprime parere di non assoggettamento alla VIA, subordinato al rispetto della prescrizione sopra evidenziata...”
DATO ATTO che, sulla scorta della disamina delle varie alternative progettuali (compreso l’eventuale scenario definito “alternativa zero” ovvero di non realizzazione dell’opera), nel complessivo bilancio tra costi e benefici ambientali, l’intervento in esame possa costituire la soluzione tecnicamente più sostenibile, fermo restando:
VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto ambientale e paesaggistico;
RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria, le osservazioni e i pareri pervenuti;
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:
1
Macrofase
Ante Operam – in Corso d’Opera - Post Operam
Oggetto della condizione
Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni contenute nella relazione istruttoria VINCA n. 294 /2024, riportate in premessa.
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.
Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza
Entro 60 giorni dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.
Soggetto verificatore
Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 07/08/2024, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 07/08/2024 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società “Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A.”, con sede legale in Via A. Guadagnini n. 31 – 30854 Primiero San Martino di Castrozza (TV) - P. IVA 00124190224 (PEC: acsm@pec.gruppoacsm.com) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Borca di Cadore, alla Provincia di Belluno, alla Regola di Borca di Cadore, all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, alla Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso, alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, Sos Lavori e Servizi Tecnici, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, alla Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni, alla Direzione Turismo e alla Direzione Pianificazione Territoriale;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Cesare Lanna
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