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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 48 del 01 agosto 2024
ECO GREEN S.r.l. Modifica dell'impianto di fusione e recupero alluminio sito in Nogara senza variazione della potenzialità di trattamento rifiuti in ingresso. Comune di localizzazione: Nogara (VR). Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e DGR n. 568/18). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto di Modifica dell'impianto di fusione e recupero alluminio sito in Nogara senza variazione della potenzialità di trattamento rifiuti in ingresso nel Comune di Nogara (VR), presentato dalla Società ECO GREEN S.r.l., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da ECO GREEN S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 153579 del 26/03/2024; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 166215 del 03/04/2024; - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 31/07/2024, approvato seduta stante.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/04/2014 n. 2014/52/UE.
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006.
VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. “Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA”.
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”.
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016.
VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale.
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società ECO GREEN S.r.l. (CF e P.IVA 02433800238), con sede legale in Via Spagna n. 25, 37069 Villafranca di Verona (VR), acquisita al protocollo regionale in data 26/03/2024 con prot. n. 153579.
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, “modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)”, riferite ad interventi di cui alla lettera ad) dell’All. III e al punto 7, lettere z.a) e z.b) dell’All. IV dello stesso Decreto.
CONSIDERATO che il progetto prevede la modifica di un impianto di fusione e recupero alluminio sito in Nogara senza variazione della potenzialità di trattamento rifiuti in ingresso, ubicato nel Comune di Nogara (VR).
VISTA la nota prot. n. 166215 del 03/04/2024 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto.
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 24/04/2024 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. le procedure di VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997.
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”.
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento:
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenuti i seguenti pareri/osservazioni:
CONSIDERATO che il progetto è stato esaminato nella seduta del Comitato Regionale VIA il giorno 22/05/2024 e che in quella sede il Comitato ha disposto di richiedere al proponente, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alcune integrazioni e chiarimenti utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria. Tali richieste sono state formalizzate con nota prot. n. 0250545 del 23/05/2024.
CONSIDERATA la nota, acquisita al protocollo regionale con n. 258731 del 29/05/2024, con cui il proponente ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTA la nota della UO Valutazione di Impatto Ambientale, prot. n. 272742 del 06/06/2024, con cui si è comunicato il nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste.
VISTE le integrazioni presentate dal proponente, acquisite al protocollo regionale con n. 303572 del 24/06/2024.
VISTA la nota della UO Valutazione di Impatto Ambientale, prot. n. 323103 del 03/07/2024, con cui è stata disposta, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di venti (20) giorni del termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.
TENUTO CONTO dei contributi istruttori di ARPAV e della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, agli atti degli uffici della UO VIA.
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’allegato V alla parte II del D.Lgs. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.
CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., nella seduta del 31/07/2024, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]
VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali.
VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento.
VISTI E CONSIDERATI le osservazioni e i pareri pervenuti.
VISTI i contributi istruttori di ARPAV e della Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica, agli atti degli uffici della UO VIA.
VISTA la nota prot. n. 0250545 del 23/05/2024 di richiesta integrazioni trasmessa al proponente a seguito del Comitato Tecnico Regionale del 22/05/2024.
CONSIDERATO che tali integrazioni sono considerate esaustive.
CONSIDERATO che l'ambito d'intervento rientra nella Zona Territoriale Omogenea denominata “Z.T.O. D1”, insediamenti produttivi consolidati.
CONSIDERATO che l’impianto è stato autorizzato con D.G.R.V. n.° 513 del 16/04/2013, che ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, approvato il progetto e rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale; tale autorizzazione è stata riesaminata da ultimo con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 235 del 28/11/2023.
CONSIDERATO che le modifiche proposte consistono nell’aumento della capacità di fusione dell’alluminio da 233 Mg/giorno a 284 Mg/giorno e della capacità massima di stoccaggio istantaneo dei rifiuti prodotti da 3500 Mg a 6700 Mg, senza variazione della quantità istantanea di rifiuti in ingresso.
RITENUTO opportuno che in fase autorizzativa debba essere verificata la coerenza dei quantitativi di alluminio di seconda fusione attualmente autorizzati in installazione, in ragione della nuova organizzazione delle aree, che ne esclude il deposito in edificio 2 e prevede il deposito alternativo con i rifiuti prodotti in altri settori dell'installazione in precedenza dedicati solo al deposito di alluminio di seconda fusione/ausiliari della fusione.
CONSIDERATO che il progetto prevede la sostituzione del camino E1 esistente con uno di altezza e diametro maggiore, per migliorare i parametri di velocità dei fumi e di dispersione degli inquinanti, e l’eliminazione dell’attuale silos di raccolta delle polveri di abbattimento fumi e il relativo punto di emissione E3.
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 39 del PTA e della DGR n. 80/2011 "i tetti rientrano tra le superfici potenzialmente dilavabili da considerare, al fine del trattamento e autorizzazione delle acque meteoriche, solo se si ritiene che possano esservi presenti sostanze pericolose provenienti da camini o punti di emissione appartenenti al medesimo insediamento o dal materiale di cui è costituito il tetto stesso", e che le modifiche progettate all'impianto comportano un aumento della capacità giornaliera di fusione dei rottami con conseguente variazione del quadro emissivo ed incremento della portata al camino, e che pertanto è stato chiesto al proponente di fornire gli esiti di eventuali analisi qualitative delle acque non trattate provenienti dalle coperture esistenti, nonché ogni utile elemento che porti ad escludere anche nella configurazione di progetto la possibilità di dilavamento di sostanze pericolose sulle superfici coperte dell'installazione.
VISTE le analisi inviate dal proponente con le integrazioni del 24/06/2024, da cui risulta il rispetto dei limiti allo scarico in corpo idrico oltre che la rilevazione di valori inferiori a un decimo del limite per la maggior parte degli inquinanti, evidenziando il rispetto di quanto stabilito dall’art. 39 del PTA e della DGR n. 80/2011.
RITENUTO opportuno proporre all’autorità competente, in sede di procedimento di rilascio dell’AIA, di prevedere un monitoraggio annuale delle acque dei tetti per i primi due anni di esercizio dell’impianto in seguito a modifica, al fine di confermare quanto riscontrato con questa analisi.
VISTA la nota prot. n. 4295 del 10/04/2024 del Consorzio di Bonifica Veronese, acquisita al prot. regionale con n. 178963 della stessa data, in cui si afferma che “Per quanto attiene il sistema di gestione delle acque meteoriche, constatato che le modifiche e integrazioni non apportano alcuna modifica significativa per quanto attiene il complessivo assetto idraulico, con la presente viene confermato il parere favorevole con prescrizioni già espresso con nostra nota in data 14.10.2020 prot. n.1-13220”.
CONSIDERATO che la ditta è in possesso di un Nulla Osta allo Scarico in Fognatura di Acque Reflue Assimilate alle Domestiche, rilasciato da Acque Veronesi s.c.a r.l., ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152/06 e dell’art. 34 delle N.T.A del P.T.A. della Regione Veneto, per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dai servizi igienici.
PRESO ATTO che Acque Veronesi s.c.a r.l., con nota prot. n. 9656 del 15/04/2024, acquisita al prot. regionale con n. 186933 del 16/04/2024, ha dichiarato che “qualora la ditta abbia variato la tipologia dello scarico effettuato in pubblica fognatura; abbia apportato delle modifiche strutturali alle reti o agli impianti fognari interni rispetto a quanto già autorizzato; abbia modificato le caratteristiche qualitative/quantitative dello scarico stesso; risulta necessario che la stessa provveda ad effettuare una nuova procedura, utilizzando la piattaforma SUAP, idonea ad ottenere un nuovo Nulla Osta allo scarico” e che “il sistema fognario-depurativo ove scarica la ditta Eco Green al momento è costituito da una rete fognaria nera e da un trattamento terminale primario con vasca tipo Imhoff; in tale contesto è consentito lo scarico di soli reflui aventi caratteristiche pari al domestico ed ad essi assimilati”.
VISTA la nota prot. n. 8325 del 23/04/2024 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona, acquisita al prot. regionale con n. 200984 della stessa data, confermata con prot. n. 16606 del 25/07/2024, acquisita al prot. regionale con n. 373722 della stessa data, in cui si comunica che non si rilevano modifiche soggette alle procedure del DPR 151/11 e che “Si informa pertanto che qualora si configurino modifiche per le quali sia necessario l’avvio delle procedure di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/11, il gestore stesso dovrà inviare a questo Comando le necessarie istanze per l’espressione del parere di competenza”.
CONSIDERATO che dall’esame della cartografia del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni II ciclo 2021-2027 dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, presente sul sito web del Distretto, il sito in esame non ricade in aree classificate a pericolosità o a rischio idraulico.
CONSIDERATO che l’area interessata dall’impianto risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che il proponente dichiara che per l'istanza presentata non è necessaria la valutazione di incidenza, in quanto l’intervento è riconducibile alla fattispecie di esclusione individuata al Punto 2) dell’allegato A della DGR 1400/17 fattispecie riferita al punto 23): “piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.
VISTA la Relazione Istruttoria Tecnica n. 181/2024 della UO VAS, VINCA e NUVV, agli atti degli uffici regionali, in cui si si dichiara:
“RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;
CONSIDERATO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 è da intendersi positivamente conclusa sulla base delle predette verifiche”;
“PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all’Autorità competente di:
DARE ATTO
che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
e DICHIARARE
per la modifica dell'impianto di fusione e recupero alluminio senza variazione della potenzialità di trattamento dei rifiuti in ingresso, comune di Nogara (VR), una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017”.
CONSIDERATO che il proponente nella Valutazione Previsionale d’impatto acustico prevede che l’impianto della Eco Green S.r.l. rispetterà i limiti imposti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dal Piano di Classificazione acustica del comune di Nogara e che tale documentazione può considerarsi completa ed esaustiva.
VALUTATO che in ogni caso, come previsto dallo stesso proponente, sia necessaria una verifica post operam "attraverso misure di rumore ambientale di lungo periodo nel corso della fase di messa a regime del nuovo impianto”; tale verifica dovrà essere prevista all’interno del PMC.
CONSIDERATO che per quanto riguarda lo studio delle ricadute in atmosfera, andando a considerare lo scenario emissivo post operam con entrambi i forni in funzione, sul massimo di dominio e su qualche ricettore si ha un superamento del 5% dei corrispondenti limiti riportati nel D.Lgs. 155/2010 per il percentile orario dell’NO2 (18% sul massimo di dominio, con parametri continui di turbolenza), per il B(a)P e per i metalli.
CONSIDERATO che comunque,
CONSIDERATO che lo scenario futuro con entrambi i forni in funzione risulta migliorativo rispetto allo scenario attuale stante la sostituzione del camino esistente con uno di diametro ed altezza maggiore per migliorare i parametri di velocità dei fumi e di dispersione degli inquinanti, nonchè l’aumento della temperatura di uscita dei fumi che aumenta la spinta verso l'alto delle emissioni.
CONSIDERATO che gli inquinanti non normati dal D.Lgs. 155/2010, confrontati con valori di riferimento di letteratura, non presentano criticità e che si concorda sul fatto che il calcolo delle ricadute di PCDD/F+PCB, invece che PCDD/F+PCB-DL, sia improprio, ritenendo quindi esaustiva la risposta alla richiesta di integrazione relativa alla valutazione di dispersione degli inquinanti COT e PCB.
CONSIDERATO che il confronto e la somma tra le ricadute calcolate dal modello e i valori di fondo non presentano criticità.
VALUTATO quindi che il proponente abbia risposto adeguatamente alle richieste di integrazioni e che le concentrazioni di ricaduta dello scenario futuro dell’impianto non presentino importanti criticità.
TENURO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 31/07/2024, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante.
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006.
decreta
Cesare Lanna
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