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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 47 del 01 agosto 2024
Quintarelli Pietre e Marmi S.r.l. con sede legale in Via Croce di Schioppo, 2 37020 Sant'Anna D'Alfaedo (VR), P.IVA 02418800237. Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione della cava denominata "Loffa" (D.G.R. n. 6429 in data 11/12/1979). Comune di localizzazione: Sant'Anna D'Alfaedo (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 13 della L.R. n. 4/2016, art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006). Codice progetto: 21/2024. Esito favorevole.
Il presente provvedimento dà atto del parere favorevole di esclusione dalla procedura di V.I.A. per il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava denominata "Loffa", sita in Comune di Sant'Anna D'Alfaedo (VR), presentata dalla società Quintarelli Pietre e Marmi S.r.l. con sede legale in Via Croce di Schioppo, 2 37020 Sant'Anna D'Alfaedo (VR), P.IVA 02418800237, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;
VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV° - punto 8, lettera i), denominata “cave e torbiere” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Quintarelli Pietre e Marmi S.r.l. (con sede legale in Via Croce di Schioppo, 2 – 37020 Sant’Anna D’Alfaedo (VR), P.IVA 02418800237), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo regionale 136978 e 136987 in data 18/03/2024, finalizzata al successivo rinnovo dell’autorizzazione della cava denominata “Loffa”;
PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il Proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;
VISTA la nota in data 29/03/2024 - protocollo regionale 160847, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico) non risultano pervenute osservazioni;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 08/05/2024 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357/1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014.”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata la Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;
PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 270/2024 in data 11/07/2024, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DD.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 31/07/2024, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
vista la normativa vigente in materia, in particolare:
visti la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava P.R.A.C., approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;
tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
vista l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Quintarelli Pietre e Marmi S.r.l. (con sede legale in Via Croce di Schioppo, 2 – 37020 Sant’Anna D’Alfaedo (VR), P.IVA 02418800237), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo regionale 136978 e 136987 in data 18/03/2024;
preso atto che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico) non risultano pervenute osservazioni;
preso atto dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 270/2024 in data 11/07/2024, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;
visto esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
preso atto che la cava è ubicata all’interno del polo estrattivo del Monte Loffa, nel Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR);
considerato che la passata attività di cava ha profondamente condizionato qualitativamente e quantitativamente la diffusione e l’evoluzione della vegetazione spontanea;
considerato che non risultano presenti elementi vegetazionali degni di nota (filari, siepi arbustive, grandi alberi isolati);
considerato che non risultano agli atti segnalazioni di disturbo dovute all’attività di cava per rumori o polveri;
preso atto del progetto di ricomposizione morfologica e ambientale;
considerato che, per quanto concerne l’aspetto idrografico – idrogeologico in corrispondenza del sito di studio, non emergono significative criticità potenziali o in atto;
preso atto che, rispetto al reticolo idrografico, per le fasi di cantiere e coltivazione non si individuano possibili interferenze in quanto all’interno o in prossimità dell’ambito di interesse non sono presenti elementi appartenenti al reticolo idrografico superficiale.
Le opere in progetto non comportano la produzione di acque di processo o l’immissione di acque nel sistema della rete idrica locale.
Che non sono previsti immissioni o emungimenti di risorse idriche superficiali;
preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;
considerato il contesto ambientale, gli esigui volumi da estrarre e le modalità estrattive, dall’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate, si ritiene che questi ultimi risultino di entità contenuta e circoscritti all’ambito di progetto;
considerato che per quanto riguarda il terreno vegetale da apportare dall’esterno per la fase di ricomposizione ambientale (il proponente nello SPA riporta che per la copertura finale, oltre al terreno vegetale in disposizione accantonato durante lo scotico, pari a 1.605 mc, sarà necessario acquisire un volume extra di terreno pari a circa 1.605 mc., in modo da consentire uno spessore uniforme non inferiore a 50 cm), questo dovrà presentare caratteristiche simili a quelle dell’unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV, e in ogni caso dovrà rispettare i limiti di cui alla colonna A tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero i valori di fondo evidenziati dalla pubblicazione di ARPAV “Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto - Definizione dei valori di fondo” per l’unità deposizionale interessata;
ritenuto che in sede di presentazione dell’istanza ai fini del rilascio del rinnovo dell’autorizzazione il progetto dovrà prevedere:
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il rinnovo dell’autorizzazione della cava denominata “Loffa”, localizzata in Comune di Sant’Anna D’Alfaedo (VR), presentato dalla ditta Quintarelli Pietre e Marmi S.r.l. con sede legale in Via Croce di Schioppo, 2 – 37020 Sant’Anna D’Alfaedo (VR), P.IVA 02418800237, in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006;
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 31/07/2024, sono state approvate nel corso della medesima seduta;
RITENUTO che NON si ravvisano impatti significativi negativi relativamente alla gestione dell’attività estrattiva e si ritiene pertanto che, sotto il profilo della compatibilità ambientale, NON sussistano motivi ostativi al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione al prosieguo dell’attività estrattiva per ulteriori 2 (due) anni, da parte della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive;
decreta
Cesare Lanna
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