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Bur n. 110 del 13 agosto 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 46 del 01 agosto 2024

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA Realizzazione invaso detto "Anconetta" sul fiume Agno-Guà-Santa Caterina. ID 212 - II stralcio. Comuni di localizzazione: Sant'Urbano e Santa Caterina d'Este (PD). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A., dell'intervento presentato dalla Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa, riguardante il secondo e ultimo stralcio del progetto di un'opera di invaso (cosiddetta "Anconetta") sul fiume Agno-Guà-Santa Caterina, localizzato nei Comuni di Sant'Urbano e Santa Caterina d'Este (PD).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all’allegato IV, punto 7 lettera o);

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Regione Veneto, con sede in Venezia, Cannaregio – Calle Priuli, n. 99 - CAP 30121, e la relativa documentazione trasmessa in data 25/01/2024 ed acquisita al prot. regionale n. 40046 e successivamente perfezionata con nota prot 113375 del 05/03/20024;

VISTA la nota prot. n. 147843 del 22/03/2024 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e alla contestuale comunicazione di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/03/2024 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

VISTA la DGR 989 del 05/07/2011 “Piano delle azioni e degli interventi ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera g) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, a seguito degli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010. Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione. Individuazione interventi e definizione procedure per l'attuazione degli stessi” che individua in Allegato A il progetto di “Realizzazione di un’opera d’invaso (cosiddetta “Anconetta”) sul fiume Agno-Guà-S.Caterina tra i Comuni di S.Urbano e Vighizzolo d’Este”;

PRESO ATTO della D.G.R. n. 927 del 26/06/2018 “Eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013. Definitivo subentro della Regione Veneto nell’attuazione delle attività connesse al completamento degli interventi finalizzati al ripristino del territorio gravemente danneggiato dagli eventi. Quadro delle azioni e indicazioni per la rimodulazione del Piano degli interventi per il recupero delle risorse disponibili” che prevede il finanziamento del progetto relativo al “Bacino di Anconetta - 1° stralcio relativo al potenziamento della botte Tre Canne”;

CONSIDERATO che con Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 67 del 09/08/2022 sono state escluse dalla procedura di VIA le opere relative al primo stralcio del progetto di un’opera di invaso (cosiddetta “Anconetta”) sul fiume Agno-Guà-Santa Caterina nei Comuni di Sant’Urbano e Vighizzolo d’Este (PD) e concernenti il potenziamento della botte a sifone denominata “Tre Canne” in comune di Vighizzolo d’Este mediante la realizzazione di un nuovo by pass al di sotto del canale S. Caterina;

CONSIDERATO che l’istanza in oggetto è relativa al secondo stralcio del progetto complessivo di realizzazione dell’invaso denominato “Anconetta” sul fiume Agno-Guà-Santa Caterina e consiste in sintesi nella realizzazione dei seguenti interventi:

  • Realizzazione del manufatto di scarico del bacino e dello sfioratore di emergenza presso l’idrovora Anconetta;
  • Realizzazione dell’arginatura di interclusione dell’idrovora Anconetta;
  • Scavi di risezionamento dei canali consortili interni al bacino;
  • Realizzazione di nuova arginatura di protezione della zona “La Passiva” e relativo impianto di sollevamento;
  • Realizzazione di nuova arginatura di protezione dell’area “Boaria-Laghetto” e relative opere di diversione delle acque;
  • Parziale ricalibratura e rialzo in sommità dell’arginatura destra del Fratta a valle della botte a sifone;
  • Pulizia e riattivazione della batteria a sifoni del tipo Gregotti esistente per la derivazione delle portate dal Canale Santa Caterina;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 sono pervenute le seguenti osservazioni:

  • Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, acquisita al prot. n. 209903 del 30/04/2024;

CONSIDERATO che in data 09/05/2024 è stato effettuato un sopralluogo tecnico presso l’area d’intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che nella seduta del 22/05/2024 il Comitato Tecnico Regionale VIA ha esaminato la pratica e ha disposto di richiedere, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., chiarimenti e integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota prot. n. 250490 del 24/05/2024;

TENUTO CONTO che il proponente ha richiesto con nota del 29/05/2024 prot. n. 259367 la sospensione per un periodo di 45 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni richieste con nota regionale del 24/05/2024 e che la U.O. V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 276442 del 07/06/2024, la presa d’atto della richiesta formulata e la concessione della sospensione;

PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta con nota prot. n. 321214 del 03/07/2024;

PRESO ATTO altresì della nota prot. n. 359069 del 17/07/2024 con la quale viene comunicata la proroga di 20 giorni del termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi del c. 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione di incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;

PRESO ATTO della Relazione Istruttoria Tecnica agli atti n. 183/2022 del 28/07/2022, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, predisposta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 31/07/2024, premesse le valutazioni di seguito indicate: “[…]

  • L’intervento consiste nelle opere necessarie alla realizzazione del bacino di invaso denominato “Anconetta” in gran parte racchiuso a nord e a sud dai rilevati arginali del Canale Gorzone e dal Canale Santa Caterina, nonché dalle nuove arginature che chiudono il bacino ad est;
  • L’intervento prevede lo scavo di circa 104.000 mc di materiale che verrà interamente reimpiegato nell’area d’intervento;
  • Il cronoprogramma prevede la realizzazione dell’intervento in circa 400 giorni;

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

TENUTO CONTO della documentazione integrativa e dei chiarimenti depositati con nota del 03/07/2024, in riscontro alle richieste formulate dal Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/05/2024;

PREMESSO che l’intervento oggetto dell’istanza costituisce il secondo stralcio funzionale del progetto complessivo che prevede la realizzazione di un’opera di invaso denominato “Anconetta”, finalizzato alla laminazione delle piene nel sistema dei fiumi Fratta-Gorzone e Agno-Guà-Santa Caterina e che rientra nelle opere di mitigazione del rischio idraulico ai sensi della DGR 989/11 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che le opere previste dal primo stralcio, che prevedevano in sintesi le opere di potenziamento della sola botte a sifone Tre Canne ottenuta con la realizzazione di un nuovo by pass al di sotto del canale Santa Caterina, sono state oggetto di procedura di verifica di assoggettabilità che ha ottenuto con Decreto n. 67 del 09/08/2022 l’esclusione dalla procedura di VIA;

DATO ATTO che le valutazioni effettuate nel presente parere hanno tenuto in considerazione cumulativamente le valutazioni effettuate per le opere di primo stralcio richiamando, ove opportuno, le misure mitigative ivi proposte;

CONSIDERATO che il progetto prevede l’esecuzione di scavi per un volume complessivo di 104.000 m3 e nuovi rilevati arginali per un medesimo volume;

CONSIDERATO che il proponente ha eseguito un piano di campionamento dei terreni interessati dagli scavi e che i risultati delle analisi hanno denotato concentrazioni superiori a quelle di Colonna A della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, per quanto attiene i valori di idrocarburi pesanti C>12, in numerosi campioni sia superficiali che profondi in modo diffuso sulle aree indagate;

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta di integrazioni formulata dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 22/05/2024 in merito a quanto sopra esposto, nella quale si chiedeva di accertare, eventualmente con i comuni interessati, i limiti da applicare allo stato di fatto e allo stato di progetto, e di fornire valutazioni e approfondimenti su valori e origine degli idrocarburi determinati, il proponente con le integrazioni depositate con nota prot. n. 321214 in data 03/07/2024 ha risposto che “è stata formalizzata la segnalazione di cui all’art. 245, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 agli enti di competenza, tra cui i comuni di locazione (Sant’Urbano e Vighizzolo d’Este). La Scrivente si adopererà al fine di svolgere ulteriori analisi sui terreni in questione per confermare o meno la possibilità di utilizzo degli stessi per la realizzazione delle nuove arginature una volta avviati i lavori. Qualora si riscontri l’impossibilità di riutilizzo dei terreni, si provvederà al conferimento a discarica autorizzata”;

CONSIDERATO che, in merito a quanto sopra riferito:

  1. si prende atto che il proponente ha proceduto a segnalare formalmente ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/2006 il superamento dei limiti della Colonna A della Tabella 1, Allegato 5 del medesimo decreto legislativo;
  2. circa quanto prospettato dal proponente per l’impiego dei terreni con superamenti per il parametro idrocarburi (C>12) nella formazione degli argini del bacino, si evidenzia come:
    • il procedimento avviato con la comunicazione ex art. 245 costituisce la sede opportuna in cui definire i limiti da applicare allo stato di fatto e svolgere gli eventuali necessari approfondimenti.
    • per quanto attiene lo stato di progetto, si evidenzia che l’approvazione e realizzazione dello stesso influiranno sulla effettiva destinazione d’uso dell’area coinvolta, che potrà essere riconosciuta anche sul piano formale negli strumenti urbanistici dei comuni interessati e che partecipano al procedimento avviato con la comunicazione ex. art. 245 .

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo la documentazione progettuale prevede l’integrale riutilizzo in sito con applicazione dell’art. 24 del DPR 120/2017, la quale in ogni caso richiede che sia verificata la non contaminazione ai sensi dell’Allegato 4 del medesimo DPR;

RITENUTO che, qualora in esito al procedimento avviato con la comunicazione ex art. 245 del D.Lgs. 152/06, sia necessario apportare modifiche progettuali che possano comportare possibili impatti non valutati con la presente progettualità, le modifiche dovranno essere sottoposte alle procedure previste dalla Parte II del D.Lgs.n. 152/06;

CONSIDERATO che, in relazione alle opere di “ripristino della batteria a sifoni esistente”, come riportato dal proponente in fase d’esercizio, “in occasione degli eventi di derivazione delle portate dal Santa Caterina vi sarà, in sostanza, un trasferimento di volumi d’acqua da un corso d’acqua all’altro, visto che l’unico scarico del bacino è ubicato sul fiume Fratta”;

CONSIDERATO che i due corsi d’acqua Santa Caterina e Fratta sono monitorati rispettivamente dalle stazioni Arpav n. 203 e n. 196 e che, in base ai dati rilevati dalle due stazioni, la classificazione di cui alla DGR. n. 3/2022, caratterizza i due corpi idrici attribuendo uno stato ecologico SUFFICIENTE al Canale Santa Caterina ed uno stato ecologico SCARSO al fiume Fratta;

CONSIDERATO che per quanto concerne lo stato degli inquinanti specifici:

  • il fiume Fratta, al quale viene attribuita una classe SUFFICIENTE, si contraddistingue, rispetto al canale Santa Caterina classificato in stato BUONO, per il superamento degli Standard di qualità Ambientale (SQA) relativamente al parametro AMPA (metabolita del diserbante glifosato);
  • nel caso del canale Santa Caterina, il parametro AMPA non viene monitorato ma comunque, analizzando l’andamento dei superamenti di tale parametro, all’interno del corpo idrico Fratta Gorzone (161_28), non si evidenziano variazioni sostanziali tra monte e valle della confluenza del Santa Caterina;

CONSIDERATO che il fiume Fratta Gorzone è caratterizzato anche dal superamento degli SQA per il parametro Cromo totale disciolto mentre, per la medesima sostanza, nel monitoraggio del canale Santa Caterina emerge una media dei valori inferiore agli SQA;

VALUTATO quindi che allo stato di fatto si può confermare non esserci un’influenza, dal punto di vista della qualità delle acque, da parte del Santa Caterina nei confronti del Fratta Gorzone;

CONSIDERATO altresì che le suddette opere di “ripristino della batteria a sifoni esistente”, come argomentato anche a seguito delle integrazioni trasmesse in data 03/07/2024, concernono unicamente la verifica dello stato di conservazione delle opere e il loro possibile futuro ripristino funzionale;

RITENUTO pertanto che solo all’esito di dette verifiche il proponente ne valuterà la rimessa in funzione, che conseguentemente comporterà altresì la progettazione delle eventuali opere complementari necessarie (ad es. protezioni in pietrame) e le opere di convogliamento delle portate verso il manufatto di scarico e che, in relazione alla significatività delle opere proposte, lo stesso dovrà valutare la necessità di sottoporre le modifiche alle procedure previste dalla Parte II del D.Lgs.n. 152/06;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, e le misure adottate per la mitigazione degli impatti, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo ulteriori indicazioni di seguito specificate;

CONSIDERATO che per gli eventuali impianti di illuminazione esterna di cantiere dovrà essere rispettato quanto previsto dal comma 3, lettera f) dell’art.7 della L.R. Veneto n. 17/09 (“[…] le installazioni temporanee per l’illuminazione di cantieri [devono] comunque [essere] realizzate secondo le prescrizioni di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a)” ovvero deve essere nulla l’emissione verso l’alto del flusso luminoso degli apparecchi di illuminazione);

CONSIDERATO che in relazione alle emissioni in atmosfera, si reputa che l’aumento degli inquinanti tipici della fase di cantiere possa considerarsi di carattere temporaneo e reversibile, qualora vengano attuate le necessarie ed opportune misure di mitigazione;

RITENUTO che, coerentemente con quanto già valutato per le opere di primo stralcio, si ritiene opportuno che il proponente adottati le seguenti ulteriori misure di mitigazione:

  • posizionamento di barriere antipolvere / antirumore ove necessario;
  • bagnatura dei piazzali e piste di accesso nel caso di condizioni particolarmente ventose o dopo periodi prolungati non piovosi;
  • bagnatura periodica o copertura con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) dei cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere;
  • prevedere per i cumuli di materiale pulverulento stoccato nelle aree di cantiere, un’altezza massima utile alla riduzione della dispersione delle polveri (indicativamente l’altezza del cumulo dovrebbe essere inferiore a 5 volte il diametro della base dello stesso)
  • limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h);
  • preferire l’utilizzo dii mezzi di cantiere abbiano standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la matrice rumore le valutazioni fatte dal proponete si ritengono sufficienti e che in relazione alle attività di cantiere per la realizzazione delle arginature in prossimità dell’azienda “La Passiva” è stata prevista la possibilità di chiedere autorizzazione in deroga, qualora ritenuto necessario dal responsabile dei lavori;

RITENUTO che in relazione alla salvaguardia dell’area del biotopo dei “Masari di Sant’Urbano” sia condivisibile la proposta del proponente presentata con le integrazioni del 03/07/2024, che prevede, al fine di ridurre il disturbo all’avifauna presente, di evitare le attività di cantiere ad una distanza di 500m dal sito nel periodo di nidificazione ovvero dal 15 aprile al 15 luglio;

RITENUTO altresì di ribadire l’importanza dell’applicazione delle ulteriori misure mitigative sopra indicate al fine della limitazione degli impatti in fase di cantiere sul biotopo dei “Masari di sant’Urbano” e in particolare il posizionamento di idonee barriere antipolvere/antirumore.

PRESO ATTO delle osservazioni presentate dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con nota acquisita al prot. n. 209903 del 30/04/2024;

RITENUTO che al fine di evitare eventuali problematiche al mandracchio di scarico dell’idrovora dell’Anconetta gestita dal suddetto Consorzio di Bonifica, il proponente nella fase di redazione del Piano di sicurezza e Coordinamento e nella planimetria di cantiere dovrà fornire opportune indicazioni al fine di impedire il passaggio dei mezzi di cantiere sull’argine sovrastante il manufatto;

CONSIDERATO che il sistema idrografico interessato dagli interventi è iscritto al registro ex RD 1775/1933 ed è quindi tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004, in fase di autorizzazione dovrà essere acquisita l’autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato lo Studio per la valutazione di incidenza, redatto ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO e condivise le risultanze della Relazione Istruttoria Tecnica agli atti n. 182/2024 del 20/05/2024, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, predisposta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV che riconosce “[…] per la realizzazione dell’invaso detto "Anconetta" sul fiume Agno-Guà-Santa Caterina (ID 212-II Stralcio), comuni di Santa Caterina d’Este e Sant'Urbano (PD), una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e PRESCRIVERE:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini al biotopo dei Masari di Santurbano, anche attraverso il recupero vegetazionale e funzionale della rete scolante interna all’invaso in esame): Lycaena dispar, Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, Hierophis viridiflavus, Podarcis muralis, Lacerta bilineata, Lanius collurio, Ixobrychus minutus, Egretta garzetta, Alcedo atthis, Coracias garrulus, Myotis daubentonii, Pipistrellus kuhlii. A tal fine, con riguardo alla rete scolante, laddove compatibile con le funzionalità idrauliche del sistema, andrà previsto il ripristino, qualora si fosse resa necessaria la rimozione, e laddove possibile l’incremento delle siepi e delle alberature di specie autoctone, da governarsi anche a potatura di contenimento. In corrispondenza degli ambiti delle aree umide di nuova costituzione, andranno favoriti gli interventi di potenziamento delle praterie igro-mesofile, secondo la tipologia del geosigmeto planiziale igrofilo della vegetazione perialveale della bassa pianura (Salicion eleagni, Salicion albae, Alnion incanae);
  2. di attuare idonee misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico, anche della rete idrografica minore, in fase di realizzazione dell’invaso;
  3. di affiancare la Direzione Lavori con personale qualificato con esperienza specifica in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (anche attraverso l’installazione di opportune barriere per l’erpetofauna). La Direzione Lavori dovrà documentare le eventuali misure di tutela adottate, dando adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza con cadenza trimestrale dall’avvio della cantierizzazione. Altresì andranno comunicati all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza la data di avvio e di conclusione dei lavori e il cronoprogramma definitivo;
  4. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

CONSIDERATO che le indicazioni e le prescrizioni della suddetta Relazione Istruttoria Tecnica n. 183/2022 dovranno essere recepite dal proponente in fase di autorizzazione dell’opera;

DATO ATTO che il provvedimento di autorizzazione del progetto dovrà prevedere anche l’esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017) e che lo stesso dovrà essere trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione.

CONSIDERATO che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate abbia verificato come questi risultano di entità trascurabile e circoscritti all’ambito di progetto, tenuto conto delle misure mitigative previste dal proponente e integrate con le indicazioni precedentemente descritte;[…]”

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 31/07/2024, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 31/07/2024 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
     
  3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
     
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Santa Caterina d’Este (PD), al comune di Sant’Urbano (PD), alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Genio Civile di Padova, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;
     
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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