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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 45 del 01 agosto 2024
CENTRO RISORSE S.r.l. Intervento di adeguamento alle BAT dell'impianto di abbattimento delle emissioni convogliate approvato con Decreto A.I.A. n. 29 del 04/02/2022 (PAUR n. 7 del 09/02/2022). Comune di localizzazione: Motta di Livenza (TV). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA dell'intervento di adeguamento alle BAT dell'impianto di abbattimento delle emissioni convogliate approvato con Decreto A.I.A. n. 29 del 04/02/2022 (PAUR n. 7 del 09/02/2022), presso l'impianto di trattamento rifiuti sito nel Comune di Motta di Livenza (TV), presentato dalla società Centro Risorse S.r.l., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata dalla società Centro Risorse S.r.l. acquisita agli atti con prot. n. 203050 del 24/04/2024; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 10/05/2024 con prot. n. 226188; - richiesta di integrazioni approvata dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 19/06/2024 e formalizzata al proponente con nota del 20/06/2024 prot. n. 298629; - documentazione integrativa inviata dal proponente in data 25/06/2024 (acquisita con prot. n. 305743); - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 31/07/2024, approvato seduta stante.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto, presentata in data 24/04/2024 dalla società Centro Risorse S.r.l. (P.IVA 00584180269), con sede legale in via Lazio n. 48, Motta di Livenza (TV), acquisita dagli Uffici dell’Unità Organizzativa VIA con prot. n. 203050 del 24/04/2024;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (“modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)”) e si riferisce ad un progetto di cui all’Allegato III, lettera m), denominato “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;”;
VISTA la nota prot. n 226188 del 10/05/2024 con la quale gli Uffici dell’U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/05/2024 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
CONSIDERATO che il progetto riguarda l’intervento di adeguamento alle BAT dell’impianto di abbattimento delle emissioni convogliate approvato con Decreto A.I.A. n. 29 del 04/02/2022 (PAUR n. 7 del 09/02/2022), mediante l’inserimento di un nuovo impianto di abbattimento in sostituzione dell’esistente che, garantendo la medesima portata massima in emissione (pari a 57.000 Nm³/h), permetterà di incrementare l’efficacia della sezione di assorbimento e di massimizzare il risparmio energetico;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/06/2024 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota del 20/06/2024 prot. n. 298629;
PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta in data 25/06/2024 (acquisita con prot. n. 305743);
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 246/2024 trasmessa dalla competente Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS, Vinca, e NUVV, nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, sia possibile dichiarare "una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017";
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 31/07/2024:
“TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
VISTA la nota prot. n. 298629 del 25/06/2024 di richiesta integrazioni trasmessa al proponente a seguito di quanto disposto dal Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 19/06/2024;
VISTA la documentazione integrativa inviata dalla società Centro Risorse S.r.l. in data in data 25/06/2024 (acquisita con prot. n. 305743);
CONSIDERATO che le integrazioni fornite dal proponente sono da considerarsi esaustive;
CONSIDERATO che per quanto riguarda il documento di Valutazione di impatto acustico i risultati delle valutazioni fonometriche svolte nei punti di misura indicati in tale documento, rappresentativi dello stato di fatto, e le valutazioni previsionali dello stato di progetto forniscono valori dei livelli sonori inferiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica per la zona di interesse, con particolare riferimento al ricettore più esposto (R1);
VALUTATO che sia comunque da prevedere nel PMC l’esecuzione di misure nei medesimi punti di cui alla Valutazione di impatto acustico e in corrispondenza del ricettore più esposto (R1) al fine di dimostrare quanto ottenuto in via previsionale, una volta che gli impianti funzioneranno a regime;
CONSIDERATO che per quanto riguarda il possibile impatto odorigeno, in risposta alla richiesta di integrazione del Comitato Tecnico Regionale VIA, il proponente ha presentato apposita documentazione di valutazione secondo i criteri di cui al Decreto del Direttore Generale della DG Valutazioni Ambientali del MASE n. 309 del 28 giugno 2023;
CONSIDERATO che la valutazione modellistica degli inquinanti odorigeni restituisce sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto un profilo di impatto accettabile secondo i criteri indicati nel suddetto Decreto e che, in particolare, si evidenzia che in nessuno dei 7 ricettori discreti identificati dal proponente nei pressi dell’impianto la stima del 98° percentile delle concentrazione orarie di picco di odore è risultata superiore ai valori di accettabilità prescritti dagli indirizzi nazionali per le specifiche classi di sensibilità individuate nello studio (terza e quarta);
CONSIDERATO che la modifica progettuale permetterà l’adeguamento alle BAT-AEL di settore e di raggiungere concentrazioni di COT in emissione pari a 30 mg/Nm3 (dai 50 mg/Nm3 attualmente autorizzati) e che, per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NOx), lo stato di progetto è stato valutato rispetto ad una concentrazione di inquinanti all’emissione pari a 100 mg/Nm3 rispetto al valore limite autorizzato pari a 250 mg/Nm3;
CONSIDERATO che la precedente procedura di VIA, che aveva valutato una emissione di NOx pari a 20 mg/Nm3, si riferiva ad una tipologia impiantistica e ad un trattamento degli effluenti diverso da quello proposto da questo progetto e che pertanto le due configurazioni non sono confrontabili;
CONSIDERATO che i risultati della modellizzazione delle emissioni presentata dal proponente, sia per lo stato di fatto che per quello di progetto, ha evidenziato un profilo di impatto per gli inquinanti PM10, PM2.5, NO2, metalli (Cd) che è risultato conforme ai limiti cogenti stabiliti dal Dlgs 155/2010;
CONSIDERATO che anche i valori di concentrazione degli inquinanti, stimati presso i 7 recettori discreti individuati dal proponente per lo stato di progetto, sono risultati inferiori ai valori limite cogenti ed alla soglia indicativa di significatività del 5% prevista dall’Orientamento Operativo condiviso dal Comitato VIA. Fa eccezione il parametro 98° percentile delle medie orarie del biossido di azoto (NO2), per il quale, per lo stato di fatto, si rilevano valori di stima presso i recettori discreti che sono di poco superiori alla soglia indicativa del 5%, mentre per lo stato di progetto non si evidenziano criticità;
CONSIDERATO che per quanto riguarda il Cadmio (Cd), parametro per il quale nella precedente valutazione in VIA dell’impianto (Progetto n. 80/14) le concentrazioni erano risultate superiori al 5% del valore obiettivo di 5.0 ng/m3 per 4 dei 7 recettori sensibili individuati, e per il quale inquinante era stato quindi abbassato il limite in emissione nel relativo Decreto AIA n. 29 del 04.02.2022, le stime puntuali non restituiscono un profilo di criticità in prossimità dei recettori discreti;
CONSIDERATO che, in particolare, le stime relative ai massimi di dominio sono significativamente superiori al 5% in particolare per lo stato di fatto, ma che tali valori sono ubicati all’interno dell’area industriale, essenzialmente in prossimità del sedime d’impianto e che le stime di impatto relative alle concentrazioni ambientali di NOx/NO2, a parità di emissione, dipendono fortemente dalle assunzioni di stima adottate e dalle condizioni meteorologiche prevalenti;
CONSIDERATO che la modifica progettuale permetterà un significativo miglioramento delle emissioni per il parametro COT che passa dagli attuali 50 mg/Nm3 ai 30 mg/Nm3, come richiesto dalle BAT-AEL di settore. Anche dalla modellistica prodotta si verifica un miglioramento della ricaduta delle emissioni in qualità dell’aria; situazione confermata anche dalla modellistica sugli odori, che possono essere un indicatore correlato per tale parametro e che non evidenza criticità;
CONSIDERATO che come riporta il proponente nello SPA “i parametri TVOC e NOx sono, come noto, antagonisti nell’efficientamento della combustione: infatti, più la temperatura di fiamma è fredda (maggiore eccesso d’aria), minore è la concentrazione degli NOx prodotti, mentre l’innalzamento della temperatura di fiamma garantisce un maggior abbattimento del TVOC (con conseguente aumento della produzione di NOx)”;
VALUTATO che trattandosi di nuovo impianto per il quale non sono presenti misure di controllo o autocontrollo che possano definirne il reale “stato emissivo” allo stato attuale, si ritiene necessario che, in fase di rilascio dell’AIA, siano previsti controlli almeno mensili al fine di indagare le reali emissioni di NOx per una durata di almeno un anno dalla messa a regime dell’impianto; al termine di tale periodo di monitoraggio, in base ai risultati delle misurazioni effettuate, si valuterà eventualmente la possibilità di ridurre il limite di emissione per gli NOx;
CONSIDERATO che tra gli obiettivi dell’intervento è prevista “l’ottimizzazione dell’efficienza nell’uso delle risorse energetiche”, in fase di AIA dovranno essere dettagliate le scelte progettuali volte all’efficienza nell’uso delle risorse energetiche, partendo dalla tipologia di impianto prescelto (ad esempio il combustore rigenerativo a tre letti) fino alle eventuali scelte gestionali; si dovrà specificare se il dimensionamento dell’impianto prevede di raggiungere in alcune condizioni l’autotermia e fornire le caratteristiche dei flussi considerati (in termini sia qualitativi sia quantitativi con riferimento all’Allegato 5 (P&I) della documentazione), nonché le considerazioni effettuate (ad esempio in termini di tubazioni e impiantistica già esistente) che hanno portato alla definizione dei flussi da trattare nel rotoconcentratore o direttamente nel postcombustore;
CONSIDERATO che il postcombustore è stato dimensionato anche per il malfunzionamento del rotoconcentratore e visto che l’impianto di abbattimento esistente era comprensivo dell’impianto di emergenza su filtro a carboni attivi a rigenerazione esterna, in fase di rilascio dell’AIA dovranno essere chiarite le tipologie di emergenze che possono caratterizzare l’impianto in progetto e come nella progettazione se ne sia tenuto conto (individuando apprestamenti impiantistici o gestionali);
CONSIDERATO che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha inviato la relazione tecnica n. 246/2024 nella quale si evidenzia che, per l’istanza in parola, è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e che è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:
RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;”
ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, dell’intervento di adeguamento alle BAT dell’impianto di abbattimento delle emissioni convogliate approvato con Decreto A.I.A. n. 29 del 04/02/2022 (PAUR n. 7 del 09/02/2022), presso l’impianto di trattamento rifiuti sito nel Comune di Motta di Livenza (TV), presentato dalla società Centro Risorse S.r.l., in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/07/2024, sono state approvate nel corso della medesima seduta;
decreta
Cesare Lanna
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