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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 44 del 01 agosto 2024
Anas S.p.A. Lavori di ripristino danni e aumento resilienza per la messa in sicurezza della SS51 di Alemagna dalle colate detritiche in località Fadalto di Vittorio Veneto Realizzazione di gallerie artificiali (Progetto: ANAS-3- 2021 LN 145-2021-D-TV-300). Comune di localizzazione: Vittorio Veneto (TV). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D. Lgs. 152/06. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e DGR n. 568/18). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A., del progetto presentato da ANAS S.p.A. riguardante il ripristino danni e l'aumento della resilienza per la messa in sicurezza della SS51 di Alemagna dalle colate detritiche in località Fadalto di Vittorio Veneto (TV).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D. Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità, acquisita in data 10.04.2024 con prot. n.178953, e la documentazione successivamente trasmessa dal proponente, acquisita agli atti in data 12.04.2024, con prot. n. 182259;
VISTA l’Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del C.D.P.C (Capo Dipartimento della Protezione Civile), pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018 con cui sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell’emergenza causata dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre del 2018, in particolare l’art. 1 comma 3, che prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell’O.C.D.P.C. un Piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
PRESO ATTO che tra le opere da realizzare nell’ambito del suddetto Piano degli Interventi, veniva compreso l’intervento “Ripristino danni e aumento della resilienza per la messa in sicurezza della S.S. 51 "Alemagna" dalle colate detritiche in località Fadalto di Vittorio Veneto - OCDPC 558/2018”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019, con cui è stato stabilito che per la realizzazione di detti interventi le modalità operative sono quelle individuate dalla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
PRESO ATTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla seguente tipologia progettuale di cui all’Allegato II bis “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale”: Punto 2, lettera h), modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II bis, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi, dove la modifica è relativa ad un’opera riconducibile al punto 2, lettera c) del medesimo allegato II bis, rubricata “strade extraurbane secondarie di interesse nazionale”;
RICHIAMATO l’art. 4 comma 1, O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – così come modificata dalla O.C.D.P.C. n. 696 del 18 agosto 2020), che autorizza i Commissari Delegati e/o Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, alla realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di Ottobre 2018, e nel caso specifico:
VISTA la nota prot. n. 189686 del 17.04.2024, con la quale gli Uffici della U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvio del procedimento e dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 24.04.2024 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. sono pervenute le seguenti osservazioni:
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 22.05.2024, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto di richiedere al proponente delle integrazioni;
CONSIDERATO che la richiesta di integrazioni è stata formalizzata al proponente con nota della U.O. V.I.A. del 24.05.2024, n. 250484;
VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 259194 del 29.05.2024, con la quale la società proponente del progetto ha richiesto, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. la sospensione dei termini per un periodo di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni;
CONSIDERATO che con nota 278394 del 10.06.2024, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno comunicato il nuovo termine per la trasmissione delle integrazioni;
CONSIDERATO che il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa con nota acquisita in data 12.07.2024 con n. 351073;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
VISTA la nota degli uffici della U.O. VAS, VINCA e NUVV, con cui è stata trasmessa l’istruttoria n. 170/2024 del 07.05.2024 relativa alla valutazione di incidenza;
CONSIDERATO che tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;
CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., nella seduta del 31.07.2024, sulla base delle valutazioni di seguito riportate:
VISTO il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 19;
TENUTO CONTO dei criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale, la documentazione progettuale e la documentazione integrativa trasmessa;
PRESO ATTO l’intervento consiste nella realizzazione di opere a protezione del tratto della SS 51 “Alemagna”, compreso tra le progressive kilometriche da km 20+090 a km 21+750, in località Fadalto nel comune di Vittorio Veneto, poiché tale tratto stradale è soggetto a fenomeni di colata detritica provenienti dal versante ovest del Monte Millifret;
PRESO ATTO che le opere sono costituite da:
PRESO ATTO che le barriere paramassi di versante e le barriere paradetrito costituiscono parte di un primo stralcio funzionale dei lavori necessari alla messa in sicurezza la S.S.51 “Alemagna”;
PRESO ATTO che per la realizzazione delle opere nel loro complesso, sono previsti circa 990 giorni, di cui 300 per la realizzazione del primo stralcio funzionale;
CONSIDERATO che, nell'analisi dell'impatto acustico del traffico stradale - sia prima che dopo l'intervento - la situazione rimane invariata, in quanto il tracciato della strada non subisce modifiche;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda il rumore in fase di cantiere, in base alla documentazione fornita, potrebbero verificarsi superamenti dei limiti sia nel periodo diurno che in quello notturno, rendendo necessaria la richiesta di una deroga ai limiti per l'attività temporanea di cantiere;
RITENUTO che, considerata l'entità dei potenziali superamenti, sia comunque verosimile che l'adozione delle misure di mitigazione proposte consenta di rientrare nei limiti normativi;
RITENUTO necessario che durante l’attività di cantiere il proponente debba adottare puntualmente le opportune misure di mitigazione previste dallo stesso nella “Relazione Studio Acustico”;
VALUTATO che, in relazione al possibile disturbo arrecato dagli interventi sull’ambiente di vita, sulla base della documentazione presentata la componente vibrazionale possa ritenersi trascurabile;
RITENUTO che nel caso sia necessario prevedere un impianto di impianto di illuminazione esterna (per esempio nei tratti prima e dopo la singola galleria) il proponente dovrà presentare in fase autorizzativa il progetto illuminotecnico redatto secondo le disposizioni della Legge Regionale n. 17 del 07 agosto 2009 Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici;
CONSIDERATO che, per gli eventuali impianti di illuminazione esterna di cantiere dovrà essere rispettato quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, lettera f) della L.R. Veneto n. 17/09 (le installazioni temporanee per l’illuminazione di cantieri devono comunque essere realizzate secondo le prescrizioni di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a) ovvero dovrà essere nulla l’emissione verso l’alto del flusso luminoso degli apparecchi di illuminazione);
CONSIDERATO che in relazione alla materia della gestione delle terre e rocce da scavo la documentazione presentata si ritiene sufficiente;
CONSIDERATO che prima dell’inizio dei lavori sarà necessario dare seguito agli adempimenti previsti dal DPR 120/2017 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, attraverso l’applicativo web disponibile sul sito istituzionale di ARPAV;
CONSIDERATO che per quanto riguarda la matrice atmosfera, si ritiene che il proponente abbia risposto esaustivamente alle richieste di integrazioni, riportando i dati utili a ripercorrere le stime del tasso emissivo per ognuna delle lavorazioni previste, argomentando adeguatamente l’approccio cautelativo adottato e riportando in modo dettagliato e su mappe l’ubicazione dei cantieri previsti e di tutti i recettori sensibili presenti nell’intorno dell’area, con le loro rispettive distanze sia dai cantieri che dai lotti in cui si prevede vengano effettuati i lavori;
CONSIDERATO che in fase di cantiere le misure di mitigazione costituiscono una condizione indispensabile per conseguire il rispetto dei valori di emissione di PM10 di cui alle valutazioni effettuate nello Studio Preliminare Ambientale, tenendo in massima considerazione le potenziali emissioni pulverulente che possono impattare sui recettori sensibili più vicini;
RITENUTO necessario che il proponente applichi puntualmente le buone pratiche di gestione ambientale e opere di mitigazione previste al paragrafo 11.5 dello Studio Preliminare Ambientale, rev. Giugno 2024, prevedendone l’inserimento in sede di gestione ambientale del cantiere;
CONSIDERATO che per quanto riguarda gli aspetti viabilistici, il proponente ha integrato i documenti in maniera soddisfacente rispondendo alle richieste di integrazioni ed evidenziando che verranno posti in opera tutti gli accorgimenti atti a minimizzare gli impatti derivanti dalla presenza del cantiere;
CONSIEDERATO che le integrazioni fornite dal proponente hanno consentito di appurare nello specifico che:
PRESO ATTO che il proponente ha dichiarato: “Nella successiva fase di progettazione o prima dell’avvio dei lavori, saranno stipulati degli accordi tra l’Anas, la Società Autostrade e i comuni coinvolti, per una esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, tra gli svincoli di Vittorio Veneto Nord e Fadalto Lago S. Croce, esclusivamente per i residenti dei comuni coinvolti”;
CONSIDERATO che in fase di predisposizione di tali accordi, vista l’assenza di strade alternative, si dovrà valutare l’opportunità della possibile esenzione del pagamento a tutti gli utenti in entrata/uscita tra i due caselli;
RITENUTO che nelle successive fasi progettuali debbano essere garantite le seguenti azioni finalizzate a garantire la funzionalità e a migliorare ulteriormente l’efficienza del cantiere, per quanto attiene gli aspetti viabilistici:
PRESO ATTO della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza, con le seguenti prescrizioni (istruttoria n. 170/2024 del 07.05.2024):
RITENUTO che nelle successive fasi autorizzative dovranno essere, inoltre, recepite le indicazioni fornite:
VISTI i pareri pervenuti e considerati gli approfondimenti svolti in sede istruttoria in relazione alla valutazione degli impatti ambientali, eseguita anche sulla base di specifiche previsioni modellistiche;
ha espresso all’unanimità dei presenti (assenti il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A. ed il rappresentante di Veneto Innovazione S.p.A), parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha evidenziato che il progetto non genera impatti ambientali significativi negativi,
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 31.07.2024, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
decreta
Cesare Lanna
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