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Bur n. 105 del 06 agosto 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 222 del 22 luglio 2024

Alto Trevigiano Servizi S.p.A. (A.T.S.) - Impianto di depurazione di Paese sito in via Brondi, Comune di Paese (TV) Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 191 del 27/07/2022. Aggiornamento valori limite di emissione per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) ed integrazione delle modalità di monitoraggio delle medesime sostanze.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede ad aggiornare i valori limite di emissione provvisori fissati per le sostanze PFAS al punto 6.4 del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 191 del 27/07/2022 con integrazione delle modalità di monitoraggio delle medesime sostanze .

Il Direttore

VISTO il proprio Decreto (DDR) n. 191 del 27/07/2022 recante ad oggetto “Alto Trevigiano Servizi S.p.A. - Impianto di depurazione di Paese sito in via Brondi, Comune di Paese (TV). Rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame con valenza di rinnovo per l’attività individuata al punto 5.3 a) dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.”;

VISTO il proprio DDR n. 281 del 12/10/2022 di approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rev. 03 del 25/08/2022 e modifica del punto 6.2 del summenzionato DDR n. 191/2022;

ATTESO che al punto 6.4 del DDR n. 191/2022 sono stati fissati, in via provvisoria, i valori limite allo scarico per le sostanze perfluoroalchiliche (di seguito PFAS);

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 6.12 del medesimo provvedimento, è esplicitamente prevista la possibilità di aggiornare, alla luce degli esiti di ciascun anno di monitoraggio e ove necessario, i valori fissati al sopra richiamato punto 6.4;

VISTI gli esiti dei 6 monitoraggi effettuati dalla ditta, con cadenza trimestrale, nel corpo idrico recettore, sia a monte che a valle dello scarico dell’impianto di cui trattasi, finalizzati a verificare lo stato qualitativo dello stesso corpo idrico con particolare riferimento ai PFAS;;

VISTI gli esiti della verifica di conformità annuale per l'ottemperanza ai valori provvisori allo scarico per le sostanze PFAS trasmessa da ARPAV con nota prot. n. 2023 - 0103391 del 22/11/2023;

RAMMENTATO che l’impianto di cui trattasi ritira, con un quantitativo massimo annuale autorizzato di 150.000 Mg/anno, diverse tipologie di rifiuti, tra cui i percolati di discarica, e che, tra le sostanze pertinenti in essi presenti, come dichiarato dallo stesso gestore, sono ricomprese anche le sostanze PFAS;

DATO ATTO che attualmente presso l’impianto non è presente alcun specifico presidio per l’abbattimento delle sostanze PFAS, né il gestore ha sinora avanzato istanze e/o proposte in tal senso;

PRESO ATTO delle evidenze scientifiche sulle problematiche associate alla presenza di PFAS nell’ambiente ed in particolare che le stesse rientrano tra le sostanze organiche persistenti e bioaccumulabili;

CONSIDERATA la correlazione rilevata dagli esiti del monitoraggio effettuato tra la presenza dei PFAS nel corpo idrico e quella allo scarico dell’impianto;

ATTESO che il punto 6.11 del decreto n. 191/2022 sottolinea la necessità di conseguire in prospettiva i limiti di performance tecnologica individuati nel parere dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) n. 9819 del 06.04.2016;

CONSIDERATO che l’effluente del depuratore di cui trattasi viene scaricato nel canale Brondi che si immette successivamente nel fiume Sile, ovverosia in un corpo idrico utilizzato, tra gli altri, anche come fonte di approvvigionamento idropotabile;

VISTO il D. Lgs. n. 18/2023, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” con cui è stato introdotto su tutto il territorio nazionale l’obbligo di ricercare nelle acque destinate al consumo umano, tra gli altri, anche i composti PFAS, per i quali il legislatore ha individuato specifici valori limite;

RITENUTO necessario, pertanto, nel rispetto del principio dell’azione preventiva cui si deve conformare l’azione ambientale degli enti pubblici, rivedere gli specifici valori allo scarico per i composti PFAS;

VISTA la nota prot. n. 0281194 del 11/06/2024, con cui gli uffici regionali competenti hanno comunicato, sulla base delle motivazioni sopra riassunte, l’avvio del procedimento d’ufficio ai sensi della Legge 241/90 ss.mm.ii. per l’aggiornamento dei valori limite di emissione provvisori fissati per le sostanze PFAS al punto 6.4 del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 191 del 27/07/2022 con contestuale indizione, in forma simultanea ed in modalità sincrona, della Conferenza di Sevizi decisoria ai sensi dell’art. 14-bis, comma 7, della Legge n. 241/90 per il giorno 28/06/2024;

CONSIDERATO che, come risulta nel verbale trasmesso con nota regionale prot. n. 355414 del 16.07.2024, la Conferenza di Servizi, nella seduta di cui sopra, all’unanimità dei presenti (Regione, Provincia di Treviso, Consiglio di Bacino “Veneto Orientale” e Comune di Paese), si è espressa favorevolmente alla modifica ed aggiornamento del succitato DDR n 191/2022 s.m.i.;

PRESO ATTO in particolare che la Conferenza di Servizi si è determinata per la modifica del dispositivo del DDR n 191 del 27/07/2022 s.m.i. aggiornando i valori limite provvisori allo scarico per le sostanze PFAS di cui al punto 6.4 del DDR n. 191/2022 come di seguito riportato:

Parametro

U.M.

VSA

PFOS

ng/l

30

PFOA

ng/l

500

PFBA

ng/l

500

PFBS

ng/l

500

PFPeA

ng/l

500

PFHxA

ng/l

500

HFPO-DA

ng/l

100

cC6O4

ng/l

100

Somma altri PFAS (PFNA, PFDeA, PFHpA, PFUnA, PFHxS, PFDoA)

ng/l

500

 

PRESO ATTO altresì che la Conferenza di Servizi ha ritenuto di dovere integrare come segue le modalità di monitoraggio delle sostanze PFAS:

  • Il monitoraggio delle sostanze PFAS nelle diverse matrici liquide per le quali viene effettuato (ivi compresa l’acqua campionata a monte e a valle dello scarico nel corpo recettore) deve essere integrato con tutte le sostanze considerate per la determinazione del parametro “Somma di PFAS” come individuato dal D.Lgs. n. 18/2023, nonché con i parametri 4:2-FTS (4:2-FluoroTelomerSulfonate) e 8:2-FTS (8:2-FluoroTelomerSulfonate).
  • Il monitoraggio della frazione liquida dei rifiuti a valle dei pretrattamenti e prima dell’immissione nella vasca di omogeneizzazione C2, previsto dal punto 5.4 del DDR n. 191/2022, è integrato con le sostanze PFAS di cui al punto 6.4 del DDR n. 191/2022 ed al precedente punto.
  • Il Gestore è tenuto a formulare una specifica proposta per l’estensione, ove necessario, della determinazione dei PFAS anche ad altri rifiuti in ingresso, con particolare riferimento ai rifiuti riconducibili ai codici EER 190812 e 190599.
  • Il Gestore è tenuto a trasmettere a Regione ed ARPAV i verbali di campionamento ed i rapporti di prova relativi alle determinazioni delle sostanze PFAS effettuate sull’acqua campionata a monte e a valle dello scarico nel corpo idrico recettore.

RITENUTO necessario prescrivere al Gestore, come stabilito dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi del 28/06/2024, la trasmissione – entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento – di una nuova versione del PMC che recepisca le disposizioni di cui sopra.

DATO ATTO che alla succitata Conferenza di Servizi era presente anche l’ARPAV, che ha condiviso le prescrizioni votate dagli Enti competenti, con particolare riferimento alle modifiche richieste al PMC.

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED).

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”.

VISTO il Decreto Legislativo n. 18 del 23/02/2023, “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16/04/1985 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e ss.mm.ii..

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e ss.mm.ii..

decreta

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Di aggiornare i valori limite provvisori allo scarico per le sostanze PFAS stabiliti al punto 6.4 del DDR n. 191/2022 come di seguito riportato:

Parametro

U.M.

VSA

PFOS

ng/l

30

PFOA

ng/l

500

PFBA

ng/l

500

PFBS

ng/l

500

PFPeA

ng/l

500

PFHxA

ng/l

500

HFPO-DA

ng/l

100

cC6O4

ng/l

100

Somma altri PFAS (PFNA, PFDeA, PFHpA, PFUnA, PFHxS, PFDoA)

ng/l

500

 

3. Di integrare come segue le modalità di monitoraggio delle sostanze PFAS:

3.1. Il monitoraggio delle sostanze PFAS nelle diverse matrici liquide per le quali viene effettuato (ivi compresa l’acqua campionata a monte e a valle dello scarico nel corpo recettore) deve essere integrato con tutte le sostanze considerate per la determinazione del parametro “Somma di PFAS” come individuato dal D. Lgs. n. 18/2023, nonché con i parametri 4:2-FTS (4:2-FluoroTelomerSulfonate) e 8:2-FTS (8:2-FluoroTelomerSulfonate).

3.2. Il monitoraggio della frazione liquida dei rifiuti a valle dei pretrattamenti e prima dell’immissione nella vasca di omogeneizzazione C2, previsto dal punto 5.4 del DDR n. 191/2022, è integrato con le sostanze PFAS di cui ai punti 2 e 3.1.

3.3. Il Gestore è tenuto a formulare una specifica proposta per l’estensione, ove necessario, della determinazione dei PFAS anche ad altri rifiuti in ingresso, con particolare riferimento ai rifiuti riconducibili ai codici EER 190812 e 190599.

3.4. Il Gestore è tenuto a trasmettere a Regione ed ARPAV i verbali di campionamento ed i rapporti di prova relativi alle determinazioni delle sostanze PFAS effettuate sull’acqua campionata a monte e a valle dello scarico nel corpo idrico recettore.

4. Di prescrivere al Gestore la trasmissione – entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento – di una nuova versione del PMC che recepisca le disposizioni di cui al succitato punto 3.

5. Di lasciare invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale impartite con DDR n. 191/2022, come modificato dal successivo DDR n. 281/2022.

6. Di dare atto che, con il presente provvedimento, deve ritenersi concluso il procedimento d’ufficio avviato con la nota regionale n. 0281194 del 11/06/2024, richiamata nelle premesse.

7. Di comunicare il presente provvedimento alle società Alto Trevigiano Servizi S.p.A. (A.T.S.), al Comune di Paese, alla Provincia di Treviso, ad A.R.P.A.V. e al Consiglio di Bacino “Veneto Orientale”.

8. Di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

9. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

Paolo Giandon

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