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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 43 del 16 luglio 2024
SUINAL di Merlo Luigi Ampliamento allevamento suinicolo. Comune di localizzazione: Roncade (TV). Comune interessato: Quarto d'Altino (VE). Procedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. e DGR n. 568/2018). Adozione del provvedimento non favorevole di compatibilità ambientale e conclusione del procedimento autorizzatorio unico regionale.
Con il presente atto, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si adotta il provvedimento non favorevole di VIA per il progetto di ampliamento dell'allevamento suinicolo, da realizzarsi nel Comune di Roncade (TV), presentato dalla società SUINAL di Merlo Luigi e la conseguente conclusione del procedimento autorizzatorio unico regionale. Principali riferimenti: - istanza presentata da SUINAL di Merlo Luigi acquisita al protocollo in data 03/01/2023 con prot. n. 3214; - comunicazione di avvio del procedimento con nota prot. n. 200178 del 13/04/2023; - parere non favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A. n. 235 del 08/05/2024; - verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA del 08/05/2024.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui alla lettera ac) dell’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006;
VISTA l’istanza acquisita agli atti con prot. n. 3214 del 03/01/2023, con la quale la società SUINAL di Merlo Luigi (sede legale: Cittadella (Pd), Via Muri d’Orsato 38; C.F. (omissis)- P.IVA: 02201270283), ha richiesto, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l’attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
PRESO ATTO che, in allegato all’istanza il proponente ha provveduto a depositare presso la U.O. Valutazione di Impatto Ambientale lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio del progetto (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 4/2023);
CONSIDERATO che il progetto riguarda il progetto di ampliamento di un allevamento di suini con realizzazione di nuovi fabbricati rurali e di nuove vasche fuori terra per lo stoccaggio dei reflui zootecnici, con un aumento di superficiale dagli attuali 25.154 m2 a 69.235 m2 e un aumento di potenzialità da 1279 a 5428 scrofe;
VISTE la nota prot. n. 239526 del 20/01/2023 con la quale la U.O. Valutazione di Impatto Ambientale ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ed alla richiesta di verifica documentale di cui all’art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTE le richieste di documentazione integrativa pervenute agli uffici dell’Unità Organizzativa VIA della Regione a seguito della nota prot. n. 239526 del 20/01/2023, da parte dei seguenti enti:
VISTA la nota prot. n. 112408 del 28/02/2023, con cui i competenti Uffici della Regione Veneto, a seguito della verifica formale, hanno fatto richiesta di completamento della documentazione progettuale al proponente, il quale ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con PEC del 29/03/2023, acquisita al protocollo regionale con prot. nn. 172930, 172942, 172964, 172982, 172993, 172999, 173012 e 173023.
VISTA la nota prot. n. 200178 del 13/04/2023, con cui l’Unità Organizzativa VIA, ritenuta conclusa la fase di verifica della completezza documentale prevista dal comma 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha comunicato l’avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l’avviso al pubblico di cui all’art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/05/2023 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
VISTA la nota acquisita al protocollo regionale n. 239526 del 04/05/2023, con cui la società SUINAL ha comunicato di aver effettuato la presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4/16 e ss.mm.ii., in data 27/04/2023 presso la sala consiliare del Comune di Roncade e in data 26/04/2023 presso il centro civico del Comune di Quarto d’altino;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 (30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico) e ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii sono pervenuti i seguenti pareri/osservazioni tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulati dai seguenti soggetti:
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/05/2023 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria congiuntamente alle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota del 13/06/2023 prot. n. 318155;
TENUTO CONTO che la società proponente ha richiesto con nota del 27/06/2023 (ricevuta con prot. n. 343909) la proroga di 180 giorni del termine fissato per la presentazione delle integrazioni richieste con nota regionale del 13/06/2023 e che la U.O. V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 363880 del 06/07/2023, la presa d’atto delle motivazioni addotte dalla società e la concessione della proroga richiesta;
PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta in data in data 04/12/2023 (acquisita con prot. nn. 644836, 644842 e 644851) e in data 05/12/2023 (acquisita con prot. n. 648423);
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, dal ricevimento della documentazione integrativa è stata avviata una nuova consultazione del pubblico (15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico) e ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. sono pervenute osservazioni e pareri dai seguenti soggetti:
CONSIDERATO che nel corso dell’istruttoria sono pervenuti i pareri espressi dai seguenti enti:
VISTA la nota prot. n. 4194 del 04/01/2024 con la quale è stata convocata la conferenza di servizi di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’acquisizione dei titoli i richiesti dal Proponente, in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha effettuato in data 25/01/2024 un sopralluogo tecnico presso l’area in cui si intende realizzare l’impianto con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate, preceduto da un incontro tecnico presso la sede del Comune di Roncade;
PRESO ATTO che la U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha comunicato con nota prot. n. 110953 del 04/03/2024 il rinvio della conferenza di servizi di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla DGR n. 568/2018, precedentemente convocata per il 15/03/2024, per necessità istruttorie connesse alla valutazione delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione delle integrazioni inviate dal proponente;
CONSIDERATO che in data 10/04/2022 si è svolta l’inchiesta pubblica, in modalità integralmente telematica, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 4/2016;
VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 26 del 25/01/2024 trasmessa dalla competente U.O. Commissioni VAS Vinca e NUVV nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, sia possibile dichiarare “una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017”;
VISTO il parere n. 235 del 08/05/2024, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 08/05/2024, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto di “Ampliamento allevamento suinicolo”, dell’impianto situato nel Comune di Roncade (TV), presentato dalla società SUINAL di Merlo Luigi, per le motivazioni illustrate nel parere stesso e dando atto degli esiti della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale;
CONSIDERATO il verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 08/05/2024, le cui risultanze sono state approvate seduta stante;
CONSIDERATO che la U.O. Valutazione di Impatto Ambientale, con nota prot. n. 238673 del 17/05/2024, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e che allo scadere del termine posto nella succitata nota il proponente non ha inviato proprie osservazioni in merito;
TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, conclusivo dell’endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, è adottato dal Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 568/2018, “la conferenza di servizi potrà determinarsi in ordine al rilascio del provvedimento di VIA, solo in caso di espressione di parere favorevole da parte del Comitato VIA” e pertanto in caso di espressione di parere non favorevole la medesima non ha luogo;
CONSIDERATO che il provvedimento non favorevole di VIA costituisce anche diniego dell’istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, attivata dalla società SUINAL di Merlo Luigi;
decreta
Cesare Lanna
(seguono allegati)
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