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Bur n. 96 del 19 luglio 2024


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 113 del 17 luglio 2024

Stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini), ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione a Doc Arcole Pinot grigio, della vendemmia 2024. Legge n. 238/2016 art. 39, comma 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Arcole per quanto riguarda l’attivazione, della misura di gestione dell’offerta, dello stoccaggio per Doc Arcole – Pinot grigio per la vendemmia 2024, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17/12/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO la legge 12/12/2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l’art. 39, comma 4, secondo cui su proposta, dei consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 41 della stessa legge, sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, le regioni possono stabilire la regolamentazione dello stoccaggio dei vini;

VISTO il DM del 9 febbraio 2022 pubblicato in GU n. Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2022, con cui è stato rinnovato il riconoscimento al Consorzio tutela vini Doc Arcole (nel seguito solo Consorzio) e l’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41 commi 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la Doc Arcole;

ACQUISITA la nota, prot. regionale n. 317067 del 1/07/2024 (integrata con nota prot. 319704 del 02/07/2024) con la quale il Consorzio, ai sensi dell’art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016, chiede l’attivazione della misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione a Doc Arcole – Pinot grigio provenienti dalla vendemmia 2024 con esclusione delle produzioni a certificazione biologica e che a carico del detentore del prodotto, sia mantenuta la tracciabilità delle produzioni SQNPI, al fine di un eventuale loro diverso trattamento, nella fase di svincolo dello stoccaggio;

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

  • l’estratto verbale del Consiglio del di amministrazione del 25 giugno 2024;
  • la relazione tecnico economica di accompagnamento alla richiesta formulata dal Consorzio in cui viene descritta la congiuntura relativa alla Doc Arcole Pinot grigio;
  • le posizioni espresse dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative;

CONSTATATO che dall’analisi della relazione tecnico economica, risulta necessaria l’adozione del provvedimento di stoccaggio richiesto dal Consorzio;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 90 del 05 luglio 2024, non sono pervenute osservazioni in merito;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

decreta

  1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
  2. di accogliere, la proposta avanzata con nota prot. regionale n. 317067 del 1/07/2024 dal Consorzio Doc Arcole attivando la misura dello stoccaggio, fino alla data del 31/12/2025, delle produzioni (uve, mosti e vini) della varietà Pinot grigio idonee alla rivendicazione a DOC Arcole Pinot grigio ottenibili dalla vendemmia 2024, eccedenti le 14 t/ha fino alla produzione massima consentita di 15 t/ha
  3. di stabilire che
  • sono escluse dalla misura dello stoccaggio le produzioni destinate DOC Arcole Doc Pinot Grigio oggetto di certificazione biologica;
  • a carico del detentore del prodotto sia mantenuta la tracciabilità delle produzioni SQNPI al fine di un eventuale loro diverso trattamento nella fase di svincolo dello stoccaggio;
  1. di stabilire che, i quantitativi di prodotto atto a DOC Arcole Pinot grigio, oggetto di stoccaggio, possono essere in qualsiasi momento svincolati dalla misura dello stoccaggio a seguito di riclassificazione, effettuata dal detentore del prodotto;
  2. di stabilire che, prima della conclusione del periodo di validità della misura attivata, ovvero 31/12/2025, il Consorzio presenterà alla competente Amministrazione richiesta di svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio obbligatorio ai fini di una sua designazione a Doc Arcole Pinot grigio o di riclassificazione parziale o totale;
  3. di comunicare il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti, all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), all’Organismo di controllo Siquria spa e al Consorzio tutela vini Doc Arcole;
  4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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