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Materia: Appalti
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 340 del 05 giugno 2024
Affidamento diretto, previa trattativa diretta sul Mepa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di "Supporto per la gestione finanziaria di Superstrada Pedemontana Veneta". CUP H51B03000050009 CIG B1A64D4AD8 - CPV 79412000-5. Decreto a contrarre e contestuale affidamento e impegno di spesa.
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento diretto in Mepa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, e relativo impegno di spesa del servizio di "Supporto per la gestione finanziaria di Superstrada Pedemontana Veneta" alla società KPMG ADVISORY S.P.A. con sede legale in Via Vittor Pisani, 27 20124 Milano - P.IVA 04662680158.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
CONSIDERATO CHE con la fine dei lavori e la conseguente chiusura della fase di costruzione dell’opera ed il passaggio alla fase di gestione della stessa, si ravvisa la necessità di un supporto specialistico di tipo economico-finanziario in tale fase di esercizio di Superstrada Pedemontana Veneta;
VERIFICATO CHE l’importo a base di gara per l’affidamento del servizio in argomento è stato stimato in euro 95.000,00 Iva ed eventuali oneri previdenziali esclusi;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: … “ b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;
CONSIDERATO CHE
PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo al presente affidamento;
DATO ATTO che il sottoscritto Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti , in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, approvato con DGR n. 38 del 28.01.2014 né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 35 – bis del D.lgs. n. 165/2001;
ATTESO che il recente D.lgs. n. 36/2023 nella sua parte II prevede la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e in particolare all’art. 25 prevede l’utilizzo da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di piattaforme digitali per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
PRESO ATTO che secondo l’art. 37, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 sono inseriti nel Programma Triennale di acquisti di beni e servizi gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’art. 50, comma 1, lett. b) del medesimo D.Lgs., e che pertanto non si è reso necessario inserire nella programmazione regionale la presente procedura;
PRESO ATTO che nell'ambito del MEPA è istituita la possibilità di utilizzare lo strumento denominato "Trattativa Diretta" (TD), che si configura come una modalità di negoziazione semplificata, rivolta ad un unico operatore economico;
ATTESO che si è ritenuto di procedere con richiesta di offerta a una singola ditta, la Società KPMG ADVISORY S.P.A., individuata sulla base della specifica esperienza in materia ed un elevato grado di specializzazione e qualifica professionale in relazione al servizio richiesto;
PRESO ATTO che l’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individui l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;
DATO ATTO che secondo quanto previsto nel richiamato art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 gli elementi essenziali del contratto e i criteri di scelta dell’operatore economico sono così individuati:
PRECISATO che la modalità attraverso la quale il fornitore deve presentare la sua offerta è quella del "Prezzo a Corpo";
RILEVATO che
PRESO ATTO che nel termine stabilito del 17.05.2024 l’operatore economico sopra richiamato ha risposto alla richiesta di trattativa presentano l’offerta (numero di partecipazione 1391102) per un importo pari ad euro 95.000,00 al netto di Iva;
RITENUTA l’offerta congrua e conveniente in relazione alla natura e qualità della fornitura da affidarsi rispetto alle condizioni di mercato;
PRESO ATTO inoltre che:
PRESO ATTO che l’obbligazione è perfezionata contestualmente all’adozione del presente atto;
DATO ATTO che alla spesa complessiva di euro 115.900,00, pari a euro 95.000,00 oltre Iva 22%, come sopra specificato, si farà fronte con le risorse del capitolo di spesa n. 103538 “Azioni Regionali per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta – Acquisto di Beni e Servizi (Art. 13, L.R.29/12/2017, n.45)”, art. 16 “Prestazioni professionali e specialistiche”, codice al V^ livello del Piano dei Conti: U.1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.” - Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – Programma 1005 “ Viabilità e Infrastrutture Stradali” del Bilancio di Previsione 2024-2026 esercizio finanziario 2024;
RITENUTO quindi necessario impegnare la somma di euro 115.900,00 a favore della Società KPMG ADVISORY S.P.A. con sede in Milano, via Vittor Pisani, 27, C.F. e P.IVA. 04662680158 Anagrafica: 00091320 e procedere con le scritture contabili secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell’Allegato A contabile del presente atto, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 e rilevato che non sussistono rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto in quanto le attività non sono svolte all’interno delle proprie strutture, ne consegue che non è necessario procedere alla redazione del DUVRI da parte della stazione appaltante e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
TENUTO CONTO che, in conformità agli atti di gara, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni pari al 5% dell’importo contrattuale e valida per tutta la durata del servizio secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 4, ultima parte, del D.Lgs. 36/2023;
VISTI
ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Marco d'Elia
Allegati (omissis)
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