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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 97 del 02 luglio 2024
Definizione dell'elenco dei farmaci correlati alle patologie cronico-invalidanti di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa farmaceutica.
Con il presente provvedimento, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dalla partecipazione al costo della spesa farmaceutica, si definisce l’elenco dei farmaci correlati alle patologie cronico-invalidanti ai sensi del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, aggiornando il codice Anatomico - Terapeutico - Chimico (ATC) dei farmaci lattulosio e lattitolo correlati all’esenzione n. 008, nonché, in correlazione all’esenzione n. 063, inserendo il codice ATC del farmaco dienogest ed escludendo quello del farmaco noretisterone.
Il Direttore generale
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6 del 21 gennaio 2003 “Nuove modalità di compartecipazione alla spesa farmaceutica” nella parte in cui è stata prevista l'esenzione dal pagamento dalla quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica, a favore, tra gli altri, dei “Soggetti in possesso di esenzione per patologia”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 475 del 28 febbraio 2003 “D.G.R. n.6 del 21 gennaio 2003: modifica ed integrazioni. Attestazione esenzione per reddito ISEE” nella parte in cui limita la possibilità di pluriprescrizione, a favore dei pazienti esenti per patologia cronico invalidante, ai soli farmaci correlati alla patologia stessa.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” che ha modificato ed integrato l’elenco dei codici di esenzione delle patologie cronico-invalidanti riconosciute;
VISTO il proprio Decreto n. 22 del 11 marzo 2023 “Definizione dell’elenco dei farmaci correlati all’elenco delle patologie cronico-invalidanti di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dalla partecipazione al costo della spesa farmaceutica. Aggiornamento”, con il quale è stato, da ultimo, ridefinito l’elenco dei farmaci correlati alle patologie cronico-invalidanti di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1462 del 27 novembre 2023 “Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci: rinnovo e aggiornamento delle funzioni e della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) per il triennio 2023-2026. Aggiornamento delle funzioni delle Commissioni Terapeutiche Aziendali/Sovraziendali”, che attribuisce alla CTRF, tra gli altri, il compito di “individuare e proporre all’Area Sanità e Sociale azioni di miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva e controllo della spesa”;
CONSIDERATO la necessità di ridefinire l’elenco dei farmaci correlati ai codici di esenzione per patologia cronica e invalidante, di cui all’allegato A del citato Decreto n. 22/2023, tenuto conto che:
ESAMINATO l’elenco dei Farmaci correlati alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza farmaceutica e alla pluriprescrizione, licenziato dalla CTRF, ai sensi della DGR n. 1462/2023, nella seduta del 18.06.2024, come da verbale agli atti della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici;
PRESO ATTO, altresì, che la sopra richiamata DGR n. 1462/2023 stabilisce che i pareri della CTRF siano inoltrati al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, ai fini dell’adozione dei relativi provvedimenti, per il controllo sulla coerenza, di detti pareri, con le attività di programmazione regionale, nonché per le ricadute economiche ed organizzative degli stessi;
RITENUTO il citato elenco dei Farmaci correlati alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza farmaceutica e alla pluriprescrizione, Allegato A al presente provvedimento, coerente con la programmazione regionale e con i sopraggiunti nuovi elementi sopra richiamati;
DATO ATTO che le prescrizioni dei farmaci di cui al citato Allegato A devono comunque avvenire nel rispetto delle indicazioni terapeutiche registrate e delle eventuali limitazioni alla rimborsabilità definite da AIFA;
decreta
Massimo Annichiarico
(seguono allegati)
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