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Materia: Turismo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 174 del 01 luglio 2024
Modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività, (SCIA) da presentare al Comune tramite il SUAP, per le strutture ricettive all'aperto: campeggi e villaggi turistici. Art. 33 L.R. n. 11/2013. Revoca del Decreto Direzione Turismo n.128 del 31 maggio 2019. D.lgs n. 222/2016. Intesa del 4 aprile 2024 tra lo Stato e le Regioni (rep. atti n. 38/CU).
Si approva, a seguito di intesa del 4 aprile 2024 tra lo Stato e le Regioni, per consentire l’interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni, il nuovo modello regionale per segnalare l’inizio dell’attività (SCIA) delle strutture ricettive all’aperto: campeggi e villaggi turistici, ai Comuni, tramite lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) e si revoca il precedente modello regionale di SCIA.
Il Direttore
PREMESSO CHE
- in attuazione sia dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, sia dei principi dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi, sia dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, il Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” ha precisato quali attività sono oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e ha introdotto le conseguenti disposizioni normative di coordinamento;
- in attuazione del citato D.Lgv. n.222/2016, Sez.I Tabella A, il Decreto del Direttore della Direzione Turismo n.128 del 31 maggio 2019, per consentire l’interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni, ha approvato un modello regionale per segnalare l’inizio dell’attività (SCIA) delle strutture ricettive: campeggi e villaggi turistici, da presentare ai Comuni, tramite lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP);
- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, all’articolo 15, ha modificato l’articolo 24, comma 3, del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il citato comma 3 dell’art. 24 del D.L. n.90/2014 e s.m.i. dispone che il Governo, le Regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni;
- il citato comma 3 dell’art. 24 del D.L. n.90/2014 e s.m.i. dispone, inoltre, che le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese;
- in data 11 maggio 2022 è stato adottato l’aggiornamento dell’Agenda per la semplificazione per il periodo 2022-2026, con l’intesa (rep. atti n. 70/CU), tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e province autonome, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- in data 4 aprile 2024 è stata adottata l’intesa, (rep. atti n. 38/CU), ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, concernente la nuova modulistica standardizzata, approvata dal Tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione, comprendente anche il nuovo modello di SCIA da presentare al Comune tramite il SUAP, per le strutture ricettive all’aperto;
DATO ATTO CHE
- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture ricettive, tra le quali anche le strutture ricettive all’aperto: campeggi e villaggi turistici;
- l’articolo 33 della L.R. n. 11/2013 prevede che chiunque intende esercitare un’attività ricettiva, dopo aver ottenuto la classificazione della struttura, ai sensi dell’articolo 32 della citata L.R., presenta al Comune, nel cui territorio è ubicata la suddetta struttura, la segnalazione certificata di inizio attività, SCIA, su modello regionale, ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990;
- la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 11/2013 con DGR n. 1000 del 2014 e con DGR n. 1001 del 2014, e loro successive modifiche ed integrazioni, ha disciplinato i requisiti di classificazione delle strutture ricettive all’aperto, nonché alcuni aspetti procedimentali connessi, attribuendo al Direttore della Direzione regionale Turismo l’approvazione, con proprio Decreto, del modello regionale di SCIA;
- la copia della SCIA, ai sensi del comma 11 dell’art. 34 della l.r. n. 11/2013, deve essere esposta in modo visibile al pubblico nella struttura ricettiva;
- il modello di SCIA contiene i dati per individuare il titolare della struttura ricettiva, i relativi requisiti morali previsti dalle leggi statali, la localizzazione e le principali caratteristiche della struttura ricettiva classificata che ne consentano l’esercizio, nonché il relativo periodo di apertura al pubblico, in conformità agli articoli 31, 32, 33 e 34 della L.R. n. 11/2013;
- la SCIA, ai sensi del DPR n. 160/2010, è presentata tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) al Comune, per le funzioni di vigilanza sulle strutture ricettive, ai sensi degli articoli 35 e 49 della L.R. n. 11/2013;
- dal 1 aprile 2019, in conformità alla DGR n. 1997/2018 e s.m.i., la SCIA, tramite il SUAP va presentata al Comune, nel cui territorio ha sede la struttura ricettiva, nonché va comunicata alla Direzione regionale Turismo, per l’attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati regionale delle strutture ricettive, ai sensi dell’art.13 della L.R. n. 11/2013, della DGR n. 1997/2018 e s.m.i nonché della DGR n. 1615/2021e s.m.i.
RITENUTO OPPORTUNO
- tenuto conto sia della potestà legislativa e regolamentare regionali esclusive in materia di disciplina delle strutture turistiche ricettive, sia della L.R.n.11/2013 disciplinante nel Veneto le citate strutture, sia dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, recepire il modello di SCIA, oggetto dell’intesa del 4 aprile 2024 tra lo Stato e le Regioni (rep. atti n. 38/CU), da presentare al Comune tramite il SUAP, per le strutture ricettive all’aperto,
- apportare, per i citati motivi, nel modello regionale di SCIA, alcune modifiche rispetto al modello di SCIA oggetto dell’intesa citata, in particolare sia limitando le tipologia ricettive di strutture all’aperto a quelle di campeggio e villaggio turistico, escludendo invece dal citato modello di SCIA, perché ha un contenuto incompatibile per la capacità ricettiva, la tipologia del marina resort, prevista anch’essa dall’art.26 della L.R.n.11/2013, sia integrando l’informativa privacy con la comunicazione dei dati personali del dichiarante alla Regione, ai sensi dell’art.13 della L.R.n.11/2013, nonché al Ministero del Turismo, ai sensi dell’art.13 ter del D.L.n.145/2023;
- revocare, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, perché non più conforme al citato Decreto Legislativo n. 222/2016 Sez.I Tabella A ed alla citata intesa del 4 aprile 2024 tra lo Stato e le Regioni, il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 128 del 31 maggio 2019, approvante il modello di SCIA per le strutture ricettive in oggetto, da presentare tramite SUAP al Comune ed alla Direzione regionale Turismo;
- confermare, per il principio di tutela dell’affidamento, la validità formale delle SCIA presentate al Comune, in conformità al modello allegato al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale di SCIA per le strutture ricettive in oggetto, da presentare tramite SUAP al Comune, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 222/2016, Sez.I Tabella A;
- pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Direzione regionale Turismo, alle quali tutti i SUAP del Veneto dovranno comunicare le suddette SCIA;
- di inserire il citato Allegato A sul portale: www.impresainungiorno.gov.it ;
- di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BUR ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione sul BUR;
VISTI la legge n.241/1990; il D.L. n.90/2014 e s.m.i.; il Decreto Legislativo n. 222/2016; la L.R. n.11/2013, il D.L.n.145/2023; il DPR n. 445/2000; il DPR n.380/2001; il DPR n.160/2010; la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 807/2014, la DGR n.1521/2014, la DGR n.1615/2021 e loro successive modifiche ed integrazioni; il Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 128/2019; l’intesa del 4 aprile 2024 (rep. atti n. 38/CU).tra lo Stato e le Regioni;
decreta
1. di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 128 del 31 maggio 2019 approvante il modello di SCIA per le strutture ricettive all’aperto;
2. di confermare, per il principio di tutela dell’affidamento, la validità formale delle SCIA presentate al Comune, in conformità al modello allegato al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;
3. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale di SCIA, ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 11/2013, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, da presentare al Comune, tramite il SUAP, dai titolari delle strutture ricettive classificate come strutture ricettive all’aperto: campeggi e villaggi turistici;
4. pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Direzione regionale Turismo al quale tutti i SUAP del Veneto dovranno inoltre comunicare le suddette SCIA;
5. di inserire il citato Allegato A sul portale: www.impresainungiorno.gov.it ;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BUR e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;
8. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.
Mauro Giovanni Viti
(seguono allegati)
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