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Bur n. 92 del 09 luglio 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 40 del 24 giugno 2024

Allegranzi Mikroneve S.a.s. con sede legale in G. Garibaldi, 19 31016 Cordignano (TV), P.IVA 00349410266. Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione della cava di carbonato di calcio "marmorino" in sotterraneo denominata "Parè". Comune di localizzazione: Cordignano (TV). Comune interessato: Caneva (PN). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 13 della L.R. n. 4/2016, art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006). Codice progetto: 19/2024. Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto del parere favorevole di esclusione dalla procedura di V.I.A. per il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di carbonato di calcio "marmorino" in sotterraneo denominata "Parè" sita in Cordignano (TV), presentata dalla società Allegranzi Mikroneve S.a.s. con sede legale in G. Garibaldi, 19 31016 Cordignano (TV), P.IVA 00349410266, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera i), denominata “cave e torbiere” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il Proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;

CONSIDERATO che in base all’art. 13 della L.R. n. 4/2016, trattandosi di una attività estrattiva per la quale non è mai stata espletata alcuna procedura di valutazione ambientale, in occasione del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio (in scadenza in data 31/08/2024) risulta necessario sottoporre l’attività alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Allegranzi Mikroneve S.a.s. con sede legale in G. Garibaldi, 19 – 31016 Cordignano (TV), P.IVA 00349410266, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 87319 e 87648 in data 20/02/2024;

VISTA la nota in data 07/03/2024 - protocollo regionale 118118, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

PRESO ATTO che la cava di carbonato di calcio (commercialmente definito marmorino) denominata “Parè”, sita in Comune di Cordignano (TV), inizialmente autorizzata con D.G.R. n.1120 del 06/03/1979 è stata più volte prorogata, da ultimo fino al 31/08/2024;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico) risultano pervenute osservazioni dai seguenti soggetti:

  • Comune di Caneva (PN) acquisita al protocollo regionale 132408 in data 14/03/2024;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 13/03/2024 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357/1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata la Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV n. 144/2024 del 19/04/2024, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

CONSIDERATO che nella seduta del 24/04/2024, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi deciso di richiedere al Proponente ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, le integrazioni necessarie per completare la valutazione dell’intervento in oggetto, notificate allo stesso con nota in data 30/04/2024, protocollo regionale 209306;

TENUTO CONTO che il Proponente ha richiesto, con nota acquisita al protocollo regionale 212434 in data 02/05/2024, la sospensione dei termini (per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni) per la presentazione delle succitate integrazioni, assentita dagli Uffici regionali con nota in data 09/05/2024 protocollo 225180;

TENUTO CONTO che il Proponente, nei termini previsti dall’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta (acquista al protocollo regionale 271540 in data 05/06/2024) e che la stessa è stata oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DD.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 19/06/2024, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

vista la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • la D.G.R. n. 568/2018 e la L.R. n. 4/2016;

visti la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava P.R.A.C., approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

vista l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’argomento in oggetto finalizzata al rinnovo dell’autorizzazione, presentata da Allegranzi Mikroneve S.a.s. con sede legale in G. Garibaldi, 19 – 31016 Cordignano (TV), P.IVA 00349410266, acquisita al protocollo regionale 87319 e 87648 in data 20/02/2024;

preso atto che durante l’iter istruttorio sono pervenute agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 dai seguenti soggetti:

  • Comune di Caneva (PN) acquisita al protocollo regionale 132408 in data 14/03/2024;

visto esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

visto esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

considerato quanto emerso in sede di sopralluogo presso l’area interessata dall’intervento, svoltosi in data 04/12/2023, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;

preso atto dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 144/2024 del 19/04/2024, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

tenuto conto degli apporti e delle valutazioni svolte dagli Uffici Regionali, in particolare dalla U.O. Servizio geologico ed attività estrattive, nonché da ARPAV, i quali hanno riscontrato aspetti che necessitano di ulteriori chiarimenti ed integrazioni;

considerato che nella seduta del 24/04/2024, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., ha ritenuto necessario richiedere al Proponente ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, le integrazioni necessarie per completare la valutazione dell’intervento in oggetto, anche in merito al potenziale disturbo da rumore, vibrazioni e polveri connessi all’attività di cava;

tenuto conto che il Proponente, nei termini previsti dall’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta (acquista al protocollo regionale 271540 in data 05/06/2024 e che la stessa è stata oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;

considerato che la passata attività di cava ha profondamente condizionato qualitativamente e quantitativamente la diffusione e l’evoluzione della vegetazione spontanea;

considerato che non risultano presenti elementi vegetazionali degni di nota (filari, siepi arbustive, grandi alberi isolati);

considerato che il proponente nelle integrazioni sottolinea come la valutazione presentata relativa alle emissioni di polveri sia sovrastimata poiché non ha tenuto conto del grado di umidità naturale del materiale movimentato che lo rende un “materiale tutt’altro che pulverulento”, nonché recepisce le misure di mitigazione previste nella richiesta di integrazione, eccetto per il lavaggio delle ruote dei mezzi per la quale si prende atto dell’impossibilità tecnica di attuazione;

considerato che nella documentazione integrativa, come richiesto, il proponente ha eseguito una valutazione strumentale delle emissioni acustiche dovute all’attività della cava, nelle condizioni di massimo disturbo e che in base ai risultati delle misurazioni effettuate, le emissioni acustiche generate dall’attività presso i ricettori residenziali rispettano i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

considerato che in merito all’eventuale disturbo provocato dalle vibrazioni alla popolazione, nella documentazione integrativa il proponente ha dichiarato di effettuare non più di 10 volate all’anno eseguendo per ciascuna di esse un controllo tramite un sismografo da allegare alla documentazione da inviare in prefettura e che, dalla documentazione e dalle dichiarazioni finora fornite, si può presumere che le vibrazioni non superino i valori indicati nella norma UNI 9614:2017;

considerato che non risultano agli atti segnalazioni di disturbo dovute all’attività di cava per rumori o polveri;

preso atto del progetto di ricomposizione morfologica e ambientale;

considerato pertanto che, per quanto concerne l’aspetto idrografico – idrogeologico in corrispondenza del sito di studio, non emergono significative criticità potenziali o in atto;

preso atto che, rispetto al reticolo idrografico, per le fasi di cantiere e coltivazione non si individuano possibili interferenze in quanto all’interno o in prossimità dell’ambito di interesse non sono presenti elementi appartenenti al reticolo idrografico superficiale.

Le opere in progetto non comportano la produzione di acque di processo o l’immissione di acque nel sistema della rete idrica locale.

Che non sono previsti immissioni o emungimenti di risorse idriche superficiali; 

preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;

considerato il contesto ambientale, gli esigui volumi da estrarre e le modalità estrattive, dall’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate, si ritiene che questi ultimi risultino di entità contenuta e circoscritti all’ambito di progetto;

considerato che l’attività estrattiva continuerà a svolgersi in sotterraneo, il fitto reticolo di gallerie intercomunicanti tra Veneto e Friuli, e la presenza di diverse aree di contatto previste nel progetto di escavazione, si ritiene opportuno che in sede di rilascio dell’autorizzazione siano previste specifiche prescrizioni, ovvero:

  • i piani annuali di cava dovranno includere la verifica della posizione topografica dell'attività di escavazione in sotterraneo, quando l’attività di cui trattasi avviene in prossimità del confine tra le due Regioni. Tale verifica è volta a evitare, anche accidentalmente, l'esercizio dell'attività estrattiva al di fuori della Regione del Veneto, in particolare nella zona della Cava Piaj Dal Cin, nel territorio del Comune di Caneva, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in passato interessata da movimenti franosi e ad oggi ultimata, ripristinata e collaudata;

ritenuto che in sede di presentazione dell’istanza ai fini del rilascio del rinnovo dell’autorizzazione venga previsto:

  • di stralciare dall’area della cava l’appendice costituita da una striscia stretta e allungata, catastalmente individuata da parte del mappale n. 568, in quanto non interessata né dallo sviluppo delle gallerie in sotterraneo né da qualsiasi attività connessa con l’attività di cava;
  • di mantenere con la rete di gallerie una distanza di rispetto di almeno 5 metri dal confine con le particelle catastali per le quali è stato previsto lo stralcio dall’area catastale della cava in quanto non più in disponibilità alla ditta;

ritenuto altresì che in sede di rilascio dell’autorizzazione venga richiesta, congiuntamente allo stato di avanzamento annuale dei lavori, anche l’analisi di stabilità dei fronti di avanzamento, in applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 624/1996, con particolare riferimento alle gallerie che si sviluppano in prossimità delle aree oggetto di rimodellamento morfologico, coincidenti con la fascia prossima al confine con il Comune di Caneva (PN);

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il rinnovo dell’autorizzazione della cava di carbonato di calcio “marmorino” in sotterraneo denominata “Parè”, localizzata in Comune di Cordignano (TV), presentato dalla ditta Allegranzi Mikroneve S.a.s. con sede legale in G. Garibaldi, 19 – 31016 Cordignano (TV), P.IVA 00349410266, in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006, senza la necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 19/06/2024, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

RITENUTO che NON si ravvisano impatti significativi negativi relativamente alla gestione dell’attività estrattiva e si ritiene pertanto che, sotto il profilo della compatibilità ambientale, NON sussistano motivi ostativi al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione al prosieguo dell’attività estrattiva per ulteriori 20 (venti) anni, da parte della Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 19/06/2024, e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le considerazioni e valutazioni riportate in premessa, il rinnovo dell’autorizzazione della cava di carbonato di calcio “marmorino” in sotterraneo denominata “Parè”, localizzata in Comune di Cordignano (TV), presentato dalla ditta Allegranzi Mikroneve S.a.s. con sede legale in G. Garibaldi, 19 – 31016 Cordignano (TV), P.IVA 00349410266, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza;
  3. di dare atto, sulla base del suddetto parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione al prosieguo dell’attività estrattiva per ulteriori 20 (venti) anni, da parte della Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza;
  4. di dare atto che in fase di autorizzazione dell’intervento il Proponente è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Allegranzi Mikroneve S.a.s. con sede legale in G. Garibaldi, 19 – 31016 Cordignano (TV), P.IVA 00349410266 (PEC: allegranzimikroneve@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Cordignano (TV), alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Settore Ambiente, Territorio, Energia, al Comune di Caneva (PN), alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali - U.O. Servizi Forestali, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio civile Treviso alla Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
  6. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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