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Bur n. 92 del 09 luglio 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 39 del 21 giugno 2024

Alquife S.r.l. Realizzazione di impianto agrovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare nel Comune di Vigasio (VR), avente la potenza in immissione pari a 2526,55 KW. Comune di localizzazione: Vigasio (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016, D.G.R.V. n. 568/2018). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Alquife S.r.l. che prevede l'installazione di un impianto agrovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare nel Comune di Vigasio (VR), avente la potenza in immissione pari a 2526,55 KW.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” come da ultimo modificato dalla L. n. 108/2021;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2, lettera b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 denominata impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;

VISTA l’istanza acquisita agli atti con prot. reg. n. 103351 del 28/02/2024 e n. 110641 del 04/03/2024, con la quale la società Alquife S.r.l. (sede legale: Roma, Via Barberini 95; P.IVA 16780261000), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della D.G.R. n. 568/18 e della L.R. n. 4/2016, l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agrovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare, con moduli ubicati a terra, nel Comune di Vigasio (VR);

VISTA la nota n. 116437 del 06/03/2024, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e il contestuale avvio al procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 13/03/2024 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del Proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 135402 del 15/03/2024 con la quale il Gruppo FS Italiane ha comunicato che “l’impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia fotovoltaica in argomento, e le relative opere ed infrastrutture connesse, non coinvolgono Strade Statali in gestione alla scrivente Area Gestione Rete.”;

VISTA la nota registrata al prot. reg. n. 148068 del 22/03/2024 con la quale il Comando Forze Operative Nord ha comunicato il proprio nulla contro alla realizzazione dell’opera;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 167925 del 04/04/2024 con cui il Consorzio di Bonifica Veronese ha trasmesso il proprio parere di competenza evidenziando in particolare “[…] la necessità del rispetto delle vigenti norme di Polizia idraulica per quanto attiene alle distanze delle opere situate all’interno della fascia di rispetto idraulica di 10 metri. […]”;

VISTE le note con cui sono stati inviati i contributi istruttori:

  • n. 153455 del 26/03/2024 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - U.O. Agroambiente;
  • n. 163500 del 02/04/2024 della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni;
  • n. 168323 del 04/04/2024 dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario.

VISTA la nota n. 185772 del 15/04/2024 con la quale, alla luce delle risultanze del Comitato Tecnico regionale VIA del 10/04/2024, sono state richieste al Proponente alcune integrazioni alla documentazione depositata;

VISTA la pec acquisita al prot. reg. n. 192115 del 18/04/2024, con la quale il Proponente ha richiesto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa;

PRESO ATTO che con nota n. 195644 del 19/04/2024 i competenti Uffici della U.O. VIA hanno comunicato al Proponente il nuovo termine per la presentazione della documentazione richiesta;

VISTA la nota n. 223119 del 08/05/2024 con la quale l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali comunica di non dover presentare osservazioni in merito;

VISTE le note acquisite al prot. reg. n. 265107, 265125, 265136 del 03/06/2024 con le quali il Proponente ha trasmesso, nei tempi previsti, la documentazione integrativa richiesta con nota n. 185772 del 15/04/2024;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 287295 del 14/06/2024 con la quale il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza ha trasmesso il proprio parere, comunicando “[…] che ritiene necessario sottoporre alla procedura di V.I.A. l’intervento in argomento. […]”;

VISTI i contributi istruttori inviati con:

  • nota n. 284343 del 12/06/2024 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - U.O. Agroambiente;
  • mail del 14/06/2024 della Direzione Pianificazione Territoriale;
  • nota n. 289541 del 17/06/2024 della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni;
  • nota acquisita al prot. reg. n. 290672 del 17/06/2024 dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario.

PRESO ATTO che entro i termini di cui all’art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, non sono pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica;

VISTA la relazione n. 121/2024 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV, ha comunicato una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

CONSIDERATO che la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 19/06/2024:

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
  • la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
  • D.Lgs. n. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.”;
  • L.R. n. 17/2022 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra.”;
  • D.Lgs. n. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)”;
  • la D.G.R. n. 1400/2017 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
  • la D.G.R. n. 568/2018 “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g)) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017. Delibera n. 117/CR del 06/12/2017.”.

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione progettuale pervenuta agli Uffici della U.O. VIA;

VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrovoltaico della potenza di 2.526,55 KW in un’area attualmente utilizzata a fini agricoli in Comune di Vigasio (VR);

PRESO ATTO che l’area dell’impianto interessa un’area classificata sotto il profilo urbanistico come area agricola e area a servizi, per una superficie pari a 3,85 ha (38.572 m2), al netto delle zone non ritenute consone all’installazione di pannelli fotovoltaici e delle fasce di rispetto riscontrate;

PRESO ATTO che il progetto di tipo agrivoltaico prevede, contestualmente alla produzione di energia elettrica, anche lo svolgimento dell’attività agricola mediante la coltivazione di colture a indirizzo cerealicolo quali ad es.: grano duro, mais, girasole, soia grano duro, erba medica, a rotazione triennale;

CONSIDERATO che l’impianto interessa un’area classificata parzialmente come agricola, lo stesso è soggetto al rispetto dei requisiti di cui al punto n. 4 dell’art. n. 4 della L.R. n. 17/2022 Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;

CONSIDERATO che sono stati analizzati gli indicatori di presuntiva non idoneità all’installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 3 della L.R. n. 17/22 e che dalla verifica svolta risulta che l’area interessata dall’impianto è caratterizzata dalla presenza del seguente indicatore (articolo 3, comma 1, lettera A, punto 6) “aree e beni oggetto di tutela indiretta ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, in ragione della sussistenza del vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 (i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna);

VALUTATO infatti che per quanto riguarda i vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004:

  • l’area ove verrà installato l’impianto fotovoltaico è interessata per una porzione consistente da ambiti tutelati per legge (Fossa Leona) di cui all’art. 142, lettera c);
  • il cavidotto interrato di progetto ricade per buona parte in ambiti tutelati per legge (Fossa Leona) di cui all’art. 142, lettera c). In base alle caratteristiche dell’intervento e a quanto descritto nella documentazione di progetto, risulta essere compreso tra gli interventi di cui all’Allegato A, punto A.15, del D.P.R. n. 31/2017, esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.

PRESO ATTO che, con riferimento agli indicatori di presuntiva non idoneità, il Comune di Vigasio ha approvato la Delibera della Giunta Comunale n. 5 del 17/01/2023 “Individuazione delle aree agricole di pregio, come definite dall’articolo 2, comma 1, lett.b), della L.R.V. 17/2022 e art. 3, c.1, punto 4, LRV n° 17/2022 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra” (art. 3, comma 1, lettera c, punto 4);

CONSIDERATO che l’area ricade nell’ambito della mappatura ricognitiva delle Aree Agricole di Pregio svolta dalla Provincia di Verona ai sensi della L.R. n. 17/2022, ma tuttavia tale classificazione relativa alle aree agricole di pregio non può essere considerata vigente mancando ad oggi un atto di approvazione da parte della Regione del Veneto;

VALUTATO che l’ubicazione catastale del campo fotovoltaico è: Comune di Vigasio, foglio n. 14, mappali n. 33 e 394, e che per entrambe le particelle il conduttore è Azienda Brutti Società Agricola Semplice (in affitto fino al 10/11/2024); i mappali sono stati condotti a seminativo durante le ultime 5 annate, e l’azienda non è certificata biologica;

CONSIDERATO che in riferimento all’indicatore di presuntiva non idoneità relativo al vincolo paesaggistico è stato acquisito il parere della competente Soprintendenza (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, acquisito con prot. reg. n. 287295 del 14/06/2024) nel quale l’ente - considerato che l’immobile è sottoposto ex lege, per oltre la metà della sua superficie, alle disposizioni di tutela della Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004 ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. c) - comunica di ritenere necessario sottoporre alla procedura di V.I.A. l’intervento in quanto lo stesso:

  • si colloca in parte all’interno di un’area paesaggisticamente tutelata e che ancora pianamente conserva i valori e le caratteristiche di paesaggio agrario tradizionale;
  • si caratterizza per l’installazione di un impianto agrovoltaico di non trascurabile estensione e in grado di apportare, anche potenzialmente, una significativa trasformazione paesaggistica attraverso l’installazione di manufatti tecnologici le cui caratteristiche fisiche, morfologiche e costruttive non appartengono, con ogni evidenza, al citato paesaggio agrario tradizionale;
  • inoltre, il medesimo intervento, per le caratteristiche intrinseche proprie degli impianti agrovoltaici che prevedono il posizionamento degli impianti fotovoltaici ad una altezza significativa e superiore a metri 3,00, comporta anche una rilevante modifica percettiva dell’ambito paesaggistico, affatto semplice da mitigare anche da coni ottici posti a media e lunga distanza. Rispetto alle mitigazioni, si specifica, che la relazione preliminare paesaggistica accenna esclusivamente alla messa a dimora di alte siepi perimetrali, il cui disegno ed estensione all’intero perimetro potrebbe generare un segno paesaggistico estremamente rigido e a sua volta scarsamente integrato nel contesto agricolo, peggiorando anche potenzialmente l’impatto dell’intervento.

CONSIDERATO che nello Studio Preliminare Ambientale la valutazione dell’impatto sul paesaggio prodotta con le integrazioni richieste presenta delle carenze e superficialità in relazione alla descrizione delle misure finalizzate a mitigare gli impatti sul paesaggio, tenuto conto anche della considerevole altezza del pannello, il cui punto più alto si colloca a circa 5 m dal piano campagna;

CONSIDERATO che in riferimento ai criteri di idoneità dell’area all’installazione di impianti fotovoltaici definiti a livello nazionale dal D.Lgs. n. 199/2021, il Proponente non ha fornito un inquadramento dell’area rispetto alle cosiddette aree idonee;

CONSIDERATO che per la relazione agronomica, trasmessa a seguito della richiesta di integrazioni del 15/04/2024, si osserva quanto di seguito riportato:

  1. non chiarisce completamente i dubbi relativi alla distribuzione delle colture nella situazione di progetto;
  2. rimane una certa ambiguità relativamente alla tipologia di impianto, definita nella relazione descrittiva come “agrivoltaico semplice” poiché il Proponente dichiara inoltre che “[…] si potrà implementare, nel nostro progetto ed attuare, le attività previste dai requisiti D1 ed E, delle “Linee Guida in materia di Agro-voltaico”, per l’eventuale accesso rispettivamente agli incentivi statali e/o PNRR previsti nelle medesime” (cfr. pag 13).

VISTE Linee guida in materia di impianti agrovoltaici, pubblicate sul sito del MITE nel giugno 2022;

CONSIDERATO che con riferimento al rispetto dei requisiti di cui alle suindicate Linee Guida del MITE in materia di impianti agrovoltaici si rileva che:

  1. non è possibile avere piena evidenza del rispetto del requisito di cui al punto A1 – Superficie minima per l’attività agricola;
  2. dividendo la superficie dei pannelli per la superficie totale dell’impianto, si ottiene un LAOR (Land Area Occupation Ratio) di circa il 23% (A.2);
  3. destano perplessità alcune scelte colturali relative a piante eliofile (poco adatte alle condizioni di scarsa luminosità) quali mais e girasole. Non vengono individuate parcelle all’interno dell’impianto a cui destinare le singole colture ma si parla genericamente di colture in rotazione. Non è presente alcun riferimento al soggetto coltivatore nella situazione post intervento;
  4. non è possibile verificare se il requisito B2 Producibilità elettrica minima viene assolto oppure no;
  5. manca il riferimento al soggetto coltivatore e ai dati ricavabili dal fascicolo aziendale dello stesso.

RITENUTO che, il non poter individuare con esattezza l’aderenza ai requisiti previsti dalle Linee Guida del MITE, che a oggi rappresentano il principale riferimento in tema di impianti Agrivoltaici, costituisce elemento di incertezza in merito all’adempimento di quanto previsto dall’art. 4, comma n. 2, della L.R. n. 17/2022;

PRESO ATTO che nella documentazione integrativa trasmessa il Proponente non ha indicato il soggetto a cui verrà affidata la coltivazione delle superfici agricole comprese nell’impianto FER e quali rapporti contrattuali verranno instaurati tra le parti;

CONSIDERATO che l’individuazione del soggetto coltivatore è un aspetto strettamente collegato con il monitoraggio della continuità dell’attività agricola;

RITENUTO che la documentazione presentata dal Proponente risulti priva della definizione di importanti elementi progettuali, in assenza dei quali non risulta possibile svolgere una compiuta valutazione degli impatti ambientali del progetto;

RILEVATO che la dichiarazione di conformità urbanistica prodotta, elaborato “AU.A.10_Dichiarazione Conformità urbanistica + C.D.U.pdf”, risulta incompleta e priva di dichiarazione finale che attesti, o meno, la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici;

VALUTATO che, per quanto riguarda gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – PTRC vigente e secondo la relativa cartografia:

  • l’impianto fotovoltaico ricade in “Aree agropolitane” di cui agli artt. 7 e 9 delle Norme Tecniche del PTRC, mentre il cavidotto interrato di progetto ricade nella parte inziale in “Aree agropolitane” e nella parte finale in “Aree ad elevata utilizzazione agricola” di cui agli artt. 7 e 10 delle Norme Tecniche del PTRC;
  • l’impianto fotovoltaico e il cavidotto interrato di progetto ricadono in “Superficie allagata nelle alluvioni degli ultimi 60 anni” di cui agli articoli 17, 20 e 21 delle Norme Tecniche del PTRC;
  • l’impianto fotovoltaico e il cavidotto interrato di progetto ricadono in ambiti normati dal Piano di Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.), quali “Ambiti prioritari per la protezione del suolo” e “Aree esondabili” disciplinati dagli articoli 51, 54 delle Norme Tecniche del Piano, secondo cui sono vietati interventi che possono comportare l’impermeabilizzazione del terreno, salvo per quelli strettamente necessari alla tutela e sicurezza del territorio. Sono consentiti, invece, interventi di miglioramento fondiario nel rispetto delle direttive di cui all’art. 51.

VALUTATO che, per quanto riguarda la normativa e le tavole del PTCP della Provincia di Verona, nelle aree di progetto dell’impianto e delle opere complementari, sono presenti:

  • vincolo dei corsi d’acqua che corrisponde al succitato vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004, che interessa sia parte dell’area d’impianto sia il cavidotto (Tavola n. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale; artt. 5-6-7 delle NTA);
  • elettrodotti 132 kV che attraversano l’area di realizzazione dell’impianto (Tavola n. 2 Carta delle Fragilità; artt. 21-22, 33, 43 della N.T. di Piano);
  • aree di rinaturalizzazione che interessano la parte finale del cavidotto (Tavola n. 3 Carta del Sistema Ambientale; artt. 46-47-48, 51 delle N.T. di Piano);
  • viabilità di progetto che interessa parte del percorso del cavidotto (Tavola n. 4 del Sistema Insediativo-Infrastrutturale, artt. 75-76-77 delle N.T. di Piano).

RILEVATO che per quanto riguarda la strumentazione urbanistica comunale, il PAT e il PI del Comune di Vigasio evidenziano per l’area di realizzazione dell’impianto e delle opere di connessione la presenza di alcuni elementi di attenzione:

PAT:

  • Vincolo paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004 – Corsi d’acqua, che interessa sia parte dell’area d’impianto sia il cavidotto (Tavola n. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale; art. 7 delle NTA);
  • Ambiti di interesse paesaggistico-ambientale che interessano una piccola parte finale del cavidotto (Tavola n. 2 Carta delle Invarianti; art. 26 delle NTA);
  • Ambiti prioritari per la protezione del suolo che interessano l’area dell’impianto e il cavidotto (Tavola n. 2 Carta delle Invarianti; art. 26 delle NTA);
  • Area idonea a condizione (tipo 2) che interessa tutto l’ambito di progetto, sia area d’impianto sia tracciato del cavidotto (Tavola n. 3 Carta delle Fragilità; art. 31 delle NTA);
  • ATO 2- Parco della Logistica nel quale è incluso tutto l’ambito di progetto, sia area d’impianto sia tracciato del cavidotto (Tavola n. 4 Carta delle Trasformabilità; art. 35 delle NTA).

PI:

  • Zona agricola;
  • Zona F10 – Zone Umide – Zona ghetto;
  • Vincolo ambientale-paesaggistico ai sensi (ex L.S. n. 431/85) D.Lgs. n. 42/2004;
  • Aree Esondabili - Art. 54 PAQE;
  • Linea elettrodotto;
  • Fasce o zone di rispetto (Elettrodotto e Stradale).

RITENUTO che il progetto non abbia adeguatamente approfondito l’esame e la valutazione delle interferenze con i tematismi sopra riportati, e che pertanto non sia possibile escludere che l’intervento possa produrre effetti significativi sull’ambiente;

RILEVATO infatti che circa la metà dell’area, ove sarà installato l’impianto, ricade in ambiti oggetto di tutela paesaggistica che conservano una certa integrità ambientale, e che una parte consistente della restante porzione dell’area dell’impianto ricade in fasce di rispetto stradale e di elettrodotti;

VALUTATO che la trattazione effettuata ai sensi della L.R. n. 17/2022 risulta sommaria e priva di una opportuna rappresentazione cartografica;

CONSIDERATO che, in riferimento alla biodiversità, il Proponente, con la documentazione integrativa, ha previsto la realizzazione di varchi nella recinzione per il passaggio della piccola fauna, dei quali tuttavia non fornisce dettaglio;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato il documento concernente la gestione delle terre e rocce da scavo “V.T.37_Relazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo (REV_02)” in cui sono indicate le volumetrie di materiale da scavo e le modalità di gestione (in sito/fuori sito). Il numero di punti di indagine proposto è conforme alle indicazioni del D.P.R. n. 120/2017;

CONSIDERATO che per quanto riguarda le dimensioni lineari dell’elettrodotto di collegamento, nella Relazione Terre e Rocce da Scavo (TRS) la Ditta ha indicato uno sviluppo di 620 m, con una associata produzione di 310 m3 (larghezza scavo 0,5 m, profondità 1,0 m); tuttavia, una verifica dello sviluppo dell’elettrodotto di collegamento, rispetto a quanto indicato nella “Planimetria catastale con individuazione delle opere di rete” (elaborato denominato “V.T.22”), porterebbe a una dimensione lineare maggiore, oltre 800 m e pertanto non è stata valutata la quantità di TRS prodotte per la realizzazione dell’elettrodotto MT di collegamento;

RILEVATO che il Proponente non ha chiarito la volumetria e la destinazione dei terreni soggetti a scavo, numerazione e ubicazione dei punti di indagine ed elenco dei parametri di caratterizzazione proposti;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l’inquinamento luminoso:

  • la temperatura di colore utilizzata, pari a 2700 K, è corretta;
  • la zona interessata al progetto viene classificata dalla Ditta in base alla norma UNI 12464-1, ma deve invece essere utilizzata la norma UNI EN 12464-2 – 2014 (vedi prospetto 5.1 al punto 5.1.2. della medesima norma che prevede 10 lx);
  • i calcoli illuminotecnici effettuati forniscono per l’area considerata dei valori di illuminamento medio mantenuto eccessivamente elevati, mentre ai sensi della L.R. n. 17/09 il valore di illuminamento medio mantenuto in una data area di studio, non deve superare quello previsto dal riferimento illuminotecnico adottato, entro la tolleranza dell’ordine del 15%;
  • la dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico (“Gli illuminamenti minimi non saranno superiori entro la tolleranza del 15 % a quelle previste per la categoria illuminotecnica di esercizio”) non è in linea con quanto riportato nei calcoli.

CONSIDERATO che per quanto riguarda l’impatto acustico, il Proponente nella “Relazione Tecnica Generale” descrive la tipologia di inverter che verranno utilizzati nell’impianto e che il livello di emissione acustica degli stessi è compatibile con la classe acustica III in cui l’area interessata è inserita;

CONSIDERATO che nell’ipotesi in cui le sorgenti di rumore siano collocate nelle vicinanze del ricettore più prossimo, si può prevedere che non vi sia l’applicabilità del limite differenziale di immissione in fase di esercizio;

CONSIDERATO che relativamente ai campi elettromagnetici, la Ditta ha presentato la documentazione integrativa richiesta che risulta essere esaustiva in quanto ha chiarito che le Cabine di Campo da realizzare saranno 3 e non 4 e sono state verificate le DPA dichiarate anche per la Cabina di Consegna e per la Cabina di Consegna lato Utente;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento e ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, con la Relazione Istruttoria Tecnica n. 121/2024 la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV ha dichiarato una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

RITENUTO che le informazioni depositate agli atti non consentono:

  • sotto il profilo ambientale, di valutare compiutamente gli impatti del progetto sulla matrice paesaggio, non permettendo di valutare compiutamente l’idoneità dell’area all’installazione di impianti fotovoltaici;
  • di valutare compiutamente gli impatti relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo;
  • di valutare il mantenimento della funzionalità della connessione ecologica in riferimento all’installazione di una recinzione protettiva dell’impianto;
  • di certificare il rispetto dei requisiti della L.R. n. 17/2009 sull’inquinamento luminoso;
  • sotto il profilo programmatico, di verificare la conformità del progetto alle disposizioni di cui all’art. 4 della L.R. n. 17/2022 e ai requisiti dettati dalle Linee guida del MITE in materia di agrivoltaici e di verificare la conformità urbanistica del progetto.

RILEVATO che il Proponente non è riuscito a dimostrare in modo esaustivo la disponibilità delle aree indicate per la costruzione dell’impianto di produzione di energia elettrica;

CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

PRESO ATTO che entro i termini di cui all’art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, non sono pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

si è espresso favorevolmente all’ASSOGGETTAMENTO alla procedura di VIA per l’intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, non si possono escludere impatti ambientali significativi e negativi.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 19/06/2024, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 19/06/2024 e di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 l’intervento descritto nell’istanza presentata dalla società Alquife S.r.l. relativo alla “Realizzazione di impianto agrovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare nel Comune di Vigasio (VR), avente la potenza in immissione pari a 2526,55 KW”, per le motivazioni rappresentate nelle premesse;
  3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all’Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Alquife S.r.l. (P.IVA 16780261000) con sede legale a Roma, in Via Barberini 95 e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Vigasio (VR), alla Provincia di Verona, alla Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile Verona e alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS, VINCA e NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, all’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, al Consorzio di Bonifica Veronese, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Ispettorato territoriale Veneto, al Ministero per lo Sviluppo Economico – Sezione UNMIG dell’Italia Settentrionale – Bologna, al Comando Forze Operative Nord Vice Comandante per le Infrastrutture – Demanio e Servitù Militari, a Enel Distribuzione S.p.A., al Comando Provinciale dei VV.FF. Verona, all’Agenzia delle Dogane, a ENAC, a TERNA, a Snam Retegas S.p.A., a TIM S.p.A., all’Ulss 9 Scaligera – Distretto 2 e a Telecom Italia S.p.A.;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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