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Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 280 del 17 giugno 2024
Proroga conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito alla sig.ra Saggin Manuela nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni idraulico forestali ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii..
Con il presente Decreto si intende conferire la proroga dell’incarico di collaborazione a titolo gratuito già in essere dall’1 agosto 2023 e non oltre il 30 novembre 2025 ad una dipendente regionale, la sig.ra Saggin Manuela, in quiescenza dall’1 agosto 2022 e che, per le esigenze operative manifestate dall’Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni idraulico forestali, si rende disponibile a tale scopo.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL’ISTRUTTORIA: - Art. 7 co. 6 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; - Art. 5 co. 9 del D.L. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 135 del 7 agosto 2012; - Art. 6 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, in L. 114 dell’11 agosto 2014; - Art. 17 co. 3 della L. n. 124 del 7 agosto 2015; Circolari del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015.
Il Direttore
PREMESSO CHE
CONSTATATO CHE
PRECISATO CHE
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”;
VISTI:
decreta
Michele Pelloso
(seguono allegati)
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