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Bur n. 85 del 25 giugno 2024


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 36 del 11 giugno 2024

ZE Energy Casasole S.r.l. Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 9,98 MW da realizzarsi su un terreno situato in Comune di Valeggio sul Mincio. Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D. Lgs. 152/06. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e DGR n. 568/18). Esclusione dalla procedura di V.I.A con condizione ambientale.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A., del progetto presentato dalla ZE Energy Casasole S.r.l., relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 9,98 MW in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

VISTA la Legge 21 aprile 2023, n. 41 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative”, in particolare l’art. 47 Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTA L.R. n. 17 del 19 luglio 2022 Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Società ZE Energy Casasole S.r.l., acquisita in data 25.01.2024 con prot. n. 40312, e successivamente perfezionata con nota acquisita in data 07.02.2024, con prot. n. 64778;

PRESO ATTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla seguente tipologia progettuale per la quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del citato D. Lgs. n. 152/2006: Allegato IV alla Parte II del d. lgs. 152/06 e ss.mm.ii. punto 2 lettera b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;

VISTA la nota prot. n. 77617 del 14.02.2024, con la quale gli Uffici della U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvio del procedimento e dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28.02.2024 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che nell’ambito del procedimento sono pervenuti i seguenti pareri del Consorzio di Bonifica Veronese:

  • Parere acquisito con n. 154649 del 27.03.2024 (richiesta di integrazioni sullo studio di compatibilità idraulica);
  • Parere acquisito con n. 268158 del 04.06.2024 (parere favorevole con prescrizioni);

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 25.03.2024, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto di richiedere al proponente delle integrazioni;

CONSIDERATO che la richiesta di integrazioni è stata formalizzata al proponente con nota della U.O. V.I.A. del 29.03.2024, n. 160684;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 165860 del 03.04.2024, con la quale la società proponente del progetto ha richiesto, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. la sospensione dei termini per un periodo di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni;

CONSIDERATO che con nota 171055 del 05.04.2024, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno accolto la richiesta di sospensione dei termini per la trasmissione delle integrazioni;

CONSIDERATO che il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa con note acquisite in data 17.04.2024 con n. 190341;

VISTA la nota degli uffici della U.O. VIA n. 209284 del 30.04.2024 con cui è stato comunicato al proponente e agli enti interessati, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che, considerata la necessità di svolgere specifici approfondimenti istruttori il termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è stato prorogato di venti (20) giorni;

CONSIDERATO che tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”;

VISTI i contributi istruttori acquisiti con le seguenti note:

  • Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica, Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, nota acquisita con n. 266796 del 03.06.2024;
  • Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, nota acquisita con n. 267530 del 04.06.2024;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., il quale, nella seduta del 04.06.2024, sulla base delle valutazioni di seguito riportate:

VISTO il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 19;

VISTO il D. Lgs. 199/2021, in particolare l’articolo 20, comma 8;

VISTA la L.R. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la Legge regionale del 19 luglio 2022 n. 17 Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale;

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale, la documentazione progettuale e gli elaborati allegati all’istanza, nonché la documentazione integrativa trasmessa;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 9'982,96 Kw in Comune di Valeggio sul Mincio;

PRESO ATTO che l’area di intervento occupa una superficie di circa 12 ettari in un ambito territoriale interessato dalla presenza di cave di ghiaia e coltivazioni agricole;

CONSIDERATO che, sulla base del certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 06.06.2023 dal Comune di Valeggio sul Mincio, l’area di intervento (catastalmente distinta al foglio 56 mappali n. 34, 41, 42, 54, 334, 336, 386), è classificata come segue:

  • Zona E;
  • Ambito del Piano Cave Comunale;
  • Fascia di rispetto stradale (mappale 34/parte, 54/parte, 334/parte);

CONSIDERATO che negli elaborati integrativi “M.2_SFRIZZ_Elaborati grafici impianto”, Tav. n. 05 – “Stato di Progetto” si evince che la cabina di consegna ricade all’interno della fascia di rispetto della strada comunale, e che in base al Regolamento Comunale art. 43.7, è necessario il parere dell’Ente proprietario della strada, (comunque ad una distanza di ml 1,50 dai confini);

PRESO ATTO che l’area di intervento confina a sud con un’area soggetta ad “obbligo di strumento attuativo” e che con gli elaborati integrativi (“M.2_SFRIZZ_Elaborati grafici impianto”, Tav. n. 05 - Stato di Progetto) la planimetria di progetto è stata aggiornata escludendo qualsiasi tipo d’intervento in tale area, comprese le opere relative alla strada interna di progetto o alla recinzione;

CONSIDERATO che l’intervento non ricade all’interno di aree soggette a tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 e 142 del D. Lgs n. 42/2004 e che non si ravvisano elementi di contrasto, limiti ostativi o incoerenze con i contenuti del PTRC e del PTCP di Verona e lo strumento urbanistico comunale;

VISTO il D. Lgs. 199/2021, articolo 20, comma 8, relativo all’idoneità dell’area per l’installazione di impianti fotovoltaici;

VISTA in particolare, l’articolo 20, comma 8, lettera c-ter, numero 1): le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

CONSIDERATO che, con riferimento all’idoneità dell’area per l’installazione di impianti fotovoltaici il proponente ha inquadrato l’area di intervento come area idonea ex D. Lgs. 199/2021, articolo 20, comma 8, lettera c-ter, numero 1, in quanto ricade all’interno di un buffer di 500 m dalle cave attive adiacenti;

VISTA la Legge regionale n. 17 del 19 luglio 2022 Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra, che al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, individua aree con indicatori di presuntiva non idoneità (articolo 3) e aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici (articolo 7);

VISTO in particolare l’articolo 7, comma 1, lettera d):

“La Giunta regionale individua come aree con indicatori di idoneità all’installazione di impianti fotovoltaici:

d) le aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali la autorità competente abbia attestato l’avvenuto completamento dell’attività di recupero e ripristino ambientale, o cessate, non recuperate ai sensi dell’articolo 21 comma 4 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, o abbandonate, o in condizioni di degrado ambientale, così come definite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, sulle quali è sempre consentita l’installazione di impianti fotovoltaici a condizione che le suddette aree non abbiano acquisito una ulteriore e preminente valenza ambientale o paesaggistica, riconosciuta dalla pianificazione territoriale e urbanistica, e qualora la realizzazione dell’impianto risulti compatibile con la destinazione finale della medesima zona”;

PRESO ATTO che nell’elaborato integrativo “Relazione generale descrittiva” il proponente dichiara che l’area di intervento è da considerarsi un’“Area con indicatore di idoneità” ex lett. d) dell’art. 7 comma 1della LR n. 17/22 in quanto trattasi di “cava non suscettibile di ulteriore sfruttamento, per la quale la autorità competente ha attestato l'avvenuto completamento dell'attività di recupero e ripristino ambientale”;

VISTO il Decreto della Regione del Veneto Direzione Geologia e Ciclo dell’Acqua n. 145 del 29.03.2021 ad oggetto: Ditta Bastian Beton s.p.a., estinzione parziale della cava di ghiaia denominata “Vantina”, sita in Comune di Valeggio sul Mincio e svincolo parziale del deposito cauzionale (L.R. 44/82);

CONSIDERATO che dal sopra citato Decreto si evince che:

  • con deliberazione n. 986 del 30.03.1999 la Giunta Regionale ha autorizzato la coltivazione della cava di ghiaia denominata Vantina stabilendo che i lavori di sistemazione dovevano essere ultimati entro il 31.12.2003;
  • il verbale di sopralluogo effettuato in data 22.03.2001 accerta che i lavori di estrazione sui mappali n. 34, 41, 42, 53, 54, 63 sono conclusi;
  • l’area corrispondente ai citati mappali è stata ricomposta mediante sagomatura delle scarpate nonché rinverdimento delle stesse e del fondo cava;
  • viene dichiarata parzialmente estinta la cava di ghiaia denominata Vantina;

CONSIDERATO che, anche alla luce dei successivi aggiornamenti catastali intercorsi, l’area di intervento ricade sui mappali oggetto del decreto di estinzione sopra citato;

CONSIDERATO che la Tavola 2 del PAT del Comune di Valeggio sul Mincio, Carta delle Invarianti, non individua tematismi sull’area di intervento;

CONSIDERATO che l’area oggetto di intervento non ha acquisito una ulteriore e preminente valenza ambientale o paesaggistica riconosciuta dalla pianificazione territoriale e urbanistica;

PRESO ATTO che, con riferimento alle opere di connessione, il proponente non ha depositato il progetto completo della linea elettrica di connessione, pur tuttavia allegando il preventivo di connessione emesso dal distributore di rete ed in corso di validità;

CONSIDERATO che dagli elaborati cartografici integrativi - elaborato M.2_SFRIZZ_Elaborati grafici impianto.pdf.p7m - si evince che l’elettrodotto si sviluppa per la lunghezza di un chilometro circa lungo il tracciato di una viabilità esistente;

CONSIDERATO che, con riferimento all’impatto acustico, il documento integrativo “Relazione previsionale di impatto acustico” risponde alla richiesta di integrazioni ed è adeguato e conforme ai requisiti di legge;

CONSIDERATO che, con riferimento all’impatto elettromagnetico, il documento integrativo “Impianto di rete per la connessione” riporta le specifiche sulle Distanza di Prima Approssimazione (D.P.A.) e che la relativa tavola riporta l’individuazione delle cabine e delle relative D.P.A.;

CONSIDERATO che le informazioni fornite rispondono alle richieste di chiarimento relative ai campi elettromagnetici che sono ritenuti conformi ai requisiti di legge;

CONSIDERATO che con i documenti integrativi denominati “Computo scavi e riporti” e “Piano preliminare utilizzo delle terre e rocce da scavo”, sono state trasmesse le informazioni richieste;

RITENUTO che, dal punto di vista ambientale non sia necessario un impianto di illuminazione perimetrale funzionale alla videosorveglianza e che a tal proposito infatti esistano altri sistemi che il Proponente potrà adottare, che non prevedano l’utilizzo di un impianto di illuminazione perimetrale;

RITENUTO che nel caso si voglia comunque prevedere una minima illuminazione, potranno essere installati punti luce isolati ove necessario (es. ingresso impianto, cabine di trasformazione), che dovranno essere conformi alla Legge regionale del Veneto del 7 agosto 2009 n.17, alla normativa tecnica vigente e alle Linee Guida ARPAV. Pertanto, in fase autorizzativa, il Proponente dovrà rivedere la scelta progettuale adottata, come sopra indicato.

RITENUTO inoltre che, per la verifica di conformità ai requisiti della Legge Regionale 17/09 e alle linee guida ARPAV, dovrà essere elaborato un progetto illuminotecnico con riferimento alla normativa tecnica vigente (in particolare norme UNI 10819:2021, UNI 11248: 2016, UNI EN 13201-2:2016, UNI EN 12464- 2:2014, UNI-TS11726:2018, UNI 11630:2016) e ai criteri e alle linee guida ARPAV reperibili sul sito web dell’Agnezia;

RITENUTO che, in relazione alle mitigazioni con opere a verde, le specie previste per la realizzazione delle fasce perimetrali debbano essere posizionate in funzione delle rispettive esigenze ecologiche e della disponibilità idrica, secondo il gradiente lungo la sponda perimetrale esistente (Nota AVISP, acquisita con n. 267530 del 04.06.2024);

VISTA la nota del 21.03.2024 della UO VAS, VINCA e NUVV nella quale si propone all’autorità competente di:

  • dare atto:

che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
     
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
     
  3. i moduli fotovoltaici siano dotati di vetro temprato anti-riflettente ad alta trasmittanza o tecnologia equivalente o con altri sistemi adeguati a prevenire fenomeni di riflessione, estesi ed uniformi, o di “effetto lago” ovvero adottando a tal fine accorgimenti gestionali od organizzativi dell’impianto;
  • dichiarare:

una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

  • prescrivere:
  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali nell’intero perimetro dell’impianto che implica l’integrazione con una fascia arbustiva di raccordo, anche di tipo monofilare, lungo i relativi margini settentrionale e meridionale): Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus;
     
  2. di utilizzare, per l’impianto di specie arboree, arbustive ed erbacee, specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Erythronio-Carpinion betuli), mettendo in atto gli interventi necessari per garantirne la relativa persistenza per l’intera durata dell’impianto in argomento;
     
  3. di impiegare, laddove questi siano previsti, sistemi di illuminazione artificiale in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
     
  4. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che, in riferimento alle caratteristiche geotecniche del substrato, le informazioni contenute nell’elaborato integrativo “E.1_SFRIZZ_Relazione geotecnica” possano ritenersi sufficienti;

VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Veronese n. 6683 del 04.06.2024, acquisito con n. 268158 in pari data, dal quale si evince che:

  • la superficie complessiva dell’impianto è pari a di 122.800 mq, configurandosi come “significativa impermeabilizzazione potenziale”;
  • il volume di invaso necessario a garantire l’invarianza idraulica è stato computato complessivamente in 2811 mc;
  • per il mantenimento dell’invarianza idraulica è prevista la realizzazione di nuove scoline e l’adeguamento di quelle esistenti nell’area di intervento;

CONSIDERATO il sopra citato parere il Consorzio di Bonifica Veronese ha espresso parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:

  • dovrà essere realizzato un volume complessivo per la laminazione delle acque meteoriche pari ad almeno 2811 mc (229 mc/ha);
  • dovrà essere garantita la portata in uscita dal sistema di laminazione, pari a 36,8 l/s, attraverso il sistema di scoline previste, altrimenti si dovrà provvedere all’adeguamento dei sistemi di compensazione;
  • dovranno essere oggetto di apposita concessione idraulica, rilasciata dal Consorzio di Bonifica, le opere che interferiscono con la rete consortile per quanto attiene al collegamento elettrico dall’area di impianto al nuovo allacciamento;

EVIDENZIATO quanto segue con riferimento agli aspetti autorizzativi:

  • il proponente ha dichiarato che l’area di intervento si configura come area idonea ex lett. c-ter, num. 1 dell’art. 20 comma 8 del D. Lgs. n. 199/21 in quanto ricade interamente all’interno di un buffer di 500 m dalle cave attive adiacenti. In tal caso trova applicazione il regime autorizzatorio semplificato (PAS di competenza comunale, sia sul lotto 1 che sul lotto 2);
  • dovranno essere rispettate le prescrizioni del Consorzio di Bonifica Veronese indicate nel parere del 04.06.2024;
  • disponibilità delle aree: rimane la necessità di correzione di un errore materiale nell'elaborato "Piano Particellare" che indica il mappale n. 346 anziché il mappale 336, nonché acquisire la specifica dichiarazione di superamento delle condizioni sospensive del contratto preliminare o atto ricognitivo successivo al 28.2.2024, ai sensi dell'art.5.4 del contratto preliminare medesimo. Inoltre, prima del rilascio del titolo abilitativo/autorizzatorio, dovrà essere depositato il contratto definitivo o ulteriore pattuizione delle parti che immetta nel possesso la proponente;
  • piano particellare: l’elaborato “V_SFRIZZ_Piano particellare” dovrà essere aggiornato con le indicazioni dei contatti dei soggetti privati interessati dalla procedura di esproprio, oltre che le indennità previste per servitù di passaggio di cavidotto e di esproprio.
  • accessi: il Proponente ha comunicato che non è stato possibile ottenere una servitù di passaggio sulla viabilità esistente e che, pertanto, il progetto prevede di realizzare una nuova strada di accesso. Si evidenzia pertanto la necessità che gli Enti competenti si esprimano sull’effettiva realizzabilità dell’accesso, comprensivo della nuova viabilità;

VISTI i pareri e le osservazioni pervenuti e considerati gli approfondimenti svolti in sede istruttoria in relazione alla valutazione degli impatti ambientali, eseguita anche sulla base di specifiche previsioni modellistiche;

ha espresso all’unanimità dei presenti (assenti: la delegata della Direzione Pianificazione Territoriale, il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A, il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A. ed il rappresentante di Veneto Innovazione S.p.A), parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha evidenziato che il progetto non genera impatti ambientali significativi negativi, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:

1

Macrofase

Ante Operam – in Corso d’Opera - Post Operam

Oggetto della  condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 99/2024 (nota della UO VAS, VINCA e NUVV del 21.03.2024 pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A. della Regione del Veneto).
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per  l’avvio della verifica
di ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio Decreto di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai fini del rilascio del permesso di costruire, dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 05.06.2024, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 05.06.2024 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:

1

Macrofase

Ante Operam – in Corso d’Opera - Post Operam

Oggetto della  condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 99/2024 (nota della UO VAS, VINCA e NUVV del 21.03.2024 pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A. della Regione del Veneto).

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per  l’avvio della verifica
di ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio Decreto di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai fini del rilascio del permesso di costruire, dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

 

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta ZE Energy Casasole S.r.l. (PEC: zecasasole@legalmail.it) (C.F. – P.IVA 17203971001), con sede legale a Roma, via delle Quattro Fontane n.20 – CAP 00184 - e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Valeggio sul Mincio (VR), alla Provincia di Verona, alla Direzione Generale di ARPAV, al Consorzio di Bonifica Veronese, alla Direzione Regionale Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica - UO Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, alla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale; alla Direzione Valutazioni ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS VINCA e NUVV e alla Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario S.p.A.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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