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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 33 del 03 giugno 2024
Azienda Gardesana Servizi S.p.A. Presa d'atto della capacità di trattamento effettiva dell'impianto di depurazione di Peschiera del Garda - Verona. Comune di localizzazione: Peschiera del Garda (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. l'intervento presentato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A., per la presa d'atto della capacità di trattamento effettiva dell'impianto di depurazione di Peschiera del Garda (VR).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del DPR n. 357/1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. (P.IVA 01855890230) con sede legale in Via XI Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (VR), pervenuta a questa Amministrazione in data 28.02.2024 ed acquisita agli atti con note prot. n. 103328 e n. 103339 del 28.02.2024;
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8, lettera t) “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)” dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006, e si riferisce ad un progetto di cui alla lettera r) “impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti”, dell’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota prot. n. 127675 del 12.03.2024 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati, di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione del Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27.03.2024 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame della pratica;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;
VISTO il parere endoprocedimentale in materia di VIncA, di cui alla Relazione tecnica n. 174/2024 della U.O. VAS VINCA e NUVV, acquisito agli atti.
CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., nella seduta del 22.05.2024, sulla base delle valutazioni di seguito riportate:
VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale ed in particolare:
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 di attuazioni della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997.
VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto approvato con DCR n. 107 del 05.11.2009.
ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione tecnica e progettuale pervenuta agli uffici VIA.
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 24 del 06.03.2019 rilasciato in favore di AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. – ACQUE BRESCIANE S.r.l. (subentrata a GARDA UNO S.p.A.) - DEPURAZIONI BENACENSI S.c.r.l. è stato adottato il provvedimento favorevole di VIA per il Depuratore delle acque reflue urbane sito in Peschiera del Garda ai fini del rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in canale Seriola con riavvio della linea fanghi e vasca di accumulo fanghi.
DATO ATTO che il proponente ha richiesto la proroga del suddetto provvedimento con istanza acquisita agli atti con note prot. n. 10332 e 103334 del 28.02.2024.
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 52 del 17.04.2019 rilasciato in favore di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. Acque Bresciane S.r.l. (subentrata a Garda Uno S.p.A.) Depurazioni Benacensi S.c.a.r.l. è stato adottato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018) per il Depuratore delle acque reflue urbane sito in Peschiera del Garda, avente ad oggetto “Domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in canale Seriola con riavvio della linea fanghi e vasca di accumulo fanghi”.
CONSIDERATO che con Determinazione della Provincia di Verona n. 2002 del 05.07.2023 è stata rilasciata alla società Depurazioni Benacensi l’Autorizzazione all’esercizio e allo scarico dell’impianto di depurazione sito in località Paradiso nel Comune di Peschiera del Garda, valida fino all’ultimazione dei lavori relativi al progetto finalizzato al riavvio della linea fanghi e vasca di accumulo e comunque, non oltre la data del 4 luglio 2027.
CONSIDERATO che nell’ambito della procedura amministrativa conclusasi col rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (Decreto n. 52 del 17.04.2019) era stata considerata la capacità di depurazione di progetto dell’impianto pari a 330.000 abitanti equivalenti (A.E.).
DATO ATTO che a partire dal 2010 sono state implementate al depuratore Peschiera del Garda una serie di modifiche infrastrutturali rilevanti (in primo luogo realizzazione ispessitori dinamici, trattamenti preliminari, trattamenti terziari), che hanno avuto un influsso significativo sulla capacità effettiva di trattamento del depuratore, portando di fatto all’incremento della originaria potenzialità di progetto.
DATO ATTO che, parallelamente alla realizzazione delle modifiche di cui sopra, sono state effettuate, su mandato del gestore, diverse verifiche della potenzialità dell’impianto, l’ultima delle quali, effettuata nel 2013, e quindi prima dell’introduzione dei trattamenti terziari, aveva evidenziato una capacità depurativa di 410.000 A.E. durante il periodo estivo.
CONSIDERATO che il Proponente ha effettuato nel mese di Febbraio 2024 un’ulteriore verifica della capacità effettiva del depuratore di Peschiera del Garda, mediante uno studio condotto da TBF e Partners di Lugano, avente per oggetto “Depuratore di Peschiera del Garda. Verifica della Potenzialità”.
VALUTATO che tale verifica, sulla base di analisi specifiche, ha dimostrato che il depuratore di Peschiera del Garda ha una capacità effettiva di trattamento pari a ca. 422.000 A.E., quindi adeguata a garantire un trattamento efficace dei carichi in ingresso.
VISTO che sulla base della verifica della potenzialità di cui sopra, il parere in oggetto è espresso come potenzialità del comparto biologico e sedimentazione con carichi di 60 g/ab*d di BOD5 e 270 l/ab*d di dotazione idrica; diverse condizioni dovranno essere oggetto di ulteriore verifica e confronto con gli enti competenti.
VISTO che la procedura in oggetto, attivata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, non comporta alcuna modifica al progetto autorizzato né la realizzazione di alcuna opera, e consiste nella presa d’atto della capacità di trattamento effettiva dell’impianto di depurazione al fine di confermarne l’adeguatezza in riferimento ai carichi effettivi in arrivo.
PRESO ATTO che, per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute all’amministrazione regionale osservazioni da parte del pubblico interessato.
VISTO il parere in materia di valutazione di incidenza ambientale formulato dalla U.O. VAS, VINCA e NUVV, secondo il quale, sulla base dell’Istruttoria Tecnica n. 174/2024 del 14.05.2024, si riconosce una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 per la presa d’atto della capacità di trattamento dell’impianto di depurazione di Peschiera del Garda.
CONSIDERATO che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017), il provvedimento conclusivo di autorizzazione del progetto in esame dovrà contenere anche l’esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza e dovrà essere trasmesso alla U.O. VAS, VINCA e NUVV entro 15 giorni dalla sua adozione.
VALUTATA l’analisi degli impatti dell’intervento proposto, sulle componenti analizzate.
CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio.
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, nel rispetto della seguente condizione ambientale:
1.
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
In fase di esercizio
Oggetto della condizione
Il proponente trasmetta alla Regione del Veneto e alla Provincia di Verona una relazione dettagliata sulla verifica delle potenzialità delle sezioni e trattamenti dell’impianto, non inclusi nella verifica della capacità redatta da TBF e Partners nel Febbraio 2024, illustrando la congruità con la potenzialità di 422.000 A.E. del comparto biologico e sedimentazione. Nella relazione dovranno altresì essere specificate le caratteristiche qualitative e quantitative del refluo influente l’impianto per il periodo oggetto della verifica.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA
Soggetto verificatore
Regione del Veneto – U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 22.05.2024, sono state approvate seduta stante;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 22.05.2024 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con le considerazioni e la condizione ambientale di cui in premessa.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Azienda Gardesana Servizi S.p.A., con sede legale in Via XI Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (VR) – pec: ags@pec.ags.vr.it, nonché di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso ai seguenti Enti e soggetti: Comune di Peschiera del Garda; Provincia di Verona; Direzione Generale ARPAV; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona; Consorzio di Bonifica Veronese; Azienda ULSS 9 Scaligera; Consiglio di Bacino Veronese; Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico – U.O. Genio Civile di Verona; Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque; Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Cesare Lanna
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