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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 31 del 24 maggio 2024
SWE IT 10 S.r.l. Impianto agrovoltaico "Occhiobello 2". Comuni di localizzazione: Occhiobello e Canaro (RO). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (Art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. L.R. n. 4/2016 e DGR n. 568/18). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'intervento presentato dalla Società "SWE IT 10 S.r.l." relativo al progetto denominato Impianto agrovoltaico "Occhiobello 2", ubicato nei Comuni di Occhiobello e Canaro (RO).
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. “Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA”;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;
VISTO il D.lgs 8 novembre 2021 n. 199- Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
VISTO la L.R. 17/2022 – Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), denominata “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”;
VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da “SWE IT 10 S.r.l.”, con sede legale in Piazza Borromeo n. 14 – 20123 Milano - P. IVA 12498810964, acquisita al prot. reg. nn. 595999, 596004, 596009, 596030, 596100, 596372 e 596666 del 03/11/2023;
VISTA la nota trasmessa dal proponente e acquisita con prot. n. 605174 del 09/11/2023, con cui si chiedeva la sospensione dei termini istruttori, nelle more della trasmissione di nuova documentazione tecnica a perfezionamento dell’istanza di cui sopra;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente e acquisita con prot. n. 646400 del 04/12/2023;
VISTA la Legge 21 aprile 2023, n. 41 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative”,
VISTO in particolare l’art. 47 della citata legge n. 41/23 che al comma 11 bis prevede che “I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 25 MW e 12 MW, purché:
a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre2010;
PRESO ATTO che il proponente dichiara “L’area è classificata come zona agricola secondo il vigente strumento urbanistico comunale, e risulta essere un’area idonea all’installazione di impianti agrovoltaici in base al combinato disposto dell’art. 20 del D.Lgs. 199 del 2021 e del comma 9-bis, art.6 del D.Lgs. 28 del 2011, data la sua ubicazione all’interno di un buffer di 500 m da aree a destinazione produttiva del Comune di Occhiobello”;
PRESO ATTO altresì che l’area dell’impianto non è ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricade nella fascia di rispetto di 500 m dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda (beni culturali) oppure dell’articolo 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico) del medesimo decreto legislativo;
PRESO ATTO da quanto dichiarato dal proponente, in particolare, che ”...è in itinere di autorizzazione un progetto agrivoltaico, denominato OCCHIOBELLO 1, posto a ovest a circa 600 m”;
PRESO ATTO che il proponente ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/06 ritenendo che per l’intervento in oggetto trovino applicazione, in ragione dell’effetto cumulo, i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015;
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 9.928,44 Kw, e che il proponente ha ritenuto tale valore di potenza superiore alla soglia definita dal citato art. 47 comma 11 bis per la verifica di assoggettabilità a VIA, in ragione del dimezzamento della soglia in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal succitato decreto ministeriale;
VISTA la nota prot. n. 659996 del 12/12/2023, con la quale gli Uffici della U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvio del procedimento e dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che, entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sono pervenute le seguenti osservazioni:
VISTA la comunicazione trasmessa da Terna Spa, acquisita con prot. n. 22681 del 16/01/2024, con cui in particolare è stato comunicato che “nell’area oggetto dell’intervento, indicato nella documentazione trasmessa, non ci sono Reti Tecnologiche interrate e Aeree di Alta Tensione di nostra competenza”;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/01/2024 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
VISTA la richiesta di integrazioni trasmessa dal Consorzio di Bonifica Adige Po ed acquisita al prot. reg. con n. 49243 del 30/01/2023;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 15/02/2024, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto di richiedere al proponente delle integrazioni;
CONSIDERATO che la suddetta richiesta di integrazioni è stata formalizzata al proponente con nota della U.O. V.I.A., prot. n. 87037 del 20/02/2024;
VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 92109 del 22/02/2024, con la quale la società proponente del progetto ha richiesto, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. la sospensione dei termini per un periodo di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni;
VISTA la comunicazione trasmessa da Terna Spa, acquisita con prot. n. 100973 del 27/02/2024, contenente ulteriori precisazioni in merito alla richiesta di connessione alla rete;
CONSIDERATO che, con nota 105784 del 29/02/2024, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno accolto la richiesta di sospensione dei termini per la trasmissione delle integrazioni;
CONSIDERATO che il proponente, in data 05/04/2024, ha trasmesso la documentazione integrativa con note acquisite agli atti con prot. nn. 169589, 169594, 169598, 169604, 169613, 169620 e 169625 del 05/04/2024;
VISTI i contributi istruttori sulle integrazioni pervenute, trasmessi rispettivamente dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con prot. n. 188604 del 16/04/2024, dalla U.O. Infrastrutture e Autorizzazioni Energetiche con prot. n. 205444 del 26/04/2024 e da AVISP (prot. reg. n.209152 del 30/04/2024);
PRESO ATTO della comunicazione dell’UO Genio Civile Rovigo prot. n. 197506 del 22/04/2024, con cui è stato precisato che, per il progetto in questione, “non si ravvisano specifiche competenze” in materia di compatibilità idraulica e polizia idraulica;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di valutazione prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 al punto 23;
VISTA la Relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza n. 52/2024 della U.O. VAS VINCA e NUVV;
VISTA la comunicazione di proroga del termine per l’adozione del provvedimento di verifica, ai sensi dell’art.19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trasmessa dalla UO VIA con prot. n. 186795 del 16/04/2024;
VISTI i pareri pervenuti e i contributi istruttori acquisiti;
CONSIDERATO che tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;
CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., il quale, nella seduta del 08/05/2024, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]
VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Società SWE IT 10 S.r.l., acquisita al prot. reg. nn. 595999, 596004, 596009, 596030, 596100, 596372 e 596666 del 03/11/2023;
PRESO ATTO da quanto dichiarato dal proponente, in particolare, che “...è in itinere di autorizzazione un progetto agrivoltaico, denominato OCCHIOBELLO 1, posto a ovest a circa 600 m”;
PRESO ATTO che il proponente ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/06, ritenendo che per l’intervento in oggetto trovino applicazione, in ragione dell’effetto cumulo, i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015;
ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale, la documentazione progettuale e gli elaborati allegati all’istanza, nonché la documentazione integrativa trasmessa;
CONSIDERATO che complessivamente l’area interessata dall’intervento è di circa 14,92 Ha ed è classificata prevalentemente come zona agricola secondo il vigente Piano degli Interventi del Comune di Occhiobello, e solo marginalmente come zona produttiva;
PRESO ATTO che l’ambito di intervento risulta riconducibile alle aree idonee ai sensi dell’art. 20 co.8 lett. c-ter) del D. Lgs. 199/2021, ossia aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
PRESO ATTO che l’impianto si compone di circa 17.010 moduli fotovoltaici di tipo bifacciale da 580 Wp, installati su strutture metalliche con sistema ad inseguimento monoassiale composto da 108 o da 54 moduli ciascuno;
PRESO ATTO che lo sviluppo del progetto agrovoltaico prevede di mantenere inalterate le sistemazioni agrarie presenti e la baulatura degli appezzamenti, rispettivamente, orientate in direzione nord-sud ed in direzione est-ovest;
PRESO ATTO che, al fine di garantire il corretto inserimento paesaggistico del progetto, saranno realizzate siepi arbustive perimetrali per limitare la visibilità senza precludere il funzionamento dei pannelli. Le siepi saranno articolate lungo la porzione di perimetro dell’area confinante con aree agricole, ad esclusione quindi del tratto confinante con la ferrovia che è sopraelevata rispetto al piano campagna di almeno 2 m e del lato ovest a confine con l’area industriale, e saranno posizionate internamente alla recinzione con una interdistanza tra gli esemplari di 0,50 m.
PRESO ATTO che l’impianto sarà dismesso a fine vita, stimata in 30 anni dall’esecuzione dell’intervento in progetto;
PRESO ATTO che l’impianto sarà connesso alla rete elettrica nazionale con una nuova linea elettrica MT a 20 kV, il cui tracciato avviene totalmente in cavo interrato, di lunghezza pari a circa 7.380 m, lungo la viabilità esistente presso il Comune di Canaro;
PRESO ATTO che il progetto in esame risulta coordinato con il progetto denominato “Occhiobello 1”, con il quale condivide il medesimo tracciato di connessione e che, pertanto, i lavori di posa dei due elettrodotti saranno eseguiti contestualmente una sola volta;
PRESO ATTO di quanto dichiarato dal proponente in sede di integrazioni, in particolare che “...l’utilizzo della tecnologia no-dig sarà impiegata laddove non è possibile procedere con lo scavo a cielo aperto per la presenza di altre infrastrutture esistenti o vincoli conformativi, mentre il ripristino delle condizioni ante operam delle infrastrutture interessate dai lavori sarà sempre garantito ed eventuali danni saranno risarciti”;
PRESO ATTO delle misure di mitigazione previste dal proponente per contenere i potenziali impatti in fase di posa dell’elettrodotto;
CONSIDERATO che, entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D..Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sono pervenute le seguenti osservazioni:
VISTI i contributi istruttori trasmessi rispettivamente dalla Direzione Pianificazione Territoriale (e-mail 08/02/2024), da ARPAV (e-mail del 09/02/2024), dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con nota prot. n. 75420 del 13/02/2024, e dalla Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica – UO Infrastrutture e Autorizzazioni Energetiche, con nota prot. n. 76938 del 13/02/2024;
CONSIDERATO che, in sede di integrazioni, il proponente, oltre a fornire nuovi elementi utili alle valutazioni, ha introdotto alcune modifiche progettuali finalizzate ad adempiere ad alcune richieste formulate da parte degli enti competenti, riassumibili in:
VISTI i contributi istruttori sulle integrazioni pervenute, trasmessi rispettivamente dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con nota prot. n. 188604 del 16/04/2024, dalla Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica – UO Infrastrutture e Autorizzazioni Energetiche, con nota prot. n. 204544 del 26/04/2024, da AVISP, con nota acquisita al prot. reg. n. prot. reg. n. 209152 del 30/04/2024 e da ARPAV (e-mail del 03/05/2024);
PRESO ATTO del contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie sui terreni interessati dalla realizzazione dell’impianto, fornito dal proponente;
CONSIDERATO che le attuali condizioni che impediscono la materiale trasformazione dei terreni ai fini della realizzazione dell'impianto ex art. 7.2 e 7.10 del contratto, dovranno essere superate nelle successive fasi, con l'avvenuta stipula del contratto definitivo o con ulteriore e diverso accordo tra le Parti che preveda espressamente la facoltà di realizzare le opere previste nel progetto anche nelle more del contratto definitivo;
PRESO ATTO della Dichiarazione di Conformità Urbanistica sottoscritta dal proponente;
VISTO il Certificato di Destinazione Urbanistica prodotto dal Comune di Occhiobello ed allegato all’istanza in esame, da cui in particolare emerge che parte delle aree oggetto di intervento sono classificate, secondo il vigente Piano degli Interventi, in zona “E – Agricola” e parte zona “D1a – Produttiva di completamento”;
PRESO ATTO della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) fornita dal proponente, con relativa accettazione dell’ente di distribuzione locale;
CONSIDERATO che il tracciato dell’elettrodotto interrato si sviluppa lungo la viabilità esistente (SS16) interessando anche il territorio del Comune di Canaro ed intercettando, per quanto emerge dal rispettivo Piano degli Interventi, aree rientranti all’interno del vincolo paesaggistico di corsi d’acqua e zone umide, ai sensi dell’art. 142 lettere c) e i) del D. Lgs. 42/2004;
CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, in sede di autorizzazione dovrà essere verificata l’effettiva rispondenza degli interventi rispetto ai requisiti per la non necessità dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 2 del DPR n. 31/2017 e al relativo allegato “A”, ad oggetto “Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica”;
CONSIDERATO sempre in riferimento al tracciato dell’elettrodotto che, in fase di realizzazione, saranno adottate opportune misure di mitigazione, in termini di rumore, emissioni, ottimizzazione dei trasporti e polveri;
CONSIDERATO in riferimento agli interventi relativi al tracciato del cavidotto, che il riempimento degli scavi effettuati per la posa di cavidotti, previsti nella proposta d’intervento, dovrà essere concordato con il gestore stradale, con l’obiettivo di garantire la migliore compattazione ed evitare cedimenti del tratto oggetto di scavo. Per quanto concerne il ripristino dello strato di usura, a tutela dell’infrastruttura stradale oggetto d’intervento, dovrà essere previsto, salvo diversa indicazione del gestore della strada:
La realizzazione del tappeto d’usura, dopo congruo periodo di assestamento, sarà dello spessore e tipologia concordato con il gestore della strada, per tutta la corsia interessata, nel caso di intervento in parallelismo, ovvero per una larghezza minima di 20 m, nel caso di attraversamento. I raccordi con il piano viabile esistente dovranno essere effettuati a regola d'arte in modo tale che la pavimentazione finita risulti perfettamente livellata senza presenza di avvallamenti o dossi che, in ogni caso dovranno essere eliminati a cura e spese del proponente, con riprese o fresature fino al perfetto assestamento e regolarizzazione della sagoma stradale.
VISTO il Certificato di Destinazione Urbanistica prodotto dal Comune di Canaro ed allegato all’istanza in esame, da cui in particolare emerge che le aree interessate dalle opere di connessione sono classificate, secondo il vigente Piano degli Interventi, parte in zona agricola, parte in zona “B2 – residenziale di completamento” e parte “viabilità esistente”.
TENUTO CONTO che l’area d’intervento e le opere di connessione di progetto non ricadono all’interno di tematismi prescrittivi di cui alle Norme Tecniche del PTRC; l’area d’intervento e le opere di connessione di progetto non sono interessate da ambiti tutelati per legge di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004. L’intervento non ricade nell’ambito di Piani d’Area o Piani di parchi regionali. Pertanto, l’intervento esaminato risulta coerente con i contenuti del PTRC della Regione del Veneto;
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, che all’allegato 3 individua, fra i criteri di non idoneità, “le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L.180/98 e s.m.i.”;
VISTA la L.R. 17/2022 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”, che in particolare all’art. 3, comma 1, lett. B, individua, tra gli indicatori di presuntiva non idoneità, le “aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico”.
CONSIDERATO che, secondo quanto emerge in particolare nel PTCP della Provincia di Rovigo e dai PAT dei Comuni di Occhiobello e Canaro, l’area di progetto ricade in “Aree soggetto a scolo meccanico P1 del Bacino idrografico del Fissero – Tartaro – Canalbianco” definite dal Piano sovraordinato di Assetto Idrogeologico pubblicato dalla ex Autorità di Bacino del fiume Fissero Tartaro Canalbianco, confluita poi nell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po;
CONSIDERATO che la disciplina e tutela dei suddetti ambiti di pericolosità sono demandati all’Autorità di Bacino e che il vigente PGRA ricomprende l’area di intervento nelle aree allagabili a seguito di alluvioni rare (TR>500 anni); a tale proposito, si osserva come alla perimetrazione assegnata all’area di progetto, peraltro comune del contesto territoriale (Polesine), non corrisponda ad oggi nessuna norma di attuazione PAI o PGRA.
VISTO il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che, all’art. 20 Comma 8 lett. c-ter punto 1) individua tra le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili “esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: “le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”; ai sensi dell’art. 20 comma 8, lett. c quater) del medesimo decreto è precisato altresì che rientrano tra le aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili“...fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo”.
CONSIDERATO che il proponente ha fornito uno specifico elaborato grafico da cui si evince che il perimetro dell’area dell’impianto rientra all’interno del buffer di 500 metri da aree produttive esistenti (Zona D1a – Produttiva di completamento) e non è ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricade nella fascia di rispetto di 500 m dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda (beni culturali) oppure dell’articolo 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico) del medesimo decreto legislativo.
CONSIDERATO che la proposta riguarda un impianto agro fotovoltaico e che tale condizione risulta coerente con quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lett. a), n. 1 della LR 17/2022, con riferimento alla porzione ricadente in zona agricola;
CONSIDERATO che, relativamente agli aspetti di coerenza con le Linee Guida ministeriali in materia di impianti agrovoltaici del giugno 2022, la dimostrazione del rispetto dei requisiti A, B e D, così come illustrata nella documentazione integrativa, risulta soddisfacente;
PRESO ATTO che la ditta non intende realizzare un impianto di tipo “avanzato” e, pertanto, non è necessaria la dimostrazione del rispetto del requisito C delle sopracitate linee guida;
CONSIDERATO che non è stata riscontrata la presenza di produzioni agroalimentari di qualità (DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., produzioni tradizionali), e si esclude anche la produzione biologica, in quanto il soggetto conduttore dei terreni in oggetto non risulta essere stato iscritto all’elenco dei produttori biologici presso il SIAN;
PRESO ATTO di quanto dichiarato dal proponente in merito al soggetto conduttore del fondo agricolo nella situazione post intervento ovvero che “...La società SWE IT 10 S.r.l. ritiene primariamente di gestire direttamente anche l’attività di conduzione agricola del fondo sul quale verrà realizzato l’impianto agrivoltaico”. A tal riguardo si rileva che è stato ampliato l’oggetto sociale della Ditta medesima, includendovi anche l’attività di conduzione agricola (come riportato nella lettera H. dell’oggetto sociale riportato nella visura camerale allegata);
RITENUTO tuttavia che il riferimento all’attività agricola riportata al punto H dell’oggetto sociale non sia sufficiente, in quanto privo di specifico riferimento all’art. 2135 del c.c., e mancante di uno specifico riferimento all’attività agricola nel campo “7-attività, albi ruoli e licenze” e, di conseguenza, risulta necessario prevedere una specifica condizione ambientale finalizzata al corretto aggiornamento (ante operam) dell’oggetto sociale dell’azienda e del relativo REA (repertorio economico amministrativo);
VALUTATO che il Piano Preliminare di Utilizzo (nella revisione 1), reca un’ampia revisione delle superfici e delle volumetrie di scavo e dei tratti di scavo dell’elettrodotto;
VALUTATO che i campioni sono in numero non sufficiente per quanto attiene le superfici dei bacini di laminazione sia nord che sud, in quanto non soddisfano i criteri dell’Allegato 2 del DPR 120/2017;
VALUTATO che conseguentemente all’incremento delle superfici di scavo previsto dal proponente si renderà pertanto necessaria un’aggiunta di ulteriori n. 2 campioni nel bacino nord e n. 1 campione in corrispondenza del bacino sud;
VALUTATO che la tavola TAV.TRS è stata rettificata, ma necessita di essere ulteriormente adeguata, in fase autorizzativa, sulla base delle osservazioni presentate;
CONSIDERATO quanto sopra espresso in merito al tema terre e rocce, in fase autorizzativa, dovrà essere aggiornato il PPU come indicato;
CONSIDERATO che, in fase autorizzativa, il proponente dovrà indicare marca e modello degli apparecchi luce in modo da valutarne la conformità alla LR n.17/09 e riportare la temperatura di colore delle sorgenti previste;
CONSIDERATO che per le componenti campi elettromagnetici e inquinamento acustico, la documentazione presentata dal proponente risulta essere esaustiva;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda la valutazione dei potenziali impatti cumulativi con altri progetti, il proponente ha fornito, in sede di integrazioni, un nuovo elaborato denominato “Analisi dell’effetto cumulo con altri impianti”, con cui in particolare è stata presa in considerazione anche la presenza dell’impianto segnalato dal Comune di Occhiobello in fase di istruttoria PAS. A tale riguardo, va comunque osservato che, ai sensi dell’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, le caratteristiche dei progetti (oggetto di verifica di assoggettabilità a VIA) e dei relativi impatti potenziali debbono essere considerate tenendo conto, tra l’altro, del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati. Ciò nonostante, ai fini delle valutazioni di merito, è stato dato riscontro a quanto richiesto, pertanto è possibile riconoscere che la valutazione dei potenziali effetti sia stata condotta anche in relazione ai progetti attualmente in fase di valutazione (impianto “Occhiobello 1” e impianto in fase di istruttoria PAS);
RITENUTO in merito al rischio di incendi, che, seppur l’impianto non rientra fra le attività riportate nell’allegato I dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011, dovranno essere, in fase di rilascio dell’autorizzazione, esplicitati i seguenti aspetti:
CONSIDERATO che l’intervento non ricade all’interno dei siti della Rete Natura 2000 o di aree naturali protette; i siti più prossimi risultano: ZCS cod. IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto” (a 280 m di distanza), e ZCS/ZPS cod. IT4060016 – “Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico” (a 480 m di distanza);
VISTI gli esiti istruttori per la valutazione di incidenza di cui alla relazione istruttoria tecnica n. 52/2024 della U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, con cui in particolare si dà atto che è ammessa l’attuazione dell’intervento qualora:
inoltre prescrivendo:
CONSIDERATO che, in sede di istanza di autorizzazione, dovrà essere dato atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, la quale in particolare, pur riconoscendo che l’impianto in esame non ricade in ambito sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i., ha indicato i seguenti “suggerimenti ai fini della mitigazione dell’impatto dell’opera”:
precisando inoltre quanto segue:
PRESO ATTO delle modifiche apportate e dei chiarimenti forniti dal proponente rispetto a quanto osservato da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, che si ritengono esaustivi per la fase di verifica di assoggettabilità a VIA, fermo restando tutti gli ulteriori adempimenti necessari in fase di rilascio dell’autorizzazione, anche evidenziati all’interno della presente relazione;
VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto ambientale e paesaggistico;
RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria, le osservazioni e i pareri pervenuti;
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:
1
Macrofase
Ante Operam – in Corso d’Opera - Post Operam
Oggetto della condizione
Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni contenute nella relazione istruttoria VINCA n. 52/2024, riportate in premessa. A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.
Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza
Entro 60 giorni dal rilascio del Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.
Soggetto verificatore
Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.
2
Ante Operam
Dovrà essere effettuato l’aggiornamento dell’oggetto sociale dell’azienda, indicando lo specifico riferimento all’art. 2135 del c.c., e l’aggiornamento del REA- repertorio economico amministrativo- includendo fra le attività svolte anche l’attività ATECO 01.1 - coltivazione di colture agricole non permanenti (o attività similare).
In sede di procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto.
Regione Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 08/05/2024, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il parere trasmesso da ANAS S.p.A. in data 09/05/2024 ed acquisito al prot. reg. con n. 224095 del 09/05/2024;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 08/05/2024 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società “SWE IT 10 S.r.l.” (P. IVA 12498810964), con sede legale in Piazza Borromeo n. 14 – 20123 Milano (PEC: sweit10srl@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Occhiobello, al Comune di Canaro, alla Provincia di Rovigo, alla Direzione Generale ARPAV, al Consorzio di Bonifica Adige Po, all’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ad Enel Distribuzione S.p.A., a Terna S.p.A. ad ANAS S.p.A., a R.F.I. S.p.A., all’Azienda ULSS n. 5 “Polesana”, alla Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Rovigo, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e Faunistico-venatoria, e all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Cesare Lanna
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