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Bur n. 69 del 28 maggio 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 29 del 10 maggio 2024

SWE IT 04 S.r.l. Impianto agrivoltaico da 17.487 kWp ubicato in Comune di Arquà Polesine (RO) con relative opere di connessione alla rete. Comuni di localizzazione: Arquà Polesine e Rovigo (RO). Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e DGR n. 568/18). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto di un Impianto agrivoltaico da 17.487 kWp da realizzarsi nei Comuni di Arquà Polesine e Rovigo (RO), presentato dalla Società SWE IT 04 S.r.l., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da SWE IT 04 S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale nn. 687996, 688026, 688421, 688534, 688630 e 688668 del 29/12/2023; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 05/01/2023 con prot. n. 5671; - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 08/05/2024, approvato seduta stante.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA”.

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”.

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”.

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016.

VISTO il D.lgs 8 novembre 2021 n. 199- Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

VISTO la L.R. 17/2022 – Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra.

VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da SWE IT 04 S.r.l. (C.F. 12498660963), con sede legale in piazza Borromeo n. 14 a Milano (MI), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa VIA in data 29/12/2023 ed acquisita agli atti con note prot. nn. 687996, 688026, 688421, 688534, 688630 e 688668.

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agrovoltaico di potenza nominale complessiva pari a 17,487 MWp e di potenza di immissione in rete pari a 15,0 MW, da installarsi in Comune di Arquà Polesine e Rovigo (RO).

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), denominata “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”.

VISTA la nota n. 5671 del 05/01/2023 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto e l’avvio del procedimento.

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/01/2024 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”.

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di valutazione prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 al punto 23.

PRESO ATTO che durante l’istruttoria risultano pervenute le seguenti osservazioni:

  • Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo: nota prot n. 262 del 08/01/2024, acquisita al prot. regionale con n. 9688 del 09/01/2024, nota prot. n. 4365 del 03/04/2024, acquisita al prot. regionale con n. 167309 del 04/04/2024 e nota prot. n. 5998 del 07/05/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 220682 della stessa data;
     
  • Terna Rete Italia Spa: nota acquisita al prot. regionale con n. 14125 del 11/01/2024;
     
  • Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo: nota prot. n. 24981 del 17/01/2024;
     
  • Provincia di Rovigo: nota prot. n. 1128 del 19/01/2024, acquisita al prot. regionale con n. 31530 del 19/01/2024;
     
  • Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza: nota prot. n. 1797-P del 19/01/2024, acquisita al prot. regionale con n. 33224 del 22/01/2024;
     
  • Consorzio di Bonifica Adige Po: nota prot. n. 854 del 24/01/2024, acquisita al prot. regionale con n. 40140 del 25/01/2024, e nota prot. n. 4859 del 02/05/2024, acquisita al prot. regionale con n. 213535 della stessa data.
     
  • Comune di Rovigo: nota prot. 0010148/2024, acquisita al prot. regionale con n. 63226 del 06/02/2024.
     
  • ENAC: nota prot. n. 25047 del 22/02/2024, acquisita al prot. regionale con prot. n. 92449 del 22/02/2024.

CONSIDERATO che il progetto è stato esaminato nella seduta del Comitato Regionale VIA il giorno 15/02/2024 e che in quella sede il Comitato ha disposto di richiedere al proponente, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alcuni integrazioni e chiarimenti utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria. Tali richieste sono state formalizzate con nota prot. n. 88467 del 20/02/2024.

CONSIDERATO che, con successiva nota prot. 110906 del 04/03/2024, il termine per fornire le integrazioni richieste è stato sospeso, su richiesta del proponente, fino al giorno 10/04/2024.

PRESO ATTO della richiesta di Valutazione del progetto ai fini del procedimento di prevenzione incendi, inviata al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo - acquisita al protocollo regionale con n. 113589 del 05/03/2024, e integrata il giorno 06/05/2024 con nota acquisita al protocollo regionale con n. 217620 della stessa data - nonché del riscontro fornito dal medesimo Dipartimento con nota del 07/05/2024;

VISTE le integrazioni presentate dal proponente con note prot. n. 167671 e 167678 del 04/04/2024.

VITA la nota della UO Valutazione di Impatto Ambientale, prot. n. 180635 del 11/04/2004, con cui è stata disposta, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di ulteriori venti (20) giorni del termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

VISTI i chiarimenti volontari inviati dalla ditta il 03/05/2024, acquisiti al protocollo regionale con n. 217253 del 06/05/2024.

TENUTO CONTO dei contributi istruttori della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-venatoria, prot. n. 188584 del 16/04/2024 e della Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica, prot. n. 192856 del 18/04/2024.

TENUTO CONTO del contributo istruttorio di ARPAV, della Direzione Pianificazione Territoriale, agli atti degli uffici della UO VIA, e dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore primario, acquisito al protocollo regionale con n. 73106 del 12/02/2024 e n. 192551 del 18/04/2024.

TENUTO CONTO della Relazione Istruttoria Tecnica n. 50/2024 della UO VAS, VINCA e NUVV, agli atti degli uffici della UO VIA.

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., il quale, nella seduta del 08/05/2024, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
  • il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387;
  • il D.Lgs. 199/2021;
  • la L.R. n. 4 del 18/02/2016;
  • la L.R. n. 17 del 19/07/2022;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento.

VISTI E CONSIDERATI le osservazioni e i pareri pervenuti.

PRESO ATTO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agrovoltaico di potenza nominale complessiva pari a 17,487 MWp e di potenza di immissione in rete pari a 15,0 MW, da installarsi in Comune di Arquà Polesine e Rovigo (RO).

CONSIDERATO che allo stato attuale l’area oggetto di intervento si presenta completamente inedificata, priva di vegetazione d’alto fusto e utilizzata per la coltivazione di seminativi.

CONSIDERATO che l’impianto interessa una superficie recintata di 22,63 ha del Comune di Arquà Polesine (RO) e sarà costituito da 30150 moduli fotovoltaici realizzati con tecnologia bifacciale e posizionati su strutture ad inseguimento solare mono-assiale.

PRESO ATTO dell’autodichiarazione del proponente, acquisita al protocollo regionale con n. 217253 del 06/05/2024 riguardo alla destinazione urbanistica dei mappali su cui verranno realizzati l’impianto agrovoltaico, le opere di connessione utente e la nuova Stazione Terna.

CONSIDERATO che, ai sensi del Piano degli Interventi del Comune di Arquà Polesine, l’area di progetto è classificata come Zona Agricola E (art. 33 delle NTO), ricade in parte all’interno della “Fascia di rispetto idraulico” e della “Fascia di rispetto stradale” e confina ad est con un’area D3 – Zona di impianti speciali (art. 30 delle NTO), dove è presente la ditta Martarello Group Srl (fabbrica di fuochi d’artificio), soggetta a rischio di incidente rilevante.

CONSIDERATO che, rispetto alle aree a rischio incidente rilevante, definite ai sensi del DM 09/05/2001 (Tavola 1, art. 18 del PATI e artt. 30 e 59 del PI), l’area di progetto ricade parzialmente nella zona a coefficiente di sicurezza 3 ed interamente nella zona a coefficiente di sicurezza 5.

PRESO ATTO dell’istanza di Valutazione del progetto ai fini del procedimento di prevenzione incendi, inviata dalla ditta al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo e acquisita al protocollo regionale con n. 113589 del 05/03/2024, e delle integrazioni inviate ed acquisite al protocollo regionale con n. 217620 del 06/05/2024, in cui si evidenzia che l’impianto rientra tra le categorie di attività ammesse nelle fasce di rispetto dell’area a rischio incidente rilevante.

CONSIDERATO che la linea elettrica di collegamento con la nuova stazione di Terna 132/36 kV, in Comune di Rovigo, presso la quale sarà ubicato il Punto di Consegna con la Rete di Trasmissione Nazionale, sarà costituita da un elettrodotto completamente interrato, esercìto a 36 kV, sviluppato nei comuni di Arquà Polesine e di Rovigo per una lunghezza complessiva pari a circa 2,1 km.

CONSIDERATO che, ai sensi del PRG del Comune di Rovigo, il tracciato dell’elettrodotto è ubicato in una zona “Zona Agricola E” e interseca una zona con fascia di rispetto stradale, una zona con fascia di rispetto di un elettrodotto e ambiti del sistema ambientale di connessione ecologica.

CONSIDERATO che il PTCP della Provincia di Rovigo individua nell’area di progetto la presenza di elementi della rete ecologica locale definiti come “Siepi e filari di particolare valenza ambientale”.

PRESO ATTO che il proponente ha dichiarato che il progetto in esame non comporta sottrazione di superfici naturali appartenenti alla rete ecologica (sia provinciale che locale) che necessitino di compensazione ambientale, confermando le mitigazioni richiamate nella documentazione progettuale allegata, e che la funzionalità delle siepi e filari esistenti sarà mantenuta integra.

PRESO ATTO che, come evidenziato dal Comune di Rovigo con la nota prot. 0010148/2024, la previsione della nuova sottostazione di trasformazione all’interno del territorio del Comune di Rovigo comporta la variazione dello strumento urbanistico comunale (Piano degli interventi di cui alla L.R. 11/2004), per l’individuazione di detta opera quale nuova attrezzatura tecnologica (Zona F5 – impianti ed attrezzature tecnologiche secondo quanto previsto dalla Variante Generale al Piano degli Interventi di Rovigo, adottata con D.C.C. n. 83 del 20/11/2023).

CONSIDERATO che l’area non risulta sottoposta a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

CONSIDERATO che al confine ovest dell’impianto, viene intercluso un complesso rurale, compreso tra gli insediamenti agricoli, edifici e fabbricati rurali da salvaguardare e valorizzare (Tavola 1, art. 7 del PATI e art. 39 del PI).

PRESO ATTO che il proponente ha dichiarato che la realizzazione dell’impianto in prossimità di un complesso rurale tutelato dalle norme del PATI e del PI non prevede interventi di recupero o valorizzazione, in quanto l’area d’intervento non interessa l’area di pertinenza del complesso rurale; inoltre, lo stato di degrado delle strutture rurali e la scarsa intervisibilità lo rende non significativo nell’attuale contesto territoriale.

CONSIDERATO che, poiché l’intervento di progetto determina comunque una modifica della percezione territoriale del complesso tutelato a scala comunale ed intercomunale, si auspica che vengano promosse azioni volte alla tutela dell’elemento, inteso come complesso di beni e contesto figurativo.

CONSIDERATO che nell’area dell’impianto, si rilevano zone di tutela dei corsi d’acqua, anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico e relative fasce di rispetto (Tavola 1, art. 26 del PATI e art. 58 del PI) e che l’area di localizzazione dell’impianto viene attraversata anche da un corridoio ecologico secondario appartenente alla rete ecologica locale (Tavola 4, art. 50 del PATI).

CONSIDERATO che l’intervento risulta in linea generale coerente con:

  • il PTRC della Regione del Veneto;
     
  • il PTCP della Provincia di Rovigo in quanto viene esplicitato che non vengono toccati elementi della rete ecologica provinciale;
     
  • la pianificazione locale, PATI e PI del comune di Arquà Polesine e del Comune di Rovigo, in quanto viene esplicitato e chiarito che vengono individuate soluzioni progettuali per la realizzazione dell’intervento che rispettano e recepiscono le direttive, le prescrizioni ed i vincoli contenuti nelle norme di riferimento dei piani locali.

CONSIDERATO che riguardo alle aree considerate idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, l’area è compresa nella fattispecie di cui ai seguenti commi dell’art. 20:

  • comma 8, lett. c-ter), punto 1): “esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”;

  • comma 8, lett. c quater): “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo”;

in quanto l’area è ubicata entro 500 m da una zona produttiva (Zona D3 – zona di impianti speciali) e non è ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricade nella fascia di rispetto di 500 m dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda (beni culturali) oppure dell’articolo 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico) del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che riguardo agli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell’art. 3 della LR n. 17/2022:

  • riguardo alle Aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., produzioni tradizionali), le verifiche d’ufficio svolte sui terreni su cui è prevista l’installazione dell’impianto consentono di confermare quanto riportato nella relazione agronomica agli atti, ovvero che si tratta di un’area condotta negli ultimi cinque anni da aziende agricole convenzionali (non biologiche) investita a seminativo (soia, frumento e mais) e in minima parte ad aree di interesse ecologico ai fini della PAC. È da escludere pertanto che i citati terreni siano stati interessati da produzioni agroalimentari di qualità (DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., produzioni tradizionali), e coltivazioni biologiche.
     
  • Riguardo le aree agricole di pregio, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera b) ed individuate ai sensi dell’articolo 5, si evidenzia che l’iter di individuazione delle aree agricole di pregio non risulta ancora concluso, dunque trova applicazione quanto indicato dall’art. 8, comma 2 della citata L.R. n. 17/22.
     
  • Riguardo le aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale, l’area di progetto e parte del cavidotto di connessione ricadono all’interno della Zona di Ripopolamento e cattura (ZRC) “RO-03- Arquà Polesine ATC01”, ai sensi del vigente Piano faunistico venatorio regionale. Il proponente, nelle integrazioni del 04/04/2024, ha fornito risposte esaurienti riguardo alle misure previste per mitigare l’interferenza del progetto con la ZRC.
     
  • Riguardo le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico, si evidenzia l’area di progetto risulta soggetta a pericolosità idraulica P1 – Bassa, in forza della vigenza della mappatura legata al primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni, o PGRA 2021 - 2027, del distretto del fiume Po approvato con DPCM del 1.12.2022.
    In dipendenza a diversi fattori, tra cui un ruolo rilevante è la mancanza nell'area di un PAI approvato (quello del bacino interregionale del Fissero Tartaro Canalbianco era stato adottato ma mai approvato), al momento, alla perimetrazione in interesse non corrisponde nessuna norma di attuazione PAI o PGRA.
  • Le superfici in oggetto non sono inoltre comprese nei paesaggi iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico e delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, nè nei sistemi agricoli tradizionali iscritti alla Lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Agricoltura secondo il programma GIAHS della FAO.

CONSIDERATO che il sito in esame non rientra fra le fattispecie di cui all’art. 7 della L.R. 17/2022, “Aree con indicatori di idoneità”.

CONSIDERATO che, con riferimento alle linee guida del MITE del giugno 2022, nella relazione agronomica di progetto e nella relazione illustrativa di progetto sono presenti le dimostrazioni relative ai requisiti A, B, e D2. Trattandosi di un impianto agrofotovoltaico di tipo “non avanzato”, considerato che la dimostrazione dei citati requisiti nelle richiamate relazioni e nella tavola denominata SWE04-023ARP-TAV15 (utilizzazione agricola), è stata fornita e valutata positivamente, detti requisiti risultano assolti.

VISTA la Relazione Istruttoria Tecnica n. 50/2024 della UO VAS, VINCA e NUVV della Regione Veneto, in cui si dichiara una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017, con le seguenti prescrizioni:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali, anche mediante il prolungamento lungo il settore orientale e settentrionale dell’impianto delle previste fasce arboreo-arbustive perimetrali, con struttura plurifilare e multiplana, di adeguata ampiezza possibilmente non inferiore a 5 m): Bufo viridis, Rana dalmatina, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Egretta garzetta, Falco columbarius, Lanius collurio;
     
  2. di utilizzare, per l’impianto di specie arboree, arbustive ed erbacee, specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmetum), mettendo in atto gli interventi necessari per garantirne la relativa persistenza per l’intera durata dell’impianto in argomento;
     
  3. di impiegare, laddove questi siano previsti, sistemi di illuminazione artificiale in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
     
  4. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza”.

VISTO il contributo istruttorio di AVISP, acquisito al protocollo regionale con prot. n. 73106 del 12/02/2024, che riguardo alla realizzazione delle opere di mitigazione paesaggistiche, evidenzia i seguenti aspetti:

  • il materiale vivaistico più indicato, per una maggiore probabilità di attecchimento, sia costituito da piantine legnose forestali dotate di pane di terra e di 1-2 anni di età, con il consiglio di utilizzare materiale pacciamante della durata di almeno 2-3 anni.
     
  • Il materiale di propagazione da impiegare deve essere di provenienza certificata, ai sensi della D.G.R. 3263 del 15 ottobre del 2004, in applicazione del D.Lgs. 386 del 10 novembre 2003.
     
  • Per quanto riguarda la semina delle superfici erbacee si valuti l’utilizzo dei seguenti miscugli:
  • miscuglio di graminacee [8 g/m2]: Poa sylvicola, Lolium perenne, Arrhenatherum elatius, Poa pratensis, Holcus lanatus, Dactylis glomerata, Anthoxanthum odoratum;
  • miscuglio dicotiledoni [3 g/m2]: Knautia arvensis, Galium verum, Achillea millefolium aggr., Salvia pratensis, Leucanthemum vulgare, Scabiosa triandra, Centaurea nigrescens ssp. nigrescens, Leontodon hispidus, Daucus carota, Lotus corniculatus, Trifolium pratense.
  • Il miscuglio di graminacee e dicotiledoni dovrà essere destinato alle sole superfici perimetrali, non ombreggiate dai pannelli, e le sole graminacee, di più comune reperimento sul mercato, dovranno essere destinate alla parte centrale che sta in corrispondenza dei pannelli.

CONSIDERATO la successiva nota di AVISP, acquisita al protocollo regionale con prot. n. 192551 del 18/04/2024, in cui si comunica che quanto era stato precedentemente richiesto è stato recepito.

CONSIDERATO che il Proponente, nel documento "Relazione generale", dichiara che il progetto prevede l’installazione di punti luce isolati nei soli punti necessari, ovvero in prossimità degli ingressi all’impianto, delle cabine di trasformazione e smistamento.

CONSIDERATO che in base alla documentazione fornita si possono svolgere le seguenti considerazioni:

  1. gli apparecchi luminosi proposti saranno di tipo a LED e per le caratteristiche tecniche, il Proponente dichiara la conformità ai requisiti previsti dall’art. 9 comma 4, lettera f) della L.R. n. 17/2009;
     
  2. è previsto l’utilizzo di sorgenti con temperatura di colore pari a 3000K, come da linee guida ARPAV;
     
  3. per gli apparecchi di illuminazione l’accensione è comandata solo in caso di intrusione dall’esterno della proprietà.

RITENUTO che il progetto illuminotecnico risulti conforme ai requisiti della L.R. 17/09, il Proponente in fase esecutiva dovrà comunque aggiornare il progetto illuminotecnico con l’indicazione della marca e modello degli apparecchi luce.

CONSIDERATO che lo “Studio di impatto acustico” prevede che nella fase di esercizio dell'impianto dovrà essere verificata la congruenza della previsione con la reale situazione dei livelli acustici ambientali, attraverso lo svolgimento di una indagine fonometrica finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti acustici, i cui risultati dovranno essere inviati al Comune.

CONSIDERATO che per le diverse fasi di cantiere, non potendo essere rispettati i limiti di immissione acustica stabiliti dal regolamento comunale, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione in deroga prevista per le attività temporanee, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune.

CONSIDERATO che le sorgenti dell’impianto emettono un basso livello di rumore, si può ritenere che nella fase di esercizio dell’impianto agrivoltaico, presso i recettori individuati, saranno rispettati i limiti previsti dalla vigente classificazione acustica comunale.

CONSIDERATO che la “Relazione campi elettromagnetici” è completa ed esaustiva in tutti gli aspetti e il campo elettromagnetico generato dai vari componenti dell’impianto (Cabine di trasformazione, Cabina di smistamento, Moduli Fotovoltaici, Inverter, Trasformatore BT/AT, Cavidotti interrati AT ed MT interni ed esterni al campo FV…) è stato correttamente valutato e risulta all’interno dei limiti stabiliti dalla legge.

CONSIDERATO che il Proponente nello “Studio preliminare ambientale” dichiara che i volumi di materiale da scavo movimentati saranno circa 21.848 m3 e che gestirà tutto il materiale in sito, si ricorda che per il completo riutilizzo in sito, il riferimento normativo è l'art. 24 comma 1 del D.P.R. 120/2017 e si indica al Proponente l’utilizzo del portale ARPAV http://www2.arpa.veneto.it/terrerocce/ per l’autodichiarazione.

CONSIDERATO che la società SWE IT 04 S.r.l. ritiene di gestire direttamente anche l’attività di conduzione agricola del fondo sul quale verrà realizzato l’impianto agrivoltaico, e a tal fine ha ampliato il proprio oggetto sociale includendovi anche l’attività di conduzione agricola (vedasi lettera H. dell’oggetto sociale riportato nella visura camerale elaborato “SWE04-023ARPVIS-CAM.pdf” che viene integrata tra la documentazione a corredo del progetto).

CONSIDERATO che la dicitura aggiuntiva della Visura Camerale alla indicata lettera H dell’oggetto sociale riporta: “La conduzione di aziende agricole e/o forestali e l’esercizio di ogni attività nel campo dell’agricoltura, della trasformazione e del commercio dei relativi prodotti e dell’allevamento del bestiame, nei limiti di legge tempo per tempo vigenti”.

RITENUTO che la modifica apportata e sopra descritta non sia soddisfacente, in quanto risulta necessario che vengano descritte le situazioni in grado di offrire maggiori garanzie in merito alla prosecuzione dell’attività agricola, e quindi risulta opportuno che il soggetto che svolge l’attività agricola riporti nel proprio statuto lo svolgimento dell’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, e fra le attività svolte, desumibili dalla visura alla CCIAA, anche un’attività agricola, contraddistinta da un codice ATECO di tipo A-Agricoltura, silvicoltura e pesca, e compresa fra le categorie da 01.1 (coltivazione di colture agricole non permanenti) fino a 01.5 (coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista) compresa, e che sia pertanto necessaria una specifica condizione ambientale.

CONSIDERATO che le opere di progetto interferiscono con l’attuale assetto idraulico di un’area tributaria del canale demaniale “Lago”, mediante fossalazione privata e che tali opere osservano la distanza minima di 10 m dal ciglio attuale del sopracitato canale demaniale ai sensi del R.D. 368/1904.

CONSIDERATO che dovrà quindi essere osservato quanto previsto nel parere, riguardante l’aspetto idraulico, rilasciato dal Consorzio di Bonifica Adige Po con nota prot. n. 4859 del 02/05/2024, acquisita al prot. regionale con n. 213535 della stessa data.

RITENUTO che in sede di procedimento autorizzatorio si dovrà tener conto dei seguenti aspetti:

  • gli interventi comportanti opere di scavo dovranno essere preceduti da operazioni di verifica archeologica preliminare dei terreni che consentano di accertare la compatibilità del progetto con la consistenza archeologica dell'area: eventuali rinvenimenti potranno richiedere la realizzazione di scavi in estensione e la predisposizione di opportune misure di tutela; tali indagini saranno effettuate da archeologi in possesso dei prescritti requisiti professionali, come previsto dalla nota prot. n. 1797-P del 19/01/2024 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.
     
  • Riguardo le acque di spegnimento degli incendi e le procedure di gestione delle acque di risulta, il proponente dovrà fornire il dettaglio delle modalità di raccolta, di stoccaggio e di trattamento delle acque di spegnimento di un eventuale incendio. Si richiama a tal proposito quanto previsto dall’art. 39 c.1 del PTA. Si ricorda inoltre che i prodotti utilizzati per lo spegnimento, qualora disponibili sul mercato, devono essere privi di composti contenenti sostanze persistenti quali i PFAS.
     
  • Si dovrà tenere conto del contenuto della nota prot. n. 5998 del 07/05/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 220682 della stessa data, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Rovigo.
     
  • Dovrà essere disposta la variante dello strumento urbanistico del Comune di Rovigo nell’area della prevista nuova sottostazione di trasformazione.
     
  • Per momenti specifici delle fasi di costruzione e dismissione dell'impianto fotovoltaico dovrà essere richiesta al Comando di Polizia locale associata medio Polesine, previo nulla osta del Comune di Arquà Polesine, e alla Provincia di Rovigo, ad ognuno per la tratta specifica di competenza, una deroga al divieto di transito per veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate sulle strade di accesso al cantiere.
     
  • Dovrà essere chiarito se il tratto conclusivo della strada Cà Bassa Marchese che conduce all'accesso più settentrionale dell'impianto fotovoltaico sia ad uso pubblico e di chi sia la competenza ad eseguire le opere di miglioria previste dal proponente, anche per un'eventuale procedura ex D.P.R. 327/2001.
     
  • Dovranno essere chiarite alcune clausole, presenti nei contratti preliminari di disponibilità dell’area, che limitano la disponibilità della stessa sino alla data della stipula del contratto definitivo. In dettaglio:
    1. Contratto preliminare per costituzione di diritto di superficie e servitù tra Libanore M. e S.W.E. IT 04 S.r.l. sui mappali Fg. 12 nn. 1 e 4; FG. 10, nn. 57 e 101; Fg. 5, n. 53. - clausola 7.2 da leggersi in combinato disposto con la clausola 7.10 e 11.3;
    2. Contratto preliminare per costituzione di diritto di superficie e servitù tra Az. Agricola Masata e S.W.E. IT 04 S.r.l. sul mappale Fg. 5 n. 48 – clausole 5.1 e 7.2;
    3. Contratto preliminare per costituzione di diritto di superficie tra Freddo M.A. e S.W.E. IT 04 S.r.l. sul mappale Fg. 5, n. 151 – clausola 5.8;
    4. Contratto preliminare di compravendita tra Marchi-Fornasaro e S.W.E. IT 04 S.r.l. relativo ai mappali Fg. 5 nn. 49 e 51 - clausola 8.1.

CONSIDERATO che qualsiasi variante progettuale, anche minima, rispetto a quanto presentato e valutato nell’ambito del procedimento di screening VIA in corso, che dovesse essere presentata successivamente nell’ambito del procedimento di A.U. che verrà avviato su istanza di parte, dovrà essere preliminarmente valutata, ai fini della significatività degli impatti ambientali, dall’autorità competente in materia di VIA.

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

 

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 50/2024.
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dall’autorizzazione del progetto dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

 

2

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante Operam

Oggetto della condizione

Dovrà essere effettuato l’aggiornamento dell’oggetto sociale dell’azienda, indicando lo specifico riferimento all’art. 2135 del c.c., e l’aggiornamento del REA- repertorio economico amministrativo- includendo fra le attività svolte anche l’attività ATECO 01.1 - coltivazione di colture agricole non permanenti (o attività similare).

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

In sede di procedimento di Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 08/05/2024, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 08/05/2024 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni e subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui alle premesse;
     
  3. il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nella condizione ambientale;
     
  4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
     
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla SWE IT 04 S.r.l. (C.F. 12498660963), con sede legale in piazza Borromeo n. 14 a Milano (MI), - (PEC: sweit04srl@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Arquà Polesine (RO), al Comune di Rovigo (RO), alla Provincia di Rovigo, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza. alla Direzione Generale ARPAV, al Consorzio di Bonifica Adige Po, all’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, all’Enel Distribuzione S.p.A., alla Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale, ad Anas Spa, all’Azienda ULSS n. 5 Polesana, a ENAC, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Rovigo, Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria;
     
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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