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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 28 del 09 maggio 2024
OPR SUN 16 S.r.l. Impianto fotovoltaico di 13 MW sito nel Comune di Candiana (PD) e relative opere connesse, via Dell'Artigianato - Comuni di localizzazione: Candiana (PD) e Agna (PD). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'intervento presentato dalla Società OPR SUN 16 S.r.l. relativo alla realizzazione dell'Impianto fotovoltaico di 13 MW sito nel Comune di Candiana (PD) e relative opere connesse, via Dell'Artigianato - Comuni di localizzazione: Candiana (PD) e Agna (PD).
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. “Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” come da ultimo modificato dalla L. n. 108/2021;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;
VISTO il D.lgs 8 novembre 2021 n. 199- Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
VISTO la L.R. 17/2022 – Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), denominata “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”;
VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da OPR SUN 16 SRL (C.F. 12693220969), con sede legale in Via Ceresio, 7 a Milano (MI), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa VIA con note nn. 637232, 637237, 637403 e 637408 del 29/11/2023;
CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico con moduli installati a terra con potenza di picco complessiva pari a 13.186,8 kW da realizzarsi nel Comune di Candiana (PD) in area a destinazione D1.2 – Zone di espansione per attività produttive e D3 – Zone per attività commerciali, direzionali e ricettive; una porzione minore posta a sud ricade in ZTO E aree agricole;
VISTA la nota n. 643749 del 01/12/2023 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/12/2023 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso, comunicato con nota prot. n. 3237 del 03/01/2024;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di valutazione prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 al punto b.15 e b.23);
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano le seguenti comunicazioni:
VISTA la nota n. 5822 del 05/01/2024 con la quale la U.O. Infrastrutture e Autorizzazioni Energetiche presenta il proprio contributo istruttorio, evidenziando alcune carenze documentali e criticità;
VISTO il contributo istruttorio della Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Pianificazione Territoriale Strategica e paesaggistica del 09/01/2024;
VISTO la nota n. 626 del 10/01/2024 acquisita al protocollo regionale con n. 12366 del 10/01/2024 con la quale l’AVISP – Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario presenta il proprio contributo;
VISTO il contributo istruttorio di ARPAV del 12/01/2024 agli atti degli scriventi uffici;
VISTO la Relazione Istruttoria Tecnica n. 17/2024 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV con la quale ha trasmesso il proprio contributo istruttorio dichiarando una positiva conclusione, con prescrizioni, della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’Allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/01/2024 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria;
CONSIDERATA la nota di richiesta integrazioni ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. trasmessa dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA con prot. n. 36315 del 23/01/2024;
CONSIDERATA la nota prot. n. 57092 del 02/02/2024 con la quale la ditta, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa e la successiva nota prot. n. 63908 del 06/02/2024 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, nella quale viene indicato come nuovo termine per la presentazione della documentazione integrativa il giorno 18/03/2024;
PRESO ATTO delle note di riscontro alla richiesta di integrazione da parte della ditta, assunte agli atti con prot. nn. 139482 – 139490 – 139505 – 139511 – 139515 - 139521 del 19/03/2024;
VISTA la nota n. 7689/2024 del 28/03/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 158364 del 28/03/2024, con la quale l’AVISP – Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario comunica che le richieste di integrazione sono state soddisfatte;
VISTO il contributo istruttorio della Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Pianificazione Territoriale Strategica e paesaggistica del 29/03/2024;
VISTA la nota n. 167293 del 04/04/2024 con la quale la U.O. Infrastrutture e Autorizzazioni Energetiche presenta il proprio contributo istruttorio a seguito del riscontro alla richiesta di integrazioni da parte del proponente;
VISTO il contributo istruttorio di ARPAV del 04/04/2024;
CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., il quale, nella seduta del 10/04/2024, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]
VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che l’istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, è stata acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa VIA con note nn. 637232, 637237, 637403 e 637408 del 29/11/2023;
CONSIDERATO che la richiesta è relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico con moduli installati a terra con potenza di picco complessiva pari a 13.186,8 kW da realizzarsi nel Comune di Candiana (PD);
CONSIDERATO che l’impianto fotovoltaico, con potenza nominale di picco complessiva pari a 13.186,8 kWp sarà allacciato alla rete di distribuzione in MT tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT “AGNA”;
CONSIDERATO che per la costruzione dell’impianto fotovoltaico si prevedono opere civili quali livellamento del piano campagna, tombamento parziale di scoline esistenti, viabilità interna e recinzione perimetrale;
CONSIDERATO che l’area di installazione dei pannelli fotovoltaici viene classificata dal punto di vista urbanistico, P.R.G. del Comune di Candiana (PD), principalmente in Zona D1.2 – Zone di espansione per attività produttive mentre la porzione nord dell’impianto ricade in ZTO D3 – Zone per attività commerciali, direzionali e ricettive; una porzione minore, posta a sud ricade in ZTO E aree agricole;
CONSIDERATO che l’area di progetto dal punto di vista pianificatorio, P.R.G. del Comune di Candiana (PD), rientra nell’ambito di “Interventi subordinati a strumento urbanistico attuativo” e nell’ambito di “Piano di Lottizzazione Convenzionato”;
CONSIDERATO che il P.A.T. del Comune di Candiana individua lungo il confine del lotto 2, posizionato a sud ovest dell’area di progetto, un corridoio ecologico secondario – blueway;
CONSIDERATO che il P.G.R.A. dell’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali individuano per l’area di progetto un rischio idraulico moderato R1 e una pericolosità idraulica moderata P1;
CONSIDERATO che l’ambito di intervento ricade in area del Sistema del territorio rurale individuata come “Agropolitana” e non si trova all’interno di area nucleo e corridoio ecologico del PTRC;
CONSIDERATO che l’intervento risulta in linea generale coerente con i contenuti del PTRC della Regione del Veneto e del PTCP della Provincia di Padova;
CONSIDERATO che l’area dell’impianto non ricade in ambiti sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004; non rientra in core zone e buffer zone di beni tutelati dall’UNESCO e MaB – L’uomo e la biosfera e non è interessato dai siti della Rete Natura 2000 e in aree naturali protette;
CONSIDERATO invece, che il tracciato di connessione ricade in ambiti sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – corso d’acqua vincolato ai sensi dell’art. 142 lett. c) e che pertanto l’opera di connessione risulta soggetta ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
CONSIDERATO che ai sensi del D.M. 10/09/2010 allegato 3) Criteri per l’individuazione di aree non idonee l’area di installazione dell’impianto fotovoltaico è interessata da:
CONSIDERATO che il proponente ha presentato riscontro alla richiesta di integrazione dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali accogliendo la prescrizione di elevare tutte le strutture cabinate sopra quota di sicurezza idraulica pari a 1 metro;
CONSIDERATO inoltre, che la L.R. 17/22, art. 3 “Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti”, individua al Comma 1 let. B punto 5) aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico;
CONSIDERATO che ai sensi della Legge n. 41/2023 di conversione del Decreto Legge n. 13/2023 art. 47 comma 11-bis il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2 dell’allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006, per gli impianti che si trovano nelle aree classificate idonee, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, è elevato a 10MW;
VISTO l’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 “Disciplina per l’individuazione di superfici ed aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” in particolare il comma:
CONSIDERATO che l’area di progetto risulta riconducibile alle fattispecie sopra descritte in quanto non presenta vincoli ai sensi della parte seconda e parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e non rientra nella fascia di rispetto di cinquecento metri dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;
VISTO altresì il comma 3 dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 che recita “ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”.
VISTO l’art. 7 della L.R. 17/22 “Aree con indicatori di idoneità”, che al comma 1 – lett. a) individua come aree con indicatori di idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici “le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, ivi incluse quelle dismesse”;
VISTO inoltre, la L.R. 17/22, art. 4 “Valutazione delle istanze”, al comma 2 stabilisce che “Costituiscono altresì parametri per l'insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali” alla let. b) definisce che “in deroga a quanto previsto dal numero 1, la realizzabilità in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, applicando il regime di asservimento come definito all'articolo 2, con l'obbligo che le zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali asservite all'impianto siano almeno pari a 15 volte l'area occupata dall'impianto, entrambe insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini”;
CONSIDERATO che una minima porzione dell’intervento in oggetto ricade in ZTO E2 Aree Agricole;
VISTO il documento RVFVVE08-SV-A14-00 relativo all’autocertificazione di esclusione dal regime di asservimento presentato dal proponente nel quale si dichiara che il progetto “non ricade in area agricola secondo lo strumento urbanistico comunale vigente” e pertanto “non è necessario attuare il regime dell’Asservimento ai sensi della L.R. 17/2022”;
CONSIDERATO che quanto sopra dichiarato dal proponente risulta in contrasto con gli elaborati RVFVVE08-SV-D03-01, RVFVVE08-SV-D04-00, RVFVVE08-SV-D05-01, e con la nota congiunta del Comune di Candiana e del Comune di Agna prot. n. 6147 del 29/12/2023 acquisita al prot. reg. con prot. nn. 4684 e 4698 del 04.01.2024, dalla quale risultano aree agricole interne alla recinzione interessate dalle opere di impianto in progetto (comprendenti peraltro anche moduli fotovoltaici nella porzione sud delle particelle FG. 21 n.147, n.1194, n.1195, n.484 e n.486);
CONSIDERATO pertanto, che vista la presenza di aree agricole interne alla recinzione dell’impianto, il proponente in sede di autorizzazione dovrà presentare ai sensi della L.R. 17/22 art. 4 c. 2 let. b) la documentazione necessaria al rispetto del regime di asservimento a salvaguardia del suolo agricolo;
CONSIDERATO che in riferimento alla documentazione minima di cui ai punti 13.1 e 14.2 del D.M. 10/09/2010 il proponente non ha riscontrato alla richiesta di integrazioni e pertanto dovrà presentare in fase di autorizzazione i documenti necessari ai fini del rispetto dei contenuti minimi per l’avvio del procedimento autorizzatorio;
CONSIDERATO che per quanto riguarda il piano particellare di esproprio il proponente dovrà necessariamente in fase di autorizzazione riportare sul piano particellare i riferimenti (indirizzi o PEC) dei soggetti privati le cui particelle possano essere interessate dal tracciato della linea di connessione, per invio dell’avviso di apposizione del vincolo di esproprio ai sensi del art.16 co.4 del D.P.R. 327/2001;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca ha inviato la Relazione Istruttoria Tecnica n. 17/2024 nella quale si evidenzia che, per l’istanza in parola, è conclusa positivamente la procedura di valutazione di incidenza a seguito del verificato rispetto dei requisiti cui al paragrafo 2.2 dell’Allegato A alla DGR 1400/2017 ed è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:
A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
B. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali, anche mediante la realizzazione di idonee fasce arboreo-arbustive perimetrali all’ambito meridionale ed orientale, con struttura plurifilare e multiplana, di adeguata ampiezza possibilmente non inferiore a 5 m): Bufo viridis, Rana dalmatina, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Circus aeruginosus, Falco vespertinus;
2. di utilizzare, per l’impianto di specie arboree, arbustive ed erbacee, specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmetum), mettendo in atto gli interventi necessari per garantirne la relativa persistenza per l’intera durata dell’impianto in argomento;
3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
CONSIDERATO che ai fini del rilascio dell’autorizzazione il proponente dovrà specificare la lunghezza degli scavi lineari che verranno realizzati per l’allacciamento dell’impianto alla rete elettrica pubblica (cabina primaria “AGNA”), indicando anche il numero di punti di indagine che verranno eseguiti per la caratterizzazione di tale materiale. Dovrà essere aggiornato anche il numero totale di campioni da sottoporre ad analisi indicato al capitolo 4.1;
PRESO ATTO che è stato riscontrato per la fase di cantiere il possibile superamento del limite di immissione differenziale e la necessità di ottenere preventivamente dal Comune di Candiana una specifica autorizzazione in deroga ai limiti di immissione del rumore;
RITENUTO opportuno che la ditta ottenga preventivamente l’autorizzazione in deroga all’applicazione del limite differenziale per le attività di cantiere da parte dell’autorità comunale per tutte le fasi di cantiere, qualora non esista un regolamento comunale che escluda l’applicazione del limite di immissione differenziale per le attività di cantiere;
VALUTATO quanto presentato dal proponente all’interno della relativa documentazione riguardante lo studio dei campi elettromagnetici e dell’inquinamento luminoso, si ritiene che non ci siano osservazioni in merito, in quanto gli elaborati risultano essere esaustivi e rispondenti a quanto previsto dalla normativa."
CONSIDERATO che nell’elaborato cartografico denominato “Gestione canali e vasche di laminazione” allegato al progetto vengono rappresentate le scoline esistenti che verranno rimosse con progetto di miglioramento fondiario e contestuale realizzazione di un bacino di laminazione;
CONSIDERATO in riferimento alle osservazioni presentate con prot. 679735 del 22/12/2023 dall’Azienda ULSS n. 6 EUGANEA – Dipartimento di Prevenzione – UOC Igiene e Sanità Pubblica che, qualora il progetto preveda la realizzazione di opere finalizzate allo smaltimento delle acque meteoriche che determinano ristagni d’acqua o scorrimento di acque a lento deflusso, quali bacini di laminazione, siano previste ed attuate idonee misure/procedure finalizzate a contrastare la proliferazione di insetti (zanzare) redigendo un “piano annuale di disinfestazione larvicida”;
CONSIDERATO che il proponente ha accolto l’osservazione presentata dall’ULSS e pertanto ha incluso nella documentazione le attività di contrasto della proliferazione di insetti nel piano di manutenzione dell’impianto;
CONSIDERATO in riferimento agli interventi relativi al tracciato del cavidotto, che il riempimento degli scavi effettuati per la posa di cavidotti, previsti nella proposta d’intervento, dovrà essere concordato con il gestore stradale, con l’obiettivo di garantire la migliore compattazione ed evitare cedimenti del tratto oggetto di scavo.
Per quanto concerne il ripristino dello strato di usura, a tutela dell’infrastruttura stradale oggetto d’intervento, dovrà essere previsto, salvo diversa indicazione del gestore della strada:
La realizzazione del tappeto d’usura, dopo congruo periodo di assestamento, sarà dello spessore e tipologia concordato con il gestore della strada, per tutta la corsia interessata, nel caso di intervento in parallelismo, ovvero per una larghezza minima di 20 m, nel caso di attraversamento;
I raccordi con il piano viabile esistente dovranno essere effettuati a regola d'arte in modo tale che la pavimentazione finita risulti perfettamente livellata senza presenza di avvallamenti o dossi che, in ogni caso dovranno essere eliminati a cura e spese del proponente, con riprese o fresature fino al perfetto assestamento e regolarizzazione della sagoma stradale.
VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
VALUTATE le caratteristiche del progetto di ottimizzazione morfologica e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:
1
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Ante operam – in corso d’opera - post operam
Oggetto della condizione
Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 17/2024: A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Entro 60 giorni dall’autorizzazione del progetto dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.
Soggetto verificatore
Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 10/04/2024, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 10/04/2024 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla OPR SUN 16 SRL (C.F. 12693220969 - con sede legale in Via Ceresio, 7 a Milano (MI) – pec:oprsun16@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Candiana, al Comune di Agna, alla Provincia di Padova, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, alla Direzione Generale ARPAV, al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, alla Enel Distribuzione S.p.A., all’ Azienda Ulss 6 Euganea, alla Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, alla Direzione Pianificazione Territoriale, all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario S.p.A., alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS – VINCA e NUV;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Cesare Lanna
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