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Bur n. 65 del 21 maggio 2024


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 25 del 19 aprile 2024

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo dell'impianto di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 della società DNATA S.R.L. con sede legale sita in Via Vesuvio snc Cardano al Campo (VA) e sede operativa sita in Via Alvise Ca' da Mosto n. 29 Fraz. Tessera, Venezia (VE).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069, all’impianto di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 della società DNATA S.R.L. con contestuale iscrizione nell’elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

  • Istanza di riconoscimento e relativa documentazione a corredo pervenuta con nota prot. n. 0073054 dell’11/04/2024 dell’Azienda Ulss n. 3 Serenissima - Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. SVT-C Servizio di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Igiene urbana veterinaria – Distretto di Mestre-Venezia (VE) presentata attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Venezia (VE) (prot. reg.le n. 182565 del 12/04/2024);
  • Verbale di sopralluogo con parere favorevole al rilascio del riconoscimento definitivo dell’Azienda Ulss n. 3 Serenissima - Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. SVT-C Servizio di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Igiene urbana veterinaria – Distretto di Mestre-Venezia (VE) del 21/03/2024 (prot. reg.le n. 182565 del 12/04/2024).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l’istanza, e relativa documentazione a corredo, della società DNATA S.R.L. P.IVA n. 04813500156 con sede legale sita in Via Vesuvio snc – Cardano al Campo (VA) e sede operativa sita in Via Alvise Ca’ da Mosto n. 29 – Fraz. Tessera, Venezia (VE) pervenuta con prot. n. 0073054 dell’11/04/2024 dell’Azienda Ulss n. 3 Serenissima - Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. SVT-C Servizio di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Igiene urbana veterinaria – Distretto di Mestre-Venezia (VE) e presentata attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Venezia (VE), intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari (prot. reg.le n. 182565 del 12/04/2024);

VISTO il parere favorevole espresso dall’Azienda Ulss n. n. 3 Serenissima - Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. SVT-C Servizio di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Igiene urbana veterinaria – Distretto di Mestre-Venezia (VE) a seguito del sopralluogo effettuato in data 21/03/2024 (prot. reg.le n. 182565 del 12/04/2024) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all’impianto di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009, e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo;

CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Venezia (VE) e che nella medesima si dichiara che il versamento dell’imposta di bollo è stato assolto mediante pagamento tramite il circuito pagoPA di n. 2 marche da bollo del valore di € 16.00 ciascuna, una per l’istanza e una per il riconoscimento;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all’impianto della società DNATA S.R.L. P.IVA n. 04813500156 con sede legale sita in Via Vesuvio snc – Cardano al Campo (VA) e sede operativa sita in Via Alvise Ca’ da Mosto n. 29 – Fraz. Tessera, Venezia (VE), il riconoscimento definitivo quale impianto di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  3. di iscrivere l’impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP6949INTP1;
  4. il versamento dell’imposta di bollo è stato assolto mediante pagamento tramite il circuito pagoPA di n. 2 marche da bollo del valore di € 16.00 ciascuna, una per l’istanza e una per il riconoscimento;
  5. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla competente Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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