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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 23 del 12 aprile 2024
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo dell'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, che utilizza sottoprodotti di origine animale trasformati di categoria 3, della società VIPET S.R.L. con sede legale sita in Via I Maggio n. 6 Castelgomberto (VI) e sede operativa sita in Via Cengelle n. 8 Castelgomberto (VI).
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069, all’impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia che utilizza sottoprodotti di origine animale trasformati di categoria 3, della società VIPET S.R.L., con contestuale iscrizione nell’elenco nazionale del Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;
VISTA l’istanza della società VIPET S.R.L. P.IVA 03271520243 con sede legale sita in Via I Maggio n. 6 – Castelgomberto (VI) e sede operativa sita in Via Cengelle n. 8 – Castelgomberto (VI) pervenuta con nota prot. n. 0035164/24/PREV/SIAPZ del 29/03/2024 dell’Azienda Ulss n. 8 Berica – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Distretto di Vicenza (VI) presentata attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Castelgomberto (VI), intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, che utilizza sottoprodotti di origine animale trasformati di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari (prot. reg.le n. 161680 del 02/04/2024);
VISTO il parere favorevole espresso dall’Azienda Ulss n. 8 Berica – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Distretto di Vicenza (VI) a seguito del sopralluogo effettuato in data 22/03/2024 (prot. reg.le n. 161680 del 02/04/2024) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all’impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo;
CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Castelgomberto (VI) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;
RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all’impianto della società VIPET S.R.L. P.IVA 03271520243 con sede legale sita in Via I Maggio n. 6 – Castelgomberto (VI) e sede operativa sita in Via Cengelle n. 8 – Castelgomberto (VI), il riconoscimento definitivo quale impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, che utilizza sottoprodotti trasformati di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
3. di iscrivere l’impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP6938PETPP3;
4. l’imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
5. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla competente Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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