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Materia: Veterinaria e zootecnia
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SICUREZZA ALIMENTARE n. 1 del 13 febbraio 2024
Designazione dei laboratori accreditati per l'autocontrollo del settore alimentare ai sensi dell'art. 65, paragrafo 2, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/627. Attuazione della D.G.R. n. 1145 del 19/09/2023.
Con il presente atto si provvede alla designazione dei laboratori accreditati per l’autocontrollo del settore alimentare i cui rapporti di prova relativi ai campioni analizzati nell’ambito delle procedure di autocontrollo degli operatori del settore alimentare, possono essere presi in considerazione dalle Aziende U.L.S.S. nel decidere in merito alla classificazione, alla riclassificazione, all'apertura o alla chiusura delle zone di produzione dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) ai sensi dell’ art. 65, paragrafo 2, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/627. Attuazione della D.G.R. n. 1145 del 19/09/2023 avente ad oggetto “Molluschi Bivalvi Vivi destinati all'immissione sul mercato: approvazione delle procedure per il campionamento e del modello di protocollo concordato con gli operatori del settore alimentare (OSA) o organizzazioni che li rappresentano, ai sensi del Titolo V del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. Integrazione della D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 e della D.G.R. n. 1722 del 19 novembre 2018. Assegnazione del finanziamento per eseguire il "Monitoraggio di contaminanti sul territorio regionale" alle Aziende U.L.S.S. e all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZSVe)”.
Il Direttore
PREMESSO CHE il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/627 stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
VISTO l’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2019/627, ai sensi del quale “nel decidere in merito alla classificazione, alla riclassificazione, all'apertura o alla chiusura delle zone di produzione in conformità agli articoli 52, 62 e 63, le autorità competenti possono tenere conto dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare o da organizzazioni che li rappresentano unicamente se il laboratorio che esegue le analisi è designato dalle autorità competenti e il campionamento e l'analisi sono effettuati in conformità a un protocollo concordato congiuntamente dalle autorità competenti e dagli operatori del settore alimentare o dall'organizzazione interessata”;
VISTA la D.G.R. n. 1145 del 19/09/2023 avente ad oggetto “Molluschi Bivalvi Vivi destinati all'immissione sul mercato: approvazione delle procedure per il campionamento e del modello di protocollo concordato con gli operatori del settore alimentare (OSA) o organizzazioni che li rappresentano, ai sensi del Titolo V del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. Integrazione della D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 e della D.G.R. n. 1722 del 19 novembre 2018. Assegnazione del finanziamento per eseguire il "Monitoraggio di contaminanti sul territorio regionale" alle Aziende U.L.S.S. e all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZSVe)” con la quale, tra le altre statuizioni, è stato incaricato il Direttore dell’U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria di designare, ai sensi del citato art. 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2019/627, i laboratori che eseguono le analisi dei campioni prelevati dagli operatori del settore alimentare (OSA) o dalle associazioni che li rappresentano, secondo il modello di protocollo concordato di cui all’Allegato B della medesima D.G.R. n. 1145 del 19/09/2023;
VISTO l'articolo 40 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), recante “Disposizioni per l'accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare”, ai sensi del quale i laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari e i laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi, devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norme UNI CEI ISO/IEC 17011;
VISTO l’Accordo, in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 78-CSR dell’8/07/2010) concernente le "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e alle modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori"; recepito con Deliberazione della Giunta regionale n. 871 del 21 giugno 2011 avente ad oggetto “Recepimento dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori, dell'8 luglio 2010. Legge 7 luglio 2009, n. 88”;
VISTA la propria nota, prot. n. 0648474 del 5/12/2023, avente ad oggetto “Applicazione D.G.R. n. 1145 del 19.09.2023. Richiesta ricognizione degli OSA o delle organizzazioni che li rappresentano e dei laboratori di riferimento che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo, interessati a contribuire al completamento del piano di monitoraggio delle zone classificate per la raccolta di Molluschi Bivalvi Vivi (MBV)” con la quale è stato richiesto ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.L.S.S. del Veneto territorialmente competenti di effettuare una ricognizione degli OSA (o delle organizzazioni che li rappresentano) interessati a dare un contributo al completamento del piano di monitoraggio delle zone classificate per la raccolta di Molluschi Bivalvi Vivi (MBV), attraverso l’utilizzo delle analisi effettuate dai laboratori accreditati per l’autocontrollo del settore alimentare;
PRESO ATTO CHE, con diverse comunicazioni acquisite agli atti dell’U.O. Sicurezza alimentare, le Aziende U.L.S.S. interessate hanno comunicato alla medesima U.O. Sicurezza alimentare, quale Autorità Competente Regionale (ACR), le manifestazioni d’interesse degli OSA e i laboratori da questi indicati per le analisi previste dalle proprie procedure di autocontrollo;
DATO ATTO CHE i laboratori indicati dalle ACL risultano essere i seguenti:
VISTO il proprio D.D.R. n. 10 del 22/06/2023 avente ad oggetto “Elenco regionale dei Laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo, o annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi. Nuovo aggiornamento: Giugno 2023.”
VERIFICATO CHE tutti i predetti laboratori indicati dalle ACL risultano essere iscritti negli elenchi regionali dei laboratori accreditati del settore alimentare della Regione in cui hanno sede operativa, ossia negli elenchi regionali della Regione del Veneto, di cui al citato proprio D.D.R. n. 10/2023, e della Regione Emilia Romagna, secondo le procedure previste dal citato Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 78-CSR dell’8/07/2010);
DATO ATTO CHE nel modello di protocollo operativo concordato tra OSA (o organizzazioni che li rappresentano) e Aziende U.L.S.S., di cui all’Allegato B della D.G.R. n. 1145/2023, è previsto che i laboratori di autocontrollo designati dall’Autorità competente sono tenuti a inviare il rapporto di prova del campione analizzato contestualmente all’ACL e all’OSA;
VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante "Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari dell'7 maggio 2015. (Rep. Atti n. 84/CSR del 7 maggio 2015). Legge 7 luglio 2009, n. 88.” recepito con D.G.R. n. 1098 del 18 agosto 2015 avente ad oggetto “Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante: Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari del 7 maggio 2015. Legge 7 luglio 2009, n. 88", che stabilisce la modalità di programmazione e di esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle ACL nei confronti dei laboratori che eseguono analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari;
VISTO il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, Allegato 1 – Prevenzione collettiva e sanità pubblica –, tabella E, punto E7, che prevede la “Sorveglianza sui laboratori che eseguono analisi per le imprese alimentari nell’ambito delle procedure di autocontrollo” tra i Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire;
DATO ATTO CHE nel territorio regionale la predetta attività di sorveglianza è svolta dalle ACL, che possono servirsi di personale esperto in materia dell’ARPAV e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), già designati con D.G.R. n. 803 del 22 giugno 2021 avente ad oggetto “Designazione e attribuzione delle competenze, ai sensi del Regolamento UE n. 2017/625, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e ad ARPAV, quali laboratori ufficiali per l'esecuzione delle attività di analisi, prova e diagnosi di laboratorio nel settore degli alimenti e della sicurezza alimentare” per le attività di supporto alle ACL al fine di eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/624 recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012” e s.m.i.;
VISTO il D.D.R. n. 71 del 18/11/2021 del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria inerente l’individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore della Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
Alessandra Luisa Amorena
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