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Bur n. 65 del 21 maggio 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 104 del 15 aprile 2024

Modifica del Decreto n. 19/2021 del Direttore della Direzione Ambiente relativo all'installazione ed esercizio di gruppi elettrogeni di emergenza a servizio del Sistema MOSE presso Isola Artificiale Novissima in Bocca di Porto di Lido in Comune di Venezia. Ditta proponente "Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Note per la trasparenza

Con il presente atto viene modificata la prescrizione n. 9 del DDR n. 19/2021 relativa ad adempimenti in materia di impatto acustico.

Il Direttore

PREMESSO CHE il “Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia” con il decreto del direttore della Direzione Ambiente (ora Direzione Ambiente e Transizione Ecologica) n. 19 del 29.01.2021 è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs 152/2006, all’installazione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica costituito da n. 4 gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio, con potenza termica nominale complessiva pari a 24.600 kWt, presso Isola Artificiale Novissima in Bocca di Porto di Lido – Comune di Venezia;

 al punto 9 del citato provvedimento viene richiesta la predisposizione, entro 90 giorni dalla messa a regime dell’impianto, di una valutazione di impatto acustico post-operam da trasmettere al Comune di Venezia e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, per dare evidenza del rispetto dei limiti acustici presso i ricettori;

 a seguito di richiesta motivata è stato concesso al Provveditorato, con nota protocollo regionale n. 393067 del 7.09.2021, di prorogare al 31.03.2022 gli adempimenti di cui alla citata prescrizione;

 con nota assunta al protocollo regionale n. 272464 del 16.06.2022, il Provveditorato ha chiesto un’ulteriore estensione della proroga concessa al 30.06.2024, data prevista per il completamento delle opere di interesse che hanno subito significativi rallentamenti;

con nota protocollo regionale n. 372693 del 25.08.2022, è stato chiesto agli Enti che hanno contribuito con i pareri forniti nel corso del procedimento autorizzativo alla stesura della citata prescrizione n. 9 di esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali motivi che ostino alla concessione dell’ulteriore proroga richiesta. Al riguardo, non è pervenuta alcuna risposta;

con nota protocollo regionale n. 328903 del 19.06.2023 è stato avviato il procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti degli art. 7 e 8 della L. 241/1990, per sostituire nel decreto in questione, la prescrizione n. 9 che si riporta:

di stabilire che siano svolte campagne di misura fonometrica finalizzate a dare evidenza del rispetto dei limiti acustici presso i ricettori. Al riguardo, la ditta dovrà predisporre ed inviare al comune di Venezia e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, entro 90 giorni dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d’impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione)”

con la seguente:

di stabilire che vengano attuati tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

Tale sostituzione ha la finalità di meglio chiarire la piena competenza dell’Amministrazione comunale relativamente ad ogni valutazione inerente al rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, in quanto detta competenza non è assorbita né sostituita dall’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs 152/2006;

DATO ATTO che la L.R. n. 16 del 27.07.2023, in vigore dal 01.08.2023, ha introdotto modificazioni alla L.R. n. 33 del 16.04.1985 ed alla L.R. n. 11 del 13.04.2001 per l’aggiornamento delle disposizioni relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed il contestuale allineamento alla vigente normativa in materia di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica;

che, in esito a tale aggiornamento, risulta attribuita alle Province la competenza al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs n. 152/2006, incluse quelle derivanti da impianti di produzione di energia elettrica;

DATO ATTO che la struttura procedente, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, ha ritenuto di avviare il procedimento di modifica del decreto n. 19/2021 in quanto riconducibile ad una istanza pervenuta precedentemente all’entrata in vigore della citata L.R. n. 16/2023, mediante l’invio della nota protocollo n. 90800 del 21.02.2024, rettificando al contempo la precedente nota di avvio procedimento che presentava errori materiali nei testi richiamati;

VISTA la richiesta del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino A.A. e Friuli V.G., assunta al protocollo regionale al n. 120880 del 08.03.2024, volta ad ottenere un’ulteriore dilazione dei termini al 30.10.2025 per l’esecuzione della valutazione acustica post-operam;

VISTA la nota assunta al protocollo regionale con n. 173633 del 08.04.2024, con la quale il Comune di Venezia, ha comunicato che “nulla osta alla proroga della presentazione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico al 30/10/2025 al fine di consentire la conclusione dei lavori”;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente alle funzioni dirigenziali;

decreta

  1. la prescrizione n. 9 del decreto del direttore regionale dell’Ambiente n. 19 del 29.01.2021 sia integralmente sostituita dalla seguente:

di stabilire che vengano attuati tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico

  1. di trasmettere il presente provvedimento al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, all’ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
     
  2. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

    Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010”.

Paolo Giandon

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