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Bur n. 52 del 19 aprile 2024


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 57 del 16 aprile 2024

Definizione della data del 15 maggio 2024 quale termine ultimo per la riclassificazione a Pinot grigio DOC 'delle Venezie' delle partite di vino Pinot grigio atto o certificato di altra DO, con deroga per i quantitativi destinati al taglio d'annata. Legge n. 238/2016 art. 39 comma 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Doc ‘delle Venezie’ per quanto riguarda la definizione della data del 15 maggio 2024 quale termine per la riclassificazione di vino Pinot grigio di altre DO a Pinot grigio DOC ‘delle Venezie’, fatte salve le riclassificazioni che, in data successiva al 15 maggio 2024, vengono destinate al taglio d’annata per la costituzione di partite di vino Pinot grigio DOC ‘delle Venezie’.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge n. 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” (nel seguito Legge o Testo unico del vino);

VISTO il Decreto della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e forestale n. 423246 del 21 agosto 2023 di conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la Doc ‘delle Venezie’ del Consorzio tutela Doc ‘delle Venezie’ (nel seguito Consorzio);

VISTO il DDR n. 112 del 6 luglio 2023, rettificato dal DDR n. 138 del 3/08/2023 con cui, ai sensi dell’art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016, è stata attivata, tra le altre, la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della medesima denominazione provenienti dalla vendemmia 2023;

VISTO il DDR n. 51 del 04 aprile 2024, con cui viene definita la conclusione dello stoccaggio, attivato con il DDR n.112/2023 e, la destinazione dei relativi volumi alla certificazione a Pinot grigio ‘delle Venezie’;

VISTO il disciplinare di produzione della Denominazione ‘delle Venezie’ di cui al DM 17 luglio 2021 pubblicato in GU n. 180 del 29 luglio 2021 (nel seguito disciplinare di produzione);

ACQUISITA la nota del 27 marzo 2024 n. 2024/25, prot. regionale n. 156542 del 27 marzo 2024, con cui il Consorzio ha chiesto la definizione della data del 15 maggio 2024 quale termine per la riclassificazione di vino Pinot grigio di altre DO a Pinot grigio DOC ‘delle Venezie’, fatte salve le riclassificazioni che, in data successiva al 15 maggio 2024, vengono destinate al taglio d’annata per la costituzione di partite di vino Pinot grigio DOC ‘delle Venezie’.

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

  • la relazione tecnico economica a supporto della richiesta;
  • il verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 26 febbraio 2024;
  • verbale incontro con Organizzazioni professionali della filiera del 28 febbraio 2024.

VISTO che il comma 4 dell’articolo 39 del predetto Testo unico del vino, riconduce, la finalità della gestione dei volumi di vino a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini per superare squilibri congiunturali e, ritenuto, che la gestione delle riclassificazioni di cui al comma 2 dell’articolo 38 della Legge possa anche incidere in modo importante nella gestione dei volumi dei vini;

VISTO l’espresso riferimento all’articolo 38 della Legge, presente al comma 6 dell’articolo 4 del disciplinare di produzione, posto in relazione all’adozione di disposizioni finalizzate a migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve di cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali.

RITENUTO che la definizione di una data limite entro cui le riclassificazioni debbano essere concluse, costituisca una adeguata modalità di gestione delle stesse, in quanto bilancia i diritti, sanciti dalla norma, relativi la riclassificazione, in capo ai privati e, la gestione dei volumi, propriamente assegnata ai Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi del comma 4 dell’articolo 41 della Legge;

RITENUTO che ulteriore bilanciamento degli interessi in gioco derivi dal derogare, la data del 15 maggio 2024, per le riclassificazioni dei quantitativi, utili a costituire il taglio d’annata, che non possono essere superiori al 15% dell’intera partita da certificare in ossequio a quanto previsto dall’articolo 43 del Regolamento 33/2019 e all’obbligo di indicazione dell’annata di produzione delle uve, prevista al comma 7 dell’articolo 7 del disciplinare di produzione;

RITENUTO pertanto coerente, alla normativa puntualmente richiamata, quanto richiesto con la nota di cui sopra relativamente la definizione di una data limite entro la quale si possa procedere alla riclassificazione a Pinot grigio ‘delle Venezie’, permettendo comunque anche oltre tale data la riclassificazione per i volumi propri del taglio d’annata;

PRESO ATTO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 43 del 05 aprile 2024, non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003, spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, il presente atto;

VISTA la legge regionale 31/12/2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17/04/2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 851 del 22 giugno 2021 di incarico al Direttore della Direzione Agroalimentare;

decreta

  1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
  2. di accogliere, ai sensi dell’art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016 e in condivisione con la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento, la richiesta formulata in data 27 marzo 2024 con nota prot. 2024/25, acquisita con prot. n. 156542 del 27 marzo 2024, dal Consorzio tutela Doc ‘delle Venezie’ e, quindi, di definire al 15 maggio 2024 il termine ultimo per la riclassificazione a Pinot grigio DOC ‘delle Venezie’ delle partite di vino Pinot grigio atto o certificato ad altra DO permettendo, successivamente a questa data, esclusivamente la riclassificazione, delle quantità relative la pratica del taglio d’annata per la costituzione di partite di vino Pinot grigio DOC ‘delle Venezie’;
  3. di stabilire che quanto disposto al precedente punto 2 acquisisce efficacia con l’adozione di analoga disposizione delle autorità competenti della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento;
  4. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Triveneta Certificazioni e al Consorzio tutela Doc ‘delle Venezie’;
  5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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